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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2012

G.U.R.S. 13 aprile 2012, n. 15

Ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana per l'approvazione del Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto in data 31 luglio 2007;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 aprile 2009, n.17;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013;

Visto l'articolo 6 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che prevede che l'erogazione agli assistiti dei prodotti privi di glutine oltre che direttamente dai presidi delle Aziende unità sanitarie locali può avvenire anche attraverso le farmacie convenzionate e, sulla base di specifiche direttive emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati;

Vista la legge 4 luglio 2005, n.123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che prevede al comma 1 dell'art. 4 "Al fine di garantire una alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministero sono fissati i tetti di spesa";

Considerato che il citato decreto 8 giugno 2001 al comma 2 dell'articolo 3 prevede che l'Azienda sanitaria provinciale, al momento dell'autorizzazione è tenuta al rilascio all'assistito di buoni di valore pari al tetto di spesa autorizzato, validi per l'acquisto dei prodotti prescritti presso i fornitori autorizzati;

Visto il D.A. 25 luglio 2006, con il quale viene fissato, in esecuzione del D.M. 4 maggio 2006, il tetto di spesa massimo per prelevare prodotti senza glutine presso le farmacie territoriali dei servizi delle ASP o presso le farmacie convenzionate ed altri fornitori autorizzati, mediante l'utilizzo di buoni mensili rilasciati dall'azienda sanitaria provinciale alle stesse persone;

Ravvisata la necessità di potersi avvalere di una modalità alternativa all'uso di buoni mensili utilizzando buoni di diverso taglio o di altro "documento di credito" - anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti di spesa, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso tutti i fornitori convenzionati, da definire con successivo provvedimento;

Preso atto che una maggior disponibilità di prodotti e di esercizi autorizzati sono in grado di soddisfare maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti affetti da celiachia che devono alimentarsi per tutta la vita con prodotti privi di glutine;

Sentita l'Associazione italiana celiachia;

Decreta:

Per quanto sopra disposto,

Art. 1

Approvare le seguenti direttive alle quali devono attenersi le Aziende sanitarie provinciali che per l'erogazione in via sperimentale dei prodotti oggetto del presente decreto si avvarranno, oltre che delle farmacie convenzionate e di altri fornitori già incaricati, anche delle parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al decreto legislativo n. 114/98:

a) le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento provvederanno ad informare, attraverso i mezzi di comunicazione che riterranno opportuni, le parafarmacie e gli esercizi autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare di cui al decreto legislativo n. 114/98, iscritti nel registro delle imprese ed operanti nel territorio della Regione Sicilia, sulle modalità da eseguire per l'ottenimento dell'autorizzazione ad erogare per conto del SSR prodotti dietetici senza glutine del Registro nazionale degli alimenti di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001;

b) nella richiesta l'impresa interessata dovrà specificare, in modo dettagliato, i punti vendita per cui richiede l'autorizzazione che deve essere unica per tutti i punti vendita indicati nella domanda;

c) sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio dare comunicazione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla vendita, al Servizio farmaceutica dell'Assessorato della salute della Regione;

d) le Aziende sanitarie provinciali, nelle more di nuove disposizioni sulle modalità di rilascio dei buoni di acquisto, continueranno ad utilizzare gli strumenti in atto già in uso agli assistiti e regolati da precedenti disposizioni nazionali e regionali, garantendo quanto più possibile la libertà di poter prelevare i prodotti anche in diversi esercizi commerciali provvisti della specifica autorizzazione sull'intero territorio regionale;

e) la richiesta di rimborso delle farmacie convenzionate, delle parafarmacie e dei fornitori autorizzati avanzata nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale con la quale intrattengono il rapporto contrattuale, deve contenere oltre ai buoni di acquisto lo scontrino fiscale riportante la descrizione analitica dei prodotti dispensati o, in alternativa, le fustelle autoadesive a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati. La richiesta di rimborso dovrà essere esercitata solo ed esclusivamente per i prodotti privi di glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto 8 giugno 2001.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute.

Palermo, 3 aprile 2012.

RUSSO