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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 12 marzo 2012, n. 6

G.U.R.S. 16 marzo 2012, n. 11

Legge elettorale n. 6 del 5 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile 2011 - Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

La legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, pubblicata in GURS n. 16 dell'11 aprile 2011, ha apportato alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale nonché in materia di composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

Qui di seguito verranno meglio specificate le innovazioni contenute nella sopracitata legge regionale.

Articolo 1

Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia

Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Preliminarmente è opportuno ricordare che l'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997 riguarda le elezioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; pertanto, anche le modifiche apportate hanno efficacia nei procedimenti e nelle modalità di elezioni dei predetti comuni.

L'attuale dettato normativo modifica in parte il sistema precedente, introducendo la sostanziale novità che il voto espresso dall'elettore per la lista dei candidati al consiglio comunale non si estende al candidato sindaco cui la stessa è collegata e viceversa (c.d. effetto trascinamento).

Ciò comporta che l'elettore deve manifestare il proprio voto in maniera inequivocabile, tracciando un segno all'interno del rettangolo ove è scritto il cognome del candidato sindaco preferito e/o sul simbolo della lista da esso prescelta e/o esprimendo la preferenza scrivendo, nell'apposito spazio, il cognome del candidato al consiglio comunale.

Viene lasciata inalterata la possibilità dell'elettore di esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata (c.d. voto disgiunto).

L'elettore, quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

- apporre un segno solo per un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto espresso vale in favore del candidato alla carica di sindaco e non anche per la lista ad esso collegata;

- apporre un segno solo sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso vale in favore della lista e non anche per il candidato sindaco ad essa collegato;

- apporre un segno per il candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul simbolo di una lista che sia o meno collegata al candidato sindaco; in questo caso il voto così espresso vale in favore del candidato sindaco e per la lista scelta dall'elettore che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto.

La preferenza verso una delle liste concorrenti può anche essere espressa dall'elettore scrivendo, nell'apposito rettangolo, il cognome di un candidato al consiglio comunale appartenente alla stessa lista, senza necessità in questa ipotesi di tracciare anche un segno sul simbolo della lista.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 ed opera le stesse modifiche di cui si è detto per il precedente comma 1, con riferimento, in questo caso, ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il comma 3, relativo all'elezione del presidente della provincia regionale, sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35/1997. Anche in questo caso, la norma non opera modifiche sulla scheda elettorale ma abolisce il c.d. effetto trascinamento sopra descritto; l'elettore può esprimere la propria preferenza per il candidato a presidente della provincia regionale senza che questa si estenda alla lista ad esso collegata (nel caso in cui al candidato a presidente della provincia regionale sia collegata una sola lista); oppure può esprimere la propria preferenza per una lista senza che essa si estenda al candidato alla presidenza della provincia regionale ad essa collegato.

La preferenza verso una delle liste può anche essere espressa dall'elettore scrivendo nell'apposito rettangolo il cognome di un candidato al consiglio provinciale appartenente alla stessa lista, senza necessità in questa ipotesi di tracciare anche un segno sul simbolo della lista.

Le innovazioni in materia di espressione della preferenza qui esaminate sono state dall'articolo 8 della legge in commento del pari estese ai comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, come si vedrà nel prosieguo.

Articolo 2

Sistema di elezione dei consigli provinciali

In materia di elezione dei consiglieri provinciali, con la sostituzione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35/1997, è stato abolito il c.d. sistema proporzionale puro per l'assegnazione dei seggi a ciascuna delle liste o gruppo di liste.

Il nuovo comma 5 introduce il metodo D'Hondt per l'attribuzione dei seggi anche per le province regionali.

Con il dettato normativo de quo, per l'assegnazione dei seggi a ciascuna delle liste o gruppo di liste, si procede dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista o gruppo di liste (cioè la sommatoria dei voti ottenuti in ogni singolo collegio dalla lista identificata con lo stesso contrassegno) per 1, 2, 3, 4 ecc. sino a concorrenza del numero dei consiglieri provinciali da eleggere; si prendono in considerazione, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero e si dispongono in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista o gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti che gli appartengono e che rientrano nella graduatoria.

Alla lista o gruppo di liste collegate al candidato presidente della provincia eletto che abbia/abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, vengono attribuiti il 60% dei seggi a condizione che nessun'altra lista o gruppo di liste abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti validi. Nel caso in cui la lista o gruppo di liste non collegate al candidato presidente eletto raggiunge il 50% + 1 dei voti validi, gli viene assegnato il 60% dei seggi, ed il restante 40% dei seggi viene assegnato alla lista o gruppo di liste collegato al candidato presidente eletto.

Quindi, per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario il verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- la lista o gruppo di liste collegate al candidato presidente eletto deve ottenere il 40% dei voti validi e nessuna altra lista o gruppo di liste deve raggiungere il 50% + 1 dei voti validi;

- se la lista o gruppo di liste collegate al candidato presidente eletto non raggiunge il 40% dei voti validi e nessuna altra lista o gruppo di liste raggiunge il 50% + 1 dei voti validi, i seggi vengono ripartiti fra le liste che hanno diritto ai seggi senza che a nessuna lista o gruppo di liste venga attribuito il premio di maggioranza;

- se la lista o gruppo di liste non collegate al candidato presidente eletto raggiunge il 50% + 1 dei voti validi essa/o ottiene il premio di maggioranza.

Quanto testé detto vale per il primo turno.

Se nessuna delle condizioni suddette viene raggiunta al primo turno o anche a seguito degli ulteriori collegamenti effettuati per il ballottaggio (comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35/1997), il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale assegna, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 35/1997, alla lista o gruppo di liste collegata/e al candidato presidente della provincia regionale eletto il 60% dei seggi. Per il conseguimento del premio di maggioranza come sopra descritto, bisogna considerare soltanto la sommatoria delle percentuali delle liste che hanno superato la soglia dello sbarramento 5% (articolo 6 della legge regionale n. 6/2011), anche nel caso di collegamenti effettuati all'eventuale turno di ballottaggio.

Dopo avere stabilito la quantità di seggi spettanti a ciascuna lista a livello provinciale, si procede alla ripartizione dei seggi spettanti ad ogni lista nei vari collegi secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, i cui numeri 3), 4) e 5) sono stati sostituiti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge in argomento.

Secondo il nuovo dettato normativo, si procede come appresso:

- si ordinano in maniera decrescente le liste in base alle cifre elettorali a livello provinciale;

- si calcola il quoziente elettorale provinciale di lista, costituito dal totale dei voti validi riportati dalla lista a livello provinciale, diviso i seggi attribuiti alla lista stessa;

- si determina la cifra elettorale di lista del collegio che equivale ai voti validi ottenuti dalla lista nel collegio;

- si assegnano alla lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale del collegio stesso. I seggi spettanti alla lista a livello provinciale, ed eventualmente non assegnati a livello di collegio, vengono attribuiti sempre alla stessa lista nel collegio in cui la lista medesima ha ottenuto il maggiore resto. Nell'ipotesi che la lista ha avuto parità di resti in più collegi, il seggio viene assegnato al collegio nel quale la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il seggio viene assegnato per sorteggio.

La cifra elettorale individuale dei candidati al consiglio provinciale è costituita dai voti validi di preferenza conseguiti da ciascuno di essi, a parità di cifra individuale tra candidati prevale quello di essi che precede nell'ordine di lista.

Articolo 3

Rappresentanza di genere

Con l'articolo 3 della legge qui in commento viene data rilevanza al "genere" nella formazione delle liste dei candidati ai consigli comunali e provinciali.

Dopo gli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 35/1997 sono aggiunti rispettivamente l'articolo 1 bis e l'articolo 6 bis, con i quali si introduce il concetto di "genere" per le candidature al consiglio comunale ed al consiglio provinciale, stabilendo che nessun genere, sia esso maschile o femminile, può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della lista.

Nella compilazione delle liste per la candidatura a consigliere, le diverse proporzioni tra i due generi comprese fra tre quarti ed un quarto sono tutte compatibili con il dettato normativo.

Se nel conteggiare il numero dei candidati di un genere appartenente ad una lista, il numero totale dei candidati della lista stessa non consente un frazionamento per numeri interi, si procederà per arrotondamento all'unità superiore se la cifra decimale è superiore a 50, si procederà invece per arrotondamento all'unità inferiore se la cifra decimale è uguale o inferiore a 50.

Quanto sopra detto si applica alla composizione delle liste elettorali per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, ma non per la composizione delle liste per le elezioni dei consigli di circoscrizione.

Articolo 4

Composizione della giunta comunale e provinciale

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 modificano, rispettivamente, i commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7/1992 introducendo delle novità rilevanti per la composizione delle giunte comunali.

Tali novità possono essere così riassunte:

1. la presenza in seno alla giunta comunale di entrambi i generi. La norma non stabilisce un minimo od un massimo di rappresentanza: dal tenore letterale emerge che la giunta non debba essere composta esclusivamente da soggetti dello stesso genere; ai fini di un corretto adempimento della disposizione, pertanto, è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso;

2. la carica di consigliere comunale diventa compatibile con quella di componente della giunta. La norma, pertanto, introduce la possibilità che i consiglieri possano far parte della giunta, senza perdere lo status di consigliere, in quanto abolisce la causa di incompatibilità prevista dalla precedente normativa. Il numero dei consiglieri che può far parte della giunta non può essere, in ogni caso, superiore alla metà dei componenti della giunta stessa. Nel caso in cui il numero dei componenti delle giunte risultasse dispari si procederà per arrotondamento all'unità inferiore;

3. divieto di assumere la carica di componente della giunta per i coniugi, ascendenti e discendenti (nonni e nipoti, genitori e figli), parenti ed affini sino al secondo grado (fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e cognati) del sindaco, degli altri componenti della giunta, dei consiglieri. Su tale nuova incompatibilità si tornerà con un approfondimento a conclusione del commento del presente articolo 4.

I commi 3 e 4 dell'articolo 4 modificano rispettivamente i commi 3 e 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 9/1986, introducendo per le giunte provinciali gli stessi principi del dettato normativo di cui ai punti 1, 2 e 3 precedentemente trattati.

L'ultimo comma dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 1 della legge regionale n. 22/2008, sostitutivo a sua volta dell'articolo 33 della legge n. 142/1990 come recepita dalla legge regionale n. 48/1991, e stabilisce, per le sole giunte comunali, che il numero degli assessori non può essere superiore al 20 per cento dell'organo elettivo di riferimento, né inferiore a 4 componenti. Per i comuni fino a 10.000 abitanti resta invece il limite massimo di 4 assessori.

Occorre in questo contesto approfondire (come anticipato al punto 3) la nuova previsione di incompatibilità con la carica di componente della giunta (comunale o provinciale) dettata da ragioni di parentela, la quale può ritenersi sussistente solo tra il sindaco (o presidente della provincia) e gli assessori, tra gli assessori ed i consiglieri comunali (o provinciali) e tra gli assessori comunali (o provinciali) medesimi. Può, invece, escludersi che l'incompatibilità operi tra il sindaco (o presidente della provincia) ed i consiglieri.

Anzitutto, gli assessori, a differenza del sindaco, del presidente della provincia e dei consiglieri, non sono diretta espressione della volontà elettorale, ma sono nominati dal capo dell'esecutivo locale ed allo stesso sono legati da rapporto fiduciario.

La ratio della norma, piuttosto, sembra quella di limitare il potere di nomina degli assessori, escludendo che della compagine amministrativa possano far parte i più stretti congiunti dello stesso sindaco o presidente della provincia, degli altri componenti della giunta, o dei consiglieri comunali, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici.

Peraltro, una diversa ricostruzione basata sull'incompatibilità per ragioni di parentela tra sindaco o presidente della provincia e consigliere introdurrebbe surrettiziamente una nuova causa di ineleggibilità (del sindaco o del presidente della provincia), le cui disposizioni invece sono tassative e non suscettibili di applicazione estensiva, anche in ragione della copertura costituzionale (articoli 1 e 51 Cost.) di cui godono i diritti di elettorato passivo.

Merita infine di essere sottolineato che l'orientamento qui proposto trova un proprio fondamento nello stesso ordinamento delle autonomie locali, nel quale riscontriamo norme che, pur inserendo il sindaco o il presidente della provincia nella giunta, ne fanno, al contempo, degli organi separati, con poteri autonomi (ad esempio, l'articolo 41 della legge regionale n. 16/1963 - OREELL individua quali organi del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco;

la legge regionale n. 7/1992 prevede che il sindaco nomina la giunta e la presiede; analoghe disposizioni sono rinvenibili nella legge regionale n. 9/1986 istitutiva delle province regionali).

Per effetto della decorrenza stabilita dal successivo articolo 13 della legge regionale n. 6/2011, le disposizioni contenute nel presente articolo 4 producono i loro effetti a decorrere dall'1 gennaio 2012, con riferimento dunque anche alle situazioni in essere a tale data.

I sindaci ed i presidenti della provincia, con l'ausilio dei segretari e degli uffici di supporto, dovranno pertanto vigilare sull'accertamento e sulla tempestiva contestazione agli interessati delle nuove cause di incompatibilità.

Il mancato rispetto o ritardo, altresì, potrà comportare un apposito intervento sostitutivo, con l'applicazione della procedura descritta dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Articolo 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

Il comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997, che detta disposizioni per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Tale modifica aumenta il premio di maggioranza nei confronti della lista collegata al sindaco proclamato eletto portandolo dal 60% ai 2/3 dei seggi.

La norma lascia inalterata la percentuale del 60% quale premio di maggioranza per la lista che ha ottenuto il 50% + 1 dei voti, non collegata al sindaco eletto; in questo caso alla lista collegata al sindaco eletto sarà attribuito il 40% dei seggi.

Il comma 2 dell'articolo summenzionato introduce all'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997 il comma 5 bis.

Detto comma disciplina l'attribuzione dei seggi alle liste nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; la disposizione normativa stabilisce che, ferma restando l'attribuzione dei due terzi dei seggi alla lista collegata al sindaco eletto, il restante terzo viene attribuito alla lista collegata al candidato sindaco non eletto che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto.

Quindi, nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, per l'attribuzione del terzo dei seggi va preso in considerazione il numero di voti riportati dai candidati sindaci non eletti e non il numero dei voti di lista come avviene nei comuni compresi nelle altre fasce di popolazione.

Articolo 6

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza

La norma introduce un'interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 6 dell'articolo 4 (elezioni dei consigli comunali nei comuni superiori a 15.000 abitanti) e del comma 7 dell'articolo 7 (elezioni dei consigli provinciali) entrambi della legge regionale n. 35/1997.

L'articolo 6, in particolare, ricompone una difformità di orientamenti tra gli organi consultivi della Regione Siciliana, che hanno escluso la possibilità che i voti raccolti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento siano recuperabili ai fini del premio di maggioranza, e i giudici amministrativi di primo grado, che al contrario hanno assunto una posizione permissiva.

Il legislatore regionale ha recepito, con la presente disposizione, il primo degli indirizzi espressi, escludendo, di conseguenza, il riutilizzo delle preferenze ottenute dalle liste sottosoglie per il premio di maggioranza ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 35/1997.

Di recente, la norma qui in esame è stata applicata dal Consiglio di giustizia amministrativa nella sentenza n. 812 dell'11 novembre 2011, la quale, in riforma del precedente arresto del TAR, ha ravvisato la ratio della soglia di sbarramento nella necessità di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee ed orientare il lettore verso raggruppamenti o liste che garantiscano l'utilità del voto.

E la norma di interpretazione autentica oggetto della presente circolare sarebbe confermativa di tale principio.

Considerate le finalità interpretative correlate ad un atto di indirizzo quale è la circolare, appare opportuno, in questa sede, un approfondimento sui criteri di attribuzione del premio di maggioranza, per i quali occorre fare una preliminare distinzione dei due periodi elettorali in: primo turno e secondo turno o ballottaggio.

I TURNO

Qualora il sindaco venga eletto al primo turno, la lista (nel caso in cui al candidato sindaco sia collegata una sola lista) o la coalizione di liste, a lui collegate, ottiene il premio di maggioranza a condizione che:

nessun'altra lista, o gruppo di liste, abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi (primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 35/1997);

la lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco eletto abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi (ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

II TURNO o BALLOTTAGGIO

Qualora il sindaco non venga eletto al primo turno, e quindi si rende necessario procedere al turno di ballottaggio, al candidato sindaco viene data la facoltà, fermi restando i collegamenti del primo turno (comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997), di dichiarare ulteriori collegamenti con altre liste.

La lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco eletto al secondo turno ottiene la maggioranza dei seggi a condizione che nessuna lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco non eletto abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi (comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

Se la condizione non si verifica, alla lista, o gruppo di liste, collegata/o al candidato sindaco eletto viene comunque assegnato il premio di maggioranza a prescindere che la lista o gruppo di liste a lui collegata/o raggiunga la soglia del 40% dei voti validi (primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

E' da tenere presente, che nel turno di ballottaggio, per il raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi, le percentuali di voti ottenuti dalle singole liste che vanno sommate, sono quelle risultate nel primo turno di votazione, considerato che nel secondo turno l'elettore esprime solo la preferenza per il candidato sindaco e non più per le liste. Sempre nel turno di ballottaggio devono anche essere considerate e sommate le percentuali delle liste il cui collegamento è stato operato successivamente al primo turno ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997, e comunque a condizione che abbiano superato la soglia dello sbarramento del 5%.

Conclusivamente, appare opportuno evidenziare che con l'espressione "voti validi" per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5% deve intendersi il totale dei voti espressi dagli elettori meno le schede bianche e meno le schede nulle; invece, in tema di premio di maggioranza, si deve intendere il totale dei voti validi come sopra calcolati escludendo i voti delle liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento e che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi.

Articolo 7

Mozione di sfiducia

Il dettato normativo, a modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 35/1997, incide sulla percentuale dei consiglieri che devono approvare la mozione di sfiducia affinché la stessa esplichi i suoi effetti.

Detta percentuale, precedentemente fissata al 65%, viene aumentata ai "due terzi" del totale dei consiglieri delle province regionali e dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Ai fini dell'osservanza del disposto normativo si sottolinea che, laddove non è determinabile la quantificazione dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 poiché se l'arrotondamento venisse effettuato per difetto non si raggiungerebbe la soglia dei due terzi stabilita dalla norma de quo.

Rimane vigente la percentuale del numero di consiglieri occorrenti per l'approvazione della mozione di sfiducia nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ("quattro quinti").

Inoltre, al predetto articolo 10, viene aggiunto il comma 1 bis, il quale fissa dei termini entro i quali la mozione di sfiducia non può essere proposta. Detti termini sono:

a) nei primi ventiquattro mesi del mandato, il cui termine decorre dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia regionale;

b) negli ultimi centottanta giorni del mandato stesso.

Infine, il comma secondo dell'articolo 10 disciplina le modalità di esercizio della mozione di sfiducia.

Questa, in particolare, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Dall'approvazione della mozione consegue l'immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune o della Provincia, e si provvede alla gestione commissariale dell'ente, fino alla prima tornata elettorale utile.

Articolo 8

Elezioni del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

Questo articolo introduce una fascia di comuni che in precedenza non era prevista; vengono introdotti, dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997, gli articoli 2 bis e 2 ter, i quali dettano le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale (per la fascia di popolazione oggetto della presente disposizione).

Per l'elezione alla carica di sindaco la normativa dispone:

- l'elezione avviene mediante suffragio universale, diretto ed a turno unico contestualmente alla elezione del consiglio comunale;

- il candidato sindaco deve dichiarare, all'atto di presentazione della propria candidatura, il collegamento ad una o più liste che deve essere convergente con analoga dichiarazione di collegamento, con il candidato sindaco, fatta dai delegati delle liste interessate;

- la scheda è unica per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale e presenta le stesse caratteristiche delle schede per l'elezione del sindaco e del consiglio nei comuni con altre fasce di popolazione;

- la modalità di espressione del voto, e quindi delle preferenze, è la stessa di quella descritta dalla presente circolare relativamente alla elezione del sindaco e del consiglio per i comuni compresi nelle altre fasce di abitanti;

- viene proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati, si procederà al turno di ballottaggio.

Se al turno di ballottaggio i candidati a sindaco ottengono lo stesso numero di voti, sarà proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Per l'elezione del consiglio comunale la normativa dispone:

- il numero dei candidati consiglieri appartenenti alla stessa lista non deve essere numericamente superiore al numero dei consiglieri assegnati al comune, né numericamente inferiore ai due terzi. Per questa ultima ipotesi il legislatore stesso ha fissato uno specifico criterio di arrotondamento, per il quale, qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga (a seguito dell'applicazione di tale percentuale) una cifra decimale superiore a "50", si procede ad arrotondamento per eccesso. Per converso, la cifra frazionata si arrotonda all'unità inferiore qualora l'anzidetto computo del numero dei consiglieri determini una cifra decimale uguale od inferiore a "50";

- la preferenza per la lista viene espressa, da parte dell'elettore, tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta. Qualora l'elettore intenda dare la preferenza anche ad un candidato al consiglio comunale dovrà indicare, sull'apposita riga a fianco del contrassegno di lista, il cognome del candidato al consiglio appartenente alla stessa lista;

- l'attribuzione dei seggi alle liste viene effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco;

- all'attribuzione dei seggi non concorrono le liste che non hanno raggiunto almeno il 5% del totale dei voti validi espressi;

- per l'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili le percentuali di voti ottenuti dalle liste che non hanno raggiunto la soglia del 5%. Il premio di maggioranza, per questa fascia di comuni, è del 60% dei seggi assegnati al comune;

- il premio di maggioranza è assegnato al sindaco eletto alle seguenti condizioni:

- che nessuna altra lista o gruppo di liste, non collegate al sindaco eletto, abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validamente espressi (numero dei votanti meno il numero delle schede bianche e nulle);

- che la lista o il gruppo di liste collegate al sindaco eletto abbia raggiunto almeno il 40% dei voti validi;

- l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista è effettuata con il metodo D'Hondt (per la cui applicazione vedasi quanto detto in precedenza sub articolo 2).

Articolo 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente Alla legge regionale n. 35/1997, dopo l'articolo 4, sono aggiunti gli articoli 4 bis e 4 ter.

L'articolo 4 bis riguarda l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale il quale, dall'1 gennaio 2012, è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico.

L'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene contestualmente alle elezioni per il consiglio di circoscrizione; quindi il presidente del consiglio circoscrizionale, dall'1 gennaio 2012, non è più eletto dai consiglieri di circoscrizione nella prima seduta, ma, allo stesso modo del sindaco, è eletto dai cittadini.

Al candidato presidente del consiglio di circoscrizione, così come al presidente eletto, si applicano le stesse norme, in materia di candidatura, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza, previste per i sindaci dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

Il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale ha l'obbligo di presentare, all'atto della candidatura, il collegamento ad una o più liste che deve essere necessariamente convergente con l'analoga dichiarazione presentata dal delegato della corrispondente lista collegata o da ciascun delegato delle liste collegate. Inoltre, il candidato presidente del consiglio di circoscrizione deve presentare apposita dichiarazione di non essere candidato, per la stessa carica di presidente, presso altra circoscrizione.

Nulla viene detto per il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale, circa la contemporanea candidatura a consigliere di circoscrizione.

La scheda utilizzata per l'elezione a presidente del consiglio circoscrizionale è la stessa di quella per l'elezione del consiglio di circoscrizione.

Il voto deve essere espresso in modo chiaro e palese per ciascuna preferenza (candidato a presidente, lista e consigliere) senza possibilità che una preferenza possa essere intesa come manifestazione di volontà dell'elettore di espressione di altra preferenza. Anche per l'elezione del presidente di circoscrizione, quindi, non vale il c.d. effetto trascinamento.

Viene proclamato eletto presidente del consiglio circoscrizionale il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età. E' evidente quindi che in questo tipo di elezioni non è previsto un secondo turno di ballottaggio.

Ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale n. 35/1997 la presentazione della lista e della collegata candidatura a presidente di circoscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di presentazione firmata da un numero di elettori non inferiore a 350 e non superiore a 700. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

La dichiarazione di presentazione della lista e del relativo collegamento al candidato a presidente di circoscrizione non è necessaria quando la stessa lista con lo stesso contrassegno viene presentata insieme alla lista per l'elezione del consiglio comunale.

Vengono espressamente abrogati:

- il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41 circa l'applicazione di norme per l'elezione del consiglio di circoscrizione;

- il comma 8 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 circa la modalità di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione.

Invece, sempre in tema di circoscrizioni di decentramento comunale, al comma 7 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole "ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale".

Articolo 10

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale

Con questo articolo si introduce il nuovo istituto giuridico della mozione di revoca. Alla già citata legge regionale n. 35/1997, dopo l'articolo 11 viene aggiunto l'articolo 11 bis, il quale disciplina la revoca del presidente del consiglio sia provinciale che comunale. Il presidente del consiglio comunale ed il presidente del consiglio provinciale in caso di approvazione della mozione di revoca cessano dalla carica di presidente dei rispettivi consigli ma non da quella di consigliere.

Il primo comma dell'articolo 11 bis dà la possibilità ai consiglieri di presentare una mozione motivata di revoca del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale.

La mozione di revoca deve essere motivata e deve essere approvata per appello nominale, cioè con voto palese, da "almeno" due terzi dei componenti del consiglio.

Ai fini dell'osservanza del disposto normativo si sottolinea che, laddove non è determinabile la quantificazione dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 poiché se l'arrotondamento venisse effettuato per difetto non si raggiungerebbe la soglia dei due terzi stabilito dalla norma de quo.

La norma non prevede, tuttavia, né le modalità, né i termini, né il numero minimo dei presentatori della mozione, ma rinvia per questi aspetti allo statuto dell'ente.

Infatti, nel secondo comma, l'articolo 11 bis della legge regionale n. 35/1997 stabilisce che entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale n. 6/2011, le province ed i comuni devono adeguare i rispettivi statuti alla nuova disposizione di legge.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2011, l'articolo l0 è entrato in vigore il 26 aprile 2011.

Articolo 11

Relazione sullo stato di attuazione del programma

All'articolo 17 della legge regionale n. 7/1992, dopo il secondo comma è aggiunto il comma 2 bis che prevede la partecipazione del sindaco alla seduta consiliare di valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta e sui fatti di maggiore rilievo che si sono verificati nel periodo di riferimento della relazione.

Articolo 12

Consulta dei cittadini migranti

I comuni, ove insistono comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2011, devono adeguare i propri statuti per istituire e disciplinare la consulta dei cittadini migranti. In caso di inerzia, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede con la nomina di un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell'organo inadempiente.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 6/2011, l'articolo 12 è entrato in vigore il 26 aprile 2011.

Si invitano pertanto le autonomie locali destinatarie del presente atto di indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, a comunicare sollecitamente i provvedimenti adottati in esecuzione dell'art. 12 della legge regionale n. 6/2011 qui in esame.

Articolo 13

Decorrenza

Il testo normativo della legge regionale n. 6/2011 produce i suoi effetti dall'1 gennaio 2012 ad eccezione degli articoli 6, 10 e 12.

La produzione degli effetti a decorrere dal primo gennaio 2012 comporta che gli enti locali territoriali devono adeguarsi al dettato normativo della legge regionale n. 6/2011 già dal primo di gennaio 2012.

Pare opportuno, in questa sede, fare un cenno alla legge regionale del 12 gennaio 2012 n. 7, che all'articolo 10 "Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco" modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992. La nuova disposizione legislativa prevede che per il sindaco è consentito un terzo mandato a condizione che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno e che lo stesso mandato non sia cessato per dimissioni volontarie.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Assessore: CHINNICI