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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DECRETO 1 marzo 2012

G.U.R.S. 30 marzo 2012, n. 13

Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana;

Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;

Visto, in particolare, l'art. 31 della sopra citata legge n. 10/91;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina le attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

Vista la delibera CIPE 3 dicembre 1997 che indica tra gli interventi prioritari la effettuazione di una estesa campagna di verifica degli impianti termici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di coordinamento e assistenza agli enti locali;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 412/93 che prevede, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza, che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle specifiche competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti alla vigilanza sugli impianti termici;

Visto, in particolare, l'art. 17 del sopracitato D.P.R. n. 551/99;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il decreto 17 marzo 2003, n. 60 che ha aggiornato i libretti di centrale e di impianto previsti dal D.P.R. n. 412/93;

Vista la legge 28 agosto 2004, n. 239, recante le norme sul riordino del settore energetico, nonché delega del Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2005, n. 192, recante disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;

Visto, in particolare, l'art. 9, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 192/05, per il quale alla Regione Siciliana spettano compiti di attuazione del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Vista la circolare n. 8895 del 23 maggio 2006 del Ministero delle attività produttive inerente chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo n. 192/05;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 192/2005;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE;

Visto il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 192/05;

Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 152/06;

Visto il decreto 3 marzo 2011, n. 65, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Considerato che nel sistema legislativo nazionale vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini e che a tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni, con il rischio, concreto, che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al proprio settore di competenza;

Considerata la necessità di creare le condizioni per un assetto organizzativo e di relazioni in grado di superare la frammentarietà e di attivare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 412/93, un coordinamento dei vari compiti attribuiti ai diversi organismi coinvolti;

Considerato che il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 152/06, con riguardo anche alle definizioni e alle attività relative alla gestione degli impianti termici ad uso civile;

Considerato che il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 ha introdotto nuove disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto necessario nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del D.P.R. n. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, fornire disposizioni di attuazione in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Al fine di ridurre i consumi di energia, rispettare l'ambiente e garantire la sicurezza è indispensabile la corretta manutenzione degli impianti termici degli edifici e la conoscenza degli stessi. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 192/05, il proprietario (così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera J, del D.P.R. n. 412/93), l'amministratore di condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. I tecnici chiamati ad effettuare le operazioni di istallazione e manutenzione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Campo di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale.

Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Art. 3

Clausola di cedevolezza

Nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112/98 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 192/05, nel territorio della Regione Siciliana, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di impianti termici.

Art. 4

Catasto regionale degli impianti termici

La Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 192/05, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione di un sistema informativo unico regionale, attraverso l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici, di seguito denominato Catasto termico, in cui far confluire i catasti degli impianti termici, istituiti presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.

Il Catasto termico include anche le informazioni sugli impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile presenti nel territorio regionale, nonché sul loro esercizio. Le autorità competenti, per l'attività di coordinamento della Regione, dovranno far confluire al Catasto termico i dati, in loro possesso, relativi a tali impianti e alla loro ubicazione.

Art. 5

Autorità competenti

Al dipartimento dell'energia spettano i compiti di attuazione e gestione del Catasto termico, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192/05.

Il Catasto termico costituisce uno strumento di riferimento per le attività di ispezione da parte delle autorità competenti. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità del Catasto termico non consentirà il pieno esercizio delle rispettive competenze da parte dei soggetti preposti.

Art. 6

Trasmissione dati al Catasto termico

Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l'installatore è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dall'intervento, alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, copia della scheda identificativa dell'impianto conforme agli allegati A (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e B (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW). Con le cadenze previste dal punto 15 dell'allegato L al decreto legislativo n. 192/05, i manutentori trasmettono alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico copia del rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui all'allegato G (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e all'allegato F (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW).

Le società di distribuzione di combustibile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/99, sono tenute a trasmettere i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

La trasmissione, al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, della sopracitata documentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito web del dipartimento dell'energia.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 1 marzo 2012.

GALATI