
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 15 febbraio 2012
G.U.R.S. 9 marzo 2012, n. 10
Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nell'ambito delle eccedenze del servizio emergenza-urgenza 118.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";
Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 che individua gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico per l'emergenza "118" per il territorio della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
Visto l'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, relativo alla Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria;
Vista la nota assessoriale prot. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;
Visto l'art. 6 della legge n. 266/1991;
Vista la convenzione quadro stipulata tra la società consortile per azioni denominata Sicilia emergenzaurgenza sanitaria SCpa, in house providing, ad intero capitale pubblico e il dipartimento regionale per la pianificazione strategica della Regione Sicilia, redatta in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, art. 24, al fine della gestione ed espletamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria 118, su tutto il territorio regionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l'art. 10 della legge regionale n. 22/1994;
Visto il decreto n. 481/2009 del 25 marzo 2009, con il quale sono state approvate le linee guida generali, denominate "Funzionamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria 118";
Visto il decreto n. 1187/10 del 30 aprile 2010, con il quale sono state approvate le "Linee guida - protocolli e procedure servizio SUES 118 - Sicilia";
Vista l'assessoriale n. 53794 del 13 dicembre 2010 come modificata dalle successive assessoriali n. 28 del 3 gennaio 2010 e n.13343 dell'8 febbraio 2011, con la quale è stato istituito un tavolo tecnico regionale con lo scopo di regolamentare il concorso delle associazioni di volontariato alle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118 e nelle attività delle maxiemergenze sanitarie;
Visti gli esiti delle riunioni del tavolo tecnico svoltesi in data 6 luglio 2011, in data 21 dicembre 2011 e 31 gennaio 2012;
Vista la nota del 31 gennaio 2012 del Comitato regionale ANPAS Sicilia che evidenzia le voci di spesa da cui discende la formulazione del rimborso omnicomprensivo di euro 80,00 per interventi entro i km.30;
Considerato che l'apporto delle associazioni è indispensabile per la corretta gestione delle "eccedenze" e che appare necessario regolamentarne in maniera univoca, sull'intero territorio regionale, il ricorso all'impiego del volontariato anche in caso di maxiemergenze;
Considerato che il SUES 118 deve garantire la continuità del servizio su tutto il territorio della Regione, anche tramite l'impiego delle associazioni, impiego che deve essere disciplinato dal presente decreto nel rispetto delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico istituito con l'assessoriale n. 53794 del 13 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, necessario che l'apporto di associazioni di volontariato per la gestione delle eccedenze sia regolamentato sull'intero territorio regionale, al fine di garantire che le associazioni di volontariato, chiamate a gestire le eccedenze, anche in caso di maxiemergenza, siano in possesso di idonei requisiti conformi su tutto il territorio regionale;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
È istituito presso SEUS Scpa, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'elenco delle associazioni di volontariato autorizzate a garantire le "eccedenze" nell'ambito del sistema SUES 118.
Con il termine di "eccedenza" si intende lo svolgimento di interventi occasionali che, a giudizio della CO 118 competente per territorio, rivestano carattere di urgenza nell'economia complessiva del sistema urgenza/emergenza (ad esempio: trasporto dell'èquipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'èquipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, trasporto sangue, farmaci, antidoti e organi, servizio trasporto d'emergenza di degenti con destinazione ospedali pubblici e strutture sanitarie accreditate, servizio trasporto neonatale etc...)
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
Le associazioni di volontariato che intendono far parte dell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, per poter presentare alla SEUS Scpa - centro regionale di produzione (CRP) - istanza di inserimento nel succitato elenco, devono preventivamente essere in possesso dei seguenti documentati requisiti:
a) essere in possesso di iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, lettera b, di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n.22;
b) avere a disposizione efficienti mezzi di soccorso (MSA - MSB - automediche) immatricolati per la prima volta da meno di sette anni, con una percorrenza non superiore ai 150.000 Km. I succitati mezzi dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria verificata annualmente dalla ASP competente per territorio ai sensi della vigente circolare n. 615 del 14 dicembre 1991;
c) avere personale volontario munito di attestato d'idoneità rilasciato dal direttore sanitario dell'associazione e ogni mezzo di soccorso dovrà essere dotato di due soccorritori, dei quali uno anche autista. Il personale da impiegare sulle ambulanze da utilizzare per le "eccedenze" dovrà essere munito di attestato BLS D - PTC-PBLS D e comunque in possesso degli attestati e della relativa capacità operativa che dovranno essere preventivamente e con continuità verificati dalla CO 118 competente per territorio;
d) fare parte di una rete organizzata di associazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale, con presenza in almeno sei province della Regione, che assicuri continuità e professionalità attraverso il coordinamento della struttura regionale che dovrà garantire una continuità amministrativa ed una formazione del personale utilizzato nonché la verifica ed il controllo delle prestazioni fornite.
L'elenco è soggetto a revisione annuale per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente. Oltre al mantenimento formale del possesso dei requisiti di cui al comma precedente, la SEUS Scpa verificherà la reale efficienza e funzionalità dei mezzi resi disponibili.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
Le associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 provvederanno a comunicare la propria disponibilità del turno di servizio al Centro regionale di produzione (CRP) della S.E.U.S., indicando:
- la copertura delle ore di disponibilità;
- la targa del mezzo che deve risultare fra quelli già resi disponibili dall'associazione;
- il recapito del telefono cellulare presente sul mezzo ed adibito alle comunicazioni con la centrale operativa competente per territorio.
Le associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, nel periodo di tempo che si renderanno disponibili, garantiranno la partenza del mezzo entro 120 secondi dalla richiesta.
Sarà cura del CRP notificare alla centrale operativa la copertura territoriale giornaliera del servizio, entro le ore 09.00, di ciascun giorno, anche mediante sistemi informatici.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
Le centrali operative 118 assicureranno alle associazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, il rifornimento (tramite i distretti sanitari delle ASP) dei farmaci ritenuti necessari e delle attrezzature di pronto uso che saranno cedute in comodato d'uso gratuito.
In relazione alla disciplina del comodato d'uso si rinvia al titolo III capo XIV del codice civile.
Nel corso del trasporto l'associazione di volontariato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla CO 118 di riferimento.
I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.
Per ogni intervento di soccorso l'equipe del mezzo di soccorso, ove non presente personale SUES 118, deve compilare la "relazione di soccorso".
L'associazione di volontariato ha il divieto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi dovrà attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al "118"; ha altresì il divieto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'urgenza sanitaria.
Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, dopo l'avvenuto affidamento del paziente al personale del Pronto Soccorso, devono essere effettuati in tempi adeguati, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR).
Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella struttura sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, le modalità e i tempi per il ripristino del mezzo saranno concordati con la SEUS Scpa che ne curerà l'esecuzione.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati che saranno forniti all'associazione di volontariato dalla CO 118 di riferimento, dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ed utilizzati unicamente per l'espletamento delle prestazioni richieste.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
La SEUS Scpa, di concerto con il personale della CO 118 di riferimento, verificherà in corso d'opera la correttezza e l'esaustività dei servizi resi, anche, sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile dell'organizzazione di volontariato.
Mensilmente la SEUS SCpA trasmetterà una relazione finale sull'espletamento delle attività svolte in ordine al presente decreto, al servizio programmazione dell'emergenza del dipartimento pianificazione strategica.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, e quindi autorizzate alle attività "di servizio in eccedenza", è riconosciuto per ciascun intervento effettuato entro i trenta chilometri, dalla sede dell'associazione e ritorno, un rimborso complessivo, omnicomprensivo di euro 80,00, come meglio specificato in premessa.
Per percorrenze superiori ai 30 chilometri sarà riconosciuto un rimborso aggiuntivo di euro 0,33 per chilometro eccedente percorso.
I superiori rimborsi verranno annualmente aggiornati in relazione all'incremento dei prezzi fornito dall'ISTAT.
Per ottenere i rimborsi dovuti, mensilmente le associazioni, tramite i propri coordinamenti regionali, presenteranno alla SEUS Scpa apposite note di debito per ciascun servizio reso.
La SEUS Scpa provvederà alla relativa liquidazione entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione corretta.
Le somme anticipate dalla SEUS Scpa saranno rimborsate alla stessa dall'Azienda del servizio sanitario regionale, ove ha sede la centrale operativa che ha disposto "il servizio in eccedenza" ponendo la spesa a carico del FSR.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 26 giugno 2023, n. 649.