
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 19 settembre 2012
G.U.R.S. 12 ottobre 2012, n. 43
Modifica del decreto 22 maggio 1997, concernente modalità e termini per la presentazione delle istanze di iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato e delle richieste di concessione del contributo alle spese di assicurazione dei volontari.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 19/08;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato; Visto il D.A. n. 1137 del 21 agosto 1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;
Visto il D.A. n. 602 del 22 maggio 1997 con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel registro generale;
Visto il D.D.G. n. 3308 del 6 novembre 2003 in ordine alla competenza di firma da parte della dirigenza preposta alle strutture intermedie del dipartimento;
Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
Preso atto che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato; Ritenuto indispensabile, per quanto attiene alle procedure per l'iscrizione e la tenuta del registro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/94, procedere ad una revisione del precedente D.A. del 22 maggio 1997 con il quale sono state disciplinate le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze d'iscrizione e del relativo mantenimento, al fine di adeguare la procedura alle normative nel frattempo intervenute;
Decreta:
L'art. 1 del D.A. del 22 maggio 1997 è così sostituito: Le istanze di iscrizione nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 possono essere inoltrate presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, nei seguenti periodi:
- per il primo semestre dell'anno dall'1 al 31 gennaio,
- per il secondo semestre dell'anno dall'1 al 30 settembre.
Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'ufficio postale.
Alla domanda in carta libera, completa dell'esatto indirizzo dell'associazione e dei relativi recapiti telefonici (compreso fax ed e-mail), a firma del legale rappresentante e corredata dalla copia del documento d'identità, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia, conforme all'originale, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti e dello statuto dell'associazione da cui risulti la conformità dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266/91 e della legge regionale n. 22/94;
b) relazione sull'attività (gratuita) svolta nel territorio regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull'attività che si intende svolgere;
c) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono tutte le cariche sociali previste dallo statuto;
d) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, contenente il numero e l'elenco dei soci-volontari ( distinto per categorie statutarie, se previsto dallo statuto);
e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili (corredata dall'ultimo bilancio approvato e dall'inventario dei beni);
f) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo (la stessa è da produrre anche in forma negativa);
g) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre anche in forma negativa, con la quale si comunica se l'associazione è iscritta o meno presso altri registri e/o albi;
h) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione richiedente l'iscrizione.
L'art. 4 del D.A. del 22 maggio 1997 è così sostituito: Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale devono inviare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla comunicazione prevista dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 22/94, dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa:
- al permanere dei requisiti di iscrizione;
- all'attività di volontariato espletata dalla data dell'ultima comunicazione effettuata e, comunque, riferita all'anno precedente;
- alle modifiche intervenute nello statuto ed in seno agli organi sociali;
- alle variazioni della sede legale e sociale;
- all'assolvimento degli obblighi assicurativi di cui all'art. 4 della legge n. 266/91;
- all'assolvimento dell'obbligo di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, allegando copia dello stesso;
- all'utilizzo, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni gratuite dei propri associati, allegando, in caso di utilizzo di personale esterno, elenco nominativo degli stessi e degli aderenti;
- di non aver stipulato convenzioni con enti pubblici per servizi di competenza degli stessi enti - art. 10 legge regionale n. 22/94; in caso positivo, allegare copia della convenzione stipulata.