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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2011

G.U.R.S. 18 marzo 2011, n. 12

Revoca del decreto 9 dicembre 2010 ed approvazione dell'accordo ponte tra l'Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana per l'utilizzo della rete radio C.R.I. per le finalità del servizio emergenza urgenza 118 nell'ambito della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, che impartisce alle regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 229/93 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 229/99]  e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 [N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 1993, n. 30], per quanto in atto vigente;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto l'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, relativo alla rete dell'emergenza-urgenza sanitaria; Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che "Le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune";

Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 1998, che ha disciplinato l'impiego delle frequenze radio da impiegare nell'ambito del SUES 118;

Vista la legge regionale n. 8/86, che ha finanziato alla Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, fra l'altro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente finalizzata a garantire le comunicazioni radio, nell'ambito del sistema dell'emergenza urgenza sanitaria, sul territorio regionale;

Considerato che con la Convenzione del 31 marzo 2001 e s.m.i., sottoscritta tra la Regione Siciliana - Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, è stato disciplinato, fra l'altro, l'uso condiviso, tra le medesime amministrazioni, della predetta rete radio ricetrasmittente, finalizzato alla gestione del trasporto infermi nell'ambito del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione Siciliana;

Considerato che con gli accordi ponte sottoscritti tra questo Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, rispettivamente in data 5/10 agosto 2010 e in data 30 settembre 2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2010 l'impiego condiviso della rete radio CRI per le finalità del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione Siciliana;

Considerato che tali accordi ponte sono stati approvati con i decreti n. 2083/10 del 12 agosto 2010 e n. 2489/10 del 14 ottobre 2010;

Considerato che con l'accordo di programma sottoscritto tra questo Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, in data 16/11/2010, è stato previsto, dall'1 gennaio 2011, l'impiego condiviso della rete radio CRI per le finalità del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione Siciliana;

Considerato che il medesimo accordo di programma è stato approvato con decreto n. 3056/10 del 9 dicembre 2010;

Considerato che con il medesimo accordo di programma all'art. 4 è stato previsto che "l'Assessorato regionale della salute, a fronte dell'utilizzazione del sistema radio CRI con il medesimo accordo di programma si impegna a riconoscere alla CRI per la durata di un anno, a decorrere dall'1 gennaio 2011, un canone annuo forfettario onnicomprensivo di euro300.000,00 per l'utilizzo condiviso della rete radio ed al riguardo la CRI si assume ogni obbligo di manutenzione che si impone al fine di garantire la costante efficienza del servizio";

Considerato che in atto e per l'immediato futuro la CRI - Comitato regionale Sicilia, non può assumersi l'obbligo di manutenzione succitato e pertanto appare necessario procedere alla stipula di un accordo ponte che disciplini in maniera diversificata l'utilizzo condiviso della rete radio di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla revoca del proprio decreto di approvazione dell'accordo di programma siglato in data 16 novembre 2010 e contestualmente approvare l'allegato accordo ponte siglato fra le parti in data 28 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il proprio decreto n. 3056/10 del 9 dicembre 2010 è revocato.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato l'unito accordo ponte diretto all'utilizzo condiviso della rete radio CRI per le finalità del SUES 118 fino al prossimo 31 dicembre 2011.

Art. 3

Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica, sarà impegnata sul Cap. 412525, es. 2011, la necessaria somma per far fronte alle obbligazioni scaturenti dall'accordo ponte approvato con il presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 4 marzo 2011.

RUSSO

Allegato

ACCORDO PONTE

TRA ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

E

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER L'UTILIZZO DELLA RETE RADIO C.R.I. PER LE FINALITA' DEL SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118 NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA

Premesso

che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune"; e che l'accordo, "consistente nel consenso unanime di tutte le parti, produce effetti analoghi agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990";

che la legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata recepita in Sicilia con la legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

che, con decreto n. 3056/10 del 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2011, è stato approvato l'accordo di programma, siglato in data 16 novembre 2010, tra questo Assessorato e il Comitato regionale CRI per l'uso condiviso della rete radio CRI per le finalità del servizio emergenza urgenza 118, con decorrenza 1 gennaio 2011;

che con tale accordo, la Regione Siciliana, Assessorato regionale della salute, a fronte dell'utilizzazione del sistema radio CRI, attualmente in uso al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia, si è impegnata a riconoscere alla CRI, per la durata di un anno a decorrere dall'1 gennaio 2011, la somma forfetaria onnicomprensiva di euro300.000,00, al fine di garantire alla CRI di poter assicurare la piena funzionalità del sistema radio;

che il medesimo accordo (art. 4, comma 3) ha altresì stabilito che "nel caso in cui la CRI non possa provvedere ad assumere la gestione diretta della manutenzione ordinaria di cui all'articolo precedente, l'accordo ponte con scadenza 31 dicembre 2010, è prorogato di gg. 60, conseguentemente l'importo di cui al comma 1 sarà decurtato di due ratei pari a complessive euro 50.000";

che la Regione Siciliana non dispone, in atto, di una propria rete radio dedicata al servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale 118 e, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio su tutto il territorio della Regione, si rende necessario avvalersi della rete radio della CRI, già utilizzata per le finalità del SUES 118, in forza della Convenzione stipulata, in data 31 marzo 2001 s.m.i., tra l'Assessorato regionale della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia e ciò nelle more della realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dal successivo decreto interministeriale del 6 ottobre 1998, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle comunicazioni;

Preso atto

che la CRI - Comitato regionale della Sicilia non può, in atto, garantire la manutenzione della rete radio di che trattasi così come previsto dall'accordo di programma siglato in data 16 novembre 2010 in quanto non è stato possibile, in atto, effettuare la riconsegna degli impianti e della rete in contraddittorio con la SISE e previa verifica dello stato delle infrastrutture e della funzionalità degli impianti trasmettitori e della rete, e che, pertanto, occorre abrogare l'accordo de quo, per la parte attinente alla manutenzione della rete radio ed in particolare quanto previsto dall'art. 4 del succitato accordo di programma

Considerato che

occorre predisporre un accordo ponte in vista di un più ampio accordo di programma con una durata almeno annuale, nelle more della realizzazione, a cura della Regione Siciliana, della nuova rete radio digitale per i collegamenti in fonia/dati a supporto dei servizi SUES 118;

Tutto ciò premesso e considerato

le parti, in rappresentanza delle Amministrazioni interessate, stipulano il seguente:

ACCORDO PONTE

Art. 1

Quanto citato in premessa è parte integrante del presente accordo ponte.

E' revocato l'accordo di programma siglato in data 16 novembre 2010 fra l'Assessorato regionale della salute e la Croce Rossa Italiana

- Comitato regionale della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed approvato con decreto n. 3056/10 del 9 dicembre 2010.

Il presente accordo ponte con validità dall'1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 costituisce presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

In virtù del presente accordo ponte, il Comitato regionale della CRI si assume l'obbligo, entro il prossimo 31 dicembre 2011, di garantire la manutenzione della rete radio CRI in uso condiviso, consentendo alle parti, ove necessario, di poter sottoscrivere un nuovo accordo di programma avente i requisiti già espressi nel precedente accordo, siglato in data 16 novembre 2010, ivi compreso:

1. la formazione/impiego del volontariato CRI in attività di supporto al SUES 118;

2. la formazione personale autista/soccorritore;

3. l'affitto locali;

4. le altre attività di interesse comune (interventi nel campo dell'attività socio-sanitaria, assistenza domiciliare, trasporti secondari da presidi ospedalieri, eventuali trasporti in urgenza ad integrazione di quelli già in atto, attività di pronto farmaco, progetti relativi alla promozione della raccolta e donazione del sangue, trasporto emodializzati, etc.).

Art. 2

Il presente accordo ponte - avente per oggetto la gestione condivisa del sistema radio della CRI a supporto dell'emergenza urgenza sanitaria 118, nonché l'utilizzo, a titolo gratuito, delle frequenze in concessione alla medesima CRI - viene firmato, per l'Assessorato regionale della salute, dall'Assessore regionale per la salute dott. Massimo Russo, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 giugno 1961, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato regionale della salute, piazza Ottavio Ziino n. 24, e per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, dal commissario straordinario, dott. Saverio Ciriminna, nato a Catania l'8 ottobre 1944 e domiciliato, per la carica, presso la sede della CRI Comitato regionale della Sicilia, via Piersanti Mattarella n. 3/a - Palermo.

Art. 3

La Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, per effetto del presente accordo, mette a disposizione tutto il sistema di telecomunicazione (rete radio e relative attrezzature fisse e mobili) attualmente in uso condiviso, al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia.

In considerazione della inscindibilità del servizio globale di assistenza, l'uso delle apparecchiature viene esteso a tutto il personale afferente al servizio urgenza emergenza 118, ed in particolare a quello addetto alle ambulanze e ai servizi di elisoccorso nonché al personale addetto alle centrali operative 118, sempre che sia abilitato a svolgere tale funzione.

Art. 4

La Regione Siciliana, Assessorato regionale della salute, a fronte dell'utilizzo del sistema radio CRI, attualmente in uso al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia, darà mandato alla propria partecipata SEUS Scpa di provvedere alle attività necessarie ad assicurare la manutenzione del sistema radio della CRI, ed a riconoscere il rimborso alla medesima SEUS Scpa dei relativi costi sostenuti spese relative entro i limiti di euro70.000,00 per il periodo di vigenza del presente accordo ponte e cioè dall'1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011.

Per le medesime motivazioni, l'Assessorato della la salute riconosce alla CRI - Comitato regionale, per il periodo di durata del presente accordo ponte, gli oneri economici, legati all'affitto delle piazzole e alle spese di energia elettrica con un rimborso onnicomprensivo entro i limiti di euro20.000,00, con le stesse modalità già previste nel presente accordo ponte, da erogarsi entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di approvazione del presente accordo ponte, presso la competente ragioneria centrale.

Art. 5

Il presente accordo ponte, così come citato in premessa, ha validità fino al 31 dicembre 2011 e sarà seguito da un più ampio accordo di programma da stipularsi anche prima della succitata data, non appena il comitato regionale CRI avrà notificato all'Assessorato della salute di poter garantire la regolare manutenzione della rete radio.

Art. 6

Il presente accordo consta di 3 pagine.

Per qualunque controversia che potesse insorgere fra le parti, il foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

Il legale rappresentante della CRI - Comitato regionale della Sicilia: Ciriminna L'Assessore regionale per la salute: Russo