Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 10 settembre 2012, n. 2

G.U.R.S. 5 ottobre 2012, n. 42

Attività di ottico. Obbligo di presenza nell'esercizio dell'ottico/direttore tecnico.

AI COMUNI DELL'ISOLA

ALLE PROVINCE REGIONALI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ha previsto l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico. In esecuzione del 6° comma del succitato articolo, con D.P.Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64 è stato emanato il regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizione al registro speciale e sullo svolgimento della relativa attività.

Nello specifico, l'art. 1, comma 2 del succitato regolamento ha stabilito che "Nel registro speciale (...) devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti".

Inoltre, il successivo art. 3, commi 2 e 3 del medesimo regolamento dispone che "L'iscrizione nel registro speciale è a titolo personale. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio dell'attività di ottico, se non ad altro ottico iscritto nel registro speciale. Nel caso di attività svolta in più punti vendita, il titolare della ditta individuale dovrà proporre, per ciascuno di essi non direttamente gestito dallo stesso un direttore tecnico iscritto nel registro speciale, che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge e al presente regolamento di esecuzione.

Coloro i quali esercitano o intendano esercitare l'attività di ottico in forma di società, di qualsiasi tipo, dovranno iscrivere nel registro speciale il legale rappresentante della società o un direttore tecnico ai sensi del secondo comma del presente articolo anche quando l'attività venga svolta in un solo punto vendita".

La citata normativa, nel riservare ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliare di ottico, previa iscrizione nell'apposito registro speciale, la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, nulla chiarisce in ordine all'obbligo di presenza, nell'arco d'apertura dell'esercizio, dell'ottico/direttore tecnico.

Sul punto, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, a seguito di apposita richiesta di questo dipartimento, con parere prot. n. 17115-84/11/2012 dell'11 giugno 2012, ha fornito gli elementi di valutazione per una corretta interpretazione della norma di che trattasi.

Nello specifico, l'Ufficio interpellato, nel ribadire che quella dell'ottico costituisce arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie), rappresenta che il D.M. 23 luglio 1998, che disciplina il commercio di occhiali, dispone espressamente che "la vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo".

Pertanto, alla luce del citato parere, condiviso da questo Assessorato, appare implicita nella norma la "presenza" fisica dell'ottico titolare dell'esercizio di vendita (o di un direttore tecnico) in funzione di assistenza al cliente, in analogia a quanto previsto per il farmacista.

Ai fini della nomina del direttore tecnico, si rimanda alle disposizioni del codice civile e in particolare al paragrafo 1°, sezione 3ª, titolo II, libro V.

L'Assessore: VENTURI