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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2012

G.U.R.I. 14 febbraio 2013, n. 38

Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993" ai sensi del quale con decreto del Ministro della sanità sono fissati le tariffe ed i diritti spettanti, tra l'altro, allo stesso Dicastero per prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto l'Allegato 1 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63, recante: "Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e a utilità dei soggetti interessati";

Visto il decreto del Ministro della salute 23 aprile 2003 recante: "Aggiornamento delle tariffe dovute al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta dei soggetti interessati";

Visto il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2007 recante: "Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Salute per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati";

Visto il decreto del Ministro della salute del 4 settembre 2007 recante: "Sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 6 giugno 2007, relativo all'aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Salute per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati" nelle more di un riesame globale delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modifiche, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004".

Dato atto che per le prestazioni rese dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, l'ultimo aggiornamento degli importi delle corrispondenti tariffe risale al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2003, con adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano un sistema di contabilità fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo di cui connesso Piano unico dei conti, esposto nella Tabella B allegata allo stesso decreto legislativo, costituisce l'unità elementare di rilevazione;

Visto il Piano dei conti del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, con particolare riguardo alle voci riguardanti le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate e ai relativi importi;

Visto il piano dei conti del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, con particolare riguardo alle voci riguardanti le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate e ai relativi importi;

Ritenuto di dover procedere ad aggiornamento delle tariffe, e dei diritti spettanti al Ministero della salute, per le prestazioni rese dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), di cui all'Allegato l al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito indicato:

Settore "Medicinali": tariffa identificata con il numero 17; Settore "Vigilanza igienico-sanitaria: tariffe identificate con il numero 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19; Settore "Certificazioni e nulla osta": tariffe identificate con il numero 2, 3, 8, 10, 11 e 12; Settore "Tariffe accessorie": tariffe identificate con la lettera A) e B), mediante adeguamento dell'attuale importo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F01), al netto dei tabacchi, rilevato nel periodo gennaio 2003 - gennaio 2010, pari al 13,70%, con arrotondamento per difetto dell'importo ottenuto se il secondo decimale è inferiore a cinque; con arrotondamento per eccesso se il secondo decimale è superiore o uguale a cinque;

Settore "Visite mediche e vaccinazioni": tariffe identificate con numero 2, 3 e 4, mediante adeguamento dei rispettivi attuali. importi al costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale dirigente medico-sanitario e dal personale amministrativo coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso H numero di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;

Dato atto che sulla proposta di revisione delle predette tariffe, in data 3 maggio 2011, sono state consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utenti delle prestazioni e dei servizi degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) e degli Uffici periferici veterinari (PIF); (1)

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante: "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", che attribuisce agli Uffici. di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) ulteriori compiti in materia di controllo sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, nonchè di accertamento in merito all'applicazione delle disposizioni del predetto decreto;

Visto l'art. 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevedono che sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, le attività di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, nonchè le attività:

a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine non animale;

c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa; (1)

d) per le attività di cui all'articolo l paragrafi 1, 2 e 6 della decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000.

Alle predette prestazioni sì applicano tariffe da rideterminarsi con decreto dei Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;

Vista la nota prot. n. DGPRE/P/27121 del 12 dicembre 2012 con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica contenente gli elementi per la quantificazione dei costi connessi alla prestazione dei servizi; (1)

Vista la necessità di determinare la tariffa da applicare alle predette nuove prestazioni;

Decreta:

(1)

Capoverso modificato con Errata-Corrige pubblicata nella G.U.R.I. 26 febbraio 2013, n. 48.

Art. 1

1. All'Allegato 1 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

MEDICINALI

17. Vidimazione annuale registro stupefacenti, ivi inclusa la vidimazione iniziale ed annuale del registro stupefacenti a navi mercantili battenti bandiera nazionale effettuate dal personale degli USMAF: euro 16,20.

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

9. Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o enti (l'importo va aumentato delle spese occorrenti per gli esami di laboratorio eventuali, secondo le tariffe correnti): euro 71,90;

10. Vigilanza sulla sanificazione (già derattizzazione) disinsettizzazione:

a) su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto euro 53,90;

b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto euro 107,90;

11. Esenzione da sanificazione (già derattizzazione) o disinsettizzazione: (1)

a) su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto: euro 53,90;

b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto: euro 107,90;

12. Applicazione legge n. 1045 del 1939: condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi in mare: euro 36,00;

13. Applicazione legge n. 313 del 1980: adesione alla convenzione nazionale per la salvaguardia della vita umana in mare: euro 36,00;

16. Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle cassette medicinali: euro 36,00;

17. Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle farmacie di bordo: euro 107,90;

18. Accertamenti preliminari per il rilascio dei certificati per l'idoneità della potabilità delle casse d'acqua: euro 36,00;

19. Sorveglianza mezzi accompagnamento infermi: euro 14,70; (1)

CERTIFICAZIONI E NULLAOSTA

2. Rilascio di libera pratica con accesso a bordo: euro 18,00;

3. Certificato per l'idoneità al trasporto di sostanze alimentari:

a) mezzi fino a 50 q: euro 18,00;

b) mezzi da 50 q a 1500 t: euro 179,80;

c) mezzi oltre 1500 t: euro 359,70.

8. Rilascio nullaosta per l'importazione e l'esportazione di merci varie diverse da medicinali, da prodotti destinati all'alimentazione umana o animale e da materiali destinati a venire a contatto con alimenti: euro 71,90;

10. Rilascio nullaosta per l'importazione di organi e parti di cadavere: euro 7,20;

11. Rilascio nullaosta per l'introduzione o l'estradizione di salme: euro 7,20;

12. Rilascio di altri certificati a privati o enti: euro 58,70.

VISITE MEDICHE E VACCINAZIONI

2. Visita medica di idoneità per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali, con relativa certificazione: euro 30,00;

3. Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali:

euro 30,00;

4. Vaccinazioni quarantenarie (vaccinazione antiamarillica),

euro 15,00 più il costo del vaccino.

TARIFFE ACCESSORIE

A) Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità Marittima, aerea e di frontiera oltre il normale orario previsto dalle normative comunitarie: euro 71,90;

B) Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità Marittima, aerea e di frontiera "fuori del circuito Doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono considerate fuori circuito doganale le navi e i natanti di ogni specie ormeggiati a banchine classificate in circuito": euro 143,90.

(1)

Punto modificato con Errata-Corrige pubblicata nella G.U.R.I. 26 febbraio 2013, n. 48.

Art. 2

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, all'Allegato I al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 e successive modificazioni e integrazioni sono inserite le seguenti prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute:

CERTIFICAZIONI E NULLAOSTA

13. Vigilanza sanitaria su importazione ed esportazione di sangue e suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico (tariffa per singolo lotto di prodotto sottoposto a vigilanza): euro 100,00;

l4. Rilascio del nullaosta per importazione di prodotti di origine animale destinati alla commercializzazione, soggetti a normativa nazionale): euro 55,00;

15. Rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione di cui all'art. 16, comma l, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine non animale: euro 55,00.

16. Rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa: euro 55,00;

17. Attività di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 6, della Decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000 (costo orario): euro 50,00.

Art. 3

1. Sono soppresse le voci tariffarie numero 6 denominata "Rilascio mod. 9 (decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1985 e decreto ministeriale n. 454 del 1988"), numero 7 denominata "Rilascio nulla osta per l'importazione di alimenti e bevande provenienti da Paesi terzi" relative al settore "Certificazioni e nulla osta" e la voce tariffitria n. l denominata "Visita medica per l'autorizzazione sanitaria (bar, ristoranti, ecc....) in porti ed aeroporti" relativa al Settore Visite mediche e vaccinazioni, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 e successive modificazioni e integrazioni, per le quali si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Art. 4

1. Sono abrogati il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2007 e il decreto del Ministro della salute del 4 settembre 2007.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 321