
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
REGOLAMENTO (UE) N. 1194/2012 DELLA COMMISSIONE, 12 dicembre 2012
G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 342
Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2015/1428)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 gennaio 2013
Applicabile dal: 3 gennaio 2013
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.
2) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione iniziando dai prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, nei settori domestico e terziario, come i prodotti di illuminazione che comprendono lampade direzionali, lampade con diodi a emissione luminosa e pertinenti apparecchiature.
3) La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici. Uno studio preparatorio sulle fonti energetiche esterne ha fornito un'analisi analoga per quanto riguarda le unità esterne di alimentazione delle lampade alogene.
4) Le specifiche obbligatorie per la progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato unionale ovunque essi siano installati o utilizzati e non possono quindi dipendere dall'applicazione in cui il prodotto è utilizzato.
5) I prodotti oggetto del presente regolamento sono progettati essenzialmente per l'illuminazione totale o parziale di un ambiente e sostituiscono o integrano la luce naturale con la luce artificiale per migliorare la visibilità nell'ambiente in questione. E' opportuno che le lampade per usi speciali che sono progettate essenzialmente per altri tipi di applicazioni, come quelle utilizzate nei segnali stradali, nell'illuminazione di terrari o negli elettrodomestici, e che sono chiaramente indicate come tali nelle informazioni che accompagnano il prodotto, non siano soggette alle specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento.
6) E' opportuno che le nuove tecnologie emergenti sul mercato, come i diodi a emissione luminosa, siano disciplinate dal presente regolamento.
7) Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico nella fase di uso congiuntamente al contenuto e alle emissioni di mercurio.
8) Le emissioni di mercurio nelle diverse fasi del ciclo di vita delle lampade, comprese quelle provenienti dalla generazione di elettricità nella fase di uso e dall'80% delle lampade fluorescenti compatte direzionali contenenti mercurio che presumibilmente non saranno riciclate al termine della vita, è stato calcolato, sulla base delle lampade installate, in 0,7 tonnellate nel 2007. In assenza di misure specifiche, si prevede che le emissioni di mercurio prodotte dalle lampade installate saliranno a 0,9 tonnellate nel 2020, mentre è stato dimostrato che tale cifra può essere ridotta in misura significativa.
9) Anche se il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti compatte è considerato un aspetto ambientale di rilievo, è opportuno disciplinare tale questione nell'ambito della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). E' opportuno disciplinare le emissioni di luce ultravioletta provenienti dalle lampade e altri parametri aventi potenziali effetti sulla salute nell'ambito delle direttive 2006/95/CE (3) e 2001/95/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.
10) Si suppone che la fissazione di requisiti relativi all'efficienza energetica per le lampade si traduca in una diminuzione delle emissioni complessive di mercurio.
11) L'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che gli Stati membri provvedano affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I requisiti in materia di informazioni sul prodotto del presente regolamento intendono integrare tale disposizione per quanto concerne il mercurio contenuto nelle lampade fluorescenti compatte.
12) E' auspicabile che la riduzione del consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento sia conseguita applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento delle apparecchiature.
13) Occorre stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto del presente regolamento al fine di migliorare le prestazioni ambientali degli stessi, contribuendo al funzionamento del mercato interno e all'obiettivo unionale di ridurre il consumo di energia del 20% entro il 2020 rispetto al consumo stimato per detto anno in assenza di misure.
14) L'effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) n. 874/2012 (6) della Commissione, mira a generare un risparmio energetico annuo dell'ordine di 25 TWh entro il 2020 per quanto riguarda le lampade direzionali, rispetto a un'ipotesi di scenario invariato.
15) E' auspicabile che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non influenzino la funzionalità dal punto di vista dell'utente né incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, si ritiene che i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso compensino i possibili impatti ambientali supplementari nella fase di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. Al fine di garantire la soddisfazione del consumatore per quanto riguarda le lampade a risparmio energetico, in particolare i LED, è necessario stabilire i requisiti di funzionalità non solo per le lampade direzionali, bensì anche per i LED non direzionali, poiché non erano disciplinate da tali requisiti dal regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione (7). E' auspicabile che i requisiti in materia di informazioni sul prodotto consentano ai consumatori di effettuare scelte informate.
16) Gli apparecchi di illuminazione a LED dai quali non è possibile estrarre le lampade o i moduli LED a fini di prova non costituiscono una modalità mediante la quale i produttori possono eludere i requisiti del presente regolamento.
17) E' opportuno fissare requisiti specifici a un livello che consenta alle lampade alternative disponibili di far funzionare l'intero insieme di apparecchi elettrici installati. Parallelamente, è necessario stabilire requisiti generici da attuarsi mediante norme armonizzate, affinché i nuovi apparecchi di illuminazione siano più compatibili con le lampade a risparmio energetico armonizzate che possano funzionare con una gamma più ampia di apparecchi elettrici. I requisiti in materia di informazioni sul prodotto relative agli apparecchi elettrici possono aiutare gli utilizzatori a combinare lampade e apparecchi.
18) E' necessario che lo scaglionamento delle specifiche per la progettazione ecocompatibile offra ai produttori il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. E' necessario che il calendario delle tappe sia tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità delle apparecchiature presenti sul mercato e tenga conto dell'incidenza sui costi per gli utilizzatori e i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.
19) Le misurazioni dei parametri pertinenti sono effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
20) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
21) Per agevolare i controlli della conformità è necessario che i produttori forniscano informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
22) Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un'ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell'intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento
23) E' auspicabile che il riesame del presente regolamento presti particolare attenzione all'evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell'intento di verificare che non siano utilizzate per fini diversi dagli usi speciali, allo sviluppo di nuove tecnologie come i LED e gli OLED nonché alla fattibilità della definizione di requisiti di efficienza energetica a livello di classe A di cui al regolamento delegato n. 874/2012 o almeno di classe B per le lampade direzionali alogene a tensione di rete (tenuto conto dei criteri della tabella 2 in appresso, al punto 1.1 dell'allegato III). E' inoltre opportuno esaminare se sia possibile rafforzare significativamente i requisiti in materia di efficienza energetica per le altre lampade a filamento. E' altresì auspicabile che il riesame verta sui requisiti di funzionalità afferenti alla resa del colore per le lampade a LED.
24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 285 del 31.10.2009.
GU L 174 dell'1.7.2011.
GU L 374 del 27.12.2006.
GU L 11 del 15.1.2002.
GU L 197 del 24.7.2012.
GU L 258 del 26.9.2012.
GU L 76 del 24.3.2009.
GU L 204 del 21.7.1998.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti elettrici di illuminazione:
a) lampade direzionali;
b) lampade con diodi a emissione luminosa (LED);
c) apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade, compresi i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione (diversi dagli alimentatori e dagli apparecchi per lampade fluorescenti e a scarica ad alta densità); anche se integrati in altri prodotti.
Il regolamento stabilisce inoltre i requisiti in materia di informazioni sul prodotto per i prodotti per usi speciali.
I moduli LED sono esonerati dai requisiti di cui al presente regolamento se sono commercializzati come parti di apparecchi di illuminazione immessi sul mercato in quantitativi inferiori a 200 unità l'anno.
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Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2015/1428)
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. "illuminazione", l'applicazione di luce a un ambiente, a oggetti o all'ambiente circostante, in modo da risultare visibile all'occhio umano;
2. "illuminazione di accento", una forma di illuminazione nella quale la luce è diretta in modo da mettere in risalto un oggetto o una parte di un ambiente;
3. "prodotto elettrico di illuminazione", un prodotto progettato per essere usato nell'illuminazione a base elettrica;
4. "prodotto per usi speciali", un prodotto che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinato a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti:
a) applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali
i) l'emissione luminosa in qualità di agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi);
ii) cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);
iii) riscaldamento (lampade a infrarossi);
iv) segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale);
b) applicazioni luminose dove
i) la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o
ii) la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione da studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o
iii) l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o
iv) l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o
v) i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a – 20 °C o superiori a 50 °C); Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono prodotti per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (UE) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore CRI almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1 000 lm);
5. "sorgente luminosa", superficie o oggetto progettati per emettere radiazioni ottiche per lo più visibili prodotte dalla trasformazione di energia. Il termine "visibile" si riferisce a una lunghezza d'onda di 380-780 nm;
6. "lampada", un'unità le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente e che consiste in una o più sorgenti luminose. Essa può includere componenti aggiuntivi necessari per l'accensione, l'alimentazione elettrica o il funzionamento dell'unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l'unità in modo permanente;
7. "attacco della lampada", la parte della lampada che fornisce la connessione all'alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un connettore e che può inoltre servire per mantenere la lampada nello zoccolo;
8. "portalampada" o "zoccolo", un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l'attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all'alimentazione elettrica;
9. "lampada direzionale", una lampada con almeno l'80% di emissione luminosa all'interno di un angolo solido di p sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);
10. "lampada non direzionale", una lampada diversa da una lampada direzionale;
11. "lampada a filamento": una lampada in cui la luce è prodotta mediante un conduttore filiforme riscaldato fino all'incandescenza per effetto del passaggio di corrente elettrica. La lampada può contenere gas che influenzano il processo di incandescenza;
12. "lampada a incandescenza": una lampada a filamento in cui il filamento funziona in un bulbo sottovuoto o è circondato da gas inerte;
13. "lampada ad alogeni (tungsteno) ": una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni. Tale lampada può essere fornita con alimentatore di corrente incorporato;
14. "lampada a scarica", lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori;
15. "lampada fluorescente", lampada a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le lampade fluorescenti possono essere fornite con alimentatore integrato;
16. "lampada fluorescente senza alimentatore integrato" una lampada fluorescente ad attacco singolo o doppio senza alimentatore integrato;
17. "lampada a scarica ad alta intensità", una lampada a scarica elettrica in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete del bulbo e l'arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato;
18. "diodo a emissione luminosa (LED)", una sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n di materiale inorganico che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica;
19. "pacchetto LED", un insieme di uno o più LED. L'insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche;
20. "modulo LED", un insieme privo di attacco che incorpora uno o più pacchetti di LED su una piastra a circuiti stampati. L'insieme può avere componenti elettrici, ottici, meccanici e termici, interfacce e un dispositivo di controllo;
21. "lampada a LED", una lampada che incorpora uno o più moduli LED. La lampada può essere munita di attacco;
22. "unità esterna di alimentazione della lampada", un dispositivo collocato tra l'alimentazione elettrica e una o più lampade che consente una serie di operazioni legate al funzionamento della lampada, come trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente delle lampade al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l'interferenza radio. L'unità può essere progettata in modo da collegarsi a un'altra unità esterna di alimentazione di una lampada per svolgere tali funzioni. Il termine non include:
- i dispositivi di controllo,
- le fonti energetiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (1),
23. "dispositivo di controllo", un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza, quali interruttori timer, sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna. E' inoltre possibile considerare dispositivi di controllo i regolatori d'intensità a taglio di fase (dimmer);
24. "unità esterna di alimentazione della lampada", un'unità esterna di alimentazione della lampada non integrata progettata per essere montata all'esterno dell'involucro di una lampada o apparecchio di illuminazione o per essere rimossa da tale involucro senza danneggiare in modo permanente la lampada o l'apparecchio di illuminazione.
25. "alimentatore", un'unità esterna di alimentazione della lampada inserita tra l'alimentazione e una o più lampade a scarica che, mediante induttanza, capacitanza o una combinazione di induttanza e capacitanza, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto;
26. "unità esterna di alimentazione della lampada alogena", un'unità esterna di alimentazione della lampada che trasforma la tensione di rete in tensione bassissima per le lampade alogene;
27. "lampada fluorescente compatta", una lampada fluorescente che comprende tutti i componenti necessari per avviare e stabilizzare il funzionamento della lampada;
28. "apparecchio di illuminazione":un prodotto che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica. Se l'uso primario del prodotto non è l'illuminazione e il prodotto dipende dall'apporto energetico per espletare la propria funzione primaria durante l'uso (come frigoriferi, macchine da cucire, endoscopi, analizzatori di sangue), esso non è considerato un apparecchio di illuminazione ai fini del presente regolamento;
29. "utilizzatore finale", una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
30. "detentore finale", la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d'uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità.
31. "lampada semaforica a incandescenza", una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2 % durante le prime 1 000 ore di funzionamento.
Ai fini degli allegati da III a V si applicano anche le definizioni di cui all'allegato II.
GU L 93 del 7.4.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. I prodotti elettrici di illuminazione di cui all'articolo 1 soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato III, eccetto il caso in cui costituiscono prodotti per usi speciali.
Ogni specifica per la progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:
Fase 1: 1° settembre 2013
Fase 2: 1° settembre 2014
Fase 3: 1° settembre 2016
A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, ciascun requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive.
2. A decorrere dal 1° settembre 2013 i prodotti per usi speciali soddisfano i requisiti in materia di informazioni sul prodotto di cui all'allegato I.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico:
a) contiene una copia delle informazioni sul prodotto fornite in conformità dell'allegato III, parte 3, del presente regolamento;
b) integra la documentazione tecnica con le eventuali ulteriori informazioni che devono essere presenti negli allegati I, III e IV;
c) specifica almeno una combinazione realistica di impostazioni e condizioni di prodotto alle quali detto prodotto rispetta il presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono illustrati all'allegato V.
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Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro tre anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2015/1428)
Requisiti per le informazioni sul prodotto relativi alle lampade per usi speciali
1. Se le coordinate di cromaticità di una lampada rientrano sempre nella seguente gamma:
- x < 0,270 o x > 0,530
- y < - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,2199 o y > - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,1595;
le coordinate di cromaticità sono dichiarate nel fascicolo tecnico elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE che indica che tali coordinate conferiscono alla lampada il carattere di prodotto per uso speciale.
2. Per tutti i prodotti per usi speciali l'uso previsto è dichiarato in tutte le forme di informazioni sul prodotto, congiuntamente all'avvertenza che tali prodotti non sono destinati a usi in altre applicazioni.
Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE elenca i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione del prodotto la specificità per l'uso previsto dichiarato:
Se necessario i parametri possono essere elencati in modo da evitare di rivelare informazioni commerciali riservate connesse ai diritti di proprietà intellettuale del produttore.
Se il prodotto è presentato in maniera visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto, le seguenti informazioni sono indicate in modo chiaro ed evidente sull'imballaggio:
a) l'uso previsto;
b) l'indicazione che il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici; e
c) i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato.
In alternativa, le informazioni di cui alla lettera c) possono essere fornite inserendole nell'imballaggio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
ALLEGATO II
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da III a V
Ai fini degli allegati da III a V si intende per:
"flusso luminoso" (F), una quantità derivata dal flusso energetico (potenza energetica) valutando la radiazione in base alla sensibilità spettrale dell'occhio umano; in assenza di ulteriori indicazioni è riferibile al flusso luminoso iniziale;
"flusso luminoso iniziale", il flusso luminoso di una lampada dopo un breve periodo di funzionamento;
"flusso luminoso utile" (Fuse), la parte di flusso luminoso di una lampada che rientra nell'angolo del cono utilizzato per calcolare l'efficienza energetica della lampada di cui al punto 1.1 dell'allegato III;
"intensità luminosa" (candela o cd), il quoziente di flusso luminoso emesso dalla sorgente e diffuso dall'elemento dell'angolo solido nell'elemento dell'angolo solido contenente la direzione data;
"angolo del fascio", l'angolo formato da due rette immaginarie su un piano attraverso l'asse del fascio ottico, in modo che tali rette passino attraverso il centro del lato frontale della lampada e attraverso punti nei quali l'intensità luminosa è pari al 50% dell'intensità centrale del fascio, dove l'intensità del fascio centrale corrisponde al valore dell'intensità luminosa misurata sull'asse del fascio ottico;
"cromaticità", la proprietà di uno stimolo di colore definito dalle rispettive coordinate di cromaticità o dell'insieme della lunghezza d'onda dominante o complementare e dalla purezza;
"temperatura di colore correlata" (Tc [K]), la temperatura di un radiatore planckiano (corpo nero) il cui colore percepito risulta il più simile a quello di uno stimolo fornito alle stesse condizioni di brillanza e in specifiche condizioni di vista;
"resa cromatica" (Ra), l'effetto di un illuminante sull'aspetto cromatico degli oggetti, aspetto paragonato consciamente o inconsciamente al loro aspetto cromatico in presenza di un illuminante di riferimento;
"coerenza dei colori", la deviazione massima delle coordinate di cromaticità (x e y) di un'unica lampada da un punto cromatico centrale (cx e cy), espressa mediante la dimensione dell'ellisse di MacAdam che si forma intorno al punto cromatico centrale (cx e cy);
"fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada" (LLMF), il rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla lampada in un determinato momento della vita e il flusso luminoso iniziale;
"fattore di sopravvivenza della lampada" (LSF), la frazione definita del numero totale delle lampade che continuano a funzionare in un dato momento in determinate condizioni e con una determinata frequenza di accensione;
"vita della lampada", il periodo di funzionamento dopo il quale la frazione del numero totale di lampade che continuano a funzionare corrisponde al fattore di sopravvivenza della lampada, in determinate condizioni e con una determinata frequenza di accensione; Per le lampade a LED, la vita della lampada è il tempo di funzionamento fra l'inizio del relativo uso e il momento in cui sopravvive solo il 50% del numero totale di lampade o il mantenimento del flusso luminoso medio del campione passa sotto la soglia del 70%, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
"tempo di innesco della lampada", il tempo necessario, dopo la chiusura del circuito di alimentazione, perché la lampada si accenda completamente e resti accesa;
"tempo di avvio della lampada", il tempo necessario affinché la lampada, dopo l'innesco, emetta una frazione definita del flusso luminoso stabilizzato;
"fattore di potenza", il rapporto tra il valore assoluto della potenza attiva e la potenza apparente in condizioni periodiche;
"contenuto di mercurio della lampada", il mercurio contenuto nella lampada;
"valore dichiarato", un valore di una grandezza, utilizzato a fini di specifica, stabilito per condizioni operative specificate di un prodotto. Salvo indicazione contraria, tutti i requisiti sono espressi in valori nominali;
"valore nominale", un valore di una quantità utilizzato per designare e identificare un prodotto;
"condizione a vuoto", la condizione in cui l'unità esterna di alimentazione della lampada collegata è alla tensione di alimentazione e l'uscita è scollegata in funzionamento normale da tutti i carichi principali per mezzo dell'apposito interruttore (i casi di lampada mancante o difettosa oppure lo scollegamento del carico non sono considerati funzionamento normale);
"modo attesa", un modo del dispositivo di controllo della lampada nel quale le lampade sono spente mediante un segnale di controllo in condizioni di funzionamento normali. Si applica a un'unità esterna di alimentazione della lampada con funzione di accensione integrata connessa in via permanente all'alimentazione di rete durante l'uso normale;
"segnale di controllo", un segnale digitale o analogico trasmesso al dispositivo di controllo con o senza fili per mezzo di una modulazione di voltaggio attraverso cavi di controllo distinti o per mezzo di un segnale modulato nella tensione di alimentazione;
"potenza nel modo attesa", la potenza consumata dall'unità esterna di alimentazione della lampada in modalità attesa;
"potenza a vuoto", la potenza consumata dall'unità esterna di alimentazione della lampada in modalità a vuoto;
"ciclo di accensione", la sequenza di accensione e spegnimento della lampada a intervalli dati;
"guasto prematuro", si verifica quando una lampada giunge al termine della vita dopo un periodo di funzionamento inferiore alla vita nominale, dichiarata nella documentazione tecnica;
"schermo antiriflesso", un deflettore resistente, ottico o meccanico, riflettente o no, progettato per bloccare la radiazione direttamente visibile emessa dalla sorgente luminosa di una lampada direzionale, al fine di evitare un abbagliamento parziale temporaneo in caso di osservazione diretta da parte di un osservatore. Non comprende il rivestimento superficiale della sorgente luminosa nella lampada direzionale;
"compatibilità", si verifica quando, per un prodotto destinato a un impianto, a essere inserito in un altro prodotto o a questo connesso mediante un collegamento fisico o senza fili,
i) è possibile effettuare l'installazione, l'inserimento o la connessione; e
ii) subito dopo aver iniziato a fruire dell'insieme, gli utilizzatori finali non sono indotti a credere che tali prodotti siano difettosi; e
iii) il rischio di sicurezza nell'uso congiunto dei prodotti non è superiore al rischio presentato dagli stessi prodotti considerati singolarmente se utilizzati con altri prodotti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Per le modifiche al presente si veda l'art. 3 del Reg. (UE) 2015/1428.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
ALLEGATO IV
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2015/1428)
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano le procedure di verifica di cui al presente regolamento. Le autorità di sorveglianza del mercato forniscono le informazioni relative ai risultati delle prove agli altri Stati membri e alla Commissione.
Le autorità degli Stati membri sono tenute a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1. PROCEDURA DI VERIFICA PER LAMPADE DIVERSE DALLE LAMPADE A LED E PER LAMPADE LED CHE DEVONO ESSERE SOSTITUITE NELL'APPARECCHIO PER L'ILLUMINAZIONE DALL'UTILIZZATORE FINALE
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un campione costituito da almeno venti lampade dello stesso modello e dello stesso produttore, se possibile ottenute in proporzione uguale da quattro fonti diverse selezionate casualmente, salvo indicazione contraria da tabella 9.
Il modello è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se:
a) le lampade del campione sono accompagnate dalle informazioni sul prodotto richieste e corrette,
b) le lampade del campione risultano conformi alle disposizioni in materia di compatibilità di cui ai punti
2.1 e 2.2. dell'allegato III, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e
c) la prova dei parametri delle lampade del campione di cui alla tabella 9 non evidenzia carenze di conformità nei confronti dei parametri.
Tabella 9
Parametro |
Procedura |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6 000 ore (solo per lampade a LED) |
La prova si conclude: - quando si raggiunge il numero di ore prescritto o - se si guastano più di due lampade, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Conformità: prima del numero di ore prescritto possono guastarsi al massimo 2 delle 20 lampade del campione di prova. Mancata conformità: in caso contrario. |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto |
La prova si conclude quando si raggiunge il numero prescritto di cicli di accensione o se più di una lampada del campione di 20 lampade raggiunge il termine della vita, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Conformità: al raggiungimento del numero di cicli di accensione, almeno 19 lampade delle 20 del campione non presentano guasti. Mancata conformità: in caso contrario. |
Tempo di innesco |
Conformità: il tempo medio di innesco delle lampade del campione di prova non è superiore al tempo di innesco prescritto maggiorato del 10% e nessuna lampada del campione presenta un tempo di innesco doppio rispetto a quello prescritto. Mancata conformità: in caso contrario. |
Tempo di avvio della lampada fino al 60%F |
Conformità: il tempo medio di avvio delle lampade del campione di prova non è superiore al tempo di avvio prescritto maggiorato del 10% e nessuna lampada del campione presenta un tempo di avvio moltiplicato per 1,5 rispetto a quello prescritto. Mancata conformità: in caso contrario. |
Tasso di guasti prematuri |
La prova si conclude: - quando si raggiunge il numero di ore prescritto o - se si guasta più di una lampada, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Conformità: prima del numero di ore prescritto si guasta al massimo 1 delle 20 lampade del campione di prova. Mancata conformità: in caso contrario. |
Resa dei colori (Ra) |
Conformità: la Ra media delle lampade del campione di prova non è inferiore di oltre tre punti al valore prescritto e nessuna lampada del campione di prova presenta un valore Ra di oltre 3,9 punti inferiore al quello prescritto. Mancata conformità: in caso contrario. |
Mantenimento del flusso luminoso al termine della vita e vita nominale (solo per le lampade a LED) |
A tal fine "termine della vita" significa il punto temporale in cui si prevede che sopravviva solo il 50% delle lampade o che il mantenimento medio del flusso luminoso del campione passi sotto la soglia del 70%, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Conformità: il mantenimento del flusso luminoso al termine della vita e i valori relativi alla vita della lampada ottenuti per estrapolazione dal fattore di sopravvivenza della lampada e dal mantenimento medio del flusso luminoso delle lampade del campione a 60000 ore non sono inferiori di oltre il 10% rispettivamente al mantenimento di flusso luminoso e alla vita nominale dichiarata nelle informazioni sul prodotto Mancata conformità: in caso contrario. |
Dichiarazioni di equivalenza per lampade a retroadattamento a norma dei punti 3.1.2 l) e m) dell'allegato III |
Solo se la dichiarazione di equivalenza è verificata ai fini della conformità, è sufficiente sottoporre a prova 10 lampade, possibilmente ottenute approssimativamente nella stessa proporzione da quattro fonti scelte casualmente. Conformità: i risultati medi delle lampade del campione di prova non si scostano di oltre il 10% dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati. Mancata conformità: in caso contrario. |
Angolo del fascio di luce |
Conformità: i risultati medi delle lampade del campione non si scostano di oltre il 25% dall'angolo del fascio dichiarato e il valore dell'angolo del fascio di ciascuna lampada non si scosta di oltre il 25% dal valore nominale. Mancata conformità: in caso contrario. |
Intensità di picco |
Conformità: l'intensità di picco di ciascuna lampada del campione di prova non è inferiore al 75% dell'intensità nominale del modello. Mancata conformità: in caso contrario. |
Altri parametri (compreso l'indice di efficienza energetica) |
Conformità: i risultati medi delle lampade del campione di prova non si scostano di oltre il 10% dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati. Mancata conformità: in caso contrario. |
In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme.
2. PROCEDURA DI VERIFICA PER MODULI LED CHE NON DEVONO ESSERE RIMOSSI DALL'APPARECCHIO PER L'ILLUMINAZIONE DALL'UTILIZZATORE FINALE
Ai fini delle prove illustrate oltre, le autorità degli Stati membri ottengono esemplari di prova dello stesso modello (di moduli LED o apparecchi di illuminazione, se del caso) dallo stesso produttore, se possibile in proporzione uguale presso fonti selezionate casualmente. Per quanto concerne i punti 1), 3) e 5) in appresso, il numero di fonti è almeno di quattro, se possibile. Per quanto attiene al punto 2), il numero di fonti è almeno pari a quattro se possibile, salvo il caso in cui il numero di apparecchi di illuminazione necessario per ottenere per estrazione 20 moduli LED dello stesso modello sia inferiore a quattro, nel qual caso il numero di fonti è uguale al numero di apparecchi di illuminazione necessari. Per quanto riguarda il punto 4), se i primi due apparecchi di illuminazione non superano la prova, i tre moduli successivi sottoposti a prova provengono da tre fonti diverse, se possibile.
Le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura nell'ordine impartito in appresso, fino a raggiungere una conclusione in merito alla conformità dei modelli di moduli LED o a concludere che la prova non può essere effettuata. L'espressione "apparecchio di illuminazione" si riferisce all'apparecchio contenente i moduli LED e per "prova"si intende la procedura illustrata alla parte 1 del presente allegato, fatta eccezione per il punto 4). Se il fascicolo tecnico consente di effettuare le prove a norma di ambo i punti 1) e 2), le autorità hanno la facoltà di scegliere il metodo più idoneo.
1) Se il fascicolo di documentazione tecnica dell'apparecchio di illuminazione consente di sottoporre a prova l'intero apparecchio in quanto lampada, le autorità eseguono la prova su venti apparecchi considerati lampade. Se il modello dell'apparecchio di illuminazione è considerato conforme, il modello dei moduli LED è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Se il modello dell'apparecchio di illuminazione non è considerato conforme, neanche il modello dei moduli LED è ritenuto conforme.
2) In caso contrario, se il fascicolo di documentazione tecnica dell'apparecchio di illuminazione consente la rimozione del o dei moduli LED a fini di prova, le autorità ottengono un numero sufficiente di apparecchi per disporre di 20 esemplari di ciascun modello di modulo LED incorporato. Le autorità seguono le istruzioni contenute nel fascicolo di documentazione tecnica per smontare gli apparecchi di illuminazione e sottoporre a prova ciascun modello di modulo LED separatamente. Le conclusioni relative alla conformità dei modelli di moduli LED derivano dalle prove.
3) In caso contrario, se il fascicolo di documentazione tecnica dell'apparecchio di illuminazione dichiara che il produttore dell'apparecchio di illuminazione ha ottenuto i moduli LED come prodotti a sé stanti muniti del marchio CE sul mercato unionale, le autorità acquisiscono 20 esemplari di ciascun modello di modulo LED sullo stesso mercato e li sottopongono a prova separatamente. Le conclusioni relative alla conformità del modello di modulo LED derivano dalle prove. Se il modello non è più disponibile sul mercato unionale la sorveglianza del mercato non può essere espletata.
4) In caso contrario, se il produttore dell'apparecchio di illuminazione non ha ottenuto i moduli LED incorporati come prodotti a sé stanti muniti del marchio CE sul mercato unionale, le autorità richiedono al produttore dell'apparecchio di illuminazione di fornire una copia dei dati relativi alla prova originale del modello di modulo LED che dimostrino che questi sono conformi ai requisiti applicabili a:
- tutti i moduli LED della tabella 5 del presente regolamento;
- se si tratta di moduli LED direzionali, delle tabelle 1 e 2 del presente regolamento;
- se si tratta di moduli LED non direzionali, delle tabelle 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 244/2009.
Se dai dati delle prove risulta che un qualsiasi modello di modulo LED dell'apparecchio di illuminazione non è conforme ai requisiti, il modello di modulo LED è ritenuto non conforme.
In caso contrario le autorità smontano un unico apparecchio di illuminazione per accertare che il modulo LED dell'apparecchio sia dello stesso tipo descritto nei dati delle prove. Se uno di essi è diverso o non può essere identificato, il modello di modulo LED è ritenuto non conforme.
In caso contrario, i requisiti relativi ai cicli di accensione, ai guasti prematuri, al tempo di innesco e al tempo di avvio di cui alla tabella 5 sono sottoposti a prova su un altro apparecchio di illuminazione in funzione al regime prescritto. Durante tale operazione, la temperatura dei moduli LED è sottoposta a prova anche nei confronti dei limiti definiti. Se i risultati delle prove (diverse a quelle relative ai guasti prematuri) differiscono dai valori limite di oltre il 10% o se l'apparecchio di illuminazione si è guastato prematuramente, si sottopongono a prova tre apparecchi supplementari. Se le medie dei risultati delle tre prove supplementari (diverse da quelle relative ai guasti prematuri e alla temperatura di esercizio) non differiscono dai valori limite di oltre il 10%, nessuno degli apparecchi si è guastato prematuramente e la temperatura di esercizio (espressa in °C) rientra nel 10% dei limiti definiti in ciascuno dei tre apparecchi, il modello di moduli LED è ritenuto conforme ai requisiti. In caso contrario, il modello è considerato non conforme.
5) Se le prove a norma dei punti da 1) a 4) non sono possibili perché nell'apparecchio non si possono distinguere moduli LED da sottoporre a prova separatamente, le autorità sottopongono a prova i requisiti relativi ai cicli di accensione, ai guasti prematuri, al tempo di innesco e al tempo di avvio di cui alla tabella 5 su un unico apparecchio. Se i risultati delle prove differiscono dai valori limite di oltre il 10% o se l'apparecchio di illuminazione si è guastato prematuramente, si sottopongono a prova tre apparecchi supplementari. Se le medie dei risultati delle tre prove supplementari (diverse da quelle relative ai guasti prematuri) non differiscono dai valori limite di oltre il 10% e nessuno degli apparecchi si è guastato prematuramente, il modello di moduli LED incorporato nell'apparecchio di illuminazione è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. In caso contrario, il modello è considerato non conforme.
3. PROCEDURA DI VERIFICA PER APPARECCHI PROGETTATI PER ESSERE INSTALLATE TRA LA RETE E LE LAMPADE
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
L'apparecchio risulta conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se soddisfano le disposizioni in materia di compatibilità di cui all'allegato III, punto 2.3, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se si dimostra la mancata compatibilità rispetto alle disposizioni in materia di cui all'allegato III, punto 2.3, lettera a), il modello può ancora essere ritenuto conforme se soddisfa quanto prescritto in materia di informazioni sul prodotto all'allegato III, punto 3.3 o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.
Oltre che per i requisiti di compatibilità, l'unità di alimentazione della lampada è anche provata per quanto riguarda i requisiti di efficienza di cui all'allegato III, punto 1.2. La prova è eseguita su un unico esemplare di unità di alimentazione della lampada, non su una combinazione di diversi elementi dell'unità di alimentazione della lampada, anche se il modello è progettato per dipendere da altri elementi per far funzionare la/e lampada/e in un dato impianto. Il modello è ritenuto conforme ai requisiti se i risultati non si scostano dai valori limite di oltre il 2,5 %. Se i risultati si scostano di oltre il 2,5 % dai valori limite, si sottopongono a prova tre unità supplementari. Il modello è considerato conforme ai requisiti se la media dei risultati delle tre prove supplementari non supera i valori limite di oltre il 2,5 %.
Oltre che per i requisiti di compatibilità, gli apparecchi di illuminazione intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali sono inoltre controllati per la presenza di lampade nell'imballaggio. Il modello è ritenuto conforme se non sono presenti lampade o se le lampade presenti appartengono alle classi energetiche previste all'allegato III, punto 2.3.
Oltre che per i requisiti di compatibilità, i dispositivi di controllo per la regolazione della luce sono sottoposti a prova con lampade a filamento quando il dispositivo di controllo per la regolazione della luce si trova nella posizione di regolazione minima. Il modello è ritenuto conforme se, una volta installato secondo le istruzioni del produttore, le lampade forniscono almeno l'1 % del loro flusso luminoso a pieno carico.
Se il modello non soddisfa i criteri di conformità applicabili di cui sopra, è ritenuto non conforme. Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2021.
ALLEGATO V
Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6
In appresso è indicata la migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per quanto attiene agli aspetti ambientali quantificabili considerati significativi.
Le caratteristiche richieste in talune applicazioni, quali un'elevata resa dei colori, possono far sì che i prodotti che offrono tali caratteristiche non soddisfino i parametri in questione.
1. EFFICIENZA DELLE LAMPADE DIREZIONALI
La lampada più efficiente presenta un indice di efficienza energetica pari a 0,16.
2. CONTENUTO DI MERCURIO DELLA LAMPADA
Esistono lampade che non contengono mercurio e sono fra le più efficienti sotto il profilo energetico.
3. EFFICIENZA DELLE UNITÀ ESTERNA DI ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE ALOGENE
Le unità esterna di alimentazione delle lampade alogene più efficienti presentano un'efficienza pari a 0,93.