
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 347/2012 DELLA COMMISSIONE, 16 aprile 2012
G.U.U.E. 21 aprile 2012, n. L 109
Attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 2015/562)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 11 maggio 2012
Applicabile dal: 11 maggio 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento autonomo ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 relativamente all'installazione dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS). E' necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.
3) Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce l'obbligo generale di dotare i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 di dispositivi avanzati di frenata d'emergenza.
4) Il regolamento (CE) n. 661/2009 dispone tuttavia che, a determinate condizioni, la Commissione può adottare misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 dall'obbligo di installazione di dispositivi avanzati di frenata d'emergenza.
5) Un'analisi dei costi e dei benefici, degli aspetti tecnici e di quelli legati alla sicurezza ha dimostrato che sarà necessario un lasso di tempo maggiore prima che possano essere applicati a tutti i tipi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 requisiti di ampia portata in materia di AEBS. Nel definire norme dettagliate relative alle prove e ai requisiti tecnici per l'omologazione di tali veicoli per quanto riguarda il loro sistema AEBS, va tenuto conto in particolare della tecnologia di frenata e del sistema di sospensione dell'asse posteriore utilizzati. Pertanto, è opportuno applicare tali requisiti in due tempi, prevedendo dapprima un'omologazione di livello 1, con requisiti appropriati per gli avvertimenti di collisione e la frenata d'emergenza per taluni tipi di veicoli delle categorie M3 e N3, nonché per i tipi di veicoli della categoria N2 con massa massima superiore a 8 tonnellate, a condizione che essi siano dotati di sistemi di frenata pneumatica o idropneumatica e di sistemi di sospensione pneumatica dell'asse posteriore. In un secondo tempo tali requisiti dovranno essere estesi e completati con un'omologazione di livello 2 ed essere applicati anche ai tipi di veicoli dotati di sistemi di frenata idraulica e di sistemi di sospensione non pneumatica dell'asse posteriore, nonché ai tipi di veicoli della categoria M3 e della categoria N2 con massa massima non superiore a 8 tonnellate. Il termine fissato per l'introduzione dell'omologazione di livello 2 deve permettere di disporre di un lasso di tempo sufficiente per acquisire maggiore esperienza con tali sistemi e per sviluppare nuove tecniche in questo settore, nonché per dar modo alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) di adottare prescrizioni internazionali armonizzate in materia di prestazioni e prove per i tipi di veicoli delle categorie interessate. Di conseguenza, al più tardi due anni prima della data prevista per l'applicazione del livello 2, la Commissione dovrà adottare i criteri relativi alle prove di avvertimento e di attivazione della frenata per i tipi di veicoli della categoria M2 e della categoria N2 con massa massima non superiore a 8 tonnellate, tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia in seno all'UNECE.
6) L'analisi costi/benefici ha dimostrato inoltre che l'installazione obbligatoria dell'AEBS avrebbe costi eccessivi in rapporto ai benefici ottenuti e pertanto non è opportuna per le seguenti classi di veicoli: veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate, veicoli delle categorie M2 e M3, classi A, I e II, autobus articolati della categoria M 3, classi A, I o II. Inoltre, vincoli tecnici e fisici rendono impossibile installare dispositivi di rilevazione di collisione in un modo che ne garantisca il funzionamento affidabile su taluni veicoli per uso speciale, fuoristrada e veicoli con più di tre assi. Occorre pertanto esentare i veicoli di dette categorie dall'obbligo di installazione dell'AEBS.
7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, quali definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, ad eccezione dei seguenti:
1) veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;
2) veicoli delle categorie M2 e M3, classi A, I e II;
3) autobus articolati della categoria M3, classi A, I e II;
4) veicoli fuoristrada delle categorie M2, M3, N2 e N3, come definiti ai punti 4.2 e 4.3 della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE;
5) veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3, come definiti al punto 5 della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE;
6) veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 661/2009.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) "tipo di veicolo relativamente al suo dispositivo avanzato di frenata d'emergenza" (AEBS): una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:
a) il marchio di fabbrica o commerciale;
b) le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni dell'AEBS;
c) il tipo e le caratteristiche progettuali dell'AEBS;
2) "veicolo di prova": il veicolo sottoposto alla prova;
3) "bersaglio": un'autovettura della categoria M1 AA berlina, come definita nell'allegato II, sezione C, punto 1 della direttiva 2007/46/CE, prodotta in serie in grandi quantità o, nel caso di un bersaglio morbido, un oggetto che rappresenti un tale veicolo dal punto di vista delle sue caratteristiche di rilevazione applicabili al sistema di sensori dell'AEBS sottoposto a prova;
4) "bersaglio morbido": un bersaglio che, in caso di collisione, subisce danni minimi e causa danni minimi al veicolo di prova;
5) "bersaglio in movimento": un bersaglio che si sposta a velocità costante nella stessa direzione e al centro della stessa corsia di marcia del veicolo di prova;
6) "bersaglio immobile": un bersaglio fermo rivolto nella stessa direzione e posto al centro della stessa corsia di marcia del veicolo di prova;
7) "fase di avvertimento di collisione": la fase immediatamente precedente la fase di frenata d'emergenza, durante la quale l'AEBS avverte il conducente del rischio di collisione frontale;
8) "fase di frenata di emergenza": la fase che ha inizio nel momento in cui l'AEBS trasmette al sistema di frenatura di servizio del veicolo una domanda di frenata corrispondente a una decelerazione di almeno 4 m/s2;
9) "spazio comune": un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione;
10) "autocontrollo": una funzione integrata che rileva eventuali avarie del sistema in maniera semicontinua almeno quando il sistema è attivo;
11) "tempo di collisione (TTC)": il valore ottenuto dividendo la distanza tra il veicolo di prova e il bersaglio per la velocità relativa del veicolo di prova e del bersaglio in un dato istante.
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Obblighi degli Stati membri
1. A decorrere dal 1° novembre 2013 le autorità nazionali, per motivi connessi all'AEBS, non rilasciano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli che non soddisfano i requisiti indicati negli allegati II e III, ad eccezione dei requisiti relativi al livello 2 di omologazione indicati nell'allegato II e dei criteri "pass/fail" di cui all'appendice 2 dello stesso allegato e ad eccezione dei veicoli non dotati di sospensione pneumatica dell'asse posteriore.
2. A decorrere dal 1° novembre 2015 le autorità nazionali, per motivi connessi all'AEBS, cessano di ritenere validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di tali veicoli se non sono conformi ai requisiti indicati negli allegati II e III, ad eccezione dei requisiti relativi al livello 2 di omologazione indicati nell'allegato II e dei criteri "pass/fail" di cui all'appendice 2 dello stesso allegato e ad eccezione dei veicoli non dotati di sospensione pneumatica dell'asse posteriore.
3. A decorrere dal 1° novembre 2016 le autorità nazionali, per motivi connessi all'AEBS, non rilasciano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli che non soddisfano i requisiti indicati negli allegati II e III, compresi i requisiti relativi al livello 2 di omologazione indicati nell'allegato II e i criteri "pass/fail" di cui all'appendice 2 dello stesso allegato.
4. A decorrere dal 1° novembre 2018 le autorità nazionali, per motivi connessi all'AEBS, cessano di ritenere validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi e vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli se non sono conformi ai requisiti indicati negli allegati II e III, compresi i requisiti relativi al livello 2 di omologazione indicati nell'allegato II e i criteri "pass/fail" di cui all'appendice 2 dello stesso allegato.
5. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 1 a 4, le autorità nazionali non possono, per motivi connessi all'AEBS:
a) non rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per un nuovo tipo di veicolo, se esso soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 661/2009 e del presente regolamento;
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo nuovo, se esso soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 661/2009 e del presente regolamento;
c) rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale conformemente al livello 2 di omologazione a un nuovo tipo di veicolo di categoria M2 o a un nuovo tipo di veicolo di categoria N2 con massa massima non superiore a 8 tonnellate, fintanto che non siano stati determinati conformemente all'articolo 5 i valori "pass/fail" per i requisiti relativi alle prove di avvertimento e di attivazione.
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Omologazione CE di un tipo di veicolo relativamente all'AEBS
1. Il costruttore o il suo rappresentante presenta all'autorità di omologazione la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo relativamente all'AEBS.
2. La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.
3. Se le prescrizioni pertinenti indicate nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
L'autorità di omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.
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Modifica dell'appendice 2 dell'allegato II
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione modifica l'appendice
2 dell'allegato II al fine di includervi i valori "pass/fail" per i requisiti relativi alle prove di avvertimento e di attivazione che i tipi di veicoli della categoria M2 e della categoria N2 con massa massima non superiore a 8 tonnellate devono soddisfare per l'omologazione di livello 2.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
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ALLEGATO 2
(modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 2015/562)
Requisiti e prove per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'AEBS
1. Requisiti
1.1. Obblighi generali
1.1.1. I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono soddisfare, relativamente all'AEBS di cui sono equipaggiati, i requisiti di prestazione di cui ai punti da 1.1 a 1.6.2 del presente allegato e dispongono di una funzione di frenatura antibloccaggio conformemente ai requisiti di prestazione di cui all'allegato 13 del regolamento UNECE n. 13 [1].
1.1.2. L'efficienza dell'AEBS non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Questa condizione si considera soddisfatta se è accertata la conformità al regolamento n. 10, serie 03 di emendamenti.
1.1.3. La conformità con gli aspetti legati alla sicurezza dei sistemi complessi di controllo elettronico è comprovata dal rispetto dei requisiti di cui all'allegato III.
1.2. Requisiti di prestazione
1.2.1. Il sistema avvisa il conducente con idonei segnali di avvertimento, quali quelli indicati ai punti da 1.2.1.1 a 1.2.1.3:
1.2.1.1. Un avvertimento di collisione nel caso in cui l'AEBS abbia rilevato un rischio di collisione con un veicolo di categoria M, N o O che si trova davanti, sulla stessa corsia di marcia, e che procede a una velocità inferiore, ha rallentato fino a fermarsi o è fermo in quanto non identificato come in movimento. L'avvertimento è conforme a quanto specificato al punto 1.5.1.
1.2.1.2. Un avvertimento di avaria nel caso in cui un malfunzionamento dell'AEBS impedisca il soddisfacimento dei requisiti del presente allegato. L'avvertimento è conforme a quanto specificato al punto 1.5.4.
1.2.1.2.1. Gli autocontrolli sono effettuati dall'AEBS a brevi intervalli di tempo; pertanto, in caso di avaria rilevabile elettricamente il segnale di avvertimento dovrà comparire con ritardo trascurabile.
1.2.1.3. Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per disattivare l'AEBS, quando il dispositivo è disattivato compare un segnale di avvertimento del tipo specificato al punto 1.4.2.
1.2.2. Gli avvertimenti di cui al punto 1.2.1.1 sono seguiti, conformemente alle disposizioni dei punti 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3, da una fase di frenata di emergenza finalizzata a ridurre in modo significativo la velocità del veicolo di prova. Le prove corrispondenti sono conformi ai punti 2.4 e 2.5.
1.2.3. L'AEBS deve essere attivo almeno alle velocità comprese tra 15 km/h e la velocità massima di progetto del veicolo e in ogni condizione di carico, a meno che sia stato disattivato manualmente come previsto al punto 1.4.
1.2.4. L'AEBS deve essere concepito in modo da ridurre al minimo la generazione di segnali di avvertimento di collisione e da evitare frenate autonome in situazioni in cui il conducente non riconosce l'imminenza di una collisione anteriore. Il soddisfacimento di questo requisito deve essere dimostrato nel modo specificato al punto 2.8.
1.3. Interruzione da parte del conducente
1.3.1. L'AEBS può permettere al conducente di interrompere la fase di avvertimento di collisione. Tuttavia, quando il sistema di frenatura di un veicolo è utilizzato per dare un segnale tattile, l'AEBS deve dar modo al conducente di interrompere la frenata di avvertimento.
1.3.2. L'AEBS deve permettere al conducente di interrompere la fase di frenata di emergenza.
1.3.3. Nei casi di cui ai punti 1.3.1 e 1.3.2 l'interruzione può essere operata per mezzo di azioni positive ("kick- down", azionamento del comando degli indicatori di direzione, ecc.) indicanti che il conducente è a conoscenza della situazione di emergenza. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico un elenco di tali azioni positive all'atto dell'omologazione; tale elenco è allegato al verbale di prova di cui all'allegato I, parte 2, sezione II.
1.4. Se un veicolo è munito di un dispositivo per disattivare l'AEBS, si applicano a seconda dei casi le seguenti condizioni:
1.4.1. l'AEBS si riattiva automaticamente all'inizio di ogni nuovo ciclo di accensione.
1.4.2. Un segnale ottico di avvertimento continuo avvisa il conducente che il dispositivo è stato disattivato. Allo scopo può essere utilizzato il segnale di avvertimento giallo di cui al punto 1.5.4.
1.5. Segnale di avvertimento
1.5.1. L'avvertimento di collisione di cui al punto 1.2.1.1 è fornito in almeno due modi, a scelta tra segnali acustici, ottici o tattili.
Il momento della comparsa dei segnali di avvertimento deve permettere al conducente di reagire al rischio di collisione e di gestire la situazione; il conducente non deve però essere disturbato da avvertimenti prematuri o troppo frequenti. Le prove corrispondenti sono realizzate in conformità ai punti 2.4.2 e 2.5.2.
1.5.2. Una descrizione dell'indicazione di avvertimento e la sequenza in cui i segnali di avvertimento di collisione si presentano al conducente sono comunicati dal costruttore del veicolo all'atto dell'omologazione e indicati nel verbale di prova.
1.5.3. Se per l'avvertimento di collisione è utilizzato un dispositivo ottico, il segnale ottico può essere il lampeggiamento
del segnale di avvertimento di avaria di cui al punto 1.2.1.2.
1.5.4. Per l'avvertimento di avaria di cui al punto 1.2.1.2 il segnale è ottico, fisso, di colore giallo.
1.5.5. Tutti gli avvisatori ottici dell'AEBS si attivano quando il commutatore di accensione è in posizione "on" o si trova in una posizione intermedia tra "on" e "start" indicata dal costruttore come posizione di controllo [inizializzazione del sistema (messa sotto tensione)]. Questo requisito non si applica agli avvisatori che compaiono
in uno spazio comune.
1.5.6. Gli avvisatori ottici sono visibili anche in pieno giorno e dal suo posto di guida il conducente deve poterne controllare agevolmente il buon funzionamento.
1.5.7. Quando, per indicare al conducente che l'AEBS è temporaneamente fuori servizio, ad esempio a causa di cattive condizioni meteorologiche, è utilizzato un avvisatore ottico, il segnale deve essere fisso e di colore giallo. Allo scopo può essere utilizzato il segnale di avvertimento di avaria di cui al punto 1.5.4.
1.6. Disposizioni per l'ispezione tecnica periodica
1.6.1. In un'ispezione tecnica periodica deve essere possibile verificare il funzionamento corretto dell'AEBS osservando
visualmente lo stato del segnale di avvertimento di avaria dopo la messa sotto tensione e il controllo della lampadina.
Nel caso in cui il segnale di avvertimento di avaria compaia in uno spazio comune, va verificato che quest'ultimo
sia funzionante prima di controllare lo stato del segnale.
1.6.2. All'atto dell'omologazione devono essere indicati, a titolo riservato, i mezzi scelti dal costruttore per evitare che il funzionamento del segnale di avaria possa essere facilmente modificato in modo non autorizzato
In alternativa, questo requisito di protezione si considera soddisfatto quando esiste un altro modo per verificare il corretto funzionamento dell'AEBS.
2. Procedure di prova
2.1. Condizioni di prova
2.1.1. La prova è effettuata su una superficie piatta e asciutta di cemento o asfalto che garantisca una buona aderenza.
2.1.2. La temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 45°C.
2.1.3. Il raggio di visibilità orizzontale deve consentire l'osservazione del bersaglio per tutta la durata della prova.
2.1.4. Le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati.
2.2. Condizioni del veicolo
2.2.1. Carico di prova
Il veicolo è sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova non può essere effettuata alcuna modifica.
2.3. Bersagli di prova
2.3.1. Il bersaglio utilizzato per le prove è un'autovettura della categoria M 1 AA berlina, prodotta in serie in grandi quantità o un "bersaglio morbido" che rappresenti un tale veicolo dal punto di vista delle sue caratteristiche di rilevazione applicabili al sistema di sensori dell'AEBS sottoposto a prova [2].
2.3.2. Gli elementi che consentono di identificare specificamente e di riprodurre i bersagli sono registrati nel fascicolo di omologazione del veicolo, come indicato al punto 4.6 dell'addendum alla sezione II, parte 2, allegato I.
2.4. Prova di avvertimento e di attivazione con un bersaglio immobile
2.4.1. Il veicolo di prova si dirige verso il bersaglio in linea retta per almeno due secondi prima della parte funzionale della prova; lo scostamento del veicolo di prova rispetto all'asse del bersaglio non è superiore a 0,5 m.
La parte funzionale della prova ha inizio quando il veicolo di prova procede a una velocità di 80 + 2 km/h e si trova a una distanza di almeno 120 m dal bersaglio.
Tra l'inizio della parte funzionale e il punto di collisione il conducente non aziona in alcun modo i comandi del veicolo di prova, se non per correggerne leggermente, agendo sul comando dello sterzo, eventuali deviazioni dalla traiettoria.
2.4.2. I tempi di attivazione dei modi di avvertimento di collisione di cui al punto 1.5.1 sono quelli indicati qui di seguito:
2.4.2.1. a) per il livello 1 di omologazione: almeno un modo di avvertimento tattile o acustico entra in funzione al più tardi al momento indicato nella colonna B della tabella dell'appendice 1;
b) per il livello 2 di omologazione: almeno un modo di avvertimento entra in funzione al più tardi al momento indicato nella colonna B della tabella dell'appendice 2, secondo le seguenti modalità:
- per le categorie di veicoli di cui alla riga 1 della tabella dell'appendice 2: avvertimento tattile o acustico, e
- per le categorie di veicoli di cui alla riga 2 della tabella dell'appendice 2: avvertimento tattile, acustico oppure ottico.
2.4.2.2. Almeno due modi di avvertimento entrano in funzione al più tardi al momento indicato:
per il livello 1 di omologazione: nella colonna C della tabella dell'appendice 1
per il livello 2 di omologazione: nella colonna C della tabella dell'appendice 2.
2.4.2.3. La decelerazione durante la fase di avvertimento non può superare i 15 km/h o il 30% della decelerazione totale del veicolo di prova se questo valore è superiore.
2.4.3. La fase di avvertimento di collisione è seguita dalla fase di frenata di emergenza.
2.4.4. La fase di frenata di emergenza non inizia prima che il tempo di collisione sia uguale o inferiore a 3,0 secondi.
La conformità è verificata o con una misurazione effettuata durante la prova o in base alla documentazione fornita dal costruttore del veicolo, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore del veicolo.
2.4.5. La decelerazione totale del veicolo di prova al momento dell'impatto con il bersaglio non è inferiore ai valori indicati:
per il livello di omologazione 1: nella colonna D della tabella dell'appendice 1
per il livello di omologazione 2: nella colonna D della tabella dell'appendice 2
2.5. Prova di avvertimento e di attivazione con un bersaglio in movimento
2.5.1. Il veicolo di prova e il bersaglio in movimento procedono in linea retta, nella stessa direzione, per almeno due secondi prima della parte funzionale della prova; lo scostamento del veicolo di prova rispetto all'asse del bersaglio non è superiore a 0,5 m.
La parte funzionale della prova ha inizio quando il veicolo di prova procede a una velocità di 80 + 2 km/h e il bersaglio in movimento alla velocità indicata:
per il livello di omologazione 1: nella colonna H della tabella dell'appendice 1
per il livello di omologazione 2: nella colonna H della tabella dell'appendice 2
La distanza che separa il veicolo di prova e il bersaglio in movimento deve essere di almeno 120 m.
Tra l'inizio della parte funzionale della prova e il momento in cui il veicolo di prova raggiunge una velocità eguale a quella del bersaglio il conducente non aziona in alcun modo i comandi del veicolo di prova, se non per correggerne leggermente, agendo sul comando dello sterzo, eventuali deviazioni dalla traiettoria.
2.5.2. I tempi di attivazione dei modi di avvertimento di collisione di cui al punto 1.5.1 sono quelli indicati qui di seguito:
2.5.2.1. Almeno un modo di avvertimento tattile o acustico entra in funzione al più tardi al momento indicato:
per il livello di omologazione 1: nella colonna E della tabella dell'appendice 1
per il livello di omologazione 2: nella colonna E della tabella dell'appendice 2
[Questi valori devono essere raggiunti prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza.] (frase soppressa)
2.5.2.2. Almeno due modi di avvertimento entrano in funzione al più tardi al momento indicato:
per il livello di omologazione 1: nella colonna F della tabella dell'appendice 1
per il livello di omologazione 2: nella colonna F della tabella dell'appendice 2
[Questi valori devono essere raggiunti prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza.] (frase soppressa)
2.5.2.3. La decelerazione durante la fase di avvertimento non può superare i 15 km/h o il 30% della decelerazione totale del veicolo di prova se questo valore è superiore.
2.5.3. La fase di avvertimento di collisione è seguita dalla fase di frenatura di emergenza, che ha per effetto di impedire l'impatto del veicolo di prova col bersaglio in movimento.
2.5.4. La fase di frenata di emergenza non inizia prima che il tempo di collisione sia uguale o inferiore a 3,0 secondi.
La conformità è verificata o con una misurazione effettuata durante la prova o in base alla documentazione fornita dal costruttore del veicolo, come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore del veicolo.
2.6. Prova di rilevazione di avaria
2.6.1. Simulare un'avaria elettrica, per esempio disinserendo la fonte di alimentazione di uno dei componenti dell'AEBS o interrompendo il collegamento elettrico tra di essi. Durante la simulazione di un'avaria dell'AEBS non devono essere disinseriti né i collegamenti elettrici dell'avvisatore di cui al punto 1.5.4 né il comando manuale opzionale di disattivazione dell'AEBS di cui al punto 1.4.
2.6.2. La spia di avaria di cui al punto 1.5.4 si accende e resta accesa non più tardi di 10 secondi dopo che il veicolo ha superato la velocità di 15 km/h e si riaccende immediatamente dopo un successivo ciclo di spegnimento/ accensione a veicolo fermo, fintanto che sussiste l'avaria simulata.
2.7. Prova di disattivazione
2.7.1. Se il veicolo è dotato di un dispositivo di disattivazione dell'AEBS, portare il commutatore di accensione in posizione "on" ("marcia") e disattivare l'AEBS. Il segnale di avvertimento di cui al punto 1.4.2 è attivato. Portare il commutatore di accensione in posizione "off". Riportare il commutatore di accensione in posizione "on" ("marcia") e verificare che il segnale di avvertimento (in precedenza attivato) non sia riattivato (questo indica che il sistema AEBS è stato rimesso in funzione, come specificato al punto 1.4.1). Se il sistema di accensione è azionato mediante una chiave, l'operazione di cui sopra è effettuata senza estrarre la chiave.
2.8. Prova di falso allarme
2.8.1. Due veicoli fermi, di categoria M 1 AA berlina, sono posizionati:
a) nello stesso senso di marcia del veicolo di prova;
b) a una distanza di 4,5 m l'uno dall'altro [3];
c) con le parti posteriori allineate tra loro.
2.8.2. Il veicolo di prova avanza per almeno 60 m a una velocità costante di 50 + 2 km/h in modo da passare in mezzo ai due veicoli fermi.
Durante la prova non devono essere azionati in alcun modo i comandi del veicolo di prova, se non per correggerne leggermente, agendo sul comando dello sterzo, eventuali deviazioni dalla traiettoria.
2.8.3. L'AEBS non emette un avvertimento di collisione e non dà inizio alla fase di frenata di emergenza.
Appendice 2(1)
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[1] L'Unione ha aderito a questo regolamento UNECE con la decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997).
[2] Le caratteristiche di identificazione del "bersaglio morbido" sono stabilite di comune accordo dal servizio tecnico e dal costruttore del veicolo come equivalenti a un'autovettura della categoria M 1 AA berlina.
[3] Il punto di riferimento di ciascuno dei veicoli fermi per la misurazione della loro interdistanza è determinato in base alla norma ISO 612-1978.
La presente è stata sostituita dall'allegato del Reg. (UE) n. 2015/562.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.