
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 2/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 448/2012 DELLA COMMISSIONE, 21 marzo 2012
G.U.U.E. 30 maggio 2012, n. L 140
Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 giugno 2012
Applicabile dal: 19 giugno 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, prevede che le agenzie di rating del credito mettano a disposizione presso il registro centrale creato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso "AESFEM") informazioni sulle proprie performance storiche. Le informazioni devono essere fornite in un formato standardizzato come disposto dall'AESFEM, che le rende disponibili e che pubblica anche informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati. Questi obblighi devono essere integrati per quanto riguarda la presentazione delle informazioni fornite, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento.
2) Le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo di agenzie situate nell'Unione possono trasmettere i loro dati al registro centrale separatamente. Tuttavia, tenuto conto dell'organizzazione funzionale altamente integrata delle agenzie di rating del credito nell'Unione e per facilitare la comprensione delle statistiche, occorre incoraggiare le agenzie di rating del credito a effettuare la trasmissione su base globale per tutto il gruppo.
3) Il sistema del registro centrale raccoglie i dati sui rating del credito e li conserva a livello centrale. Per aiutare i partecipanti al mercato a valutare in maniera più adeguata l'attendibilità dei rating del credito e quindi assisterli nelle loro decisioni di investimento, è necessario che il registro centrale accetti su base volontaria anche i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di agenzie, ma non avallati nell'Unione.
4) Per facilitare ulteriormente la comprensione delle statistiche realizzate, tra i dati sui rating del credito comunicati devono essere compresi quelli relativi almeno agli ultimi dieci anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009. Occorre che le agenzie di rating del credito non siano tenute a comunicare tali dati se possono dimostrare che ciò non sarebbe proporzionato dal punto di vista della loro portata e complessità.
5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sottoposto dall'AESFEM all'approvazione della Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
6) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tuttavia, l'AESFEM non ha effettuato un'analisi costi/benefici ritenendola sproporzionata rispetto agli effetti dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, dato che il comitato delle autorità europee di regolamentazione (Committee of European Securities Regulators - CESR) aveva istituito il registro centrale dal 2010 e i progetti di norme tecniche riprendevano le modalità di funzionamento del sistema esistente senza prevedere nuovi obblighi sostanziali e pertanto non comportavano consistenti costi aggiuntivi a carico dell'AESFEM o delle agenzie di rating del credito,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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Oggetto
Il presente regolamento specifica le norme relative alla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento, che le agenzie di rating del credito sono tenute a mettere a disposizione presso un registro centrale ai sensi:
a) dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009; e
b) dell'allegato I, sezione E, parte II, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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Principi in materia di comunicazioni
1. L'agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale creato dall'AESFEM i tipi di comunicazione di seguito specificati:
a) comunicazione dei dati qualitativi secondo quanto stabilito agli articoli 7 e 9; e
b) comunicazione dei dati di rating secondo quanto stabilito agli articoli 8 e 10.
2. L'agenzia di rating del credito è responsabile della precisione, completezza e disponibilità dei dati comunicati. Essa assicura che le comunicazioni siano trasmesse entro i termini prescritti utilizzando i canali di cui all'articolo 11 e secondo la procedura di comunicazione di cui all'articolo 13.
3. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di comunicare le informazioni richieste per conto del gruppo. Quando trasmette le informazioni per conto del gruppo, il membro incaricato identifica se stesso e i membri del gruppo per i quali comunica le informazioni.
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Rating da comunicare
1. L'agenzia di rating del credito comunica i dati di rating del credito per ogni periodo di riferimento fino al momento del ritiro del rating.
2. L'agenzia di rating del credito comunica sia i rating sollecitati sia i rating non sollecitati. Essa indica se il rating è sollecitato o non sollecitato.
3. L'agenzia di rating del credito che comunica i dati per conto di un gruppo di agenzie può includere i dati delle agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo non utilizzati nell'Unione mediante avallo. Se non comunica tali dati, l'agenzia di rating del credito ne spiega il motivo nella comunicazione dei dati qualitativi.
4. L'agenzia di rating del credito comunica i dati di rating del credito riferiti almeno agli ultimi dieci anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009. L'agenzia di rating del credito che non ha emesso rating prima del 7 dicembre 1999 comunica i dati per i periodi di riferimento successivi alla prima data in cui ha emesso un rating del credito. L'agenzia di rating del credito non è tenuta a comunicare dati per i periodi di rating che precedono la sua registrazione o certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 se può dimostrare che la comunicazione di tali dati non è proporzionata dal punto di vista della loro portata e complessità.
5. L'agenzia di rating del credito comunica i seguenti tipi di rating:
a) rating di società;
b) rating di strumenti finanziari strutturati;
c) rating sovrani e rating di finanze pubbliche.
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Rating di società
1. L'agenzia di rating del credito comunica i dati sui rating di società sulla base del rating dell'emittente.
2. L'agenzia di rating del credito può trattare i rating delle filiazioni di un'impresa come rating separati oppure no. L'agenzia di rating del credito motiva la scelta.
3. Quando comunica i rating di società, l'agenzia di rating del credito classifica i rating in uno dei settori di attività specificati nell'allegato II, tabella 1, campo 18.
4. Nel caso dei rating di società, vengono comunicati i dati relativi sia ai rating a breve termine che a quelli a lungo termine, qualora siano disponibili. Per i rating a lungo termine, viene comunicato il rating dell'emittente. Qualora non sia disponibile il rating dell'emittente, viene comunicato il rating del debito non garantito a lungo termine. Se sono disponibili rating in valuta locale e in valuta estera, vengono comunicati soltanto i rating in valuta estera.
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Rating di strumenti finanziari strutturati
1. Fatte salve le disposizioni specifiche dei paragrafi 2 e 3, per gli strumenti finanziari strutturati l'agenzia di rating del credito comunica i rating a lungo termine sulla base del rating dell'emissione.
2. Per gli structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato) e per strutture analoghe, l'agenzia di rating del credito comunica i rating a lungo termine sulla base del rating dell'emittente.
3. Per le asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività), l'agenzia di rating del credito comunica i rating a breve termine sulla base del rating dell'emissione.
4. Quando comunica i rating di strumenti finanziari strutturati, l'agenzia di rating del credito classifica i rating in una delle classi di attività di seguito specificate:
a) strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS). Questa classe comprende le sottoclassi: prestiti per l'acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, prestiti al consumo, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), locazione di impianti, prestiti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, credit-linked notes, prestiti per veicoli per il tempo libero e camper, crediti commerciali;
b) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) residenziali. Questa classe comprende le sottoclassi: MBS residenziali di prima qualità e non di prima qualità e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi);
c) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) commerciali. Questa classe comprende le sottoclassi: prestiti per uffici o centri commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali, impianti di stoccaggio, prestiti a hotel, case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari;
d) collateralised debt obligations (CDO). Questa classe comprende le sottoclassi: collateralised loan obligations, collateralised bond obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, collateralised fund obligations, CDO di ABS e CDO di CDO;
e) asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività);
f) altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle classi precedenti, fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati a assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC).
5. L'agenzia di rating del credito specifica a quale classe o sottoclasse (se applicabile) appartiene ogni strumento valutato.
6. Ai fini dell'allegato II, tabella 1, campo 17, il codice del paese utilizzato per uno strumento è quello del paese di domicilio della maggior parte delle attività sottostanti. Qualora non sia possibile individuare il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, lo strumento valutato viene classificato come "internazionale".
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Rating sovrani e rating di finanze pubbliche
1. L'agenzia di rating del credito comunica i dati relativi ai rating sovrani e ai rating di finanze pubbliche sulla base del rating dell'emittente. L'agenzia di rating del credito classifica i rating in uno dei seguenti settori:
a) rating sovrani in valuta locale;
b) rating sovrani in valuta estera;
c) rating di enti subsovrani e di enti locali, quali Stati e amministrazioni locali;
d) rating di organizzazioni sovranazionali, quali istituzioni costituite, possedute e controllate da più di un governo sovrano, fra cui le organizzazioni rientranti nella sezione U (attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (in appresso "NACE") (1);
e) rating di enti pubblici, compresi quelli rientranti nelle sezioni O (amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria), P (istruzione) e Q (sanità e assistenza sociale) della NACE.
2. In ogni settore vengono comunicati i rating dell'emittente a breve termine e a lungo termine. Qualora il rating dell'emittente non sia disponibile, viene comunicato il rating del debito a lungo termine.
3. Ai fini dell'allegato II, tabella 1, campo 17, qualora non sia possibile individuare un paese specifico come paese di emissione per le organizzazioni sovranazionali di cui al paragrafo 1, lettera d), l'emittente valutato viene classificato come "internazionale".
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
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Dati qualitativi
1. L'agenzia di rating del credito comunica i dati qualitativi nel formato specificato dell'allegato I, tabella 1. In particolare, l'agenzia di rating del credito fornisce dati qualitativi sulla scala di rating utilizzata spiegando le singole caratteristiche e il significato di ogni rating. L'agenzia di rating del credito può comunicare fino a sei scale di rating. Per ogni particolare combinazione di orizzonte temporale e tipo di rating non può essere comunicata più di una scala di rating.
2. Qualora emetta rating per un particolare orizzonte temporale e tipo di rating usando più di una scala di rating, l'agenzia di rating del credito comunica nelle sue comunicazioni dei dati qualitativi soltanto la scala di rating utilizzata per la maggioranza numerica di tali rating. Nelle comunicazioni dei dati di rating l'agenzia non comunica i rating per i quali utilizza una scala di rating che non è stata comunicata conformemente al presente paragrafo.
3. La scala di rating contiene un numero indeterminato di categorie di rating generali che possono includere come sottocategorie un numero indeterminato di livelli. L'agenzia di rating del credito comunica sia le categorie che i livelli di rating, se del caso.
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Dati di rating
1. L'agenzia di rating del credito comunica i dati di rating di cui all'articolo 3 nel formato specificato nell'allegato II, tabella 1.
2. Ai fini dell'allegato II, tabella 1, campo 12, l'agenzia di rating del credito segnala un inadempimento in relazione a un rating se si è verificato uno degli eventi di seguito descritti:
a) il rating indica che si è verificato un inadempimento in base alla definizione di inadempimento dell'agenzia di rating del credito;
b) il rating è stato ritirato in seguito all'insolvenza dell'entità valutata o alla ristrutturazione del debito;
c) qualsiasi altro caso in cui l'agenzia di rating del credito ritiene che l'entità o lo strumento valutato sia in situazione di inadempimento, compromesso in maniera sostanziale o equivalente.
3. Per tutti i rating comunicati che vengono ritirati nel corso di uno specifico periodo di riferimento è indicato il motivo del ritiro nel campo 11 della tabella 1 dell'allegato II. I rating ritirati prima del 7 settembre 2010 possono essere inseriti nella categoria "cessazione della validità del rating dovuta ad altri motivi".
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Modifiche e cancellazioni dei dati qualitativi
1. L'agenzia di rating del credito segnala le modifiche e le cancellazioni dei dati qualitativi comunicati, quando ciò sia necessario per:
a) riflettere modifiche dei dati qualitativi;
b) correggere errori materiali nella comunicazione di una scala di rating.
2. Per quanto riguarda le modifiche dei dati qualitativi, fatta eccezione per i dati relativi alla scala di rating, l'agenzia di rating del credito invia una nuova comunicazione contenente i dati aggiornati. L'agenzia di rating del credito invia una nuova comunicazione dei dati qualitativi soltanto in caso di modifica di uno dei dati e comunica soltanto i dati modificati. In caso di modifica della metodologia, l'agenzia di rating del credito comunica i dati qualitativi aggiornati e può rinviare al suo sito internet per informazioni aggiuntive sulla cronologia delle modifiche della metodologia.
3. Qualora la modifica della scala di rating si limiti alle designazioni delle categorie o dei livelli, l'agenzia di rating del credito invia la comunicazione dei dati qualitativi contenente gli aggiornamenti della scala di rating precedente (indicata con il relativo identificativo univoco) modificando adeguatamente le designazioni o le descrizioni. Gli altri campi relativi alla scala di rating sono inclusi nella comunicazione senza modifica. L'agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell'allegato I, tabella 1.
4. In caso di modifica sostanziale di una scala di rating, l'agenzia di rating del credito comunica una nuova scala di rating e procede nel seguente modo:
a) invia un file di dati qualitativi con gli aggiornamenti della scala di rating precedente che ne modifica la data di fine della validità facendola coincidere con la data di fine del periodo di riferimento precedente. L'agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell'allegato I, tabella 1;
b) comunica la nuova scala di rating con un nuovo identificativo univoco e una data di inizio della validità corrispondente al primo periodo di riferimento per il quale è valida;
c) dopo aver ricevuto dal registro centrale il file di riscontro che conferma l'accettazione della nuova scala di rating, invia i file con i dati di rating corrispondenti al primo periodo di riferimento al quale si applica la nuova scala di rating utilizzando quest'ultima.
5. In caso di cancellazione di una scala di rating, l'agenzia di rating del credito procede nel seguente modo:
a) effettua la cancellazione prima di comunicare al registro centrale qualsiasi dato di rating relativo alla scala di rating in questione. Se i dati di rating sono già stati comunicati, cancella tutti i dati di rating utilizzando la scala di rating precedente;
b) invia il file di dati qualitativi contenente la cancellazione della scala di rating. L'agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell'allegato I, tabella 2.
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Cancellazione di dati di rating e comunicazione di dati di rating passati
1. Qualora vengano individuati errori materiali nei dati di rating comunicati, l'agenzia di rating del credito comunica la cancellazione di tali dati e li sostituisce.
2. Per la cancellazione dei dati di rating, l'agenzia di rating del credito adotta una delle seguenti misure:
a) in caso di rating relativi al periodo di riferimento in corso, l'agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell'allegato II, tabella 2. Dopo la cancellazione dei dati originari, invia una nuova versione dei dati;
b) in caso di rating relativi a periodi di riferimento passati, l'agenzia di rating del credito può cancellare i dati di rating originari per tutti i periodi per i quali ha effettuato la comunicazione utilizzando il campo specificato nell'allegato II, tabella 2, precisando il motivo della cancellazione, e sostituisce quindi i dati originari per tutti i predetti periodi seguendo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
3. Quando comunica i dati di rating retroattivamente, l'agenzia di rating del credito aggiunge ai campi del rating il periodo di riferimento passato del rating e il motivo della comunicazione dei dati di rating passati, come specificato nell'allegato II, tabella 1, campi 24 e 25.
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Canali di comunicazione e trasferimento dei dati
1. Per comunicare i dati al registro centrale, l'agenzia di rating del credito si avvale delle strutture di comunicazione del sistema del registro centrale.
2. Tutti i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti sono in formato XML conforme agli XSD emessi dall'AESFEM.
3. L'agenzia di rating del credito nomina i file secondo la convenzione di denominazione indicata dall'AESFEM.
4. L'agenzia di rating del credito conserva i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell'AESFEM su richiesta.
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Principi per lo scambio di file e periodi di riferimento
1. L'agenzia di rating del credito invia al registro centrale tutti i file riguardanti un dato periodo di riferimento entro il successivo periodo precedente la pubblicazione. Questo obbligo si applica sia ai file di dati qualitativi che ai file di dati di rating.
2. Il periodo di riferimento copre sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno, o dal 1° luglio al 31 dicembre. Il periodo precedente la pubblicazione è un periodo di tre mesi successivo alla fine del rispettivo periodo di riferimento, che dura dal 1° gennaio al 31 marzo, o dal 1° luglio al 30 settembre. L'inizio e la fine del periodo precedente la pubblicazione e del periodo di riferimento sono determinati in base all'ora dell'Europa centrale (CET).
3. L'agenzia di rating del credito trasmette in primo luogo i dati qualitativi. Invia i file dei dati di rating solo dopo aver ricevuto un file di riscontro dal registro centrale che attesta la verifica dei dati qualitativi.
4. Durante ogni periodo precedente la pubblicazione, l'agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale file dei dati di rating comprendenti tutte le informazioni specificate nell'allegato II, tabelle 1, 2 e 3. Le cancellazioni dei dati di rating sono comunicate in conformità dell'articolo 10.
5. La prima volta che comunica dati al registro centrale, l'agenzia di rating del credito invia un file di dati qualitativi comprendente tutti i dati qualitativi specificati nell'allegato I, tabelle 1, 2 e 3. Successivamente, l'agenzia di rating del credito comunica soltanto le nuove scale di rating, gli aggiornamenti e le cancellazioni di dati qualitativi in base all'articolo 9.
6. Oltre alla prima comunicazione al registro centrale, l'agenzia di rating del credito trasmette anche i dati passati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4. La trasmissione viene eseguita nell'ordine cronologico dei periodi di riferimento, iniziando con il più lontano nel tempo.
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Procedura di comunicazione
1. L'agenzia di rating del credito garantisce che le informazioni inviate al registro centrale corrispondano alle sue registrazioni interne. Entro ogni periodo precedente la pubblicazione tutti i file pertinenti vengono inviati in ordine cronologico e gli errori vengono corretti entro tale periodo.
2. Per ogni file di dati trasmesso il registro centrale invia all'agenzia di rating del credito un file di riscontro per confermare che il file è stato ricevuto e caricato correttamente o per informarla in merito agli errori rilevati. Qualora il registro centrale rilevi un errore, l'agenzia di rating del credito invia le correzioni necessarie a tempo debito nel modo di seguito indicato:
a) per gli errori di file, l'agenzia di rating del credito corregge l'errore come indicato nel file di riscontro e invia nuovamente l'intero file;
b) per gli errori di contenuto, l'agenzia di rating del credito corregge l'errore come indicato nel file di riscontro e rispedisce unicamente i dati corretti.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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