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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 dicembre 2012

G.U.R.I. 2 gennaio 2013, n. 1

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, recante il "Testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il "Regolamento di polizia veterinaria";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, d'"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204;

Vista l'ordinanza 10 ottobre 2005 del Ministero della salute recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2005, n. 240;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero della salute di "Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di "Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2009, n. 27;

Vista l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2010, n. 196;

Visto la Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE, per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ai programmi approvati con tale decisione;

Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization "Avian influenza: assessing the pandemic threat" dell'anno 2005 e "Questions and answers on avian influenza" dell'anno 2006, nonchè nel report dell'EFSA "Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals", pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria;

Tenuto conto che, a livello internazionale, la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, di conseguenza, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del predetto Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del medesimo art. 26, relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici della nomenclatura combinata

(NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105";

Ritenuto di dovere confermare, fino all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui al citato art. 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le informazioni obbligatorie per le carni avicole da riportare in un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonchè, agli operatori del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Considerato che risulta altresì necessario, nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale che disciplini in via generale le misure di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per la profilassi delle malattie animali e le relative responsabilità in materia da parte degli allevatori, confermare le misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza aviaria, in cui la Commissione ritiene opportuno mantenere le misure di protezione e sorveglianza, adottate sin dal 2005, per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica;

Ravvisata, inoltre, la necessità di confermare e prorogare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, tenuto conto anche della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento delle Regioni ad elevata vocazione avicola;

Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, che segnala l'opportunità di apportare alcune modifiche all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, in forza delle mutate condizioni epidemiologiche, nonchè della riduzione delle attività di sorveglianza sulla fauna selvatica, limitate esclusivamente a quella passiva, approvate nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del 30 novembre 2011, recante "Approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonchè del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi";

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1-bis, comma 7, è abrogato;

b) l'art. 2 è abrogato;

c) all'art. 5-bis, comma 1, le parole "nell'allegato B) della presente ordinanza", sono sostituite dalle seguenti: "nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonchè del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi";

d) l'allegato B è eliminato;

e) all'allegato C, paragrafo 1, le parole "e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria" sono eliminate;

f) all'allegato C, paragrafo 2, dopo la parola "veterinario", sono inserite le seguenti parole: "anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria";

g) all'allegato C, al capitolo "FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME", le parole "- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli.", sono eliminate.

Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed integrazioni è prorogata sino all'entrata in vigore degli atti comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e sino all'entrata in vigore delle norme comunitarie sulle misure di biosicurezza per la profilassi delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2013.

Art. 3

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 dicembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 265