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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) 2023/2534, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE, 1° marzo 2012

G.U.U.E. 9 maggio 2012, n. L 123

Regolamento che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2020/1059)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 maggio 2012

Applicabile dal: 29 maggio 2012 (vedi nota)

Nota:

Per l'applicazione si veda quanto espressamente previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

______________________________________________________________________

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.

2) La direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico (2), contiene disposizioni relative all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico.

3) Il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle asciugabiancheria per uso domestico.

4) E' opportuno abrogare la direttiva 95/13/CE della Commissione e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento al fine di garantire che l'etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.

5) La direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (3) disciplina le lavasciuga biancheria per uso domestico. Queste ultime hanno caratteristiche particolari e devono quindi essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

6) Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4).

7) Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta delle asciugabiancheria per uso domestico, comprese quelle a gas.

8) Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto per le asciugabiancheria per uso domestico.

9) Il presente regolamento deve inoltre indicare i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali di tali apparecchi.

10) E' opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici.

11) Per agevolare il passaggio dalla direttiva 95/13/CE al presente regolamento, le asciugabiancheria cui viene apposta l'etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 95/13/CE.

12) La direttiva 95/13/CE deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 153 del 18.6.2010.

(2)

GU L 136 del 21.6.1995.

(3)

GU L 266 del 18.10.1996.

(4)

GU L 204 del 21.7.1998.

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Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e quelle a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.

2. Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria combinate per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.

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Art. 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "asciugabiancheria per uso domestico", un apparecchio nel quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante, attraverso il quale è insufflata aria riscaldata, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

2) "asciugabiancheria per uso domestico da incasso", un'asciugabiancheria per uso domestico progettata per essere installata all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

3) "lavasciuga biancheria per uso domestico", una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga sia un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel tamburo;

4) "centrifuga per uso domestico", anche nota sul mercato come "estrattore centrifugo", apparecchio che rimuove l'acqua dai tessuti mediante azione centrifuga in un tamburo rotante, successivamente aspirata da una pompa; progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

5) "asciugabiancheria a espulsione", un'asciugabiancheria che aspira aria fresca, la convoglia sui tessuti e restituisce l'aria umida nel locale o all'esterno;

6) "asciugabiancheria a condensazione", un'asciugabiancheria dotata di un dispositivo (che si avvale di condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l'umidità dall'aria usata nel processo di asciugatura;

7) "asciugabiancheria automatica", un'asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura al raggiungimento di un dato tenore di umidità nel carico, per esempio mediante conduttività o sensore di temperatura;

8) "asciugabiancheria non automatica", un'asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura dopo un periodo predefinito, di norma controllato da un temporizzatore, ma che può anche essere interrotto manualmente;

9) "programma", una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto;

10) "ciclo": un processo completo di asciugatura, quale definito dal programma selezionato;

11) "durata del programma", il tempo che intercorre fra l'avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l'avvio differito programmato dall'utente;

12) "capacità nominale", la massa massima, espressa in kg, indicata dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere trattata in un'asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore;

13) "carico parziale", metà della capacità nominale di un'asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;

14) "efficienza di condensazione", il rapporto fra la massa di umidità condensata da un'asciugabiancheria a condensazione e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo;

15) "modo spento", una condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all'utilizzatore finale e destinati all'uso da parte di quest'ultimo durante l'utilizzo normale dell'apparecchio, al fine di conseguire il consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando l'asciugabiancheria è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all'utilizzatore finale, per "modo spento" si intende la condizione in cui l'asciugabiancheria ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

16) "modo stand-by", il modo in cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell'utente oltre allo svuotamento dell'asciugabiancheria;

17) "asciugabiancheria per uso domestico equivalente", un modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, lo stesso consumo di energia, di efficienza di condensazione se del caso, la stessa durata del programma standard per tessuti di cotone e le stesse emissioni di rumore aereo durante la centrifuga di un altro modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso produttore;

18) "utilizzatore finale", un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un'asciugabiancheria per uso domestico;

19) "punto vendita", un luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate;

20) "programma standard per tessuti di cotone", il ciclo di asciugatura per la biancheria di cotone avente un contenuto iniziale di umidità del carico del 60% per giungere a un contenuto residuo di umidità del carico pari a 0%.

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Art. 3

Responsabilità dei fornitori

(integrato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 518/2014)

I fornitori provvedono affinché:

a) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un'etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all'allegato I;

b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell'allegato II;

c) la documentazione tecnica di cui all'allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;

d) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo;

e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello;

f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico;

g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico.

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Art. 4

Responsabilità dei distributori

(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 518/2014)

I distributori provvedono affinché:

a) presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l'etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, lettera a), applicandola all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;

b) le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato all'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;

c) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;

d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.

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Art. 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.

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Art. 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Gli Stati membri applicano la procedura di cui all'allegato V per valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo di energia per ciclo, la classe di efficienza di condensazione se del caso, la capacità nominale, il consumo di energia nel modo spento e "stand-by", la durata del modo "stand-by", la durata del programma e le emissioni di rumore aereo.

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Art. 7

Revisione

La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all'allegato V.

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Art. 8

Abrogazione (1)

La direttiva 95/13/CE è abrogata a partire dal 29 maggio 2013

(1)

Articolo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2012, n. L 124.

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Art. 9

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 29 settembre 2013(1)

2. Le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima del 29 maggio 2013 sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE(1)

3. Le asciugabiancheria per uso domestico conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 29 maggio 2013 sono considerate conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE(1)

(1)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2012, n. L 124.

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Art. 10

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2013. Tuttavia, l'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c), e d), si applicano decorrere dal 29 settembre 2013. (1)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2012, n. L 124.

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(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 6 del Reg. (UE) 2020/1059.

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ALLEGATO II

(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) 2020/1059)

Scheda prodotto

1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto dell'asciugabiancheria per uso domestico sono indicate nell'ordine indicato qui di seguito e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a) nome o marchio del fornitore;

b) identificatore del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di asciugabiancheria per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;

c) capacità nominale, espressa in kg di capi di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

d) se l'asciugabiancheria per uso domestico è a espulsione, a condensazione o a gas;

e) classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato VI, punto 1;

f) per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo annuo ponderato di energia (AEC ) arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

il consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas)] arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

e

il consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas)el ) arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

g) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un modello automatico o non automatico;

h) se all'asciugabiancheria per uso domestico è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica ("ecolabel") ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;

i) il consumo energetico (Edry, Edry', Egdry, Egdry', Egdry,a, Egdry',a ) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone;

j) il consumo di energia in modo spento (Po) e stand-by (P1) del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone;

k) la durata del modo stand-by se l'asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;

l) l'indicazione che il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto, che tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone;

m) la durata ponderata del programma (Tt) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino, nonché la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry) e del programma per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry') espresse in minuti e arrotondate al minuto più vicino;

n) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, la classe di efficienza di condensazione determinata in conformità dell'allegato VI, punto 2, espressa come "Classe di efficienza di condensazione "X" su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)"; questa informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima);

o) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, l'efficienza di condensazione media Cdry e Cdry' del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone e l'efficienza di condensazione ponderata (Ct) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone, espresse in percentuale e arrotondate alla cifra percentuale intera più vicina;

p) il livello di potenza sonora (valore medio ponderato - LWA) espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

q) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di asciugabiancheria per uso domestico forniti dallo stesso fornitore.

3. Le informazioni riportate sulla scheda prodotto possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta.

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ALLEGATO III

(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) 2020/1059)

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, lettera c), comprende:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale dell'asciugabiancheria per uso domestico che consenta di identificarla univocamente e agevolmente;

c) se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati;

d) se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;

e) l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

f) i parametri tecnici per le misurazioni seguenti:

i) per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo energetico (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

il consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas)] arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

e

il consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas)el ) arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

ii) il consumo energetico nei modi spento e stand-by;

iii) la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry) e del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry'), espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina;

iv) la durata del modo stand-by se l'asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;

v) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, l'efficienza di condensazione media Cdry del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone e l'efficienza di condensazione media del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone Cdry';

vi) il livello di potenza sonora;

g) i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all'allegato VII.

2. Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre asciugabiancheria per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti di asciugabiancheria per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute con le stesse modalità.

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ALLEGATO IV

(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) 2020/1059)

Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a) la capacità nominale, espressa in kg di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

b) se l'asciugabiancheria per uso domestico è a espulsione, a condensazione o a gas;

c) la classe di efficienza energetica come definita al punto 1 dell'allegato VI;

d) per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo annuo ponderato di energia (AEC ) arrotondato per eccesso alla prima cifra intera, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura dei programmi standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

il consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas)] arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

e

il consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas)el ) arrotondato per eccesso al primo decimale, descritto come segue: "Consumo di energia "X" kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.";

e) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un modello automatico o non automatico;

f) il consumo energetico (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) del programma standard a pieno carico e a mezzo carico per tessuti di cotone, arrotondato per eccesso al secondo decimale e calcolato conformemente all'allegato VII;

g) il consumo di energia in modo spento (Po) e stand-by (P1) del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone;

h) la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry) e del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry'), espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina, calcolata conformemente

all'allegato VII;

i) se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, la classe di efficienza conformemente al punto 2 dell'allegato VI;

j) il livello di potenza sonora (valore medio ponderato - LWA) espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

k) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato II.

3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) 2023/2534, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ALLEGATO V

(sostituito dall'allegato VI del Reg. (UE) 2017/254)

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b) i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo ponderato (AEC)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEc di oltre il 6%.

Consumo energetico ponderato (Et)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6%.

Efficienza di condensazione ponderata (Ct)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Ct di oltre il 6%.

Durata ponderata del programma (Tt)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 6%.

Consumo di energia nei modi spento e stand-by (Po e Pl)

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl, quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 6% i rispettivi valori dichiarati. I valori determinati del consumo energetico Po e Pl, quando sono inferiori o pari a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i rispettivi valori dichiarati.

Durata del modo lasciato acceso (Tl)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 6%.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) 2023/2534, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ALLEGATO VI

(modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) 2020/1059)

Classi di efficienza energetica e classi di efficienza di condensazione

1. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un'asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all'indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.

L'indice di efficienza energetica (IEE) di un'asciugabiancheria per uso domestico è determinato conformemente all'allegato VII, punto 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica

A+++ (efficienza massima)

IEE < 24

A++

24 ≤ IEE < 32

A+

32 ≤ IEE < 42

A

42 ≤ IEE < 65

B

65 ≤ IEE < 76

C

76 ≤ IEE < 85

G (efficienza minima)

85 ≤ IEE

2. CLASSI DI EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE

La classe di efficienza di condensazione di un'asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata in base all'efficienza di condensazione ponderata (Ct) definita nella tabella 2.

L'efficienza di condensazione ponderata (Ct) di un'asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata conformemente all'allegato VII, punto 3.

Tabella 2

Classi di efficienza di condensazione

Classi di efficienza di condensazione

Efficienza di condensazione ponderata

A (efficienza massima)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (efficienza minima)

Ct ≤ 40

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) 2023/2534, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) 2023/2534, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

ALLEGATO VIII

(introdotto dall'allegato VI del Reg. (UE) n. 518/2014)

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato I, punto 4. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione integrata nella pagina

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.