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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2012, n. 66

G.U.R.I. 29 maggio 2012, n. 124

Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonchè dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 10, comma 4,  lett. c), del D.L.vo 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, nel presente decreto per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle società di consulenza finanziaria e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, anzidetto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le società di consulenza finanziaria;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;

Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;

Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter;

b) "società di consulenza finanziaria": le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;

e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.

Art. 2

Contenuto dell'attività e denominazione

1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "società di consulenza finanziaria".

Art. 3

Requisiti di indipendenza

1. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

2. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.

4. Le società iscritte informano l'organismo, secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Art. 4

Requisiti patrimoniali

1. L'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

2. L'organismo può modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonchè prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività delle società di consulenza finanziaria.

Art. 5

Requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci

1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

2. Non possono essere soci della società di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3. Le società di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Art. 6

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali

1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.

2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008.

4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la società dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.

Art. 7

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società

1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola "Organismo" è sostituita dalla parola "Albo".

2. Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole "il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro: MONTI

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 11