
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 25 ottobre 2012
G.U.R.S. 16 novembre 2012, n. 49
Semplificazione delle procedure nel settore dei carburanti.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e le norme di attuazione di cui al D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;
Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982 "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti" che, per quanto non previsto opera un rinvio statico al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;
Visto il D.Lgs. n. 32/1998 le cui disposizioni non sono state recepite dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, in virtù delle prerogative statutarie regionali in tema di commercio;
Visto il D.A. n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Vista la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, laddove prescrive che ogni limitazione alla libera circolazione ed all'installazione delle attività economiche deve trovare espresso riferimento a "motivi imperativi d'interesse generale" tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
Visto il D.A. n. 695 del 4 maggio 2007 "Modifica del decreto 12 giugno 2003, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia";
Visto l'art. 83bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, così come modificato dall'art. 17 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il D.A. n. 556 del 26 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, con il quale è stato disposto che le norme regionali contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, caducate con l'art. 83bis della legge n. 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;
Visto il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011 serie generale);
Visti i principi e le norme europee sulla liberalizzazione e semplificazione degli oneri in tema di attività produttive richiamati, in ultimo, agli artt. 1 e 17 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27;
Vista da ultimo, la nota prot. n. 28270 del 30 marzo 2012 dell'autorità garante della concorrenza e del mercato con la quale si invita a rimuovere "tutte le barriere normative che ostacolano uno sviluppo del settore della distribuzione in Sicilia";
Ritenuto quindi che, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo disegno di legge di iniziativa governativa elaborato sulla scorta sia del mutato quadro normativo nazionale sia delle indicazioni fornite dalla predetta autorità garante, già all'esame dell'Assemblea regionale siciliana, occorre adottare ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;
Considerato che la normativa regionale, eventualmente in contrasto con la disciplina europea immediatamente esecutiva, possa ritenersi disapplicabile quanto meno nelle more dell'adozione della riforma di settore in corso di definizione;
Visto il D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 28;
Considerato che l'art. 17 del D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, modifica l'art. 28, commi 5 e 6, del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, nella parte in cui rende obbligatorio, entro il 31 dicembre 2012 la dotazione, da parte degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, di apparecchiature self-service con pagamento anticipato;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n. 34309 dell'8 novembre 2011, il quale, nell'evidenziare che la Regione non ha recepito il D.Lgs. n. 32/1998, rileva che, in merito all'applicazione del D.L. n. 98/2011, le disposizioni contenute nell'art. 28 in esame hanno immediata efficacia nell'ordinamento regionale per i commi 8, 9 e 10 concernenti la materia della concorrenza;
Vista la sentenza n. 183/2012 depositata il 12 luglio 2012 della Corte costituzionale con la quale è stata affermata la diretta applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 28 del D.L. n. 98/2011 (convertito con L. n. 111/2011) nelle regioni a Statuto speciale in quanto estranei alla materia del commercio;
Visto il D.A. n. 920/GAB, emanato in data 12 ottobre 2012, ma non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto, pertanto, di dover dare corso, nei limiti discendenti dalla superiore sentenza e dal parere dell'Ufficio legislativo e legale, a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi che in atto si frappongono allo sviluppo del settore della distribuzione di carburanti in Sicilia ed in particolare di individuare nei commi 3, 4, 8, 9 e 10 dell'art. 28 del D.L. n. 98/2011 le disposizioni nazionali che trovano diretta applicazione nel territorio regionale;
Decreta:
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Il D.A. n. 920/GAB, emanato in data 12 ottobre 2012, ma non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è annullato.
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Il punto 2 dell'allegato A dell'art. 5 dell'allegato al D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 "Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia" è così sostituito:
"2) cambio di destinazione dei distributori o dei serbatoi tra prodotti già autorizzati sempre che non comporti l'eliminazione di alcun prodotto, ad esclusione dei cambi di destinazione dei prodotti potenziati con additivi (carburanti prestazionali)".
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In tutti i casi di variazione dell'assetto funzionale non previsti negli allegati A e B dell'art. 5 del decreto di cui all'art. 1, il titolare della concessione provvede a trasmettere, successivamente alla data di acquisizione del parere favorevole, ove previsto, reso dagli enti competenti, all'Assessorato delle attività produttive comunicazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente la descrizione dettagliata delle variazioni da apportare all'impianto esistente
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Il comma 3 dell'art. 1 del D.A. n. 556 del 26 novembre 2008 è così sostituito:
3) Gli impianti di distribuzione di carburanti da realizzare a seguito delle istanze presentate dopo la data di pubblicazione del presente decreto devono essere dotati di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 Kw e comprendere almeno uno dei prodotti GPL o metano a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. Ai fini delle dotazioni di servizi igienico-sanitari si rimanda alle vigenti normative urbanistiche ed alle regolamentazioni edilizie locali.
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Il D.A. n. 1 del 7 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 - parte prima del 16 gennaio 2009, recante nuove disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, che estende gli obblighi stabiliti dal comma 3 dell'art. 1 del D.A. n. 556 del 26 novembre 2008 anche per la realizzazione di impianti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è abrogato.
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I commi 3, 4, 8, 9 e 10 dell'art. 28 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 e s.m.i. trovano diretta applicazione nel territorio regionale.
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La concessione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione prescinde dall'accertamento, da parte del dipartimento delle attività produttive, della capacità tecnico-organizzativa ed economica previsto dalle norme regionali.
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Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui ai punti 12 "Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva compresa tra 1 e 9 mc." e 13 lett. a) "Impianti di distribuzione carburanti liquidi costituiti da contenitori distributori rimovibili e non fino a 9 mc" dell'allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 dovrà essere prodotta, limitatamente ai casi riportati nella colonna A, copia conforme della ricevuta prevista dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 151/2011, in sostituzione del previsto parere del competente comando provinciale dei Vigili del fuoco. Con successivo provvedimento si provvederà alla regolamentazione delle ipotesi di cui al presente articolo limitatamente all'applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 10/1991.
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L'esito dei controlli effettuati dal competente comando dei Vigili del fuoco previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 151/2011 dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive.
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