
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 130/2012 DELLA COMMISSIONE, 15 febbraio 2012
G.U.U.E. 16 febbraio 2012, n. L 43
Requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 7 marzo 2012
Applicabile dal: 7 marzo 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento autonomo ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (2).
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3) e la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (4). I requisiti stabiliti in dette direttive per quanto riguarda i predellini di accesso, le maniglie e le pedane nonché i dispositivi di retromarcia vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Alcuni requisiti stabiliti nelle direttive e non compresi nel presente regolamento vengono già affrontati mediante l'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE n. 11 (5) e del regolamento n. 39 (5) di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009.
3) Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello delle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE ove opportuno. Il regolamento deve, pertanto, riguardare i veicoli appartenenti alle categorie M e N.
4) Il regolamento (CE) n. 661/2009 definisce i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'accesso ai veicoli, in particolare i predellini di accesso, le maniglie e le pedane nonché la manovrabilità, in particolare i dispositivi di retromarcia. E' necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.
5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 200 del 31.7.2009.
GU L 263 del 9.10.2007.
GU L 176 del 10.8.1970.
GU L 196 del 26.7.1975.
GU L 120 del 13.5.2010.
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Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M e N, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) per "tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità", si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:
a) le caratteristiche delle pedane, dei predellini di accesso e delle maniglie;
b) le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia.
2) per "veicoli fuoristrada", si intendono i veicoli conformi ai criteri definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE;
3) per "accesso dell'abitacolo", si intende il punto più basso dell'apertura della porta o di un'altra struttura, a seconda di quale sia più alta, che è necessario liberare, in altezza, per entrare nell'abitacolo.
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Omologazione CE di un veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità
1. Il costruttore, o il suo mandatario, presenta all'autorità competente una domanda di omologazione CE relativamente all'accesso e alla manovrabilità di un veicolo.
2. La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.
3. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati II e III del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l'autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.
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Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE
Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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