
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 2/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 446/2012 DELLA COMMISSIONE, 21 marzo 2012
G.U.U.E. 30 maggio 2012, n. L 140
Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 21 settembre 2012
Applicabile dal: 21 settembre 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, lettera e),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, stabilisce che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) presenti entro
il 2 gennaio 2012 progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'approvazione della Commissione riguardo al contenuto e al formato dei dati di rating che le agenzie di rating del credito devono comunicare periodicamente all'AESFEM, allo scopo di consentire all'AESFEM di svolgere il suo compito di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento.
2) E' opportuno che i dati di rating consentano all'AESFEM di controllare con efficacia il comportamento e le attività delle agenzie di rating del credito, in modo da poter reagire prontamente in caso di violazioni effettive o potenziali degli obblighi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per questo motivo, occorre che di norma i dati di rating siano comunicati all'AESFEM mensilmente. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, è necessario che le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti che non fanno parte di un gruppo possano presentare i dati di rating ogni due mesi anziché ogni mese. Occorre che l'AESFEM possa però richiedere a tali agenzie di rating del credito di fornire mensilmente i loro dati in funzione del numero e del tipo di rating, considerando anche la complessità dell'analisi del credito, la rilevanza degli strumenti o degli emittenti valutati e l'ammissibilità dell'uso dei rating per fini come quelli previsti dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3) E' necessario che i dati da comunicare siano forniti in un formato standard per consentire all'AESFEM di riceverli ed elaborarli automaticamente nei suoi sistemi interni. Tenuto conto dei progressi tecnici che possono verificarsi nel corso del tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche di comunicazione riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall'AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.
4) Al fine di garantire una comunicazione corretta e completa dei dati di rating, e tenere conto degli ulteriori sviluppi dei mercati finanziari, è importante consentire alle agenzie di rating del credito di istituire sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'AESFEM. Per questa ragione il regolamento entra in vigore solo sei mesi dopo la sua pubblicazione. Nel frattempo, occorre che le agenzie di rating del credito presentino i dati di rating periodici conformemente ai vigenti orientamenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).
5) Occorre che le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo possano comunicare i dati di rating separatamente all'AESFEM, o incaricare una delle altre agenzie del gruppo di presentare i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione.
6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'AESFEM alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
7) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("AESFEM"), a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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Principi in materia di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sono responsabili della correttezza e della completezza dei dati comunicati all'AESFEM.
2. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di presentare i rapporti richiesti a norma del presente regolamento per proprio conto e per conto degli altri membri del gruppo. Ogni agenzia di rating del credito per conto della quale viene presentato un rapporto è identificata nei dati trasmessi all'AESFEM.
3. I rapporti trasmessi a norma del presente regolamento sono presentati mensilmente e forniscono i dati di rating relativi al mese di calendario precedente.
4. Le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenenti ad un gruppo di agenzie di rating del credito possono presentare rapporti ogni due mesi fornendo i dati di rating riferiti ai due mesi di calendario precedenti, salvo che l'AESFEM informi l'agenzia che deve inviare rapporti mensilmente tenuto conto del carattere, della complessità e della gamma dei suoi rating del credito.
5. I rapporti sono presentati all'AESFEM entro quindici giorni dalla fine del periodo oggetto del rapporto.
6. Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all'AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possono impedire temporaneamente o ritardare la loro capacità di fornire i dati richiesti dal presente regolamento.
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Dati da comunicare
1. Al termine del primo periodo di riferimento, le agenzie di rating del credito includono nel loro rapporto all'AESFEM i dati qualitativi specificati nella tabella 1 dell'allegato. Qualora tali dati cambino nel corso di un periodo di riferimento successivo, i nuovi dati vengono trasmessi all'AESFEM.
2. Le agenzie di rating del credito forniscono i dati di cui alla tabella 2 dell'allegato per ogni azione realizzata dall'agenzia di rating del credito come specificato in tale tabella e per ogni rating del credito interessato da tale azione. Le azioni da comunicare si riferiscono ai rating del credito emessi o avallati dall'agenzia di rating del credito.
3. Se durante un periodo di riferimento non si è verificata alcuna delle azioni specificate nella tabella 2 dell'allegato, l'agenzia di rating del credito non ha l'obbligo di presentare una comunicazione a tale titolo.
4. I dati specificati nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'allegato sono trasmessi all'AESFEM in file separati. I dati qualitativi di cui alla tabella 1 sono trasmessi prima dell'invio dei dati di cui alla tabella 2.
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Tipi di rating
1. Le agenzie di rating del credito classificano i rating da comunicare in base ai seguenti tipi:
a) rating di società;
b) rating di strumenti finanziari strutturati;
c) rating sovrani e rating di finanze pubbliche;
d) rating di obbligazioni garantite.
2. Ai fini del paragrafo 1, i rating di strumenti finanziari strutturati si riferiscono a strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un'operazione di cartolarizzazione o un dispositivo di cui all'articolo 4, punto 36, della direttiva 2006/48/CE.
Quando comunicano i rating di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito classificano il rating in una delle classi di attività di seguito specificate:
a) strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS). Questa classe comprende prestiti per l'acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, prestiti al consumo, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), locazione di impianti, prestiti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, credit- linked notes, prestiti per veicoli per il tempo libero e camper, crediti commerciali;
b) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) residenziali. Questa classe comprende MBS residenziali di prima qualità e non di prima qualità e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi);
c) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) commerciali. Questa classe comprende i prestiti per uffici o centri commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali, impianti di stoccaggio, prestiti a hotel, case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari;
d) collateralised debt obligations (CDO). Questa classe comprende collateralised loan obligations, collateralised bond obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, collateralised fund obligations, CDO di ABS, e CDO di CDO;
e) asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività);
f) altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle classi precedenti, fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC).
3. I rating di obbligazioni garantite riguardano le obbligazioni garantite non incluse nell'elenco delle classi di attività riguardanti i rating di strumenti finanziari strutturati di cui al paragrafo 2.
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Procedure di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito presentano file di dati conformi agli schemi XML forniti dall'AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dall'AESFEM. Esse nominano i file in base alla convenzione di denominazione indicata dall'AESFEM.
2. Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all'AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell'AESFEM su richiesta.
3. Nel caso in cui individuino errori materiali nei dati comunicati, le agenzie di rating del credito cancellano e sostituiscono i dati pertinenti.
4. Per cancellare i dati, le agenzie di rating del credito inviano all'AESFEM un file che include i campi specificati nella tabella 3 dell'allegato. Dopo la cancellazione dei dati originari, le agenzie di rating del credito inviano la nuova versione dei dati utilizzando un file che comprenda i campi specificati nella tabella 1 o nella tabella 2 dell'allegato, a seconda dei casi.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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