Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

REGOLAMENTO (UE) N. 65/2012 DELLA COMMISSIONE, 24 gennaio 2012

G.U.U.E. 31 gennaio 2012, n. L 28

Attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 20 febbraio 2012

Applicabile dal: 20 febbraio 2012

______________________________________________________________________

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 prescrive l'installazione di indicatori di cambio marcia (gear shift indicators - GSI) su tutti i veicoli equipaggiati con cambio manuale e appartenenti alla categoria M1 dotati di una massa di riferimento non superiore a 2.610 kg e sui veicoli ai quali l'omologazione è estesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2).

2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce quali dettagli tecnici delle disposizioni sui GSI in esso contenute debbano essere definiti attraverso norme d'attuazione. E' ora necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per omologare i GSI.

3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (3) deve pertanto essere modificata di conseguenza.

4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 200 del 31.7.2009.

(2)

GU L 171 del 29.6.2007.

(3)

GU L 263 del 9.10.2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alla categoria M 1 che soddisfano i seguenti requisiti:

- essere muniti di cambio manuale,

- avere una massa di riferimento non superiore a 2.610 kg o un'omologazione che è stata ad essi estesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Il presente regolamento non si applica ai "veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali" quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 715/2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 661/2009:

1) "tipo di veicolo in relazione al GSI" indica un gruppo di veicoli che non differiscono tra loro riguardo alle caratteristiche funzionali dei GSI e alla logica che usano i GSI per stabilire quando indicare il momento di cambiare marcia. Un elenco, non esauriente, di esempi di logiche diverse comprende:

i) invito a inserire la marcia superiore a un determinato regime di rotazione del motore;

ii) invito a inserire la marcia superiore quando le mappe sul consumo specifico di carburante del motore mostrano che inserendo la marcia superiore si otterrebbe un determinato miglioramento minimo del consumo di carburante;

iii) invito a inserire la marcia superiore quando la domanda di coppia può essere soddisfatta anche nella marcia superiore.

2) "caratteristiche funzionali del GSI" indica la gamma dei parametri d'ingresso, come regime di rotazione, potenza richiesta, coppia e sue variazioni nel tempo, che determinano l'indicazione del GSI e la dipendenza funzionale delle indicazioni del GSI da tali parametri;

3) "modo di funzionamento del veicolo" indica uno stato del veicolo, in cui possono avvenire dei cambi di marcia tra almeno 2 marce avanti;

4) "modo manuale" indica un modo di funzionamento del veicolo, in cui il cambio tra tutte o alcune delle marce è sempre un'immediata conseguenza di un'azione del conducente;

5) "emissioni dallo scarico" indica emissioni dallo scarico, quali definite all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 3

Definizione di cambio manuale

Per stabilire se un cambio soddisfa la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 661/2009, si presuppone che un cambio avente almeno un modo manuale, ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento, sia un "cambio manuale". Ai fini di questa definizione, non si considerano i cambi di marcia automatici effettuati non per ottimizzare il funzionamento del veicolo ma solo in condizioni estreme per proteggere il motore o per evitarne lo spegnimento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 4

Omologazione CE

1. I fabbricanti devono far sì che i veicoli commercializzati e ai quali si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 661/2009, siano equipaggiati con un GSI conforme ai requisiti dell'allegato I del presente regolamento.

2. Ai fini dell'omologazione CE dei veicoli cui si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 661/2009, il fabbricante deve soddisfare i seguenti obblighi:

a) elaborare e consegnare all'autorità di omologazione una scheda informativa, conforme al modello di cui alla parte 1 dell'allegato II del presente regolamento;

b) consegnare all'autorità di omologazione una dichiarazione attestante che, in base alle risultanze del fabbricante, il veicolo soddisfa i requisiti elencati dal presente regolamento;

c) presentare all'autorità di omologazione un certificato conforme al modello di cui alla parte 2 dell'allegato II del presente regolamento;

d) a seconda dei casi

i) presentare all'autorità di omologazione i punti di cambio di marcia del GSI determinati analiticamente come previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo 4.1 dell'allegato I; oppure

ii) presentare al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare per permettere di effettuare la prova descritta al punto 4 dell'allegato I.

3. Fondandosi sugli elementi forniti dal fabbricante ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c) e sui risultati della prova di omologazione di cui al paragrafo 2, lettera d), l'autorità di omologazione verifica la conformità ai requisiti di cui all'allegato I.

Essa rilascia un certificato di omologazione CE, conforme al modello descritto all'allegato II, parte 3 del presente regolamento, ai veicoli cui si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 661/2009, solo se la conformità di cui sopra sia stata accertata.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 5

Controllo degli effetti della legislazione

Al fine di controllare gli effetti del presente regolamento e di valutare la necessità di ulteriori sviluppi, i fabbricanti e le autorità di omologazione devono mettere a disposizione della Commissione, a richiesta di quest'ultima, le informazioni descritte all'allegato II, che essa e i suoi delegati tratteranno in modo confidenziale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 6

Modifiche alla direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato III del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.