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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 29 febbraio 2012, n. 6

G.U.R.S. 6 aprile 2012, n. 14

D.P. n. 7 - serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012 - Determinazione dei compensi ex art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

L'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale" dispone al comma 1 che i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanzae controllo. Il comma 2 del predetto articolo recita, inoltre, che tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

Le suddette disposizioni hanno trovato attuazione dall'entrata in vigore della predetta legge e l'art. 17 succitato, al comma 5, ha abrogato tutte le disposizioni in contrasto con quanto regolamentato al comma 1.

Già gli enti, dunque, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 17, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel caso in cui corrispondevano ai propri organi di amministrazione e controllo compensi superiori agli importi massimi stabiliti dal legislatore, sono stati obbligati a rideterminare gli stessi entro i limiti stabiliti dal comma 1, adeguando gli statuti e i regolamenti alle misure previste e le Amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza hanno verificato il puntuale rispetto di quanto previsto.

Il comma 2 del predetto articolo 17 rinviava ad un apposito decreto presidenziale l'individuazione di tre fasce entro le quali classificare gli enti e determinare ulteriori limiti ai compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.

Recentemente, con il decreto del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 17 febbraio 2012, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, ha trovato attuazione il comma 2 del predetto articolo e sono state individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinare, nei limiti previsti dalla medesima norma, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

I criteri di funzionalità si riferiscono al patrimonio netto avendo riguardo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato e al numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il predetto documento contabile. Per gli enti tenuti ad applicare la contabilità secondo il testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006, il bilancio da prendere in considerazione è l'ultimo rendiconto generale approvato.

Il criterio della territorialità fa, invece, riferimento all'estensione territoriale delle competenze istituzionali dell'ente.

In base ai predetti criteri risultano individuate tre fasce A, B e C i cui indicatori per la rilevazione dei requisiti di collocazione in ognuna di esse sono:

Fascia A

- patrimonio netto uguale o maggiore a 10.000.000,00 euro;

- numero di dipendenti superiore a 250 unità;

- estensione territoriale su base regionale.

Fascia B

- patrimonio netto uguale o superiore a 2.000.000,00 euro inferiore a 10.000.000,00 euro;

- numero di dipendenti compreso tra 100 e 250 unità;

- estensione territoriale su base provinciale.

Fascia C

- patrimonio netto inferiore a 2.000.000,00 euro;

- numero di dipendenti inferiore a 100 unità;

- estensione territoriale su base comunale.

I compensi del presidente e dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo da intendersi al netto dell'IVA (nel caso in cui i componenti siano soggetti passivi dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico degli enti sono quelli che seguono nel loro importo massimo:

FASCIA

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANO DI CONTROLLO

A

Presidente

euro 50.000,00

Presidente

euro 25.000,00

Componente

euro 40.000,00

Componente

euro 20.000,00

B

Presidente

euro 20.000,00

Presidente

euro 10.000,00

Componente

euro 18.000,00

Componente

euro 8.000,00

C

Presidente

euro 10.000,00

Presidente

euro 5.000,00

Componente

euro 8.000,00

Componente

euro 4.000,00

Gli enti si collocano nella rispettiva fascia di appartenenza in base al possesso di due requisiti sui tre elencati (quelli per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C) possono modificare i compensi dei propri organi solo se risultano superiori a quelli sopra specificati, rideterminandoli secondo gli importi stabiliti, mentre non potranno mai incrementarli anche se risultano inferiori ai limiti indicati ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010.

Essi, inoltre, come già detto, ai sensi del comma 2 del decreto in oggetto sono comprensivi di eventuali benefit usufruiti che, quindi, vengono detratti, secondo la loro quantificazione, dal compenso annuo.

Tali benefit, che a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in polizze assicurative, alloggio, uso dell'auto di servizio, telefonini e computer, per poter essere concessi devono essere previsti dagli statuti e/o dai regolamenti degli enti ed organismi, certificati e quantificati nel loro valore dal dirigente responsabile del servizio economico finanziario o ufficio corrispondente degli organismi interessati.

Il decreto stabilisce, inoltre, all'art. 4 che gli enti devono provvedere entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ad adeguare, ove necessario, lo statuto e/o il regolamento interno e/o ogni altro provvedimento riguardante i compensi e gli eventuali benefit secondo le modalità sopra rappresentate.

I dipartimenti regionali in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione della presente circolare nei confronti degli enti per i quali esercitano funzioni di tutela e vigilanza, adoperandosi affinché gli stessi si attengano alle disposizioni del decreto presidenziale in oggetto.

Gli enti, ove già non abbiano provveduto, dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

Gli organi di controllo interno e vigilanza, ai sensi degli artt. 2403 e 2407 del codice civile (Doveri del collegio sindacale e responsabilità), sono tenuti a verificare la necessità e correttezza dell'eventuale modifica, avendo cura di comunicare alla Scrivente, nella relazione semestrale da rendersi ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2004, l'adempimento di quanto prescritto.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it.

Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: BOSSONE