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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 febbraio 2012

G.U.R.I. 23 marzo 2012, n. 70

Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonchè l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

Considerata la necessità di perseguire l'obiettivo di semplificare gli strumenti a disposizione degli operatori del settore ottimizzando il flusso delle informazioni, integrando i dati provenienti da diverse fonti e aumentando l'efficienza delle attività relative alla gestione delle notifiche di attività con metodo biologico;

Considerata l'opportunità che tra gli obiettivi sia compreso anche il rafforzamento del sistema di controllo e vigilanza, inserendo nel sistema informativo le informazioni pertinenti allo svolgimento dei controlli da parte degli Organismi di Controllo, secondo modalità procedurali condivise;

Considerato opportuno prevedere che l'accesso e la permanenza negli elenchi degli operatori biologici avvenga per via telematica attraverso sistemi informativi;

Considerata la necessità di integrare le attività di alcune Regioni che hanno già sviluppato sistemi informativi che prevedono l'acquisizione telematica di tutte le informazioni relative alle aziende agricole e di trasformazione anche attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole ha l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari;

Ritenuto opportuno impiegare i servizi telematici, le basi dati e gli strumenti resi disponibili attraverso l'infrastruttura tecnologica del SIAN e dei sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome e renderli disponibili agli operatori del comparto biologico e, ove previsto, agli altri soggetti all'uopo autorizzati;

Ritenuto opportuno definire le modalità dell'invio delle informazioni relative agli elenchi degli operatori biologici tramite inserimento informatico degli stessi elenchi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Ritenuto opportuno fornire alcune definizioni al fine di garantire una gestione coerente delle informazioni presenti nelle banche dati in materia di produzione biologica;

Ritenuto necessario modificare nonchè abrogare alcune disposizioni previste dal citato D.M. 27 novembre 2009, n. 18354, in quanto non più conformi alle disposizioni del presente decreto;

Sentito il comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 13 ottobre 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico

1. Il presente decreto istituisce il Sistema Informativo Biologico, di seguito SIB, per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e definisce le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e dal decreto legislativo n. 173/1998. Il SIB utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione, di seguito SPCoop.

3. Le Regioni e Provincie Autonome, di seguito Regioni, che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di prima attività e variazione, applicano le disposizioni dalle medesime adottate, fatta salva l'integrazione dei sistemi informativi regionali come previsto al paragrafo 2 del presente articolo e le modifiche per l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Soggetti abilitati ad operare nel SIB

1. I soggetti che operano utilizzando il SIB, elencati all'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN.

2. Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento, come previsto negli articoli seguenti.

Art. 3

Registrazione al SIB

1. I soggetti elencati all'Allegato I, per l'espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati attraverso apposita registrazione ai sistemi informativi regionali già esistenti o al SIB.

2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono definite dalle Regioni che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.

3. Le regole di autenticazione ed accesso al SIB, nelle Regioni che non dispongono di propri sistemi informativi, sono quelle previste per la gestione utenze del SIAN.

4. La registrazione consente all'utente di operare nei diversi Sistemi Informativi (SI) che provvedono a tracciare tutte le operazioni eseguite.

5. Gli operatori di cui all'art. 5 del presente decreto ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al sistema della Regione territorialmente competente. La competenza regionale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle Regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori di cui all'art. 5 ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano direttamente al SIB.

6. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero indica la procedura di registrazione al SIB, esclusivamente per gli operatori che svolgono attività di importazione.

Art. 4

Fascicolo Aziendale

1. Gli operatori che notificano ai sensi del presente decreto, costituiscono il Fascicolo Aziendale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni, quale atto preliminare alla presentazione della notifica, in conformità alle disposizioni di AGEA coordinamento e degli Organismi Pagatori.

2. Per gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l'attività di cui all'art. 2, lettera i) del Reg. (CE) n. 834/2007, di seguito "preparatori" e per gli "importatori" definiti all'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 889/2008, il Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.

3. Il contenuto del Fascicolo Aziendale di preparatori ed importatori, che risultano già inseriti nell'Elenco biologico nazionale pubblicato nel SIAN per l'anno 2010, è costituito, secondo le regole di competenza vigenti, dalle informazioni presenti nell'Elenco stesso.

Art. 5

Notifica di inizio attività e variazione

1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito "operatori", che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, di seguito "Regolamento", o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenute a notificare l'inizio della propria attività nonchè le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.

2. I soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso, se del caso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

3. I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

4. I soggetti di cui al paragrafo 3 devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni, per quanto di propria competenza, stabiliscono le modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti di cui al paragrafo 3.

6. La notifica è presentata alla Regione competente per territorio. La competenza regionale è determinata sulla base di quanto stabilito all'art. 3 paragrafo 5.

7. Le Regioni che dispongono di propri sistemi informativi cooperano con il SIB, inviando quotidianamente le notifiche ricevute ed ogni altro documento di interesse, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop).

8. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione della notifica l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nel Fascicolo Aziendale, integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologico. L'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, descrive le informazioni gestite dal SIB necessarie per la presentazione della notifica. Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica saranno pubblicati sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it), sul Sian (www.sian.it) e sul Sinab (www.sinab.it). Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni, di cui al citato Allegato II sono effettuati con decreto, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ma sentite le Regioni.

9. Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte degli Organismi di Certificazione, di seguito ODC, indicati dall'operatore al momento della notifica.

10. L'operatore o il soggetto delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, è inviata alla Regione di competenza con raccomandata A/R, secondo quanto stabilito all'art. 3, paragrafo 5 del presente decreto ovvero al Ministero relativamente agli importatori.

11. I soggetti mandatari, di cui al paragrafo 2, non provvedono all'invio della copia cartacea ma conservano la medesima, debitamente sottoscritta e inseriscono nel fascicolo aziendale la documentazione relativa all'operatore, garantendo la reperibilità di tali documenti alle Autorità di controllo, parimenti non provvedono all'invio della copia cartacea i soggetti muniti di Carta Nazionale dei Servizi.

12. La notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività, nei casi previsti all'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.

13. Le informazioni riportate nella notifica sono rese disponibili, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del presente decreto, ai soggetti interessati. In particolare:

a. all'operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;

b. all'ODC indicato dall'operatore;

c. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'operatore nonchè al Ministero per l'attività di importazione;

d. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;

e. all'Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di competenza.

Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

14. Le Regioni e il Ministero, per quanto di competenza, se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato "Non Valida" e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e all'ODC attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Art. 6

Attività di controllo e documento giustificativo

1. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB, comunicano le informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore, seguendo la procedura descritta all'Allegato IV che costituisce parte integrante del presente decreto. Le modalità di utilizzo dei servizi saranno definite dal Ministero in accordo con le Regioni, l'AGEA e gli altri Enti interessati, previo parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile.

2. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB o dai sistemi informativi regionali, rilasciano il documento giustificativo disciplinato all'art. 29 del Regolamento e all'art. 68 Reg. (CE) n. 889/2008, associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato. Nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio il documento giustificativo è reso disponibile al SIB.

3. Ad ogni successiva modifica delle informazioni contenute nel documento giustificativo, gli ODC rilasciano un nuovo documento, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le informazioni relative all'attività di controllo e il documento giustificativo sono resi disponibili dal SIB ai soggetti individuati all'art. 5, paragrafo 13 del decreto.

5. Gli ODC se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato "Non Valida" e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e alle Regioni interessate nonchè al Ministero per l'attività di importazione, attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Art. 7

Pubblicazione dell'Elenco e dei documenti giustificativi

1. Il Ministero per gli importatori e le Regioni per gli altri operatori biologici, all'esito positivo dei controlli effettuati dagli ODC e delle verifiche di competenza, chiudono il procedimento utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB e procedono all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco di cui al paragrafo 3.

2. In conformità alla legge n. 241/1990, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel SIB da parte dell'ODC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

3. L'Elenco di cui al precedente paragrafo definisce, per ciascuno degli operatori iscritti, l'attività praticata e il metodo di produzione adottato, sulla base delle definizioni riportate nell'Allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il Ministero, mette a disposizione del pubblico, attraverso il portale dedicato (www.sinab.it), l'Elenco degli operatori biologici ai sensi del Reg. di Esecuzione n. 426/2011 ed i relativi documenti giustificativi.

5. Gli operatori rimangono iscritti nell'Elenco, salva la comunicazione di recesso o il provvedimento di esclusione come descritto nell'Allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. La notifica è soggetta all'imposta di bollo come indicato nella nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n. 9697084 del 17 dicembre 1996.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le notifiche di inizio attività e variazione sono regolamentate dalle disposizioni ivi contenute.

2. Per l'adeguamento alle procedure previste dal presente decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012.

3. Per le annualità 2011 e 2012, nelle more dell'adeguamento alle procedure del presente decreto, gli elenchi oggetto di trasmissione da parte degli ODC e delle Regioni, previsti all'art. 10 paragrafi 1.2 e 1.4 del D.M. 27 novembre 2009, n. 18354, sono acquisiti esclusivamente per via telematica attraverso la procedura disponibile nel SIAN, utilizzando le definizioni di cui all'Allegato V del presente decreto. L'acquisizione dell'elenco degli operatori secondo tale modalità adempie agli obblighi di comunicazione relativi al numero degli operatori di cui all'art. 10 del citato D.M. 27 novembre 2009.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli ODC, per ciascun operatore controllato, inseriscono nel SIB o nei sistemi informativi regionali, utilizzando i relativi servizi, il documento giustificativo relativo a ciascun operatore, sulla base dell'attività di controllo effettuata.

5. L'Allegato IX del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, è sostituito dall'Allegato VII del presente decreto.

6. I termini previsti dal presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 9, primo comma, paragrafo 2.1, del citato decreto ministeriale n. 18354 è abrogato; all'art. 9, secondo comma, paragrafo 2.3, sono cancellate le parole "sezione C e D"; all'art. 11 è abrogato il paragrafo 1; all'art. 12 sono abrogati i paragrafi 1 e 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modulo di notifica di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, è abrogato.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, è abrogato.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11955 è abrogato.

Art. 9

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purchè compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (1)

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 18

(1)

Ai sensi dell'art. 1 del D. MIPAAF 31 luglio 2012 il termine di entrata in vigore del presente è differito al 1° ottobre 2012.

ALLEGATO I

Soggetti abilitati ad operare nel SIB

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF):

Ufficio Agricoltura biologica (SAQ X),

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF):

Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore (PREF),

Direzione generale della prevenzione e repressione frodi (VICO);

Regioni e Province Autonome;

AGEA coordinamento;

Organismi pagatori;

Organismi di certificazione: sono gli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;

Operatori biologici: sono le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 2 del Regolamento, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato;

Soggetti delegati da AGEA e/o Organismi pagatori alla tenuta del fascicolo aziendale;

Soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni e/o dal Ministero ad operare nel SIB.

ALLEGATO II

Elenco delle informazioni gestite dal SIB per la presentazione della notifica

Tipo notifica:

Unità di produzione (art. 2 punto f Reg. CE 889/08)

Organismo di controllo prescelto

Anagrafica aziendale:

Categoria di attività (D.M. 27/11/09)

Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Rappresentante legale

Rappresentante delegato per UP

Sezione territorio:

Codice ISTAT

Riferimenti catastali

Titolo possesso

Superficie catastale

Superficie in base al metodo produttivo

Riferimento unità produttiva

Appezzamento

Macrouso (orientamento produttivo)

Data notifica particella

Data fine conversione

Riconoscimento retroattivo (mesi)

Sezione strutture:

Riferimenti catastali

Titolo possesso

Indirizzo (per catasto urbano)

Riferimento unità produttiva

Utilizzo principale

Tipologia attività

Mq

Metodo di produzione

Sezione zootecnia:

Riferimento unità produttiva

codice stalla ASL

specie animale allevata

tipo di produzione

metodo di produzione

consistenza capi

UBA corrispondenti

Sezione preparazione:

Riferimento unità produttiva

Filiera produttiva

Tipologia attività

Origine materia prima (aziendale - extra aziendale)

Prodotto lavorato (biologico - promiscuo)

Separazione (spazio - tempo)

Opera in c/terzi (si - no)

Operatore c/terzista:

Anagrafica aziendale

Riferimento unità produttiva

Tipologia di attività

Sezione strutture

Sezione acquacoltura:

Riferimento unità produttiva

Codice ASL

Macrouso

Specie

Metodo produttivo (bio - convenzionale)

Ubicazione impianto (terra - mare - acque interne)

Tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree)

Dimensione impianto

Titolo possesso

Stima capacità produttiva

Informazioni relative alle superfici e ai volumi aziendali:

Riferimento unità produttiva

Codice ISTAT

Riferimenti catastali

Titolo possesso

Superficie catastale (terreni)

Volume (fabbricati)

Indirizzo (per catasto urbano)

Utilizzo principale

Metodo produttivo

Informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne:

Riferimento unità produttiva

Latitudine e longitudine

Superficie

Sezione importazione:

Riferimento unità produttiva

Tipo prodotto importato (biologico - promiscuo)

Tipo strutture utilizzate (proprie - c/terzi - entrambe)

Filiera produttiva

Dichiarazione d'impegno.

Relazione ai sensi dell'art. 63 e seguenti Reg. CE 889/08.

ALLEGATO III

Notifica di variazione

L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata.

Si elencano le modifiche che determinano l'obbligo di notifica di variazione:

a) aumento o diminuzione del numero di attività;

b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione);

c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione);

d) cambio dell'ODC di riferimento.

La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto.

E' necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte.

ALLEGATO IV

Comunicazione sugli esiti dei controlli

Gli ODC, all'esito dei controlli effettuati, utilizzando i servizi del SIB o attraverso i servizi di cooperazione applicativa sviluppati dagli stessi ODC, trasmettono al sistema informativo i dati di base:

data della visita;

nominativo del tecnico ispettore;

eventuali prelievi per analisi;

nominativo dell'operatore o di altro soggetto delegato presente al controllo, ecc.;

esito del controllo ed eventuali misure prescrittive adottate;

eventuali non conformità (NC);

provvedimenti cautelativi e definitivi adottati;

data fine conversione per ogni UP.

Le modalità di inserimento e trasmissione dei dati saranno definite secondo le procedure del SIAN.

Per i soggetti individuati all'art. 2 paragrafo 2 del presente decreto è possibile visionare i dati inseriti attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

ALLEGATO V

Definizioni per l'Elenco degli operatori

Definizioni del metodo di produzione applicata per la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 7:

b - Azienda Biologica - Azienda (art. 2 lettera e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lettera f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art. 2 lettera h Reg. CE 834/07);

c - Azienda in conversione - Azienda (art. 2 lettera e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lettera f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il periodo di conversione (art. 2 lettera h Reg. CE 834/07);

m - Azienda mista - Azienda (art. 2 lettera e Reg. CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art. 2 lettera f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico.

Definizioni dell'attività praticata per la pubblicazione dell'Elenco di cui all'art. 7:

A - Produttore esclusivo

B - Preparatore esclusivo

C - Importatore esclusivo

AB - Produttore - preparatore

BC - Preparatore - importatore

AC - Produttore - importatore

ABC - Produttore - preparatore - importatore.

Definizioni aggiuntive per gli operatori che svolgono attività di produzione (le categorie A, AB, AC, ABC):

z - Azienda con zootecnia

a - Azienda che opera in acquacoltura

r - Raccoglitore di prodotti spontanei

v - Produzione vegetale.

Definizioni aggiuntive per gli operatori:

s - produttore di sementi

e - esportatori di prodotto biologico verso Paesi terzi.

ALLEGATO VI

Procedure di cancellazione dall'Elenco

1. Comunicazione di recesso volontario dall'assoggettamento al sistema di controllo da parte dell'operatore.

L'operatore comunica il recesso utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB con le stesse modalità stabilite per la presentazione della notifica (le modalità di inserimento e trasmissione dei dati saranno definite secondo le procedure SIAN).

La comunicazione di recesso viene protocollata automaticamente.

La consultazione della comunicazione di recesso è disponibile per i soggetti interessati attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

La Regione cancella l'operatore dall'Elenco, nel termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione della volontà di recedere.

Decorso tale termine l'operatore è cancellato automaticamente. 2. Esclusione dal sistema di controllo.

Gli ODC, a seguito delle proprie attività di controllo e verifica, comunicano l'esclusione di un operatore dal sistema di controllo, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB o attraverso i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppati dagli stessi ODC, utilizzando le modalità di inserimento e trasmissione dei dati che saranno definite secondo le procedure SIAN.

L'informazione è comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB.

Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli ODC o a seguito delle attività di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi, a partire da una specifica data. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.