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DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250

G.U.R.I. 28 gennaio 2013, n. 23

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare gli articoli 1, comma 5, e 10;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 luglio 2012;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si é espressa nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera h) é sostituita dalla seguente: "h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;";

b) al comma 1, lettera u), le parole: ", effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo" sono soppresse;

c) al comma 1, lettera v), la parola: "matematici" é soppressa;

d) al comma 1, lettera ee), é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi;".

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dai commi 3, 4, e 5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2, 3, 4, e 5";

b) al comma 6 le parole: "otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

c) al comma 6, dopo le parole: "della rete di misura" sono inserite le seguenti: "o del programma di valutazione";

d) al comma 6, il settimo periodo é soppresso;

e) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti: ", al fine di valutarne gli effetti,";

f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "o l'adeguamento" sono inserite le seguenti: ", nonché la gestione";

g) al comma 9, primo periodo, la parola: "valuti" é sostituita dalla seguente: "consideri";

h) al comma 10, primo periodo, le parole: "dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1,";

i) al comma 12 le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti".

Art. 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Con decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

b) al comma 1, lettera a), le parole: ", scelte nell'ambito delle reti di misura regionali," sono soppresse ed il numero romano: "II" é sostituito dal seguente: "III";

c) al comma 1, lettera b), le parole: ", scelte nell'ambito delle reti di misura regionali," sono soppresse;

d) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: "scelte" é inserita la seguente: "anche" e le parole: "delle reti di misura regionali e" sono soppresse.

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

b) al comma 6 le parole: ", nell'ambito delle reti di misura regionali," sono soppresse;

c) al comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.";

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "nei modi" sono inserite le seguenti: "e secondo i metodi";

e) al comma 7, secondo periodo, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

f) al comma 7, secondo periodo, le parole: ", nell'ambito delle reti di misura regionali," sono soppresse;

g) al comma 7, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59," sono sostituite dalle seguenti:

"all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ";

b) al comma 9, dopo il primo periodo é inserito il seguente: "La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.".

Art. 7

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti".

Art. 8

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti".

Art. 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

" 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite:

a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;

b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.

1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale.";

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "le correzioni" é inserita la seguente: "operative";

d) il comma 5 é sostituito dal seguente: "5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall'allegato VI, competono, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella versione più aggiornata al momento della certificazione, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non é ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attività di approvazione e di controllo.";

e) al comma 8 le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

f) il comma 9 é sostituito dal seguente: "9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.".

Art. 10

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6;

e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ai commi 3, 5 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 5, 7 e 8";

b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: "limite" sono inserite le seguenti: "o i livelli critici";

c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: "di cui all'articolo 9, comma 1," sono inserite le seguenti: "sempre che quelli già presentati dalle regioni e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti" e dopo le parole: "del formato ivi previsto" sono aggiunte le seguenti: "eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneità soprarichiamata";

d) al comma 1, lettera a), il numero 4) é sostituito dal seguente: "entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);";

e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le altre informazioni previste da tale appendice";

f) dopo il comma 2 é inserito il seguente: "2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall'appendice VII, le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9";

g) al comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 3" sono aggiunte le seguenti: ", le altre informazioni previste dall'appendice VI";

h) al comma 12 le parole: ", ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012" sono soppresse;

i) al comma 17, dopo il secondo periodo é inserito il seguente: "In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30 luglio di ciascun anno, l'ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente.";

l) al comma 17 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta trasmissione.".

Art. 12

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.".

Art. 13

Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 11 é sostituito dal seguente:

"11. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente.

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione é descritto nella norma UNI EN 15852:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale". ";

b) il paragrafo 12 é sostituito dal seguente:

"12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. Il metodo di riferimento per la misurazione é descritto nella norma UNI EN 15841:2010 "Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche". ";

c) il paragrafo 13 é sostituito dal seguente:

"13. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione é descritto nella norma UNI EN 15853:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio".";

d) dopo il paragrafo 13 é inserito il seguente: "13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA.

Il metodo di riferimento per la misurazione é descritto nella norma UNI EN 15980:2011 "Qualità dell'aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd"].".

2. All'allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 2 é sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio.

Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.";

b) il paragrafo 4 é soppresso.

3. All'allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il paragrafo 2 é sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura già acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data é ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalità di applicazione anche in riferimento alle misurazioni già effettuate ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.".

4. All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la parte D é soppressa.

Art. 14

Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, é aggiunto il seguente:

"3-bis. Metodi di misurazione.

Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.

Per la misurazione dei COV é utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.".

Art. 15

Modifiche all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, paragrafo 1, sezione PM2,5 - FASE 1 della tabella, alla terza colonna, dopo le parole: "entro il 1° gennaio 2015" é aggiunta, in fine, la seguente nota: "(3-bis)" e conseguentemente, in calce alla tabella, dopo la nota [3] é inserita la seguente: "(3-bis) La somma del valore limite e del relativo margine di tolleranza da applicare in ciascun anno dal 2008 al 2015 é stabilito dall'allegato I, parte [5] della Decisione 2011/850/UE, e successive modificazioni.".

Art. 16

Modifiche all'Appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'Appendice I al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 dopo le parole: "di zonizzazione" sono inserite le seguenti: ", ai fini della protezione della salute umana,";

b) al punto 4 le parole: "il processo di zonizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il processo di delimitazione delle zone diverse dagli agglomerati".

Art. 17

Modifiche all'Appendice VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. All'Appendice VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al punto 1 dopo le parole: "formato excel" sono inserite le seguenti: "più aggiornato" e le parole da: "al paragrafo "Update of annual" fino alla fine sono soppresse.

Art. 18

Modifiche all'Appendice X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. L'Appendice X al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, è sostituita dall'Appendice X inserita nell'Allegato al presente decreto.

Art. 19

Modifiche all'Appendice XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

1. L'Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, è soppressa.

Art. 20

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei

CLINI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

BALDUZZI, Ministro della salute

PASSERA, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

CATANIA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TERZI DI SANT'AGATA, Ministro degli affari esteri

SEVERINO, Ministro della giustizia

GRILLI, Ministro dell'economia e delle finanze

GNUDI, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO