
DIRETTIVA 2011/16/UE DEL CONSIGLIO, 15 febbraio 2011
G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64
Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. (1) (2)
TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2023/2226)
Per l'attuazione della presente direttiva, si rimanda al D.L.vo 4 marzo 2014, n. 29.
In merito a modalità di applicazione della presente direttiva, si rimanda:
- al Reg. (UE) 2023/823;
- al Reg. (UE) 2015/2378.
Note sul recepimento
Adottata il: 15 febbraio 2011
Entrata in vigore il: 11 marzo 2011
Termine per il recepimento: (vedi nota)
Nota:
Per il recepimento si veda l'articolo 29
Provvedimenti nazionali di recepimento
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
1) Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno.
2) Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. E' necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l'istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti per tutti gli Stati membri.
3) E' opportuno pertanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando un nuovo testo che conferisca agli Stati membri la competenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione.
4) In tale contesto le misure contenute nell'attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (3), non risultano più adeguate. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sulla frode fiscale nella sua relazione del 22 maggio 2000 e, più di recente, dalla comunicazione della Commissione sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziare scorrette, del 27 settembre 2004, dalla comunicazione della Commissione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale, del 31 maggio 2006.
5) La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno e non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa.
6) Considerati il numero e l'importanza degli adattamenti da apportare alla direttiva 77/799/CEE, una semplice modifica della medesima non sarebbe sufficiente per conseguire gli obiettivi sopra descritti. La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico. E' opportuno che tale strumento si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate da altre normative dell'Unione. A tale riguardo la presente nuova direttiva è ritenuta lo strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace.
7) La presente direttiva si basa sui risultati conseguiti con la direttiva 77/799/CEE ma prevede norme più chiare e più precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri ove necessario, al fine di stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Le norme più chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.
8) E' opportuno intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Occorre pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e rapida. L'attribuzione di competenze ai servizi di collegamento dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro in base alle disposizioni nazionali.
9) Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni per quanto riguarda casi precisi se richiesto da un altro Stato membro e dovrebbero provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni. La norma di «prevedibile pertinenza» è predisposta per lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Gli obblighi procedurali previsti dall'articolo 20 della presente direttiva richiedono un'interpretazione ampia per non frustrare l'efficace scambio di informazioni.
10) E' assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase cominciando con lo scambio automatico di informazioni disponibili su cinque categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione.
11) E' inoltre opportuno rafforzare e incoraggiare lo scambio spontaneo di informazioni fra gli Stati membri.
12) Dovrebbero essere previsti termini per la comunicazione delle informazioni ai sensi della presente direttiva al fine di assicurare la tempestività e quindi l'efficacia dello scambio di informazioni.
13) E' importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.
14) Poiché la situazione fiscale di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi presenta spesso un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.
15) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.
16) Il riscontro sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
17) Una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione è necessaria per consentire lo studio continuo delle procedure di cooperazione e la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche nei settori considerati.
18) Per l'efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati nello Stato membro che li ha ricevuti anche per altri fini. E' ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a determinate condizioni.
19) Le situazioni in cui uno Stato membro interpellato può rifiutare di comunicare le informazioni dovrebbero essere chiaramente definite e limitate, tenendo conto di taluni interessi privati da proteggere e dell'interesse pubblico.
20) Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
21) La presente direttiva contiene norme minime e non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di partecipare a una cooperazione più estesa con altri Stati membri ai sensi della propria legislazione nazionale o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con altri Stati membri.
22) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non dovrebbe rifiutare agli altri Stati membri che desiderano parteciparvi tale cooperazione reciproca più ampia.
23) E' opportuno che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard.
24) Occorre realizzare una valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.
25) E' opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici nell'interesse proprio e dell'Unione prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
27) Tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6). E' tuttavia opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenendo conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale delle informazioni disciplinate dalla presente direttiva per lottare efficacemente contro la frode.
28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
29) Poiché gli obiettivi della presente Direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri per ovviare agli effetti negativi sul mercato interno della crescente globalizzazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Parere del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del 16 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU L 336 del 27.12.1977.
GU L 184 del 17.7.1999.
GU L 281 del 23.11.1995.
GU L 8 del 12.1.2001.
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.
2. La presente direttiva stabilisce altresì le disposizioni per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici nonché le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di coordinamento e di valutazione.
3. La presente direttiva fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale. Essa non pregiudica inoltre gli obblighi degli Stati membri con riguardo ad una cooperazione amministrativa più ampia risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi bilaterali o multilaterali.
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.
2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all'imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.
3. In nessun caso le imposte di cui al paragrafo 1 si intendono inclusive dei seguenti elementi:
a) i diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; o
b) le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
4. La presente direttiva si applica alle imposte di cui al paragrafo 1 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea.
Definizioni
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE, modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881, modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822, dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. «autorità competente» di uno Stato membro, l'autorità designata come tale dallo Stato membro. Ove agiscano a norma della presente direttiva, l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente sono anch'essi considerati autorità competenti per delega in conformità dell'articolo 4;
2. «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
3. «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma della presente direttiva;
4. «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma della presente direttiva;
5. «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
6. «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
7. «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
8. «scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
9. "scambio automatico":
a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
b) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;
c) ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.
Nel contesto del presente articolo, dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I, V o VI. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III. Nel contesto dell'articolo 8 bis quater e dell'allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato V. Nel contesto dell'articolo 8 bis quinquies e dell'allegato VI, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato VI.
10. «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
11. «persona»:
a) una persona fisica;
b) una persona giuridica; o
c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
d) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;
12. «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
13. "rete CCN": la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità. (1)
14. "ruling preventivo transfrontaliero": un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:
a) è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;
b) è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;
c) riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;
d) è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano o meno una stabile organizzazione o la questione se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling; e
e) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo.
L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;
15. "accordo preventivo sui prezzi di trasferimento": un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:
a) è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno o più Stati membri, o per loro conto, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative e le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;
b) è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo; e
c) stabilisce, preliminarmente alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.
Le imprese sono associate quando un'impresa partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un'altra impresa o le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale delle imprese.
I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici e immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la "fissazione dei prezzi di trasferimento" deve essere interpretata nello stesso senso;
16. ai fini del punto 14, per "operazione transfrontaliera" si intende un'operazione o una serie di operazioni:
a) in cui non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo transfrontaliero;
b) in cui una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione;
c) in cui una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona in relazione alle attività che tale persona esercita in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione; oppure
d) che ha un impatto transfrontaliero.
Ai fini del punto 15, per "operazione transfrontaliera" si intende un'operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un'unica giurisdizione o un'operazione o una serie di operazioni che ha un impatto transfrontaliero;
17. ai fini dei punti 15 e 16, per "impresa" si intende qualsiasi forma di esercizio di un'attività economica.
18. "meccanismo transfrontaliero": un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
b) uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
c) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;
d) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.
Ai fini del presente articolo, punti da 18 a 25, dell'articolo 8 bis ter e dell'allegato IV, un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte;
19. "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica": qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV;
20. "elemento distintivo": una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell'allegato IV;
21. "intermediario": qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.
Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.
Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:
a) essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;
b) disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
c) essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro;
d) essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;
22. "contribuente pertinente": qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;
23. ai fini dell'articolo 8 bis ter, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in almeno uno dei modi seguenti:
a) una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;
b) una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;
c) una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;
d) una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.
Nel caso in cui più di una persona partecipi, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.
Nel caso in cui le stesse persone partecipino, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di una persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.
Ai fini del presente punto, una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.
Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.
Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati un'unica persona;
24. "meccanismo commerciabile": un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;
25. "meccanismo su misura": un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;
26. "verifica congiunta": un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri;
27. "violazione dei dati": una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati;
28. "redditi da dividendi su conti non di custodia": i dividendi o gli altri redditi considerati dividendi nello Stato membro del soggetto pagante che sono versati o accreditati su un conto diverso da un Conto di Custodia quale definito nell'allegato I, sezione VIII, parte C, punto 3;
29. "prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell'Unione in materia di scambio di informazioni e altre misure analoghe": i Contratti di assicurazione, diversi dai Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato soggetti a comunicazione ai sensi dell'allegato I, sezione I, in cui i benefici derivanti dai contratti sono esigibili in caso di decesso di un contraente;
30. "indirizzo di registro distribuito": l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
31. "cliente": ai fini dell'articolo 8 bis ter qualsiasi intermediario o contribuente interessato che riceve servizi, tra cui assistenza, consulenze o indicazioni, da un intermediario soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.
Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 novembre 2020, n. L 367.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023).
Organizzazione
1. Entro un mese dall'11 marzo 2011, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito.
La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l'elenco delle autorità degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'autorità competente designa un ufficio centrale unico di collegamento. Spetta all'autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri.
L'ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei contatti con la Commissione. Spetta all'autorità competente informarne la Commissione.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa nazionale o della prassi di detto Stato. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.
5. I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa a norma della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.
7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità della normativa nazionale o della prassi del proprio Stato membro, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 7 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.
Prevedibile pertinenza
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine.
2. Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni; e
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
3. Se una richiesta di cui all'articolo 5 riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione dettagliata del gruppo;
b) una spiegazione del diritto applicabile e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano rispettato il diritto applicabile;
c) una spiegazione del modo in cui le informazioni richieste contribuirebbero a determinare se i contribuenti del gruppo abbiano rispettato il diritto applicabile; e
d) se del caso, i fatti e le circostanze relative al coinvolgimento di una terza parte Che ha contribuito attivamente al potenziale mancato rispetto del diritto da parte dei contribuenti del gruppo.
Indagini amministrative
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. L'autorità interpellata provvede all'effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni di cui all'articolo 5.
2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa a un'indagine amministrativa. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di tale posizione.
3. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.
4. Se esplicitamente richiesti dall'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette i documenti originali purché ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità interpellata.
Termini
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, qualora l'autorità interpellata non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l'autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando la data entro la quale ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta. Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.
2. Per alcuni casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici.
4. Entro un mese dal ricevimento della richiesta l'autorità interpellata segnala all'autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui l'autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie.
[5. L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l'autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando la data entro la quale ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.] (paragrafo soppresso) (1)
6. L'autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per i motivi di cui all'articolo 17, informa l'autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514.
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni
(modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2013, n. L 162, modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:
a) redditi da lavoro dipendente;
b) compensi per dirigenti;
c) redditi da prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
d) pensioni;
e) proprietà e redditi immobiliari;
f) canoni;
g) redditi da dividendi su conti non di custodia diversi dai redditi da dividendi esenti dall'imposta sulle società a norma degli articoli 4, 5 o 6 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (1).
Per i periodi d'imposta a partire dall'1 gennaio 2024 o successivi, gli Stati membri si adoperano per includere, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza.
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.
2. Anteriormente all'1 gennaio 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dall'1 gennaio 2025 o successivi.
Anteriormente al 1° gennaio 2026, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno cinque delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.
[Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.] (comma soppresso) (2)
3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I.
Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:
a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
e) nel caso di un Conto di Custodia:
i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE.
[4. Entro il 1° luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.] (paragrafo soppresso) (4)
[5. Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:
a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e
b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.] (paragrafo soppresso) (4)
6. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue:
a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;
b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.
7. La Commissione determina le modalità pratiche dello scambio automatico di informazioni secondo la procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, prima delle date di cui all'articolo 29, paragrafo 1.
7 bis. Gli Stati membri assicurano che le entità e i conti che devono essere considerati, rispettivamente, Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nell'allegato I, sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), e parte C, punto 17, lettera g), e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.
8. Se gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri.
Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011).
Comma soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514.
Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003).
Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376.
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2016 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21.
2. L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1° gennaio 2017.
Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014.
Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, tale comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano ancora validi.
Gli Stati membri possono escludere dalla comunicazione di cui al presente paragrafo le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati prima del 1° aprile 2016 nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, esclusi coloro che svolgono principalmente attività finanziarie o di investimento, con un fatturato netto annuo, ossia "i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta) nell'esercizio fiscale precedente la data di emanazione, modifica o rinnovo di detti ruling transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
3. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi del presente articolo nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento non ne consenta la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento saranno oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 qualora l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la divulgazione delle informazioni.
Tuttavia, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del presente paragrafo, primo comma, prima frase, sono invece scambiate, ai sensi del presente articolo, paragrafi 1 e 2, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove:
a) l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1 500 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta), qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero; o
b) il ruling preventivo transfrontaliero determini se una persona è o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.
Ai fini del primo comma, lettera a), e fatto salvo l'importo di cui al ruling preventivo transfrontaliero, in una serie di operazioni riguardanti diversi beni, servizi o attività l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Gli importi non sono aggregati se gli stessi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni.
In deroga al primo comma, lettera b), lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.
5. Lo scambio di informazioni ha luogo come segue:
a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1, sollecitamente dopo che i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati e al più tardi entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati;
b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 1° gennaio 2018.
6. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, includono i seguenti elementi:
a) identificazione della persona, diversa da una persona fisica, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;
b) sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
c) date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
d) data di inizio del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
e) data di conclusione del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
f) tipo di ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
g) importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero o nell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
h) descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
i) identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
j) identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
k) identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, negli altri eventuali Stati membri, che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e
l) indicazione se le informazioni comunicate si basano sullo stesso ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento oppure sulla richiesta di cui al presente articolo, paragrafo 3, secondo comma.
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
8. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), h) ed k), non sono comunicate alla Commissione europea.
9. L'autorità competente degli Stati membri interessati, identificati a norma del paragrafo 6, lettera j), conferma il ricevimento delle informazioni, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, senza indugio e comunque entro sette giorni lavorativi. La presente disposizione si applica fino a quando non diventerà operativo il registro di cui all'articolo 21, paragrafo 5.
10. In conformità all'articolo 5 e visto l'articolo 21, paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
.bis Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881)
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'imposta di Rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente alla sezione II dell'allegato III.
2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.
3. La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di Imprese Multinazionali:
a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di Imprese Multinazionali;
b) l'identificazione di ogni Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale Entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale Entità costitutiva.
4. La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale Periodo d'imposta.
.ter Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822 e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro 30 giorni a decorrere da:
a) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o
b) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione; o
c) il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, a seconda della situazione che si verifica per prima.
Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza.
2. In caso di meccanismi commerciabili, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 14, lettere a), d), g) e h), che sono diventate disponibili dalla presentazione dell'ultima relazione.
3. Quando l'intermediario è tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto nello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:
a) lo Stato membro in cui l'intermediario è residente a fini fiscali;
b) lo Stato membro in cui l'intermediario dispone di una stabile organizzazione, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
c) lo Stato membro in cui l'intermediario è costituito o dal cui diritto è disciplinato;
d) lo Stato membro in cui l'intermediario è registrato presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza.
4. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.
5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre a qualsiasi intermediario a cui sia stata concessa un'esenzione la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 al proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in sua assenza, se tale cliente è il contribuente pertinente.
Gli intermediari possono avere diritto all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.
6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notifichi al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione ai sensi del paragrafo 5, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente.
7. Il contribuente pertinente a cui spetta l'obbligo di notifica comunica informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione di tale contribuente pertinente a fini di attuazione, è pronto per l'attuazione da parte del contribuente pertinente, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione in relazione al contribuente pertinente, a seconda della situazione che si verifica per prima.
Quando il contribuente pertinente ha l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle autorità competenti dello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:
a) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali;
b) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo;
c) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro;
d) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro.
8. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 7, il contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.
9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.
Un intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro intermediario.
10. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove l'obbligo di comunicazione spetti al contribuente pertinente e laddove vi sia più di un contribuente pertinente, il contribuente pertinente che comunica le informazioni ai sensi del paragrafo 6 debba essere quello che appare per primo nell'elenco seguente:
a) il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario;
b) il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo.
Un contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro contribuente pertinente.
11. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per imporre che ciascun contribuente pertinente comunichi all'amministrazione fiscale informazioni sul suo uso del meccanismo in ciascuno degli anni in cui ne fa uso.
12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.
13. L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma dei paragrafi da 1 a 12 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.
14. Le informazioni che devono essere comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 13 includono gli elementi seguenti, se del caso:
a) l'identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale ai sensi del paragrafo 5, e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il NIF e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;
b) i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;
c) un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
d) la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
e) i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
g) l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
h) l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.
15. L'assenza di reazione di un'amministrazione fiscale a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.
16. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 13 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
17. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 14, lettere a), c) e h).
18. Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 ottobre 2020.
.quater Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato V, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'efficace attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato V, sezione IV.
2. Conformemente alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e agli obblighi di comunicazione di cui all'allegato V, sezioni II e III, l'autorità competente dello Stato membro in cui abbia luogo la comunicazione in conformità del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell'allegato V, sezione II, parte D, e, qualora tale Venditore fornisca servizi di locazione di beni immobili, in ogni caso all'autorità competente dello Stato membro in cui il bene immobile è situato, le seguenti informazioni relative a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a norma del paragrafo 4, primo comma, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione;
b) il nome e il cognome del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica e la ragione sociale del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un'Entità;
c) l'Indirizzo Principale;
d) l'eventuale NIF del Venditore Oggetto di Comunicazione, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio, o, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;
e) il numero di registrazione dell'attività del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un'Entità;
f) il numero di partita IVA del Venditore Oggetto di Comunicazione, se disponibile;
g) la data di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;
h) l'Identificativo del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell'allegato V, sezione II, parte D, non abbia notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di non utilizzare l'Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;
i) se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all'Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;
j) ciascuno Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell'allegato V, sezione II, parte D;
k) il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;
l) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione;
m) l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui alle lettere da c) a g) allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.
Qualora il Venditore Oggetto di Comunicazione fornisca servizi di locazione di beni immobili, sono comunicate le seguenti informazioni supplementari:
a) l'indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata determinato sulla base delle procedure di cui all'allegato V, sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
b) il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;
c) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.
3. La comunicazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 4, entro i due mesi successivi alla fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per i Periodi Oggetto di Comunicazione a decorrere dall'1 gennaio 2023.
4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione possono scegliere di registrarsi presso l'autorità competente di un solo Stato membro in conformità delle norme di cui all'allegato V, sezione IV, parte F. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), la cui registrazione sia stata revocata a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo a condizione che fornisca alle autorità dello Stato membro interessato adeguate garanzie circa l'impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per la registrazione e l'identificazione dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
5. Se un Gestore di Piattaforma è considerato un Gestore di Piattaforma Escluso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata fornita la dimostrazione a norma dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, ne informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, comprese eventuali modifiche successive.
6. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione istituisce un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del presente articolo e da notificare a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 2. Tale registro centrale è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
7. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti, ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 7, a quelle specificate nell'allegato V, sezione III, parte B. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.
Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo dopo che uno Stato membro abbia concluso un accordo tra autorità competenti con una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni sui venditori che ottengono un reddito da attività facilitate dalle Piattaforme.
Nel determinare se le informazioni sono equivalenti ai sensi del primo comma in relazione a un'Attività Pertinente, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all'allegato V, in particolare per quanto riguarda:
i) le definizioni di Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, Venditore Oggetto di Comunicazione, Attività Pertinente;
ii) le procedure applicabili al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione;
iii) gli obblighi di comunicazione; e
iv) le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi comunicazione indicati nel regime stesso.
La medesima procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti.
.quinquies Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di soddisfare gli obblighi di comunicazione e di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, rispettivamente sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato VI, sezione V.
2. Conformemente agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, rispettivamente sezioni II e III, l'autorità competente di uno Stato membro in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo alle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.
3. L'autorità competente di uno Stato membro comunica le seguenti informazioni in relazione a ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione:
a) il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna detta Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;
in deroga al primo comma del presente punto, qualora il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottenga la conferma diretta dell'identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione includono il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;
b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui al paragrafo 7 e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;
c) per ciascun tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi di Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:
i) il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
ii) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
iii) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
iv) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
v) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
vi) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;
vii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti ii) e iv);
viii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti iii), v) ed vi); e
ix) il valore equo di mercato aggregato nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.
Ai fini della lettera c), punti ii) e iii), l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica Moneta Fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Ai fini della lettera c), punti da iv) a ix), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Le informazioni trasmesse specificano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
4. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui a tale paragrafo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
5. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
6. La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2026.
7. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività si registrano presso l'autorità competente di un unico Stato membro in conformità delle norme di cui all'allegato VI, sezione V, parte F.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.
8. Il paragrafo 7 del presente articolo non si applica ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte B, punto 1.
9. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e tecniche necessarie per la registrazione e l'identificazione dei Gestori di Cripto-attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
10. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione istituisce un registro dei Gestori di Cripto-attività in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate conformemente all'allegato VI, sezione V, parte F, punto 2. Tale registro dei Gestori di Cripto-attività è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
11. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.
Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della stessa, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo per quanto riguarda l'accordo fra un'autorità competente e una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione, concluso da uno Stato membro.
Nel determinare se le informazioni corrispondono ai sensi del primo comma alle Operazioni Oggetto di Comunicazione, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all'allegato VI, in particolare per quanto riguarda:
a) le definizioni di Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, Utente Oggetto di Comunicazione e Operazione Oggetto di Comunicazione;
b) le procedure applicabili al fine di identificare gli Utenti Oggetto di Comunicazione;
c) gli obblighi di comunicazione;
d) le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono predisporre al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nel regime stesso.
La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche per determinare se le informazioni non corrispondono più ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5.
12. Fatto salvo il paragrafo 11, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell'attuazione di tale norma e dell'accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione sia in vigore un accordo tra autorità competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI non si applicano più a tali fini.
Statistiche sugli scambi automatici
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376 e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.
[2. Anteriormente al 1° gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi.
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:
a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2019 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro per tutte le categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e
b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514.
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni
1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro;
b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;
c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi;
d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;
e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in quest'altro Stato membro.
2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.
Termini
1. L'autorità competente, quando dispone delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le trasmette all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato al più presto, e comunque entro un mese dalla loro disponibilità.
2. L'autorità competente cui le informazioni sono comunicate ai sensi dell'articolo 9 accusa immediatamente ricevuta delle informazioni, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.
Ambito di applicazione e condizioni
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima:
a) siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;
b) siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;
c) partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.
L'autorità interpellata risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per confermare il proprio assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente.
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente.
2. Nel caso in cui funzionari dell'autorità richiedente siano presenti durante un'indagine amministrativa o partecipino a un'indagine amministrativa attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, questi possono interrogare le persone ed esaminare i documenti secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro interpellato.
Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell'autorità richiedente è trattato dall'autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari.
3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Controlli simultanei
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati dei casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.
Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all'autorità che ha proposto il controllo simultaneo entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
4. L'autorità competente di ciascun Stato membro interessato designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
SEZIONE II bis
Verifiche congiunte
(introdotta dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
Verifiche congiunte
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. L'autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le autorità competenti interpellate possono respingere una richiesta di verifica congiunta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro per motivi giustificati.
2. Le verifiche congiunte sono svolte in modo concordato e coordinato, anche per quanto riguarda il regime linguistico, dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti e degli Stati membri interpellati e in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. L'autorità competente di ciascuno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare la verifica congiunta in detto Stato membro.
I diritti e gli obblighi dei funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta, quando sono presenti in attività svolte in un altro Stato membro, sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui si svolgono tali attività di verifica congiunta. Nell'osservare la legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, i funzionari di un altro Stato membro non esercitano poteri che eccedono l'ambito di applicazione dei poteri loro conferiti a norma della legislazione del proprio Stato membro.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari di altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro in cui si svolgono tali attività;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche applicabili nel caso di una verifica svolta in tale Stato membro al quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso; e
c) garantire che la persona o le persone soggette a una verifica congiunta o da essa interessate godano degli stessi diritti e abbiano gli stessi obblighi applicabili nel caso di una verifica alla quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso.
4. Quando le autorità competenti di due o più Stati membri conducono una verifica congiunta, cercano di concordare sui fatti e sulle circostanze pertinenti alla verifica congiunta e si adoperano per raggiungere un accordo sulla posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte a verifica sulla base dei risultati della verifica congiunta. I risultati della verifica congiunta sono inseriti in una relazione finale. Le questioni sulle quali concordano le autorità competenti sono riportate nella relazione finale e rispecchiate nei relativi provvedimenti pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a seguito della verifica congiunta.
Fatto salvo il primo comma, gli atti delle autorità competenti di uno Stato membro o di uno dei suoi funzionari a seguito di una verifica congiunta e ogni altra procedura che abbia luogo in tale Stato membro, come una decisione delle autorità fiscali o una procedura di ricorso o di composizione ad essa relativa, si svolgono conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro.
5. Alla persona o alle persone sottoposte a verifica è comunicato l'esito della verifica congiunta, oltre a una copia della relazione finale entro 60 giorni dall'emissione della stessa.
Richiesta di notifica
1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva.
2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.
4. L'autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione in conformità delle norme sulla notificazione degli atti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate. L'autorità competente di uno Stato membro può notificare un documento, per posta raccomandata o elettronica, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.
Condizioni
1. Quando un'autorità competente fornisce informazioni a norma degli articoli 5 o 9, può chiedere all'autorità competente che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.
Ambito di applicazione e condizioni
1. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, esaminano e valutano la cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati.
2. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, possono stabilire orientamenti su aspetti ritenuti necessari per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.
Comunicazione di informazioni e documenti
(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per la valutazione, l'accertamento e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo.
Tali informazioni possono essere usate anche per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi contemplati all'articolo 2 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1), o per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Inoltre, esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.
2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni.
L'autorità competente di ciascuno Stato membro può comunicare alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco dei fini, diversi da quelle di cui al paragrafo 1, per i quali, conformemente al diritto nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti. L'autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.
L'autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può anche utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per qualsiasi fine contemplato da un atto basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e condividerli a tal fine con l'autorità competente responsabile delle misure restrittive nello Stato membro interessato.
3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima, purché la trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.
4. L'autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 2, trasmesse a norma del paragrafo 3, può essere concessa soltanto dall'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni.
5. Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente in conformità della presente direttiva possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un'autorità di tale Stato membro.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le informazioni comunicate tra Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di Imprese Multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali degli Stati membri riceventi non si basano sulle informazioni scambiate a norma dell'articolo 8 bis bis. In deroga a quanto sopra non è vietato usare le informazioni comunicate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis come base di ulteriori indagini relativamente agli accordi sui prezzi di trasferimento del gruppo di Imprese Multinazionali o ad altre questioni fiscali durante una verifica fiscale, a seguito delle quali potrà essere opportunamente rettificata la base imponibile di un'Entità costitutiva.
GU L 84 del 31.3.2010.
Limiti
1. L'autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5 purché l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.
2. La presente direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri sia contrario alla sua legislazione.
3. L'autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.
4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.
Obblighi
(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Detto obbligo si applica fatto salvo l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.
2. L'articolo 17, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
3. In deroga al paragrafo 2 uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell'11 marzo 2011.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l'uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies.
Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo
Quando uno Stato membro presti ad un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista a norma della presente direttiva, tale Stato membro non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione più estesa con detto Stato membro.
Formulari e formati elettronici tipo
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE, integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376, dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822, dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell'articolo 7 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
I formulari tipo possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi.
2. Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l'autorità richiedente deve fornire:
a) l'identità della persona oggetto della verifica o indagine e, nel caso di richieste collettive di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, una descrizione dettagliata del gruppo;
b) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.
L'autorità richiedente può fornire, per quanto a essa noto e in linea con gli sviluppi internazionali, il nome e l'indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste nonché qualsiasi elemento che possa facilitare la raccolta delle informazioni da parte dell'autorità richiesta.
3. Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell'articolo 13, le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14 e le comunicazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 24, paragrafo 2, sono trasmesse mediante formulari tipo adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis quater è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, nei seguenti casi:
a) per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1° gennaio 2017;
b) per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019;
c) per lo scambio automatico di informazioni sulle Cripto-attività Oggetto di Comunicazione a norma dell'articolo 8 bis quinquies anteriormente al 30 giugno 2025.
Tali formulari elettronici tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies.
Il regime linguistico di cui al primo comma del presente paragrafo non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
6. Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 bis bis si effettua utilizzando il modello tipo contenuto nell'allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio entro il 31 dicembre 2016. Esso non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis bis in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Tuttavia tale regime linguistico può prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Modalità pratiche
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE, modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376, integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822, integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la rete CCN.
Ove necessario, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del primo comma in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN.
Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi.
Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato.
Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.
3. Persone debitamente accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del registro di cui al paragrafo 5 e della rete CCN.
4. Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.
Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest'ultima.
5. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Per quanto riguarda le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, l'autorità competente di uno Stato membro ha, tuttavia, accesso solo alle informazioni relative agli Utenti Oggetto di Comunicazione e alle Persone Oggetto di Comunicazione residenti in tale Stato membro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 17, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 5, e solo ai fini dei rilevamenti statistici di cui al paragrafo 7 del presente articolo. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.
6. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
7. La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini dei rilevamenti statistici, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. La Commissione ha accesso solo a dati anonimi e aggregati. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le necessarie modalità pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
8. La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento che consenta la verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF fornito da un'entità tenuta alla comunicazione o da un contribuente ai fini dello scambio automatico di informazioni.
La Commissione elabora i parametri tecnici dello strumento di cui al primo comma mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Obblighi specifici
(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/2258, modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:
a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all'interno dell'organizzazione di cui all'articolo 4;
b) stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all'articolo 4;
c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.
1 bis. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).
Valutazione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376, dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881, dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822 e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
3. Ciascuno Stato membro monitora e valuta, in relazione alla propria situazione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva anche nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunica con frequenza annuale alla Commissione i risultati della propria valutazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
4. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva.
[5. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.] (paragrafo soppresso) (1)
[6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.] (paragrafo soppresso) (1)
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al presente paragrafo possono essere utilizzati dagli Stati membri per fini analitici, ma non pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376.
Riservatezza delle informazioni
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376 e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514)
1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva.
2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone od organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.
2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione ha consentito tale comunicazione;
b) il paese terzo interessato si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.
Protezione dei dati
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE, integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2015/2376, sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 13, dall'articolo 14, paragrafo 1, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo.
2. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma della presente direttiva dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 15, dall'articolo 16, paragrafo 1, e dagli articoli da 17 a 21 del regolamento (UE) 2018/1725 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
3. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, che agiscono da soli o congiuntamente. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si considera che la Commissione tratti i dati personali per conto dei titolari del trattamento ed essa rispetta i requisiti dei responsabili del trattamento di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento è disciplinato da un contratto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione o Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:
a) informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e
b) fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
In deroga al primo comma, lettera b), ogni Stato membro stabilisce norme che obbligano i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione a informare i Venditori Oggetto di Comunicazione dei Corrispettivi comunicati.
5. Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.
6. Uno Stato membro in cui si è verificata una violazione dei dati comunica senza ritardo alla Commissione tale violazione dei dati e ogni successivo provvedimento adottato per porvi rimedio. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri in merito alla violazione dei dati che le è stata comunicata o di cui è a conoscenza e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Ciascuno Stato membro può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati, dandone comunicazione scritta alla Commissione e allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Tale sospensione ha effetto immediato.
Lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati indagano sulla violazione dei dati, la contengono e vi pongono rimedio e, dandone comunicazione scritta alla Commissione, chiedono la sospensione dell'accesso alla rete CCN ai fini della presente direttiva, se la violazione dei dati non può essere contenuta immediatamente e adeguatamente. A tale richiesta, la Commissione sospende l'accesso di tale Stato membro o di tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.
Una volta che lo Stato membro in cui si è verificata la violazione dei dati abbia comunicato che è stato posto rimedio alla violazione dei dati, la Commissione riabilita l'accesso dello Stato membro o degli Stati membri interessati alla rete CCN ai fini della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più Stati membri chiedano alla Commissione di verificare congiuntamente se sia stato efficacemente posto rimedio alla violazione dei dati, all'atto della verifica la Commissione riabilita l'accesso di tale Stato membro o tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.
Qualora sia stata verificata una violazione dei dati nel registro centrale o nella rete CCN ai fini della presente direttiva e qualora gli scambi degli Stati membri attraverso la rete CCN possano potenzialmente risentirne, la Commissione informa gli Stati membri senza indebito ritardo in merito alla violazione dei dati e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio. I provvedimenti adottati per porvi rimedio possono includere la sospensione dell'accesso al registro centrale o alla CCN ai fini della presente direttiva fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione dei dati.
7. Gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, concordano le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, tra cui i processi di gestione delle violazioni di dati in linea con le buone prassi riconosciute a livello internazionale e, se del caso, accordi tra contitolari del trattamento, accordi tra il responsabile e il titolare del trattamento o i relativi modelli.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Sanzioni
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881, sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822, dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Procedura di comitato
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881)
1. La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Relazioni
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822)
1. Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
[2. Ogni due anni successivamente al 1° luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226.
Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2020/876)
1. In deroga ai termini per la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafo 12, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire agli intermediari e ai contribuenti pertinenti di comunicare, entro il 28 febbraio 2021, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
2. Qualora gli Stati membri adottino le misure di cui al paragrafo 1, essi adotteranno altresì le misure necessarie per consentire che:
a) in deroga all'articolo 8 bis ter, paragrafo 18, le prime informazioni siano comunicate entro il 30 aprile 2021;
b) il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, inizi a decorrere entro e non oltre il 1° gennaio 2021, quando:
i) un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione per l'attuazione o è pronto per l'attuazione, ovvero la prima fase nella sua attuazione è stata compiuta tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; o
ii) gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, forniscono, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
c) nel caso dei meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica a norma dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 2, debba essere presentata dall'intermediario entro il 30 aprile 2021.
3. In deroga al termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire che la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all'anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avvenga entro 12 mesi dal termine dell'anno solare 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.
Prolungamento del periodo di rinvio
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2020/876)
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio dei termini di cui all'articolo 27 bis, a condizione che continuino a persistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento.
2. La proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio è presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.
Comunicazione e trasmissione del NIF
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia comunicato dall'entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione e sia trasmesso da ciascuno Stato membro quando espressamente richiesto dagli articoli e dagli allegati della presente direttiva e a norma degli stessi.
2. Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1° gennaio 2030 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e d), nella misura in cui si tratta di categorie di reddito e di capitale per le quali sarebbero state comunicate informazioni anche se il NIF non fosse disponibile.
3. Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate in relazione alle informazioni di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).
4. Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro include, se ottenuto dall'autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).
Abrogazione della direttiva 77/799/CEE
La direttiva 77/799/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2013.
Tuttavia essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MATOLCSY GY.
ALLEGATO I
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE e modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
NORME DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI
Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva. Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.
SEZIONE I
OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE
A. Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmette all'autorità competente del proprio Stato membro in relazione a ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:
1. le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
b) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri e altra eventuale giurisdizione o altre eventuali giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida;
c) se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;
3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
5. nel caso di un Conto di Custodia:
a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
6bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e
7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.
D. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato o altra giurisdizione di residenza.
E. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:
1) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale oppure debba o abbia dovuto ottenerlo e comunicarlo conformemente a uno strumento giuridico dell'Unione in vigore o che era in vigore il 5 gennaio 2015; e
2) sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.
F. Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione conformemente all'articolo 8 bis quinquies.
SEZIONE II
OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.
B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
D. Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.
E. Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.
SEZIONE III
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE
A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.
B. Conti di Importo. Non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.
1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.
2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
a) identificazione del Titolare del Conto come residente di uno Stato membro;
b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato membro;
c) uno o più numeri telefonici in uno Stato membro e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro;
e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro; oppure
f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in uno Stato membro qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.
3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.
4. Qualora taluno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuno Stato membro per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di fermo posta o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.
6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di uno Stato membro se:
a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Stato membro, uno o più numeri di telefono in tale Stato membro (e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; e
ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;
b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; ovvero
ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.
C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.
1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.
2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:
a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.
3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
a) residenza del Titolare del Conto;
b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);
e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto; e
f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.
5. Effetti del rilevamento di indicia
a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.
b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.
7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.
8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.
D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.
E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.
SEZIONE IV
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.
A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC.
B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.
C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.
SEZIONE V
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITA'
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.
A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.
B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.
C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno Stato membro.
b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.
2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.
c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:
i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD; o
ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, dello Stato membro o degli Stati membri o di un' altra giurisdizione o di altre giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.
E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità
1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.
2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.
SEZIONE VI
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITA'
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.
Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità delle Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.
b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.
2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alla direttiva (UE) 2015/849, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.
c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.
SEZIONE VII
REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.
A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.
A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.
B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.
Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:
i) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;
ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote ed a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.
Per "Contratto di Rendita di gruppo" si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.
C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria
1. Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.
SEZIONE VIII
DEFINIZIONE DI TERMINI
Si applicano le definizioni seguenti:
A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione
1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. Per "Istituzione Finanziaria di uno Stato membro" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro.
2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:
a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
b) detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.
6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o
b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).
Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).
Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di "istituto finanziario" di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
9. Ai fini del presente allegato, per "Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:
a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;
d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
e) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
Il termine "Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
10. Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).
11. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
12. Per "Cripto-attività" si intendono le cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.
13. Per "Cripto-attività Oggetto di Comunicazione" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14. Per "Operazione di Scambio" si intende:
a) scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e
b) scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.
B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione
1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:
a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
ii) l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali;
b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;
c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva e figura nell'elenco delle Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della presente direttiva a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi della presente direttiva;
d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o
e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.
2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.
a) Una "parte integrante" di uno Stato membro o altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro o altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro o altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
b) Un'"entità controllata" designa un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro o altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito in a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro.
5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;
ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;
iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o
iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
d) i partecipanti che non sono residenti nello Stato membro in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo; e
e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.
8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
b) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:
a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;
b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e
d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.
C. Conto Finanziario
1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta alla parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.
L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.
2. Il termine "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:
a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
c) un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.
3. Per "Conto di Custodia" si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.
4. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
5. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
6. Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
8. Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o
e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
9. Per "Conto Preesistente" si intende:
a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/2226 (*1), a partire dal 31 dicembre 2025;
b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:
i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della parte C, punto 9, lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla sezione VII, parte A, e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.
10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, il 1° gennaio 2026 o successivamente.
11. Per "Conto Preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.
12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.
13. Per "Conto Preesistente di Entità" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.
17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:
a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);
ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e
v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro pari o inferiore a 50 000 USD; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.
Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;
b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:
i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e
iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.
Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;
c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
iii) l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;
d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;
e) un conto aperto in relazione a:
i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
- il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;
- il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
- le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;
- il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanzia; e
- il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);
iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
- il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;
- gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
- il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;
- eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
- il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.
e bis) un Conto di Deposito che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuta a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento;
f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
ii) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), e figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della presente direttiva, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
D. Conto Oggetto di Comunicazione
1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria di uno Stato membro Tenuta alla Comunicazione da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.
2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da:
a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
b) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui alla lettera a);
c) un'Entità Statale;
d) un'Organizzazione Internazionale;
e) una Banca Centrale; o
f) un'Istituzione Finanziaria.
3. Per "Persona di uno Stato membro" in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a ciascuno Stato membro si intende:
a) qualsiasi altro Stato membro;
b) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro e notificato alla Commissione europea;
c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.
5. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini "Persone che Esercitano il Controllo" vanno interpretati in conformità delle raccomandazioni del GAFI.
6. Per "Entità Non finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
7. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende: i) un'Entità Non finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
8. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; ovvero
h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
ii) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
iv) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e
v) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
E. Varie
1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini della presente direttiva e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.
2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.
3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:
a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato membro o in altra giurisdizione di cui l'Entità dichiara di essere residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.
Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.
7. Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.
SEZIONE IX
EFFICACE ATTUAZIONE
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
1) norme intese ad evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
2) norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
3) procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;
4) procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e
5) efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.
Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva la documentazione di cui al primo comma, punto 2), resta disponibile per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni.
SEZIONE X
DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI FINANZIARIE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE SITUATE IN AUSTRIA
Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "2016" e al "2017" nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al "2017" e al "2018".
Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "31 dicembre 2015" nel presente allegato si intendono fatti al "31 dicembre 2016".
SEZIONE XI
MISURE TRANSITORIE
Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.
_____________
(*1) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
ALLEGATO II
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2014/107/UE)
NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI
1. Cambiamento di circostanze
Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.
Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.
2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità
Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.
3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria
Un'Istituzione Finanziaria è "residente" in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro se:
a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro;
b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o
c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro.
Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.
4. Conto intrattenuto
In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:
a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);
b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);
c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;
d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.
5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive
Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il Controllo" nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.
6. Indirizzo della sede principale dell'Entità
Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.
ALLEGATO III
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2016/881)
REGOLE DI COMPILAZIONE PER I GRUPPI DI IMPRESE MULTINAZIONALI
SEZIONE I
DEFINIZIONI
1. Per «Gruppo» si intende un insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, in modo tale che esso sia tenuto a redigere il Bilancio Consolidato a fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica.
2. Per «Impresa» si intende qualsiasi forma di conduzione di attività da parte di qualsiasi persona di cui all'articolo 3, punto 11, lettere b), c) e d).
3. Per «Gruppo di Imprese Multinazionali» si intende un gruppo, diverso da un gruppo di Imprese Multinazionali Escluso, che comprende due o più imprese aventi residenza fiscale in giurisdizioni diverse, oppure un'impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione in un'altra giurisdizione.
4. Per «Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso» si intende un gruppo i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun Periodo d'imposta sono inferiori a 750 000 000 EUR, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 000 000 EUR alla data di gennaio 2015, nel Periodo d'imposta immediatamente precedente al Periodo d'imposta di Rendicontazione, come indicato nel Bilancio Consolidato relativo a tale Periodo d'imposta precedente.
5 Per «Entità costitutiva» si intende:
a) un'unità operativa distinta di un gruppo di Imprese Multinazionali che è inclusa nel Bilancio Consolidato di tale gruppo a fini della rendicontazione finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni al capitale di tale unità operativa di un gruppo di Imprese Multinazionali fossero negoziate in una borsa valori pubblica;
b) un'unità operativa che è esclusa dal Bilancio Consolidato del gruppo di Imprese Multinazionali unicamente sulla base delle sue dimensioni o della rilevanza;
c) ciascuna stabile organizzazione di un'unità operativa distinta del gruppo di Imprese Multinazionali che rientra in quanto previsto alla lettera a) o b), purché l'unità operativa rediga un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o a fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione.
6. Per «Entità tenuta alla rendicontazione» si intende l'Entità costitutiva che è tenuta a presentare, per conto del gruppo di Imprese Multinazionali, una rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. L'Entità tenuta alla rendicontazione può essere la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o qualsiasi entità di cui alla sezione II, punto 1.
7. Per «Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali che soddisfa i seguenti criteri:
a) essa detiene, direttamente o indirettamente, in una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali, un interesse tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o vi sarebbe tenuta se le sue partecipazioni al capitale fossero negoziate in una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale;
b) nel gruppo di Imprese Multinazionali non vi è nessun'altra Entità costitutiva che detenga, direttamente o indirettamente, un interesse ai sensi della lettera a) nell'Entità costitutiva di cui sopra.
8. Per «Supplente della Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali nominata da detto gruppo quale unica sostituta della Controllante capogruppo ai fini della presentazione della rendicontazione paese per paese nella giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità costitutiva per conto del gruppo di Imprese Multinazionali qualora si verifichi una o più delle condizioni di cui alla sezione II, punto 1, lettera b).
9. Per «Periodo d'imposta» si intende un periodo contabile annuale in relazione al quale la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali redige il bilancio.
10. Per «Periodo d'imposta di Rendicontazione» si intende il Periodo d'Imposta i cui risultati, finanziario ed operativo, sono riportati nella rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3.
11. Per «Accordo qualificante tra Autorità Competenti» si intende un accordo tra i rappresentanti autorizzati di uno Stato membro dell'UE e una giurisdizione non-UE che sono parti di un accordo internazionale e che richiede lo scambio automatico di rendicontazioni paese per paese tra le giurisdizioni delle parti.
12. Per «Accordo Internazionale» si intende la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione fiscale bilaterale o multilaterale, o qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui è parte lo Stato membro e le cui disposizioni forniscano la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni.
13. Per «Bilancio Consolidato» si intende il bilancio di un gruppo di Imprese Multinazionali nel quale le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa della Controllante capogruppo e delle Entità costitutive sono presentati come quelli di un'unica entità economica.
14. Per «Inadempienza sistemica» relativamente a una giurisdizione si intende che una giurisdizione nella quale è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti concluso con uno Stato membro (per ragioni diverse da quanto previsto dall'accordo) ha sospeso lo scambio automatico di informazioni, oppure che una giurisdizione ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente a uno Stato membro le rendicontazioni paese per paese in suo possesso relative a Gruppi di Imprese Multinazionali che hanno Entità costitutive in tale Stato membro.
SEZIONE II
OBBLIGHI GENERALI DI RENDICONTAZIONE
1. Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro che non sia la Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionali presenta la rendicontazione paese per paese per quanto riguarda il Periodo d'imposta di Rendicontazione di un gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro;
b) quando si presenta una delle condizioni seguenti:
i) la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali non è obbligata a presentare una rendicontazione paese per paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale;
ii) nella giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo vige un Accordo Internazionale di cui lo Stato membro è parte, ma alla data di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione non è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte;
iii) vi è stata un'Inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo che è stata notificata dallo Stato membro all'Entità Costitutiva residente a fini fiscali nello Stato membro.
Fatto salvo l'obbligo della Controllante capogruppo di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, o della Supplente della Controllante capogruppo di presentare la prima rendicontazione paese per paese per il periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, gli Stati membri possono decidere che l'obbligo delle Entità costitutive di cui al punto 1 si applica alle rendicontazioni paese per paese relativamente ai Periodi d'imposta di Rendicontazione che hanno inizio il 1° gennaio 2017 o in data successiva.
Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro quale definita al primo paragrafo del presente punto chiede alla sua Controllante capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di ottemperare all'obbligo di presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3. Qualora, nonostante questa richiesta, non abbia ottenuto o acquisito tutte le informazioni necessarie per la rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, l'Entità costitutiva presenta una rendicontazione paese per paese contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e notifica allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie. Questa disposizione non pregiudica il diritto dello Stato membro in questione di applicare le sanzioni all'uopo previste nella legislazione nazionale; lo Stato membro informa tutti gli Stati membri di questo rifiuto.
Qualora più Entità costitutive dello stesso gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell'Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il gruppo di Imprese Multinazionali può designare una di queste Entità costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, per qualsiasi Periodo d'imposta di Rendicontazione entro il termine previsto all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e notifichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all'obbligo previsto per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell'Unione. Lo Stato membro, a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, comunica la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.
Qualora non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, un'Entità costitutiva non può essere designata quale Entità tenuta alla rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente al quarto comma. Ciò non pregiudica l'obbligo dell'Entità costitutiva di notificare allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie.
2. In deroga al punto 1, se si verificano una o più delle condizioni di cui al punto 1, primo paragrafo, lettera b), un'entità descritta al punto 1 non è tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese per alcun Periodo d'imposta di Rendicontazione qualora il gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva metta a disposizione una rendicontazione paese per paese a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, relativamente a tale Periodo d'imposta attraverso una Supplente della Controllante capogruppo che presenti la rendicontazione paese per paese all'autorità fiscale della giurisdizione in cui è residente a fini fiscali alla data di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, o in data precedente, e che, nel caso in cui la Supplente della Controllante capogruppo sia residente a fini fiscali in una giurisdizione al di fuori dell'Unione, soddisfi le seguenti condizioni:
a) la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo richiede la presentazione di rendicontazioni paese per paese in conformità dei requisiti dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3;
b) nella giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo vige un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte alla data di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione;
c) la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo non ha notificato allo Stato membro un'Inadempienza sistemica;
d) alla giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo è stato notificato, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, da parte dell'Entità costitutiva residente a fini fiscali nella sua giurisdizione, che costituisce la Supplente della Controllante capogruppo;
e) allo Stato membro è stata presentata una notifica conformemente al punto 4.
3. Gli Stati membri chiedono a ciascuna Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio di notificare allo Stato membro se essa è la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o l'Entità costitutiva designata al punto 1, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.
4. Gli Stati membri chiedono, ove un'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio non sia né la Controllante capogruppo né la Supplente della Controllante capogruppo né l'Entità costitutiva designata al punto 1, che essa notifichi allo Stato membro l'identità e la residenza fiscale dell'Entità tenuta alla rendicontazione entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.
5. La rendicontazione paese per paese specifica la valuta in cui sono espressi gli importi indicati nella rendicontazione.
SEZIONE III
RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE
A. Modello di rendicontazione paese per paese
Tabella 1. Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale
Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo d'imposta interessato: Valuta utilizzata: | ||||||||||
Giurisdizione fiscale | Ricavi | Utili (Perdite) al lordo delle imposte sul reddito | Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa) | Imposte sul reddito maturate - anno in corso | Capitale dichiarato | Utili non distribuiti | Numero di addetti | Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | ||
Parte non correlata | Parte correlata | Totale | ||||||||
.
Tabella 2 Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale
Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo d'imposta interessato: | |||||||||||||
Giurisdizione fiscale | Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale | Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali | Attività Principali | ||||||||||
Ricerca e sviluppo | Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale | Acquisti o appalti Fabbricazione o produzione Vendite, commercializzazione o distribuzione | Servizi di amministrazione, gestione o assistenza | Prestazione di servizi a parti non correlate | Finanziamento interno del gruppo | Servizi finanziari regolamentati | Assicurazioni | Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale | Inattiva | Altro [1] | |||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. |
.
Tabella 3: Informazioni supplementari
Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:
Periodo d'imposta interessato:
Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese
B. Istruzioni generali per la compilazione della rendicontazione paese per paese
1. Obiettivo
Il modello serve per segnalare la distribuzione del reddito, delle imposte e delle attività di un gruppo di Imprese Multinazionali sulla base della giurisdizione fiscale.
2. Trattamento delle succursali e delle stabili organizzazioni
I dati relativi alla stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e non con riferimento alla giurisdizione di residenza fiscale dell'unità operativa di cui tale stabile organizzazione fa parte. Le informazioni comunicate nella giurisdizione di residenza fiscale riguardo all'unità operativa di cui fa parte la stabile organizzazione non comprendono i dati finanziari relativi alla stabile organizzazione.
3. Periodo di riferimento del modello annuale
Il modello si riferisce al Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione. Per le Entità Costitutive il modello deve contenere in modo coerente una delle seguenti tipologie di informazioni, a discrezione dell'impresa multinazionale notificante:
a) informazioni relative al Periodo d'imposta delle pertinenti Entità costitutive che termina alla stessa data del Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione, o che termina entro i 12 mesi precedenti tale data;
b) informazioni relative a tutte le pertinenti Entità costitutive segnalate per il Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione.
4. Fonte dei dati
Per la compilazione del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti di dati. L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione può scegliere di usare i dati desunti dalla reportistica del bilancio consolidato, dai bilanci obbligatori di entità separate, dai bilanci previsti dalla normativa o dalla contabilità relativa alla gestione interna. Non è necessario conciliare le dichiarazioni relative ai ricavi, agli utili e alle imposte indicate nel modello con quanto riportato nel bilancio consolidato. Se come base per la rendicontazione si utilizzano i bilanci obbligatori, tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta funzionale dichiarata dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione applicando il tasso di cambio medio per l'anno indicato nella sezione «Informazioni supplementari» del modello. Non è però necessario effettuare adeguamenti per quanto concerne le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.
L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve fornire una breve descrizione delle fonti dei dati utilizzate per compilare il modello nella sezione «Informazioni supplementari» dello stesso. Nel caso in cui da un anno all'altro venga modificata la fonte dei dati utilizzate, l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella sezione «Informazioni supplementari» del modello.
C. Istruzioni specifiche per la compilazione della rendicontazione paese per paese
1. Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale (tabella 1)
1.1. Giurisdizione fiscale
Nella prima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali sono residenti a fini fiscali. Si definisce giurisdizione fiscale una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale ai fini dell'imposizione è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'Entità costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'Entità costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale.
1.2. Ricavi
Nelle tre colonne del modello sotto l'intestazione «Ricavi», l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve inserire le seguenti informazioni:
a) la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate;
b) la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti;
c) il totale delle somme di cui alle lettere a) e b).
I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di scorte e di proprietà, da servizi, canoni, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre Entità costitutive che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante.
1.3. Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito
Nella quinta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.
1.4. Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)
Nella sesta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare l'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le imposte di cassa versate in contanti dall'Entità Costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte versate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all'Entità costitutiva. Pertanto se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.
1.5. Imposte sul reddito maturate (anno in corso)
Nella settima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l'anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all'anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.
1.6. Capitale dichiarato
Nell'ottava colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari.
1.7. Utili non distribuiti
Nella nona colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo.
1.8. Numero di addetti
Nella decima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell'Entità costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità.
1.9. Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Nell'undicesima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.
2. Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale (tabella 2)
2.1. Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale
L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto 2 delle istruzioni generali per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l'entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.
2.2. Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali
L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.
2.3. Attività Principali
L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve precisare la natura dell'attività principale (o delle attività principali) che l'Entità costitutiva esercita nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso.
___________
[1] Specificare nelle «Informazioni supplementari» la natura dell'attività dell'Entità costitutiva.
ALLEGATO IV
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2018/822)
ELEMENTI DISTINTIVI
Parte I. Criterio del vantaggio principale
Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il "criterio del vantaggio principale".
Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.
Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, paragrafo 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.
Parte II. Categorie degli elementi distintivi
A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale
1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento: a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.
B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un "carosello" di fondi ("round-tripping"), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.
C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della condizioni seguenti:
a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
ii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.
3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.
D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva
1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:
a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;
b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e
b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili.
E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme "porto sicuro" (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per "beni immateriali di difficile valutazione" (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e
b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.
ALLEGATO V
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/514 e integrato e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALTRE NORME PER I GESTORI DI PIATTAFORME
Il presente allegato definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, gli obblighi di comunicazione e altre norme che devono essere applicati dai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 bis quater della presente direttiva.
Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nello stesso.
SEZIONE I
DEFINIZIONI
Si applicano le definizioni seguenti:
A. Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione
1. "Piattaforma": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibile agli utenti e che consente ai Venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'Attività Pertinente per tali utenti. Essa comprende inoltre qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un Corrispettivo in relazione all'Attività Pertinente.
Il termine "Piattaforma" non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'Attività Pertinente, consentano esclusivamente una delle seguenti azioni:
a) il trattamento di pagamenti relativi all'Attività Pertinente;
b) la catalogazione o la pubblicità di un'Attività Pertinente da parte degli utenti;
c) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una Piattaforma.
2. "Gestore di Piattaforma": un'Entità che stipula un contratto con i Venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una Piattaforma.
3. "Gestore di Piattaforma Escluso": un Gestore di Piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente dello Stato membro alla quale, conformemente alle norme di cui alla sezione III, parte A, punti 1, 2 e 3, il Gestore di Piattaforma avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste, che l'intero modello di business della Piattaforma è tale da non includere Venditori Oggetto di Comunicazione.
4. "Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione": qualsiasi Gestore di Piattaforma, diverso da un Gestore di Piattaforma Escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) è residente a fini fiscali in uno Stato membro o, se non ha la residenza fiscale in uno Stato membro, soddisfa una delle seguenti condizioni:
i) è costituito a norma delle leggi di uno Stato membro;
ii) ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in uno Stato membro;
iii) ha una stabile organizzazione in uno Stato membro e non è un Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE;
b) non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l'esecuzione di un'Attività Pertinente da parte di Venditori Oggetto di Comunicazione o di un'Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro, e non è un Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE.
5. "Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE": un Gestore di Piattaforma per il quale tutte le Attività Pertinenti che facilita sono anche Attività Pertinenti Qualificate e che è residente a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata Non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una Giurisdizione Qualificata Non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) è costituito a norma delle leggi di una Giurisdizione Qualificata Non-UE; o
b) ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in una Giurisdizione Qualificata Non-UE.
6. "Giurisdizione Qualificata Non-UE": una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.
7. "Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti": un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione III, parte B, del presente allegato quale confermato da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7.
8. "Attività Pertinente": un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito:
a) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
b) i Servizi Personali;
c) la vendita di Beni;
d) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Il termine "Attività Pertinente" non comprende le attività svolte da un Venditore che agisca in qualità di dipendente del Gestore di Piattaforma o di un'Entità collegata del Gestore di Piattaforma.
9. "Attività Pertinenti Qualificate": qualsiasi Attività Pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti.
10. "Corrispettivo": la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, che sia versata o accreditata a un Venditore in relazione all'Attività Pertinente e il cui importo sia noto o ragionevolmente conoscibile dal Gestore di Piattaforma.
11. "Servizio Personale": un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'Entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una Piattaforma.
B. Venditori Oggetto di Comunicazione
1. "Venditore": un utente della Piattaforma, sia esso una persona fisica o un'Entità, che è registrato sulla Piattaforma in qualsiasi momento nel Periodo Oggetto di Comunicazione e svolge un'Attività Pertinente.
2. "Venditore attivo": un Venditore che presta un'Attività Pertinente durante il Periodo Oggetto di Comunicazione o a cui è versato o accreditato un Corrispettivo in relazione a un'Attività Pertinente durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.
3. "Venditore Oggetto di Comunicazione": un Venditore attivo, diverso da un Venditore Escluso, che risiede in uno Stato membro o che ha dato in locazione beni immobili ubicati in uno Stato membro.
4. "Venditore Escluso": un Venditore:
a) che è un'Entità Statale;
b) che è un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari o un'Entità collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) che è un'Entità per la quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato oltre 2 000 Attività Pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione; o
d) per il quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato meno di 30 Attività Pertinenti mediante la vendita di Beni e per il quale l'importo totale del Corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2 000 EUR durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.
C. Altre definizioni
1. "Entità": una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione. Un'Entità è un'Entità collegata di un'altra Entità se una delle due controlla l'altra o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 % del diritto di proprietà nel capitale dell'altra Entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.
2. "Entità Statale": il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale").
3. "NIF": un numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro (o equivalente funzionale in assenza di un numero di identificazione fiscale).
4. "Numero di partita IVA": il numero unico che identifica un soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. "Indirizzo Principale": l'indirizzo della residenza principale di un Venditore che è una persona fisica, come pure l'indirizzo della sede legale di un Venditore che è un'Entità.
6. "Periodo Oggetto di Comunicazione": l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione a norma della sezione III.
7. "Proprietà Inserzionata": tutte le unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti dallo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso Venditore.
8. "Identificativo del Conto Finanziario": il numero o riferimento unico di identificazione di cui dispone il Gestore di Piattaforma e relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento su cui è versato o accreditato il Corrispettivo.
9. "Beni": qualsiasi bene materiale.
10. "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.
SEZIONE II
PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
Le procedure elencate di seguito si applicano al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione.
A. Venditori non soggetti a riesame
Per determinare se un Venditore che è un'Entità possa essere considerato un Venditore Escluso di cui alla sezione I, parte B, punto 4, lettere a) e b), un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del Venditore che è un'Entità.
Per determinare se un Venditore possa essere considerato un Venditore Escluso di cui alla sezione I, parte B, punto 4, lettere c) e d), un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone.
B. Raccolta di informazioni sul Venditore
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce tutte le seguenti informazioni per ciascun Venditore che è una persona fisica e non è un Venditore Escluso:
a) nome e cognome;
b) Indirizzo Principale;
c) l'eventuale NIF rilasciato al Venditore, compresi i singoli Stati membri di rilascio, e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore;
d) il Numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
2. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce tutte le seguenti informazioni per ciascun Venditore che è un'Entità e non è un Venditore Escluso:
a) la ragione sociale;
b) l'Indirizzo Principale;
c) l'eventuale NIF rilasciato al Venditore, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio;
d) il numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dell'attività;
f) l'esistenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte Attività Pertinenti nell'Unione, se disponibile, indicando i singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.
[3. In deroga alla parte B, punti 1 e 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui alla parte B, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte B, punto 2, lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del Venditore.] (punto soppresso) (1)
4. In deroga alla parte B, punto 1, lettera c), e alla parte B, punto 2, lettere c) ed e), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività, a seconda del caso, in una delle seguenti situazioni:
a) lo Stato membro di residenza del Venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;
b) lo Stato membro di residenza del Venditore non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato al Venditore.
C. Verifica delle informazioni sul Venditore
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma della parte A, della parte B, punto 1, della parte B, punto 2, lettere da a) a e), e della parte E utilizzando tutte le informazioni e i documenti di cui dispone nei suoi archivi come pure tutte le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e/o del Numero di partita IVA.
2. In deroga alla parte C, punto 1, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della parte F, punto 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma della parte A, della parte B, punto 1, della parte B, punto 2, lettere da a) a e), e della parte E utilizzando le informazioni e i documenti consultabili per via elettronica negli archivi di cui dispone.
3. In applicazione della parte F, punto 3, lettera b), e in deroga alla parte C, punti 1 e 2, nei casi in cui abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni di cui alle parti B o E possono essere inesatte alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico Venditore, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione chiede al Venditore di rettificare le informazioni rivelatesi inesatte e di fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:
a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
b) un recente certificato di residenza fiscale.
D. Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del Venditore ai fini della presente direttiva
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera che un Venditore è residente nello Stato membro in cui il Venditore ha l'Indirizzo Principale. In caso di differenza rispetto allo Stato membro dell'Indirizzo Principale del Venditore, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF. Qualora il Venditore abbia fornito informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione a norma della parte B, punto 2, lettera f), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ritiene il Venditore residente anche nello Stato membro, specificato dal Venditore, in cui è ubicata tale stabile organizzazione.
2. In deroga alla parte D, punto 1, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera un Venditore residente in ogni Stato membro confermato da un servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione a norma della parte B, punto 3.
E. Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
Se un Venditore è impegnato in un'Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato. Qualora abbia facilitato oltre 2 000 Attività Pertinenti mediante la locazione di una Proprietà Inserzionata per lo stesso Venditore che è un'Entità, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce documenti giustificativi, dati o informazioni secondo cui la Proprietà Inserzionata appartiene allo stesso proprietario.
F. Tempistica e validità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a E entro il 31 dicembre del Periodo Oggetto di Comunicazione.
2. In deroga alla parte F, punto 1, per i Venditori che erano già registrati sulla Piattaforma all'1 gennaio 2023 o alla data in cui un'Entità sia divenuta Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a E devono essere espletate entro il 31 dicembre del secondo Periodo Oggetto di Comunicazione per il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.
3. In deroga alla parte F, punto 1, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti Periodi Oggetto di Comunicazione a condizione che:
a) le informazioni relative al Venditore di cui alla parte B, punti 1 e 2, siano state acquisite e verificate o confermate negli ultimi 36 mesi; e
b) il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni acquisite a norma delle parti A, B ed E sono o si sono rivelate inattendibili o inesatte.
G. Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai Venditori attivi
Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a F esclusivamente in relazione ai Venditori attivi.
H. Espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può affidarsi a un terzo prestatore di servizi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma la responsabilità per tali obblighi ricade sullo stesso Gestore.
2. Quando il Gestore di Piattaforma adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conto di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione alla stessa Piattaforma a norma della parte H, punto 1, tale Gestore di Piattaforma svolge le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in conformità delle norme di cui alla presente sezione. La responsabilità per gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale resta del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.
SEZIONE III
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
A. Tempi e modalità della comunicazione
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), comunica all'autorità competente dello Stato membro determinato conformemente alla sezione I, parte A, punto 4, lettera a), le informazioni di cui alla parte B della presente sezione In relazione al Periodo Oggetto di Comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione. Qualora vi siano più Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, ciascuno di essi è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.
2. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), che soddisfi una delle condizioni ivi elencate in più Stati membri sceglie uno di questi Stati membri in cui adempirà gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione. Tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione comunica le informazioni elencate nella parte B della presente sezione relativamente al Periodo Oggetto di Comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di elezione, quale determinato conformemente alla sezione IV, parte E, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione. Qualora vi siano più Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, ciascuno di essi è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in un altro Stato membro.
3. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), comunica le informazioni elencate nella parte B della presente sezione relativamente al Periodo Oggetto di Comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di registrazione, quale determinato conformemente alla sezione IV, parte F, punto 1, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.
4. In deroga alla parte A, punto 3, della presente sezione, un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente alle Attività Pertinenti Qualificate contemplate da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con uno Stato membro sui Venditori Oggetto di Comunicazione ivi residenti.
5. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione fornisce anche le informazioni di cui alla parte B, punti 2 e 3, al Venditore Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.
6. Le informazioni relative ai Corrispettivi versati o accreditati in una valuta legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Qualora sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta legale, il Corrispettivo viene comunicato utilizzando una valuta locale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.
7. Le informazioni relative al Corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione in cui è stato versato o accreditato il Corrispettivo.
B. Informazioni da comunicare
Ogni Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione comunica le informazioni indicate di seguito.
1. Il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato a norma della sezione IV, parte F, punto 4, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione.
2. In relazione a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione che ha svolto un'Attività Pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
a) le informazioni che devono essere acquisite a norma della sezione II, parte B;
b) l'Identificativo del Conto Finanziario, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi della sezione II, parte D, non abbia comunicato l'intenzione di non utilizzare l'Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;
c) se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all'Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;
d) ogni Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai fini della presente direttiva quale determinato conformemente alla sezione II, parte D;
e) il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;
f) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.
3. In relazione a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione che ha svolto un'Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
a) le informazioni che devono essere acquisite a norma della sezione II, parte B;
b) l'Identificativo del Conto Finanziario, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi della sezione II, parte D, non abbia comunicato l'intenzione di non utilizzare l'Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;
c) se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all'Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;
d) ogni Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai fini della presente direttiva quale determinato conformemente alla sezione II, parte D;
e) l'indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui alla sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
f) il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;
g) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione;
h) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.
4. In deroga alla parte B, punto 2, lettera a), e alla parte B, punto 3, lettera a), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a comunicare le informazioni che devono essere raccolte a norma della sezione II, parte B, qualora riferisca a un'autorità competente che utilizza un servizio di identificazione e ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e di tutte le residenze fiscali del Venditore. Nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali di un Venditore Oggetto di Comunicazione, sono comunicati il nome, l'identificativo del Servizio o dei Servizi di Identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione.
SEZIONE IV
EFFICACE ATTUAZIONE
A norma dell'articolo 8 bis quater gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative per garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III del presente allegato.
A. Norme per l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione di applicare le prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II in relazione ai rispettivi Venditori.
2. Qualora un Venditore non fornisca le informazioni di cui alla sezione II dopo due solleciti a seguito della richiesta iniziale del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, ma non prima che siano passati 60 giorni, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione chiude il conto del Venditore e gli impedisce di registrarsi nuovamente sulla Piattaforma o trattiene il Corrispettivo dovuto al Venditore finché il Venditore non fornisce le informazioni richieste.
B. Norme che impongono al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione e misure adeguate per acquisire tali dati
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un'ingiunzione in tal senso nei confronti dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2.
C. Procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione
Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III.
D. Procedure amministrative intese a monitorare un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione qualora siano segnalate informazioni incomplete o inesatte
Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative intese a monitorare un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.
E. Procedura amministrativa per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), che soddisfi una delle condizioni ivi elencate in più Stati membri sceglie uno di questi Stati membri per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione III. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione informa della sua scelta tutte le autorità competenti di tali Stati membri.
F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione
1. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), del presente allegato si registra presso l'autorità competente di qualsiasi Stato membro a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, non appena avvia la sua attività di Gestore di Piattaforma.
2. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:
a) nome;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione;
e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio [*1];
f) gli Stati membri in cui i Venditori Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione II, parte D.
3. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 2.
4. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:
a) il Gestore di Piattaforma comunica allo Stato membro che non esercita più alcuna attività in qualità di Gestore di Piattaforma;
b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Piattaforma abbia cessato le attività;
c) il Gestore di Piattaforma non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione I, parte A, punto 4), lettera b);
d) lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.
6. Ciascuno Stato membro notifica prontamente alla Commissione gli eventuali Gestori di Piattaforme ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), che iniziano la loro attività di Gestore di Piattaforma omettendo di registrarsi a norma del presente punto.
Se un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non rispetta l'obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell'ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione possa operare all'interno dell'Unione.
7. Se un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non rispetta l'obbligo di comunicazione di cui alla sezione III, parte A, punto 3, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro di registrazione unica, lo Stato membro, fatto salvo l'articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.
______________
[*1] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).
Punto soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226.
ALLEGATO VI
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2023/2226)
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE E ALTRE NORME APPLICABILI AI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITA' CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il presente allegato definisce gli obblighi di comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e altre norme che devono essere applicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 bis quinquies.
Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono predisporre al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale indicati nello stesso.
SEZIONE I
OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITA' CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
A. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito alla sezione IV, parte B, punto 3, è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro, se è:
1. un'Entità autorizzata da uno Stato membro a norma all'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o autorizzata a prestare Servizi per le Cripto-attività a seguito di una notifica a uno Stato membro a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114; o
2. non un'Entità autorizzata da uno Stato membro a norma all'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o autorizzata a prestare Servizi per le Cripto-attività a seguito di una notifica a uno Stato membro a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114 (UE) 2023/1114 ed è:
a) un'Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in uno Stato membro;
b) un'Entità che i) è costituita od organizzata a norma della legislazione di uno Stato membro e ii) ha personalità giuridica in uno Stato membro o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di uno Stato membro dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'Entità;
c) un'Entità gestita da uno Stato membro; o
d) un'Entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in uno Stato membro.
B. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione effettuate tramite una Succursale situata in uno Stato membro.
C. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere b), c) o d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.
D. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera c) o d), se tali obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto Entità che a) è costituita o organizzata a norma della legislazione di tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE e b) ha personalità giuridica nell'altro Stato membro o nella Giurisdizione Qualificata Non-UE o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali dell'altro Stato membro o della Giurisdizione Qualificata Non-UE per quanto riguarda il reddito dell'Entità.
E. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto gestito da tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.
F. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.
G. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest'ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE in base a criteri sostanzialmente simili, rispettivamente, alla parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d).
H. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente. alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione che effettua tramite una Succursale in qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta Succursale in tale altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.
SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
A. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parti A e B, comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione I le informazioni di cui alla parte B della presente sezione.
B. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione comunica le seguenti informazioni in relazione ai propri Utenti delle Cripto-attività che sono Utenti Oggetto di Comunicazione o che hanno Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:
1. il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che esercita il Controllo dell'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;
in deroga alla parte B, punto 1, primo comma, se il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione riferisce a un'autorità competente che utilizza un Servizio di Identificazione e ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione sono il nome, l'identificativo del Servizio o dei Servizi di Identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;
2. il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;
3. per ciascun tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:
a) il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;
g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere b) e d);
h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere c), e) ed f); e
i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.
Ai fini della parte B, punto 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Le informazioni trasmesse indicano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
C. In deroga alla parte B, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.
D. Le informazioni di cui alla parte B sono comunicate con cadenza annuale nell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2026.
E. In deroga alle parti A e D della presente sezione, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente a un Utente Oggetto di Comunicazione o a una Persona che Esercita il Controllo per i quali il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione completa la comunicazione di tali informazioni in una giurisdizione non UE contemplata da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti con lo Stato membro di residenza di tale Utente Oggetto di Comunicazione o Persona che Esercita il Controllo.
SEZIONE III
PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
Un Utente di Cripto-attività è considerato un Utente Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.
A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli Utenti di Cripto-attività
Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo Utente di Cripto-attività è un Utente Oggetto di Comunicazione.
1. Al momento in cui stabilisce la relazione con il Singolo Utente di Cripto-attività, o con i Singoli Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro il 1° gennaio 2027, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del Singolo Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela.
2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un Singolo Utente di Cripto-attività a seguito del quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.
B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità Utenti di Cripto-attività
Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività sia un Utente Oggetto di Comunicazione o un'Entità, diversa da una Persona Esclusa o da un'Entità Attiva, con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
1. Determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione.
a) Al momento di stabilire la relazione con l'Entità Utente di Cripto-attività, o con le Entità Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro il 1° gennaio 2027, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'Entità Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela. Se l'Entità Utente di Cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'Entità Utente di Cripto-attività.
b) Se l'autocertificazione indica che l'Entità Utente di Cripto-attività è residente in uno Stato membro, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera l'Entità Utente di Cripto-attività come un Utente Oggetto di Comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Esclusa.
2. Determinare se l'Entità ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un'Entità Utente di Cripto-attività, diversa da una Persona Esclusa, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione determina se ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a meno che non determini che l'Entità Utente di Cripto-attività è un'Entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività.
a) Determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuto ad applicare le Procedure di adeguata verifica della clientela conformi alla direttiva (UE) 2015/849, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione applica procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.
b) Determinare se la Persona che Esercita il Controllo di un'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo è una Persona Oggetto di Comunicazione, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera come attendibile un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività o di tale Persona che Esercita il Controllo che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della Persona che Esercita il Controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'Entità Utente di Cripto-attività o alle Persone che ne Esercitano il Controllo a seguito del quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.
C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni
1. Un'autocertificazione presentata da un Singolo Utente di Cripto-attività o da una Persona che Esercita il Controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal Singolo Utente di Cripto-attività o dalla Persona che Esercita il Controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al Singolo Utente di Cripto-attività o alla Persona che Esercita il Controllo:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di residenza;
c) Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;
e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione presentata da un'Entità Utente di Cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'Entità Utente di Cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'Entità Utente di Cripto-attività:
a) denominazione legale;
b) indirizzo;
c) Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;
e) nel caso di un'Entità Utente di Cripto-attività diversa da un'Entità Attiva o da una Persona Esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, tranne se tale Persona che Esercita il Controllo ha presentato un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità, se non già determinati sulla base delle Procedure di adeguata verifica della clientela;
f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'Entità Attiva o una Persona Esclusa.
D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
1. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è anche un'Istituzione Finanziaria ai fini della presente direttiva può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'allegato I, sezioni IV e VI, ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.
2. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma tali obblighi restano di competenza del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
SEZIONE IV
DEFINIZIONI
Si applicano le definizioni seguenti:
A. Cripto-attività Oggetto di Comunicazione
1. Per "Cripto-attività" si intendono le cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
3. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.
4. Per "Cripto-attività Oggetto di Comunicazione" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi delle Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
5. Ai fini del presente allegato, per "Moneta Elettronica" si intende qualsiasi Cripto-attività che sia:
a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;
d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
e) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
Il termine "Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
B. Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione
1. Per "Prestatore di Servizi per le Cripto-attività" si intende il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Per "Gestore di Cripto-attività" si intende una persona che fornisce Servizi di Cripto-attività diversa da un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività.
3. Per "Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione" si intende qualsiasi Prestatore di Servizi per le Cripto-attività e qualsiasi Gestore di Cripto-attività che presta uno o più Servizi per le Cripto-attività consistenti in Operazioni di Scambio per o per conto di un Utente Oggetto di Comunicazione.
4. Per "Servizio per le Cripto-attività" si intende il servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi staking e prestito.
C. Operazione Oggetto di Comunicazione
1. Per "Operazione Oggetto di Comunicazione" si intende qualsiasi:
a) Operazione di Scambio; e
b) Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.
2. Per "Operazione di Scambio" si intende qualsiasi:
a) scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e
b) scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.
3. Per "Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione" si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 USD (o importo equivalente in altra valuta).
4. Per "Trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una Cripto-attività Oggetto di Comunicazione da o verso l'indirizzo o il conto di Cripto-attività di un Utente di Cripto-attività, diverso da quello gestito dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per conto dello stesso Utente di Cripto-attività, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al momento dell'operazione, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non possa stabilire che l'operazione è un'Operazione di Scambio.
5. Per "Moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).
D. Utente Oggetto di Comunicazione
1. Per "Utente Oggetto di Comunicazione" si intende un Utente di Cripto-attività che è una Persona Oggetto di Comunicazione residente in uno Stato membro.
2. Per "Utente di Cripto-attività" si intende una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione. Una persona fisica o un'Entità, diversa da un'Istituzione Finanziaria o da un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, che agisce in qualità di Utente di Cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o Entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un Utente di Cripto-attività e tale altra persona fisica o Entità è considerata l'Utente di Cripto-attività. Quando un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione presta un servizio consistente nell'effettuare Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione come Utente di Cripto-attività in relazione alla suddetta Operazione, a condizione che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.
3. Per "Singolo Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è una persona fisica.
4. Per "Singolo Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un Singolo Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.
5. Per "Entità Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è un'Entità.
6. Per "Entità Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un'Entità Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.
7. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da una Persona Esclusa.
8. Per "Persona di uno Stato membro" in relazione a ciascuno Stato membro si intende un'Entità o una persona fisica che è residente in qualsiasi Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi Stato membro. A tal fine un'Entità quale una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
9. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. Il termine «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretato in modo coerente con il termine «titolare effettivo» quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
10. Per "Entità Attiva" si intende un'Entità che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) tutte le attività dell'Entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
c) l'Entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
d) l'Entità non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
e) l'Entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; o
f) l'Entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i) è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
ii) è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;
iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e
v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'Entità o a una sua suddivisione politica.
E. Persona esclusa
1. Per "Persona Esclusa" si intende
a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
b) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui alla lettera a);
c) un'Entità Statale;
d) un'Organizzazione Internazionale;
e) una Banca Centrale; o
f) un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera b).
2. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
3. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
4. Per "Istituzione di Deposito" si intende qualsiasi Entità che:
a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
b) detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.
5. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o
b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento descritta alla parte E, punto 5, lettera a).
Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
Ai fini della parte E, punto 5), lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per clienti o per conto di clienti. Il termine «Entità di Investimento» non include un'Entità che è un'Entità Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 10, lettere da b) a e).
Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di "istituto finanziario" di cui all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/849.
6. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
7. Per "Entità Statale" si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.
a) Per "parte integrante" di una giurisdizione si intende qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che nessuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
b) Per "Entità Controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato; e
iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Fatto salvo quanto precede, tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
8. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):
a) costituita principalmente da governi;
b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e
c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
9. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
10. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
11. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
12. Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
13. Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
14. Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, il termine "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b); o
e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
F. Varie
1. Per "Procedure di adeguata verifica della clientela" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o obblighi analoghi cui è soggetto tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
2. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
3. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
4. Per "Succursale" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.
5. Per "Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti" si intende un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione II, parte B, del presente allegato quale determinato da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.
6. Per "Giurisdizione Qualificata Non-UE" si intende una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.
7. Per "NIF" si intende un Numero di Identificazione Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un Numero di Identificazione Fiscale). Il NIF è qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorità competente per identificare un contribuente.
8. Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Utente di Cripto-attività.
SEZIONE V
EFFICACE ATTUAZIONE
A. Norme per l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione III
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e di verifica di cui alla sezione III in relazione agli Utenti di Cripto-attività.
2. Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impedisce all'Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni Oggetto di Comunicazione.
B. Norme che impongono ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e misure adeguate per acquisire tali dati
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del periodo entro il quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è tenuto a comunicare le informazioni se queste ultime sono oggetto di comunicazione a norma della sezione II.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un'ingiunzione in tal senso nei confronti dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.
C. Procedure amministrative per verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale
Gli Stati membri stabiliscono procedure amministrative intese a verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III.
D. Procedure amministrative intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in caso di comunicazione di informazioni incomplete o inesatte
Gli Stati membri stabiliscono le procedure intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.
E. Procedura amministrativa per l'autorizzazione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività
L'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'autorizzazione ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività in conformità del regolamento (UE) 2023/1114 comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, all'autorità competente a norma della presente direttiva, qualora si tratti di un'autorità differente, un elenco di tutti i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati.
F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività
1. Un Gestore di Cripto-attività che è un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito nella sezione IV, parte B, punto 3, si registra, a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, presso l'autorità competente dello Stato membro, determinato conformemente alla sezione I, parte A, punto 2, lettera a), b, c) o d), o parte B, prima della fine del periodo entro il quale tale Gestore deve comunicare le informazioni di cui alla sezione II, parte B. Se detto Gestore di Cripto-attività soddisfa le condizioni di cui alla sezione I, parte A, punto 2, lettera a), b), c) o d) o parte B rispettivamente, in più di uno Stato membro, si registra, a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il Gestore di Cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui alla sezione II, parte B.
In deroga alla parte F, punto 1, primo comma, un Gestore di Cripto-attività che è un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito nella sezione IV, parte B, punto 3, non si registra presso l'autorità competente di uno Stato membro in cui detto Gestore di Cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III a norma della sezione I, parte C, D, E, F, G o H, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati da detto Gestore di Cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro.
2. Al momento della registrazione, il Gestore di Cripto-attività comunica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica, determinato conformemente alla parte F, punto 1, le seguenti informazioni:
a) nome;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al Gestore di Cripto-attività;
e) gli Stati membri in cui gli Utenti Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione III, parti A e B;
f) qualsiasi Giurisdizione Qualificata Non-UE di cui alla sezione I, parte C, D, E, F o H.
3. Il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 2.
4. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Cripto-attività un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica può cancellare un Gestore di Cripto-attività dal registro dei Gestori di Cripto-attività nei seguenti casi:
a) il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro di non avere più Utenti Oggetto di Comunicazione nell'Unione;
b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Cripto-attività abbia cessato le attività;
c) il Gestore di Cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione IV, parte B, punto 2;
d) lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.
6. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, che abbia Utenti Oggetto di Comunicazione residenti nell'Unione e non si sia registrato a norma del presente paragrafo. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell'ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Cripto-attività possa operare all'interno dell'Unione.
7. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di comunicazione di cui alla sezione II, parte B, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, fatto salvo l'articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Cripto-attività effettuata a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.