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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2011

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 17 febbraio 2011, n. 39

Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliero-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell'ambito dei parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la necessità del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che dispone che: "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, depositata in cancelleria il 5 aprile 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle regioni Toscana, Piemonte e Liguria;

Visto in particolare l'art. 11 del Patto per la salute in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, su cui è stata sancita l'Intesa nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che impegnerà le regioni medesime a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto in particolare il comma 1, lettera a) del predetto art. 11 che prevede che le regioni effettuino una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati contabili delle aziende e del consolidato regionale relativi all'anno 2008 e che a tale adempimento provvedano le regioni sottoposte ai Piani di rientro entro il 31 ottobre 2010 e le altre regioni entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, quanto previsto dai commi 1 e 4 del predetto art. 11 del Patto per la salute per il triennio 2010-2012, costituisce adempimento delle regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art. 4 del Patto medesimo;

Visto l'art. 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, per consentire l'implementazione e lo svolgimento delle attività, previste dal predetto art. 11 dell'Intesa Stato-regioni, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, possano essere destinate alle regioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196"Legge di contabilità e finanza pubblica" ed in particolare l'art. 2 in materia delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute del 17 maggio 2010 con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di individuare criteri e modalità per assicurare l'attuazione dell'art. 11, punto 2 del "Patto per la salute 2010-2012" in attuazione dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto che il gruppo di lavoro tecnico istituzionale di cui al citato decreto direttoriale del 17 maggio 2010 ha provveduto a predisporre, nella fase iniziale delle proprie attività, un documento metodologico, allegato al presente decreto che traccia il percorso per consentire alle regioni ed alle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale (aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni e aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico) nonché alla regione per la gestione accentrata ed il consolidamento dei dati aziendali, a partire dall'anno 2009, di fornire gli elementi alla base per l'elaborazione di piani di adeguamento specifici, attraverso cui gli enti del servizio sanitario nazionale possano dotarsi, una volta completata la messa a regime delle procedure, di un sistema amministrativo-contabile e di un sistema di controllo interno affidabili e tali da permettere l'applicabilità dei controlli finalizzati alla certificazione dei bilanci;

Considerato, peraltro, che il gruppo di lavoro, al fine di garantire l'applicabilità dei controlli finalizzati alla certificazione dei bilanci, dovrà procedere entro il corrente anno 2010 ad elaborare i riferimenti prescrittivi ed i principi contabili uniformi per la redazione del bilancio d'esercizio del settore sanitario, della gestione accentrata regionale e del bilancio consolidato regionale, cui far riferimento nello svolgimento della revisione contabile;

Preso atto che, nel corso del 2009, sono intervenute modifiche territoriali delle aziende sanitarie di alcune regioni, tali da far ritenere l'anno 2009 come esercizio più rispondente al nuovo assetto aziendale nelle singole regioni, rispetto al 2008;

Preso atto, peraltro, che alla data di emanazione del presente decreto si sono consumati i termini per la trasmissione al sistema NSIS del Ministero della salute dei dati contabili a consuntivo per l'anno 2009;

Considerato, inoltre, che lo schema di decreto ministeriale, di cui all'art. 11, comma 2, del citato Patto per la salute 2010-2012, è stato predisposto, in fase di prima applicazione, in data successiva rispetto alla scadenza ivi prevista del 31 marzo 2010 e diramato alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione della prevista Intesa con nota prot. 26486 del 4 agosto 2010;

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto descritto al precedente alinea, di riconoscere alle sole regioni impegnate nei piani di rientro, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, uno slittamento del termine previsto nel richiamato accordo pattizio di centoventi giorni per l'effettuazione della ricognizione straordinaria richiesta, in quanto ritenuto maggiormente congruo rispetto ai tempi di perfezionamento del provvedimento ed alla valutazione da effettuarsi a cura dei tavoli congiunti di verifica dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli adempimenti, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per il riconoscimento del relativo adempimento;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Acquisita l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 23 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Allo scopo di ottemperare a quanto descritto nelle premesse, che costituiscono parte integrante del dispositivo del presente decreto, ed in particolare al fine di consentire alle regioni di effettuare la valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili, di cui all'art. 11 del Patto per la salute in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, su cui è stata sancita l'Intesa nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, è emanato il documento metodologico allegato quale parte integrante al presente decreto.

2. Le regioni sottoposte a Piano di rientro procedono, entro il termine del 28 febbraio 2011, e le altre entro il termine del 30 giugno 2011, alla valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, prendendo come riferimento l'anno 2009, ovvero l'anno 2008 qualora per l'anno 2009 non fossero completi e disponibili i dati contabili necessari allo scopo, utilizzando il documento metodologico di cui al comma 1 comprensivo di tutti i suoi allegati, come descritti nel successivo art. 2. Ove siano intervenute modificazioni significative di talune procedure amministrativo-contabili negli esercizi successivi, rispetto a quanto viene rilevato con riferimento all'esercizio 2009, ovvero all'esercizio 2008 nel caso previsto dal presente comma, la regione ne dà comunicazione in un documento allegato alla documentazione trasmessa ai sensi del presente decreto, specificandone l'impatto.

3. Le risultanze della valutazione straordinaria di cui al comma 2 verranno esaminate, entro il 31 marzo 2011, dai tavoli congiunti di verifica dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli adempimenti, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 per le regioni sottoposte ai Piani di rientro; le stesse risultanze verranno esaminate, entro il 31 luglio 2011, dal Tavolo di verifica adempimenti, di cui all'art. 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005, per le altre regioni non sottoposte ai Piani di rientro.

Art. 2

1. Gli allegati al documento metodologico di cui all'art. 1 sono così costituiti: allegato A: "Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili" contenente l'indicazione delle 4 fasi attraverso le quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario regionale, ivi inclusa la regione per la parte relativa alla gestione accentrata ed al consolidamento dei dati aziendali, devono attenersi per la valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili; allegato B: "Fascicolo 1" contenente le modalità con cui le aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni e aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico, in quanto in regime di contabilità economico-patrimoniale, devono procedere alla ricognizione delle procedure amministrativo contabili, secondo quanto previsto nella fase 1ª del precedente allegato A; allegato C: "Fascicolo 2" contenente le modalità con cui le aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni e aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico, in quanto in regime di contabilità economico-patrimoniale, devono procedere alla valutazione straordinaria delle risultanze contabili aziendali dell'esercizio 2009, ovvero esercizio 2008, secondo quanto previsto nella fase 2ª del precedente allegato A; allegato D: contenente i prospetti redazionali per l'applicazione della fase 1ª e 2ª (ricognizione delle procedure e valutazione straordinaria delle risultanze contabili aziendali) attraverso la compilazione dei seguenti prospetti:

"prospetto 1 - Piano dei conti aziendale";

"prospetto 2A - Immobilizzazioni immateriali valori dell'attivo";

"prospetto 2B - Immobilizzazioni immateriali valori dei fondi di ammortamento";

"prospetto 3A - Immobilizzazioni materiali valori dell'attivo";

"prospetto 3B - Immobilizzazioni materiali valori dei fondi di ammortamento";

"prospetto 4 - Gestione magazzino";

"prospetto 4-bis - Gestione delle rimanenze di reparto";

"prospetto 7 - Patrimonio netto - contributi in conto capitale e donazioni";

"prospetto 9-bis - Gestione del personale dipendente";

"prospetto 9-ter - Gestione del personale non dipendente";

"prospetto 9-quater - Gestione ordini"; allegato E: contenente i prospetti redazionali per l'applicazione delle fasi 3ª e 4ª (riconciliazione della regione per la parte relativa alla gestione accentrata ed al consolidamento dei dati aziendali) attraverso la compilazione dei seguenti prospetti:

"prospetto 10 - Piano dei conti aziendale";

"prospetto 11 - Gestione accentrata 000";

"prospetto 12 - SP 999".

Art. 3

1. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno apportate le integrazioni al presente decreto ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il Ministro della salute

FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

ALLEGATO A

Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili

Le Regioni eseguono un'attività straordinaria di ricognizione dello stato delle procedure amministrativo-contabili, all'interno delle proprie strutture centrali e presso le Aziende sanitarie, con riferimento all'esercizio 2009, ovvero al 2008 qualora per l'anno 2009 non fossero completi e disponibili i dati contabili necessari allo scopo. La ricognizione in oggetto, da attuarsi secondo i tempi indicati all'art. 11 del Patto per la Salute anni 2010-2012, è fase propedeutica indispensabile ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci.

FASE 1^ DI 4

1) Ricognizione delle procedure amministrativo contabili per ciascuna azienda pubblica del SSR

Acquisizione documentazione - Fascicolo 1 (Prospetti: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 4Bis, 7, 9Bis, 9Ter, 9Quater)

per mezzo di una relazione, sottoscritta e attestata dal Direttore Generale, che illustri in apposite sezioni l'organizzazione e gli strumenti previsti dalle singole Aziende per la disciplina contabile e amministrativa delle stesse, con particolare riferimento a:

a) Regolamento aziendale di contabilità e organizzazione;

b) Eventuale mappatura di processi, procedure contabili e relative responsabilità (elenco procedure amministrativo-contabili);

c) Mappatura delle procedure informatiche esistenti a supporto dei processi amministrativo-contabili;

d) Raccolta dei rilievi/suggerimenti del Collegio Sindacale, con eventuali azioni intraprese dalle Aziende;

e) Ricognizione delle eventuali attività di controllo ulteriori rispetto a quelle eseguite dal Collegio Sindacale.

FASE 2^ DI 4

2) Valutazione straordinaria delle risultanze contabili aziendali dell'esercizio 2009 (ovvero al 2008 qualora per l'anno 2009 non fossero completi e disponibili i dati contabili necessari allo scopo):

Procedure di verifica di completezza - Fascicolo 2 (Prospetti: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 4Bis, 7, 9Bis, 9Ter, 9Quater)

Presentazione di una relazione, sottoscritta e attestata dal Direttore Generale, inerente i consuntivi Aziendali dell'esercizio 2009 (ovvero 2008) sulla base di procedure e prospetti di riconciliazione tra gli stessi CE/SP, le risultanze della contabilità generale (bilancio di verifica) e le risultanze delle contabilità sezionali (magazzini - farmaceutico, materiale sanitario e altri - ordini, cespiti, personale, ecc.). La relazione dovrà essere corredata di un fascicolo, contenente le tabelle "Rilevazione Aziende", e così strutturato:

a) Bilancio di verifica: il bilancio di verifica (analitico) deve corrispondere ai saldi al 31 dicembre 2009 (ovvero 31 dicembre 2008) dei singoli conti del piano dei conti aziendali estratti dalla contabilità generale e riferiti alla stessa data;

b) Risultanze contabilità sezionali: per ciascuna delle contabilità sezionali i prospetti da produrre devono essere riferiti alle seguenti risultanze: valore inizio anno, totali movimenti in entrata, totale movimenti in uscita, valori a fine anno; per la contabilità sezionale "cespiti" vanno anche indicati gli ammortamenti dell'esercizio e gli eventuali importi "capitalizzati" per sterilizzazione; per la contabilità sezionale "personale" vanno indicati i saldi dei pagamenti, per ruolo e per le voci di costo, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali, del piano dei conti, distinti tra competenza dell'esercizio e arretrati anni precedenti; per le contabilità sezionali "magazzino", le risultanze vanno riferite alle singole contabilità sezionali (se distinte per categorie merceologiche e se distinte per ubicazione logistica) ed anche riepilogate complessivamente;

c) Prospetto di raccordo tra bilancio di verifica e le situazioni delle contabilità sezionali: è richiesta la produzione di un prospetto che evidenzi le differenze tra i valori rilevati dalle registrazioni in contabilità generale nei piani dei conti e le risultanze delle contabilità sezionali, con a fianco le annotazioni e le motivazioni degli scostamenti;

d) Relazione del Collegio Sindacale: La relazione del Collegio Sindacale, deve contenere i controlli svolti, le analisi fatte ed i rilievi/suggerimenti effettuati, con le relative azioni intraprese ed i risultati raggiunti da parte delle Aziende;

e) Relazione di veridicità e completezza sottoscritta dal Direttore generale inerente al fascicolo prodotto: La relazione del Direttore Generale deve attestare la veridicità e la completezza dei dati inerenti al fascicolo prodotto.

FASE 3^ DI 4

3) Ricognizione a livello regionale delle procedure amministrativo-contabili del SSR, per mezzo di una relazione, sottoscritta dai Direttori Generali del settore Salute e del Bilancio che illustri in apposite sezioni:

a) Gli Strumenti previsti dalla Regione per la disciplina contabile amministrativa del SSR, con riferimento a:

- normativa regionale di tutte le disposizioni vigenti in materia contabile;

- piano dei conti unico regionale, con dettaglio minimo coerente con quello dei modelli ministeriali CE/SP/LA;

- schemi di bilancio, coerenti con quelli nazionali e riclassificabili tramite piano dei conti nei modelli di rendicontazione ministeriali;

- procedure contabili;

- linee guida sulle attività di controllo interno;

- linee guida sull'attività del Collegio Sindacale;

- modalità per la predisposizione del modello regionale 000 e del consolidato regionale 999 e per la riconciliazione con i dati del bilancio regionale.

b) I Processi di rilevazione e verifica attivati dalla Regione:

- Visite in loco presso le Aziende per la verifica del corretto utilizzo degli strumenti sopra previsti (e relative risultanze);

- Rappresentazione schematica e analisi delle eventuali irregolarità rappresentate dai Collegi sindacali delle Aziende o da attività ispettive condotte da Ispettori di Finanza pubblica del MEF. Monitoraggio degli interventi e delle soluzioni adottate;