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REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE, 1° ottobre 2012

G.U.U.E. 2 ottobre 2012, n. L 267

Regolamento recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 22 ottobre 2012

Applicabile dal: 22 ottobre 2012

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce il tipo di aromi e materiali di base soggetti all'obbligo della valutazione e dell'autorizzazione.

2) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008 prevede che, degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, solo quelli inclusi nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale e utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d'impiego ivi specificate, ove applicabili.

3) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 precisa che l'articolo 10 si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione.

4) E' pertanto opportuno fissare la data di applicazione dell'elenco dell'Unione ai fini del terzo comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

5) Come primo passo, il regolamento (UE) 872/2012 della Commissione ha fissato un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti di cui alla lettera a) dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1334/2008 inserendo l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 e fissando la data di applicazione di tale elenco.

6) A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell'elenco dell'Unione possono essere immesse sul mercato nella loro forma originale o utilizzate negli o sugli alimenti fino a diciotto mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione. Poiché le sostanze aromatizzanti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, è opportuno assicurare una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione. Per accrescere la certezza giuridica, è opportuno stabilire un periodo transitorio anche per gli alimenti contenenti tali sostanze aromatizzanti.

7) In un secondo tempo, gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f) devono essere valutati. Le parti interessate devono presentare le domande di aggiornamento dell'elenco dell'Unione per l'aggiunta di una sostanza conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 e devono applicare il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (3) per quanto riguarda i dati richiesti e il contenuto, la redazione e la presentazione delle domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

8) Conformemente agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1334/2008, al fine di accrescere la certezza del diritto e la non discriminazione è opportuno adottare misure transitorie per accordare il tempo necessario per la valutazione e per l'autorizzazione di tali aromi e materiali di base.

9) La data di applicazione delle parti da B a F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto riguarda gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), dello stesso regolamento, deve essere rinviata per accordare il tempo necessario per la valutazione e per l'autorizzazione di tali aromi e materiali di base.

10) Le parti interessate devono presentare le domande di autorizzazione per quanto riguarda gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono attualmente sul mercato entro un termine fissato.

11) A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), non inclusi nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale o utilizzati negli o sugli alimenti fino a diciotto mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione. Poiché gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, è opportuno assicurare una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione. Per accrescere la certezza giuridica, è opportuno stabilire un periodo transitorio per gli alimenti contenenti tali aromi e materiali di base.

12) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 specifica che gli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1334/2008 concernenti modifiche al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (4) e al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (5) si applicano a decorrere dalla data di applicazione dell'elenco dell'Unione. E' pertanto opportuno fissare tale data di applicazione ai fini del quarto comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 354 del 31.12.2008.

(2)

GU L 299 del 23.11.1996.

(3)

GU L 64 dell'11.3.2011.

(4)

GU L 149 del 14.6.1991.

(5)

GU L 39 del 13.2.2008.

CAPO I

SOSTANZE AROMATIZZANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008

Art. 1

Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti

Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. (1)

(1)

Il presente articolo è stato modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 luglio 2015, n. L 175.

CAPO II

AROMI E MATERIALI DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERE DA B) A F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008

Art. 2

Data di applicazione delle parti da B a F dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base

Ai fini del terzo comma dell'articolo 30, in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008, le parti da B a F dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I di tale regolamento, si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2016.

Art. 3

Termini per la presentazione delle domande

Le parti interessate presentano alla Commissione le domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, immessi sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 entro il 22 ottobre 2015.

Art. 4

Misura transitoria per alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008

Gli alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2018, ma non conformi alle parti da B a F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5

Modifiche dei regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008

Ai fini del quarto comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli emendamenti ai regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008, la data di applicazione dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base è il 22 aprile 2013.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO