
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 109/2011 DELLA COMMISSIONE, 27 gennaio 2011
G.U.U.E. 9 febbraio 2011, n. L 34
Attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 2015/166)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 29 febbraio 2011
Applicabile dal: 29 febbraio 2011
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione ai fini della sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (3).
3) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa norme essenziali sui requisiti dell'omologazione dei veicoli a motore riguardo ai sistemi antispruzzi nonché dei sistemi antispruzzi come entità tecniche indipendenti. Occorre ora stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici relativi a tale omologazione.
4) A tal fine, è opportuno integrare nel presente regolamento i requisiti stabiliti dalla direttiva 91/226/CEE, adattandola se necessario al livello attualmente raggiunto dalle conoscenze tecniche e scientifiche.
5) Il campo d'applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello del regolamento (CE) n. 661/2009 e limitarsi pertanto ai veicoli appartenenti alle categorie N e O. Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Campo di applicazione
(sostituito dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 2015/166)
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, nonché ai sistemi antispruzzi destinati a essere montati su veicoli delle categorie N e O.
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) "sistema antispruzzi" indica un sistema mirante a ridurre la nebulizzazione dell'acqua sollevata dagli pneumatici di un veicolo in movimento e composto da parafango, paraspruzzi e bordi esterni muniti di un dispositivo antispruzzi;
2) "parafango" indica una componente rigida o semirigida destinata a raccogliere l'acqua sollevata dagli pneumatici in movimento e a dirigerla verso il terreno; può essere interamente o parzialmente parte integrante della carrozzeria o di altre parti del veicolo, come la parte inferiore della piattaforma di carico;
3) "paraspruzzi" indica una componente flessibile montata verticalmente dietro la ruota, alla parte inferiore dei telai o della superficie di carico o sul parafango; deve anche evitare che piccoli oggetti (come i sassolini), sollevati dal terreno dagli pneumatici, siano proiettati in alto o lateralmente verso altri utenti della strada;
4) "dispositivo antispruzzi" indica una parte del sistema antispruzzi che può comprendere un separatore di aria/acqua e un assorbitore di energia;
5) "separatore aria/acqua" indica una componente, inserita nel bordo esterno e/o nel paraspruzzi, che permettendo il passaggio dell'aria riduce l'emissione di acqua nebulizzata;
6) "assorbitore di energia" indica una componente facente parte del parafango e/o del bordo esterno e/o del paraspruzzi che assorbe l'energia degli spruzzi d'acqua e riduce così lo spruzzo di acqua nebulizzata;
7) "bordo esterno" indica una componente situata approssimativamente su un piano verticale parallelo al piano longitudinale del veicolo; può fare parte di un parafango o della carrozzeria del veicolo;
8) "ruote sterzanti" indica le ruote attivate dal sistema sterzante del veicolo;
9) "asse autodirezionale" indica un asse che, ruotando intorno a un pernio centrale, può descrivere un arco orizzontale;
10) "ruote autosterzanti" indica ruote non attivate dal dispositivo sterzante del veicolo, in grado di deviare di un angolo non superiore a 20° grazie all'attrito esercitato dal terreno;
11) "asse sollevabile" indica un asse quale definito dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato I, punto 2.15 (1);
12) "veicolo a vuoto" indica un veicolo in ordine di marcia quale definito dalla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.6.;
13) "battistrada" indica la parte dello pneumatico quale definita dalla direttiva 92/23/CEE del Consiglio, allegato II, punto 2.8 (2);
14) "tipo di dispositivo antispruzzo" indica dispositivi che non differiscono tra loro riguardo alle seguenti caratteristiche principali:
a) il principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (assorbimento dell'energia dell'acqua, separazione aria/ acqua);
b) materiali;
c) forma;
d) dimensioni, se esse possono influire sul comportamento del materiale;
15) "veicolo trattore per semirimorchi" indica un trattore quale definito dalla direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1.2.2;
16) "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (M)" indica la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore quale descritta dalla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.8;
17) "tipo di veicolo rispetto al sistema antispruzzi" indica veicoli completi, incompleti o completati che non differiscono tra loro riguardo ai seguenti aspetti:
- tipo di dispositivo antispruzzi installato sul veicolo,
- designazione del tipo di sistema antispruzzi da parte del fabbricante.
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Omologazione CE di un veicolo riguardo ai sistemi antispruzzi
1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta all'autorità che rilascia l'omologazione una domanda di omologazione CE riguardante i sistemi antispruzzi di un veicolo.
2. La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all'allegato I, parte 1.
3. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati III e IV del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.
L'autorità che rilascia l'omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l'autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.
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Omologazione CE di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti
1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta all'autorità che rilascia l'omologazione una domanda di omologazione CE riguardante un tipo di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti.
La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all'allegato II, parte 1.
2. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati III e IV del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'omologazione CE all'entità tecnica indipendente, attribuendole un numero di omologazione con il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.
L'autorità che rilascia l'omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente.
3. Ai fini di quanto esposto al paragrafo 2, l'autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato II, parte 2.
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Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti
Ogni entità tecnica indipendente, conforme a un tipo cui è stata rilasciata l'omologazione CE di entità tecniche indipendenti ai sensi del presente regolamento, reca un marchio di omologazione CE per entità tecniche indipendenti, quale descritto nell'allegato II, parte 3.
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Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 91/226/CEE
Le autorità nazionali autorizzano la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli e delle entità tecniche indipendenti omologati ai sensi della direttiva 91/226/CEE prima del 1 o novembre 2012 e continuano a rilasciare l'estensione dell'omologazione di tali veicoli ed entità tecniche indipendenti ai sensi della direttiva 91/226/CEE.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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Il presente allegato è stato modificato dall'allegato VI del Reg. (UE) n. 2015/166.
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Per l'integrazione al presente, si veda l'allegato del Reg. (UE) 519/2013.
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Il presente allegato è stato modificato dall'allegato VI del Reg. (UE) n. 2015/166.
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