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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011, n. 66

G.U.R.I. 10 maggio 2011, n. 107

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge n. 15 del 2009, ed in particolare l'articolo 74, comma 3;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III, del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalità di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 37;

b) articolo 38;

c) articolo 39; la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) articolo 40, con esclusione del riferimento all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e ferma, comunque, l'applicazione della disciplina di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'applicazione delle altre norme relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente ai casi dalle stesse regolati;

e) articolo 41, ferma restando, con riferimento all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999; la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1-bis, trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009;

f) articolo 42;

g) articolo 43;

h) articolo 44;

i) articolo 45, con esclusione del riferimento all'articolo 24, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; la disciplina di cui al comma 1-bis trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo contrattuale successivo all'entrata in vigore del presente decreto;

l) articolo 46;

m) articolo 48;

n) articolo 49, ferma restando l'applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

o) articolo 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 33