
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
REGOLAMENTO (UE) N. 90/2011 DELLA COMMISSIONE, 3 febbraio 2011
G.U.U.E. 4 febbraio 2011, n. L 30
Modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) N. 1379/2011)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 24 febbraio 2011
Applicabile dal: 24 febbraio 2011
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
2) Occorre stabilire le modalità d'applicazione specifiche di applicazione del regime dei titoli di esportazione per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3).
3) Per una gestione efficace del regime dei titoli di esportazione è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di questo regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni.
4) Ai sensi dell'articolo 169, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.
5) E' inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano notificate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. E' necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
6) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, gli Stati membri devono avvalersi dei sistemi di informazione in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (4).
7) E' opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.
8) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008.
9) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione all'esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.
10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007.
GU L 100 del 6.4.2004.
GU L 114 del 26.4.2008.
GU L 228 dell'1.9.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) N. 1379/2011)
Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 e 0105 15 00, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture di cui all'allegato II.
5. In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell'allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
6. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell'allegato VIII.
A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all'allegato III.
7. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell'allegato VIII.
A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all'allegato IV.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del pollame. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato interno.
6. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.
7. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80%. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:
- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.
8. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 tonnellate non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.
In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell'allegato V.
2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.
2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture di cui all'allegato VI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
1. Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:
a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
c) il tasso della restituzione applicabile;
d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) N. 1379/2011)
1. Per i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 e 0105 15 00, gli operatori dichiarano all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.
2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per i pulcini esportati. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura "a posteriori" e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e del giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (1).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, non è richiesta alcuna cauzione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
4. I titoli d'esportazione "a posteriori" sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.
Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.
5. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.
GU L 186 del 17.7.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Il regolamento (CE) n. 633/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato X.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO I
(sostituito dall'art. 3 del Reg. (UE) N. 1379/2011)
Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1) | Categoria | Importo della cauzione (EUR/100 kg peso netto) |
010511119000 010511199000 010511919000 010511999000 |
1 | - |
010512009000 010514009000 |
2 | - |
020712109900 | 3 | 6 (2) |
020712909990 | 6 (3) | |
020712909190 | 6 (4) | |
020725109000 020725909000 |
5 | 3 |
020714209900 020714609900 020714709190 020714709290 |
6(a) (4) | 2 |
020714209900 020714609900 020714709190 020714709290 |
6(b) (5) | 2 |
020727109990 | 7 | 3 |
020727609000 020727709000 |
8 | 3 |
___________
(1) Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), settore 7.
(2) Per le destinazioni indicate nell'allegato VII.
(3) Destinazioni diverse da quelle indicate negli allegati VII e VIII.
(4) Destinazioni indicate nell'allegato VIII.
(5) Destinazioni diverse da quelle indicate nell'allegato VIII.»
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO II
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 4
...Omissis...
- In italiano: Regolamento (UE) n. 90/2011
...Omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO III
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 6, secondo comma
a) nella casella 20:
...Omissis...
- In italiano: Categoria 6 a)
...Omissis...
b) nella casella 22:
...Omissis...
- In italiano: Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011
...Omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO IV
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma
a) nella casella 20:
...Omissis...
- In italiano: Categoria 6 b)
...Omissis...
b) nella casella 22:
...Omissis...
- In italiano: Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011
...Omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO V
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
...Omissis...
- In italiano: Titolo valido cinque giorni lavorativi
...Omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO VI
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2
...Omissis...
- In italiano: Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
...Omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO VII
Angola
Arabia Saudita
Bahrein
Emirati arabi uniti
Giordania
Iran
Iraq
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Yemen
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO VIII
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Kazakistan
Kirghizistan
Moldova
Russia
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO IX
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione (GU L 100 del 6.4.2004) |
. |
Regolamento (CE) n. 1498/2004 della Commissione (GU L 275 del 25.8.2004) |
. |
Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006) |
limitatamente all'articolo 15 |
Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione (GU L 159 del 25.6.2010) |
limitatamente all'articolo 3 |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.
ALLEGATO X
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 633/2004 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4, dal primo all'undicesimo trattino |
Allegato II |
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), dal primo all'undicesimo trattino, e lettera b), dal primo all'undicesimo trattino |
Allegato III |
Articolo 2, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), dal primo all'undicesimo trattino, e lettera b), dal primo all'undicesimo trattino |
Allegato IV |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 bis |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articoli 4 e 5 |
Articoli 4 e 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, dal primo all'undicesimo trattino |
Allegato VI |
Articoli 7 e 8 |
Articoli 7 e 8 |
Articolo 8 bis |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
- |
- |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato Ia |
Allegato V |
Allegato III |
Allegato VII |
Allegato IV |
Allegato VIII |
Allegato V |
- |
Allegato VI |
- |
- |
Allegato IX |
- |
Allegato X |