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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATODEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 febbraio 2012

G.U.R.S. 24 febbraio 2012, n. 8

Modifiche al decreto interdipartimentale 17 gennaio 2007 "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari".

I DIRIGENTI GENERALI

DEI DIPARTIMENTI REGIONALI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA,

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione, ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni, che con l'articolo 16 istituisce la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, e con l'articolo 17 ne definisce i compiti;

Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la direttiva comunitaria n. 91/676/CEE;

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

Visto il regolamento CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ed, in particolare, l'art. 7, comma 6, che per lo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale, consente di non applicare le disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio di cui al medesimo articolo;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'Accordo 1 luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2004, che fornisce indicazioni applicative sulla gestione sanitaria dello stallatico;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) dello stesso decreto legislativo n. 152/06, e da piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 17 del decreto 7 aprile 2006;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Considerato che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, più soggetti istituzionali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie così come recepite dalle norme in precedenza richiamate;

Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1475 del 12 dicembre 2003, che ha istituito il tavolo tecnico regionale sulla acque, che ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela delle acque, i lavori connessi all'applicazione delle direttive dell'Unione europea e della normativa statale;

Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1152 del 10 novembre 2003, con il quale il tavolo tecnico regionale sulle acque, istituito con decreto n. 1475 del 12 dicembre 2003, è stato integrato con un rappresentante dell'Ispettorato regionale veterinario;

Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 296 del 17 marzo 2006, che ha aggiornato e rinnovato nella sua articolazione il tavolo tecnico regionale sulle acque;

Visto il decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007, che con l'allegato 1 ha approvato la "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005;

Visto il decreto interdipartimentale n. 667 del 2 agosto 2007, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 (comma 2), 5 (comma 3) e 6 (commi 1 e 3) del decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007;

Visto il decreto n. 154/GAB del 24 settembre 2008 "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

Visto il decreto interdipartimentale n. 121 del 16 marzo 2010, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche agli articoli 5 (comma 3) e 6 (commi 1 e 3) del decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 "Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali" e successive modifiche e integra-zioni;

Vista la richiesta di modifica del decreto interdipartimentale n. 121 del 16 marzo 2010 sopracitato, presentata dall'Associazione interprovinciale frantoiani oleari di Ragusa e Siracusa con nota dell'11 agosto 2010, finalizzata ad ampliare il periodo di stoccaggio e spandimento delle acque di vegetazione, per i frantoi che si dotino di adeguate strutture di stoccaggio, al fine di "consentire l'ottimale uso irriguo delle acque di vegetazione";

Visto il verbale del tavolo tecnico regionale sulle acque del 22 ottobre 2010, convocato per analizzare la richiesta presentata dall'Associazione interprovinciale frantoiani oleari, e conclusosi con il suggerimento all'Associazione di porre il quesito al Ministero competente;

Visto il parere n. 20779 del 30 settembre 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel quale si specifica, con riferimento al limite temporale previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M. 6 luglio 2005, che "la Regione può prevedere diversi periodi di stoccaggio e del relativo smaltimento delle acque di vegetazione, sulla base di particolari esigenze o di condizioni climatiche particolari, che devono comunque essere debitamente giustificate";

Considerato che alla richiesta presentata dall'Associazione interprovinciale frantoiani oleari di Ragusa e Siracusa si è associata l'Associazione siciliana frantoi oleari, con nota del 2 dicembre 2011 corredata di relazione tecnica, con la quale viene richiesta l'estensione di tale periodo di stoccaggio e spandimento fino a settembre di ogni anno;

Visto il verbale del tavolo tecnico regionale sulle acque del 5 dicembre 2011 che, nello sviluppare la prevista azione di coordinamento dei lavori connessi all'applicazione della normativa sopra richiamata, ha preso atto del chiarimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e della documentazione tecnica presentata dai rappresentanti delle associazioni di categoria partecipanti al tavolo nella qualità di portatori di interessi diffusi, e ha quindi condiviso la proposta di modifica del decreto interdipartimentale n. 121 del 16 marzo 2010;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal tavolo tecnico regionale sulle acque nella riunione del 5 dicembre 2011, in merito alla opportunità della modifica della normativa regionale di settore e con riferimento in particolare all'ampliamento del periodo di stoccaggio e spandimento delle acque di vegetazione, per i frantoi che si dotino di adeguate strutture di stoccaggio, al fine di consentire un ottimale uso irriguo delle acque di vegetazione;

Ritenuto infine che sia opportuno provvedere all'elaborazione di un testo coordinato del decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento alle modifiche introdotte alla vigente normativa di settore dal presente decreto, da mettere a disposizione del pubblico nei siti istituzionali dei competenti dipartimenti della Regione Siciliana;

Decretano:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 del decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. L'articolo 6, comma 1, del decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

"1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato, di norma, per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, pre-via comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono. Al fine di consentire l'ottimale uso irriguo e nutrizionale ai fini agronomici delle acque di vegetazione, le operazioni di deposito e spandimento possono protrarsi, per i frantoi che si dotino di adeguate attrezzature di stoccaggio e gestione, per un periodo non superiore a undici mesi e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno. In caso di superamento del limite dei trenta giorni, la relazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), del presente allegato, dovrà prevedere una sezione aggiuntiva con un cronoprogramma di massima sulle modalità di spandimento, che descriva altresì in modo dettagliato i volumi di acque di vegetazione interessati e gli accorgimenti tecnici utilizzati per garantirne la corretta gestione, con riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente, ed al rispetto in particolare delle direttive impartite con il decreto n. 154/GAB del 24 settembre 2008 ai fini del contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico. Restano ferme le norme sull'edificabilità dei suoli.".

Art. 2

Elaborazione di un testo coordinato

1. Il dipartimento regionale dell'ambiente predisporrà un testo coordinato dell'allegato 1 al decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento alle modifiche introdotte alla vigente normativa di settore dal presente decreto.

2. Il testo coordinato sarà messo a disposizione del pubblico nei siti istituzionali dei competenti dipartimenti della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 2 febbraio 2012.

BARRESI

BORSELLINO

ARNONE