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N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 49, comma 1, lett. f), del D.L.vo 14 maggio 2019, n. 57

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2012

G.U.R.I. 7 marzo 2013, n. 56

Determinazione delle tariffe relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed ad alta velocità.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 49, comma 1, lett. f), del D.L.vo 14 maggio 2019, n. 57

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 - ed in particolare l'art. 47, commi 2 e 4;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, recante attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, recante attuazione della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 2006, n. 123, con il quale sono state determinate le tariffe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, di attuazione della direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario sia della rete convenzionale che ad alta velocità;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, che recepisce la direttiva 2011/18/UE della Commissione del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Considerato che il citato decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 ha abrogato il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 e, pertanto, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 191 del 2010, occorre definire un organico sistema tariffario per le attività di cui agli articoli 27, 29 e 30 del medesimo decreto, relative alla notifica, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità e per la dichiarazione CE di verifica di un sottosistema sia per il sistema ferroviario convenzionale che per quello ad alta velocità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

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Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività di cui al Capo VI del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto ferroviario - finalizzate al riconoscimento, al relativo rinnovo ed alla vigilanza degli organismi notificati.

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Art. 2

Tariffe

1. Gli organismi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, ad esclusione di quelli pubblici ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

2. Le tariffe relative alle attività finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonchè alla vigilanza degli organismi di cui al comma 1, da notificare o già notificati, sono indicate alle lettere A) e B) dell'allegato I.

3. Agli organismi che presentano domanda di riconoscimento o di rinnovo ai fini della notifica nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità o nel caso che tale domanda riguardi contestualmente le notifiche nell'ambito di entrambi i su citati sistemi ferroviari, si applicano:

a) la tariffa 1 "Idoneità" di cui alla lettera A) dell'Allegato I.: la tariffa deve essere stata assolta contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od il rinnovo della notifica; il pagamento della presente tariffa deve essere comprovato mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

b) la tariffa 2 "Sottosistemi" di cui alla lettera A) dell'Allegato I.: la tariffa è dovuta per ogni sottosistema strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre, n. 191 così come modificato dalla direttiva 2011/18/UE, rispettivamente per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, per il quale l'organismo ha fatto istanza di riconoscimento; ai sottosistemi le cui Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono le medesime per entrambi i sistemi ferroviari convenzionale ed ad alta velocità si applica la tariffa ridotta del 50 per cento. La tariffa deve essere assolta contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od il rinnovo della notifica per ogni sottosistema richiesto per il sistema ferroviario ad alta velocità e per ogni sottosistema richiesto per il sistema ferroviario convenzionale. Il pagamento della presente tariffa deve essere comprovato mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

c) la tariffa 3 "Vigilanza annuale" di cui alla lettera B) dell'Allegato I:

la tariffa 3.1 si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo ed è da corrispondere annualmente, a partire dall'anno successivo del riconoscimento, per tutto il periodo di validità della notifica ed è indipendente dal numero dei sistemi e dei sottosistemi ferroviari per i quali si è ottenuto il riconoscimento o rinnovo. Il pagamento di detto importo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di rilascio della notifica del riconoscimento o del rinnovo. Il pagamento deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo;

la tariffa 3.2 si applica per le visite successive alla prima effettuate nella stessa annualità di vigilanza e si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo o dei Laboratori. Il pagamento della presente tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di verifica che si rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza oltre la prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita stessa, mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo.

4. Agli organismi che fanno istanza di estendere un riconoscimento ai fini della notifica in corso di validità nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ad ulteriori sottosistemi inizialmente non richiesti, si applica la tariffa 2 "Sottosistemi", per ciascun sottosistema strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, così come modificato dalla direttiva 2011/18/UE, per il quale si richiede l'estensione del riconoscimento iniziale. Dette estensioni hanno validità fino alla scadenza del riconoscimento iniziale, di cui le estensioni stesse vanno a costituire parte integrante. Si applica inoltre la tariffa 3.2 nel caso in cui la visita per la verifica dei requisiti non sia contestuale con la visita per la vigilanza annuale.

5. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

6. Gli organismi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati già riconosciuti idonei per la valutazione della conformità o idoneità all'impiego di componenti di interoperabilità o di verifica CE di un sottosistema del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, sono tenuti a versare gli importi di cui alla tariffa 2 "Sottosistemi" dell'Allegato I per ciascun sottosistema strutturale e funzionale richiesto ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 o del successivo decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163. Tale tariffa è dovuta per ogni sottosistema del sistema ferroviario convenzionale per ciascun periodo di validità della notifica (riconoscimento iniziale e successivi rinnovi). Le istanze di riconoscimento ed i rinnovi presentati ai sensi del decreto legislativo n. 191 del 2010 sono soggette alle tariffe di cui all'allegato I. I predetti importi sono versati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il mancato od incompleto pagamento delle tariffe dovute nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo. Il periodo di sospensione non modifica i termini di validità temporale della notifica.

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Art. 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 si effettua presso la sede della Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè al presente decreto;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e de trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario;

c) l'imputazione degli importi di cui all'art. 2 al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454 - art. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'attività per cui viene effettuato il versamento, consistente nel riconoscimento, rinnovo, vigilanza annuale e le eventuali visite successive a quella annuale.

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Art. 4

Erogazione dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2454/art. 14 per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici sull'apposito capitolo di spesa destinato allo svolgimento delle attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui agli articoli 27, 29 e 30 del decreto legislativo n. 191 del 2010.

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Art. 5

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2006, recante determinazione delle tariffe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, di recepimento della direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, ed all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 2006, n. 123.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

CIACCIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 226

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