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DECISIONE N. 2011/62/UE DELLA COMMISSIONE, 10 gennaio 2011

G.U.U.E. 8 febbraio 2011, n. L 33

Decisione che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) La regione biogeografica alpina, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio UE delle Alpi (Austria, Italia, Germania, Francia e Slovenia), dei Pirenei (Francia e Spagna), degli Appennini (Italia), le montagne della Fennoscandia settentrionale (Svezia e Finlandia), i Carpazi (Polonia, Slovacchia e Romania) e i monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Sashtinska Sredna Gora (Bulgaria), come specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito "comitato Habitat").

2) Nell'ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione.

3) Con le decisioni della Commissione 2004/69/CE (2), 2008/218/CE (3), 2009/91/CE (4) e 2010/42/UE (5) sono stati adottati un elenco provvisorio e i primi tre elenchi aggiornati dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa il più rapidamente possibile, ed entro un termine massimo di sei anni, i siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina come zone speciali di conservazione stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell'ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. E' pertanto necessario aggiornare una quarta volta l'elenco per la regione alpina.

5) Da un lato, il quarto aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2008 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

6) D'altro lato, il quarto aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all'adozione dell'elenco comunitario provvisorio e dei primi tre elenchi aggiornati. A tale riguardo il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina costituisce una versione consolidata dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco provvisorio o dei primi tre elenchi aggiornati dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, a seconda dell'elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta.

7) Per la regione biogeografica alpina, tra marzo 2002 e novembre 2009 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.

8) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (6).

9) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella versione più recente e definitiva esistente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un quarto elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

11) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

12) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un quarto elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e di alcune specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete Natura 2000 è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l'elenco in conformità all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione 2010/42/UE.

15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 206 del 22.7.1992.

(2)

GU L 14 del 21.1.2004.

(3)

GU L 77 del 19.3.2008.

(4)

GU L 43 del 13.2.2009.

(5)

GU L 30 del 2.2.2010.

(6)

GU L 107 del 24.4.1997.

Art. 1

Il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La decisione 2010/42/UE è abrogata.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione