
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2012, n. 252
G.U.R.I. 4 febbraio 2013, n. 29
Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
Testo con annotazioni alla data 26 febbraio 2015
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", che dispone che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, secondo il quale gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati anche nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che demanda al Dipartimento della funzione pubblica la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni regolamentari per valutarne l'impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese;
Visto l'articolo 7, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che demanda al regolamento previsto dal precedente comma 2 anche l'individuazione, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, delle modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 11 che disciplina il principio di trasparenza al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;
Udito il parere del Consiglio di Stato in data 19 luglio 2012, n. 3326;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 ottobre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese.
2. Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni dello Stato.
3. Per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalità degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze. Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, nè quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti.
Criteri e modalità per la pubblicazione
1. L'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 1, comma 1, è predisposto secondo i criteri e le modalità individuate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, al fine di garantire la massima trasparenza secondo criteri di chiarezza e omogeneità onde agevolare la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali.
2. I regolamenti e i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale corredati in allegato dall'elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati. Gli schemi degli atti normativi, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, sono corredati del predetto elenco, oltre che delle relazioni previste dalle vigenti disposizioni. (1)
3. In tutti i casi le pubbliche amministrazioni statali hanno l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata: "Oneri informativi introdotti ed eliminati", in base alle modalità definite nell'allegato A. Della allegazione dell'elenco di cui al comma 1 è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. Della pubblicazione è responsabile il soggetto preposto alle attività di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.M. Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, vedi la tabella allegata allo stesso D.M., recante l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
Modalità di presentazione dei reclami
1. Al fine di agevolare la facoltà di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni del presente regolamento, all'interno della sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione dello Stato, di cui al precedente articolo 2, sono segnalati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, nonchè la casella di posta elettronica cui poter inoltrare il reclamo. I reclami sono, altresì inoltrati dall'amministrazione interessata all'ispettorato della Funzione Pubblica all'indirizzo telematico di quest'ultimo ai fini delle attività di controllo ad esso attribuite.
Modalità di valutazione della prima attuazione delle disposizioni regolamentari
1. Anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, procede, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad una valutazione sulle modalità di attuazione delle disposizioni regolamentari, pure al fine di un'eventuale integrazione o modifica di queste ultime o delle linee guida ad esse allegate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2012
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, PATRONI GRIFFI
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 114