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LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2012, n. 2

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 13 gennaio 2012, n. 2

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antiracket riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributi per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.5, capitolo 183718), cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.3.1, capitolo 183742, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in materia di misure di sostegno ad associazioni antiracket

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo la parola "riconosciute" sono aggiunte le parole "e che si siano costituite parte civile".

Art. 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 2012.

LOMBARDO

ARMAO

Assessore regionale per l'economia