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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17

G.U.R.I. 10 marzo 2011, n. 57

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34 e con annotazioni alla data 1 febbraio 2024)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonchè i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;

Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione;

Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Considerata la necessità di determinare i requisiti di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonchè i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi è riconosciuta in materia di formazione;

Vista la necessità di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;

Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante

(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.

1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 2

Corso di formazione iniziale per insegnante

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.

3. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 3

Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 4

Corsi di formazione periodica per insegnante

(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. b) e c), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.

2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, nè può farne più parte, prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza del predetto accordo.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 5

Abilitazioni di istruttore

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonchè per la loro revisione;

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonchè per la loro revisione;

c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonchè per la loro revisione;

d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonchè per la loro revisione.

2. Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5).

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 6

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:

1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);

4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 7

Corso di formazione iniziale per istruttore

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso è articolato:

a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5;

b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) o c);

d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

3. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.».

4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.

5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 8

Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. E' consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);

c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:

1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;

4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.

2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 9

Corsi di formazione periodica di istruttore

(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. b) e c), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.

2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica nè può farne più parte, prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza predette linee guida.

4. I soggetti erogatori di cui all'articolo 2, comma 2, non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 10

Estensione dell'abilitazione

(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).

2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.

3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 11

Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.

Art. 12

Docenti dei corsi di formazione

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:

a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;

2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;

3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;

4) laurea magistrale in giurisprudenza;

5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;

b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

d) medico iscritto all'Ordine;

e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;

2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:

a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;

b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);

c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c): ingegnere e psicologo;

d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 13

Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34) (1)

1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.

2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.

3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.

(1)

Per le disposizioni transitorie di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, si rimanda all'art. 2 del medesimo D.M. n. 34/2024.

Art. 14

Disposizioni finali

1. I costi di frequenza dei corsi di formazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei richiedenti. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 193