
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2012
G.U.R.S. 16 marzo 2012, n. 11
Comunità alloggio per malati di AIDS - Requisiti per l'accreditamento istituzionale.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS";
Visto il D.P.R. 14 settembre 1991 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
Visto il D.M. sanità del 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS a patologie correlate";
Visto il decreto sanità del 27 aprile 1994, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di assistenza domiciliare per i soggetti affetti da AIDS";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie";
Visto il D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308 regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 delle legge 8 novembre 2000, n. 328";
Visto il decreto 17 giugno 2002 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14, con la quale, a parziale modifica ed integrazione all'art. 25, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, tra l'altro, allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, è consentito che le relative prestazioni a carico del servizio sanitario regionale, da rendersi in conformità agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private in deroga alle previsioni di cui al comma 2 medesimo, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano salute 2011-2013;
Visto il documento elaborato dal gruppo tecnico incaricato della definizione degli standards organizzativi delle comunità alloggio per malati da AIDS;
Ritenuto doversi procedere conseguentemente alla approvazione dello stesso;
Decreta:
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate, è approvato l'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente gli standards organizzativi delle comunità alloggio per malati di AIDS.
Per gli aspetti programmatori del settore si fa riferimento ai parametri ed agli indirizzi di cui al decreto sanità 27 aprile 1994 richiamato in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 febbraio 2012.
RUSSO
Allegato
Comunità alloggio per persone con infezione da HIV/AIDS
Requisiti per l'accreditamento istituzionale
Premessa
Le case-famiglia per persone con infezione da HIV/AIDS sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale finalizzate all'accoglienza, al sostegno, all'integrazione ed al trattamento socio-sanitario e riabilitativo di soggetti con HIV/AIDS che presentano particolari fragilità socio-economiche e la mancanza o indisponibilità della famiglia d'origine.
Tali strutture devono essere disegnate e progettate facendo riferimento al modello "una casa per una famiglia"
Requisiti strutturali e tecnologici
È situata in zona urbana o extraurbana, preferibilmente in un contesto di civile abitazione, purché collegato alle strutture sanitarie del territorio e alle UU.OO. ospedaliere di malattie infettive.
Le caratteristiche strutturali sono correlate alla tipologia e al volume delle attività erogate.
Sono soddisfatti i requisiti strutturali per le civili abitazioni.
La recettività in ogni caso non può essere superiore a 10 posti.
La dotazione minima degli ambienti è la seguente:
- camere da letto da uno o massimo due posti;
- un servizio igienico ogni 4 posti, incluso un servizio igienico adeguato per disabili; qualora la struttura si articola su più livelli dovrà essere previsto un WC H per ciascun piano;
- un locale soggiorno/pranzo ad uso collettivo;
- una cucina;
- un locale per gli operatori, dotato di proprio servizio igienico;
- spazi per lavanderia/stireria/guardaroba;
- locale/spazio deposito attrezzature;
- locale per deposito sporco.
Tutti i locali devono avere dimensioni tali da favorire anche la mobilità di soggetti su sedie a ruote o con altri ausili per la deambulazione.
Deve essere assicurata la fruibilità da parte degli ospiti di tutte le parti della struttura ad essi destinate e l'utilizzo sicuro dei vari spazi, anche esterni, e servizi
Deve essere data evidenza che la struttura rispetta la normativa vigente in tema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari e speciali anche mediante contratti con ditte autorizzate.
Requisiti organizzativi
La dotazione del personale deve prevedere le seguenti figure:
- Un operatore sociale responsabile: presente per 6 ore al giorno (3 ore al mattino + 3 ore al pomeriggio) per 6 giorni a sett.;
- infermiere professionale: presente per 3 ore al giorno (2 ore al mattino + 1 ore al pomeriggio) per 7 giorni a sett.
- educatore/animatore: presente per 4 ore al giorno (n. 2 ore al mattino + 2 ore pomeriggio) per 6 giorni a sett.;
- addetto alle pulizie e servizi generali: presente per 5 ore al giorno per 7 giorni a sett.;
- addetto alla cucina: presente nelle tre fasce orarie relative alla preparazione dei pasti per 7 giorni a sett.
- operatore socio-sanitario: presente, tutti i giorni, dalle ore 21 alle ore 07 del giorno successivo.
L'assistenza medica è assicurata dal medico di medicina generale scelto dall'assistito.
L'assistenza medica specialistica infettivologica è assicurata, in regime di ADI (vedi Legge 135/90), dall'U.O. di malattie infettive che ha già in carico il Paziente per il follow-up clinico e terapeutico.
L'assistenza medica specialistica per altre discipline sarà a carico dei medici specialistici del distretto sanitario di competenza.
Sono chiaramente indicate le modalità di sostituzione dei vari operatori in caso di assenza.
Il personale operante nella struttura deve essere preventivamente informato in maniera adeguata sulle infezioni da HIV e patologie correlate, sulle modalità di trasmissione e sulle misure di prevenzione dell'infezione e ne deve essere data evidenza.
Deve essere data evidenza dell'attività formativa del personale operante nella struttura in ordine all'assistenza nei suoi vari aspetti ai soggetti con HIV/AIDS.
Deve essere definito un regolamento che indichi i requisiti dei soggetti da ammettere al trattamento nella comunità alloggio.
Per ogni ospite deve essere redatta una cartella infermieristica che dovrà essere compilata all'ingresso e aggiornata con gli interventi sanitari di volta in volta effettuati sull'ospite (terapia, esami diagnostici, accessi ospedalieri).
Deve essere definito un protocollo per la gestione delle emergenze e per il trasporto degli ospiti in caso di necessità.
Deve essere redatta la carta dei servizi.