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LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 13 aprile 2012, n. 15

Lavori in economia nel settore forestale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 12/2023)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lavori in economia

(modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 8/2023 e integrato dall'art. 1, comma 9, della L.R. 12/2023)

1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che non sono configurabili come opere edilizie e fanno rimanere salve le situazioni naturali, sono realizzati di norma in economia ed eseguiti in amministrazione diretta nel rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. ------------------ (comma abrogato) (1).

Art. 2

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 2012.

LOMBARDO

DI BETTA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente