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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2012

G.U.R.I. 25 maggio 2012, n. 121

Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.

N.d.R. Per chiarimenti al presente decreto si rimanda alla C. MIPAAF 26 luglio 2012, n. 0019168.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1624/94;

Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE)n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1432/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed, in particolare, l'art. 3 punto III allegato II - Indicazioni minime per le licenze di pesca -;

Considerata la necessità di garantire, da parte dello Stato membro, la piena coerenza tra le informazioni contenute nella licenza di pesca con quelle indicate nel registro della flotta peschereccia comunitaria, cosi come stabilito dall'articolo 6 del Reg CE n. 1224/2009

Vista la Legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca ed, in particolare, l'articolo 11;

Considerata la necessità di indicare sulla licenza di pesca gli attrezzi utilizzati così come classificati secondo la statistica internazionale standardizzata degli attrezzi di pesca (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980), di all'allegato II del citato Regolamento (UE) n. 404/2011;

Esaminato lo studio degli Enti di Ricerca C.N.R. - Ismar - di Ancona e del CIRSPE;

Sentita la Commissione Consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 13 settembre 2011 all'unanimità, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto si conforma ai principi di cui al Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 6 (del suddetto Regolamento) ed ottempera alle disposizioni dell'art. 3 punto III allegato II del Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011.

Art. 2

Denominazione degli Attrezzi di pesca

1. Ciascun attrezzo di pesca compreso nel "sistema di pesca" così come indicato nell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995, autorizzato in licenza, assume la seguente codifica prevista dalla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980 -

Attrezzi da pesca

Codice Internazionale Identificativo

Sistema corrispondente (ex art. 11)

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

CIRCUIZIONE

Reti a circuizione senza chiusura

LA

CIRCUIZIONE

Sciabica da spiaggia

SB

SCIABICA

Sciabica da natante

SV

SCIABICA

Reti a strascico a divergenti

OTB

STRASCICO

Sfogliare-rapidi

TBB

STRASCICO

Reti gemelle a divergenti

OTT

STRASCICO

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

VOLANTE

Reti da traino pelagiche a divergenti

OTM

VOLANTE

Draghe tirate da natanti

DRB

TRAINO PER MOLLUSCHI

Draga meccanizzata

DRB

RASTRELLO DA NATANTE

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

DRAGA IDRAULICA

Rete da posta calate (ancorate)

GNS

ATTREZZI DA POSTA

Reti da posta circuitati

GNC

ATTREZZI DA POSTA

Reti a tremaglio

GTR

ATTREZZI DA POSTA

Incasellate – Combinate

GTN

ATTREZZI DA POSTA

Nasse e Cestelli

FPO

ATTREZZI DA POSTA

Cogolli e Bertovelli

FYK

ATTREZZI DA POSTA

Piccola Rete derivante

GND

FERRETTARA

Palangari fissi

LLS

PALANGARO

Palangari derivanti

LLD

PALANGARO

Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)

LHP

LENZE

Lenze a mano e a canna (meccanizzate)

LHM

LENZE

Lenze trainate

LTL

LENZE

Arpione

HAR

ARPIONE

2. Per gli attrezzi da pesca simili (o comunque assimilabili) nel funzionamento a quelli elencati dalla classificazione di cui al comma 1 del presente articolo e non specificati, la sistemazione funzionale ai fini della licenza è di competenza del Ministero.

Art. 3

Richiesta della licenza di pesca

1. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui al precedente articolo 1, la licenza è rilasciata secondo i disposti di cui all'articolo 2 ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).

2. Per il rilascio e/o il rinnovo della licenza di pesca, l'interessato presenta al Ministero l'istanza redatta in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato B) e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 26 luglio 1995.

3. Nello svolgimento dell'attività di pesca sono riconosciuti tutti gli attrezzi riportati in licenza secondo la distinzione tra attrezzo principale ed attrezzi secondari giusta l'articolo 3 punto 3 Allegato 2 del Regolamento (UE) n. 404/2011.

4. In caso di variazione della scelta dell'attrezzo principale, l'interessato trasmette al Ministero, per il tramite dell'Ufficio di iscrizione dell'unità, la relativa dichiarazione utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato C).

Art. 4

Disposizioni transitorie

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 3, punto III e dell'articolo 4, punto 2 del Regolamento (UE) n. 404/2011, sono abrogati l'articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995 ed il D.M. 22 gennaio 2004.

Sono altresì abrogate le disposizioni dei decreti e delle circolari ministeriali incompatibili con la classificazione così come disposta dalle sopracitate norme comunitarie.

Il presente decreto sarà inserito negli atti normativi della Repubblica Italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 284