
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 14 febbraio 2011
G.U.R.S. 25 febbraio 2011, n. 9
Modifica del decreto 16 settembre 2010, concernente istituzione dell'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.), operanti nel territorio della Sicilia di cui all'art. 14, lettera m), dello Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di commissari straordinari;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto l'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale 20aprile 1976, n. 35;
Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;
Visto l'art. 34 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;
Visto il decreto n. 6548/VI/AA.SS. del 30 dicembre1995, dell'Assessore regionale per gli enti locali, con il quale sono stati riformulati i criteri per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione;
Vista la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, che ha stabilito criteri e procedure per le nomine di competenza regionale;
Ritenuto che i requisiti richiesti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, per le nomine dei componenti degli organi di competenza regionale, debbano comunque costituire i requisiti minimi per la nomina dei commissari straordinari;
Visto l'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il decreto n. 1932 del 16 settembre 2010, con il quale è stato istituito l'albo dei soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di commissario straordinario delle II.PP.A.B., regolamentando requisiti e modalità per l'iscrizione;
Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010 "Modalità di tenuta dell'albo", non specificano le modalità temporali ed esecutive di aggiornamento dell'albo;
Ritenuto, pertanto, al fine di rendere più agevole l'iscrizione all'albo dei commissari straordinari, di modificare l'art. 4 del citato decreto, esplicitando meglio le modalità di aggiornamento dell'albo;
Decreta:
Articolo Unico
L'art. 4 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010 è così modificato:
1. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dal dipartimento competente secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso. L'inserimento nell'albo è effettuato in stretto ordine alfabetico.
2. L'iscrizione all'albo è subordinata al positivo ed insindacabile apprezzamento da parte dell'Amministrazione competente dell'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico in relazione al titolo di studio posseduto, alle attitudini, ai requisiti culturali o alle precedenti esperienze lavorative e professionalità maturata sul lavoro.
3. I soggetti iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, entro 30 giorni, ogni successiva variazione dei dati comunicati nella domanda di iscrizione, con le modalità richieste per la presentazione dellastessa.
4. L'aggiornamento dell'albo è effettuato con cadenza annuale, con la pubblicazione di un avviso, avente le stesse modalità di cui all'art. 3 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010, a cura del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
6. Il dipartimento, dopo avere esaminato le istanze pervenute, provvederà a pubblicare l'albo aggiornato nel sito della Regione Siciliana: www.regione.sicilia.it/famiglia, entro il 31 marzo di ogni anno.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è inserito nel sito della Regione:www.regione.sicilia.it/famiglia
Palermo, 14 febbraio 2011
PIRAINO