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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2012

G.U.R.I. 1 marzo 2012, n. 51

Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni Agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e sue disposizioni applicative;

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128 come sostituito dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto ministeriale 1 dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale "Autorità competente" in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il Decreto ministeriale 25 febbraio 2005 relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonchè all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove è previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;

Visto il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 relativo al sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate e all'approvazione dello schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie;

Considerato che il predetto decreto attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esclusivamente la partecipazione al coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e dalle Province autonome e non anche lo svolgimento dell'attività di vigilanza stessa, competenza attribuita all'Ispettorato Centrale dalla richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che occorre pertanto prevedere anche l'attività di vigilanza svolta direttamente dall'Ispettorato;

Considerato infine che la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, la necessità di un costante monitoraggio delle attività di vigilanza, richiedono un'integrazione operativa e decisionale tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome che, nel rispetto del principio della leale collaborazione, costituiscono il sistema nazionale di vigilanza;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Decreto si intende per:

1. Autorità competente per l'attività di vigilanza: il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Direzione Generale competente in materia di vigilanza (di seguito Ispettorato) ivi compresi i suoi Uffici periferici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Regioni).

2. Produzioni di qualità regolamentata: le sottoelencate produzioni sottoposte a sistemi di controllo:

Produzioni ottenute da agricoltura biologica;

Carni bovine con etichettatura facoltativa;

Carni di pollame con etichettatura volontaria;

Prodotti con denominazione di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;

Prodotti ad indicazione geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;

Specialità tradizionali garantite (S.T.G.).

3. Strutture di controllo: soggetti terzi, indipendenti, pubblici e privati, autorizzati o designati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a svolgere controlli nei settori delle produzioni di qualità regolamentata;

4. Controllo: attività svolta dalle Strutture di controllo sugli operatori di filiera delle produzioni di qualità regolamentata, finalizzate a verificare che gli stessi operino in conformità alle disposizioni normative specifiche;

5. Gruppi di valutazione: le entità, aventi struttura collegiale, a vario titolo previste dalle disposizioni normative specifiche in materia di produzioni di qualità regolamentata ed ivi descritte come gruppi o comitati tecnici di valutazione o altre definizioni similari, cui è attribuita la funzione di esprimere pareri prolusivi all'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

6. Verifica Ispettiva: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

7. Linee guida programmatiche: una raccolta di disposizioni, aventi funzione di indirizzo nei confronti dell'Autorità competente per l'attività di vigilanza, riguardanti modalità operative per la programmazione e l'esecuzione della vigilanza ed il trattamento degli esiti della vigilanza stessa, al fine di assicurare omogeneità di intervento in tutto il territorio della Repubblica e equanimità nel comportamento dei soggetti pubblici incaricati;

8. Banca dati: lo strumento informatico, realizzato ed amministrato dall'Ispettorato che raccoglie tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto.

Art. 2

Finalità e modalità di esecuzione della vigilanza

1. La vigilanza sulle Strutture di controllo operanti nell'ambito delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (di seguito vigilanza) è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle Strutture di controllo autorizzate dal Ministero ed in particolare della corretta applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero al momento dell'autorizzazione, dell'imparzialità nelle attività di controllo e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema. Essa ha inoltre come finalità la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo.

2. La vigilanza è inserita nel sistema dei controlli ufficiali disciplinati dal Regolamento CE n. 882/2004.

3. Ferme restando le attribuzioni dell'Ispettorato, le Regioni svolgono attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata ricadenti nel territorio di propria competenza.

4. Le Regioni con l'Ispettorato programmano, svolgono e monitorano l'attività di vigilanza assicurando tra loro il coordinamento e la cooperazione.

5. In forza del principio di sussidiarietà l'Ispettorato può intervenire qualora la Regione non assolva alle proprie funzioni relative all'attività di vigilanza di cui al comma 1.

Art. 3

Compiti del Comitato Nazionale di Vigilanza

1. Il Comitato Nazionale di Vigilanza già Unità Nazionale di Coordinamento (di seguito Comitato), istituito presso l'Ispettorato è composto dall'Ispettore Generale Capo, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di Vicario; dal responsabile dell'Ufficio competente in materia; da un rappresentante nominato da ciascuna Regione. A tal fine ogni Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunica all'Ispettorato il nominativo del proprio rappresentante e di un delegato autorizzato a prendere parte ai lavori del Comitato in vece del rappresentante.

2. Il Comitato al fine di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare l'attività di vigilanza, svolge i seguenti compiti:

a. elabora le linee guida programmatiche, provvedendo al loro costante aggiornamento;

b. definisce le caratteristiche e i contenuti utili al fine della gestione e dell'aggiornamento della banca dati;

c. esamina le risultanze dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza e, nel caso ne ravvisi l'opportunità, le sottopone alla valutazione del gruppo che ha espresso il parere propedeutico all'emanazione del decreto di autorizzazione;

d. fornisce all'Autorità competente per l'attività di vigilanza, entro il 15 settembre di ciascun anno, elementi utili ai fini della programmazione delle attività di vigilanza per l'anno successivo;

e. redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Programma coordinato annuale di vigilanza a valere per l'anno successivo;

f. redige, entro il 30 giugno di ciascun anno, una Relazione annuale di sintesi dell'attività di vigilanza svolta dalle Autorità di vigilanza, sulla base dei dati forniti dall'Ispettorato e dalle Regioni.

3. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta per ciascun quadrimestre ed ogni volta che ciò si renda necessario, anche su istanza motivata di una o più Regioni.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ispettorato.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto il Comitato approva un regolamento che ne garantisce il funzionamento; il regolamento può prevedere che siano attivati all'interno del Comitato specifici gruppi di lavoro.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Programmazione dell'attività di vigilanza

1. Sulla scorta degli elementi contenuti nelle linee guida programmatiche e di quelli forniti dal Comitato ai fini della programmazione delle attività di vigilanza, entro il 15 novembre di ciascun anno l'Ispettorato e le Regioni per lo specifico territorio di competenza stipulano tra loro accordi bilaterali a valere per la pianificazione operativa dell'attività di vigilanza nell'anno successivo. Gli accordi bilaterali non comportano aggravi sui bilanci degli enti sottoscrittori e possono avere durata pluriennale per quanto attiene l'attuazione operativa.

2. In ogni caso le Regioni e l'Ispettorato comunicano il proprio Programma operativo annuale di vigilanza al Comitato.

3. Eventuali accordi bilaterali vigenti dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Decreto e comunque:

a. Gli accordi possono prevedere che ogni Regione effettui i controlli sul territorio di propria competenza intervenendo sull'intera attività delle singole Strutture di controllo;

b. Gli accordi possono prevedere una ripartizione delle filiere, delle Strutture di controllo o delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, su cui svolgere l'attività di vigilanza.

c. In via prioritaria le Regioni possono decidere di espletare la vigilanza sull'intera attività delle Strutture di controllo aventi sede nel territorio di competenza, oppure solo su una parte delle Strutture di controllo o su singole produzioni. L'Ispettorato svolge l'attività di vigilanza sulla restante parte delle Strutture di controllo, oppure su singole produzioni di qualità regolamentata controllate dalla stessa Struttura di controllo;

d. Nel caso in cui gli accordi prevedano una attività di vigilanza ICQ/Regioni sulla stessa produzione di qualità, la vigilanza presso le Strutture di controllo rimane in capo agli Uffici periferici dell'ICQ, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi;

e. Nel caso in cui l'attività di vigilanza svolta dalle Regioni travalichi i confini della Regione dove ha sede l'organismo di controllo, le attività da svolgere in altri ambiti territoriali possono essere affidate all'Autorità di vigilanza competente per territorio.

Art. 5

Flusso procedurale

1. Ove, nel corso della loro attività, le autorità di vigilanza accertino anomalie che potrebbero pregiudicare l'affidabilità del sistema di controllo o della struttura di controllo, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato Nazionale di Vigilanza che provvede a convocare il Comitato stesso.

2. Il Comitato valuta l'opportunità di comunicare ai Gruppi di valutazione situazioni che abbiano rilevanza per eventuali provvedimenti a carico delle Strutture di controllo. Le determinazioni assunte dai Gruppi di valutazione sono comunicate all'Autorità di vigilanza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere altresì inoltrate all'Ufficio Periferico dell'Ispettorato competente per l'accertamento e la contestazione.

Art. 6

Istituzione della banca dati e flusso informativo e rendicontazione

1. E' istituita la banca dati individuata secondo quanto definito all'articolo 1 comma 8 del presente decreto.

2. All'Autorità competente per l'attività di vigilanza è garantito l'accesso alla banca dati.

3. Le Regioni e gli Uffici periferici provvedono ad aggiornare la banca dati.

4. L'Ispettorato rende disponibili i dati sugli esiti della vigilanza a livello nazionale.

5. Nelle more della predisposizione della banca dati, le Regioni e gli Uffici periferici rendicontano all'Ispettorato gli esiti della vigilanza con cadenza semestrale.

6. All'attuazione delle finalità del presente articolo si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche aventi natura regolamentare, purchè compatibili con le disposizioni contenute nel presente Decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Norma abrogate

1. Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 agosto 2004 "Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie" è sostituito dal presente Decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

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