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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 185 G.U.R.I. 12 settembre 2012, n. 213

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TESTO COORDINATO (alla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e con annotazioni alla data 7 aprile 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto. (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 237 del 3-24 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del presente decreto, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino.

Art. 2

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento

(integrato dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 2014, n. 14)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) le tabelle B e C sono soppresse;

c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in "tribunale di Napoli nord", e, a norma della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha sede nel comune di Aversa.

Art. 3

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento

1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonchè per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.

Art. 5

Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi

(integrato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 2014, n. 14)

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell'organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non è richiesto il requisito del termine triennale di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo.

5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.

6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.

Art. 6

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;

c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

Art. 7

Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Art. 8

Edilizia giudiziaria

(integrato dall'art. 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 2014, n. 14)

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonchè ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

Art. 9

Disposizioni transitorie

(integrato dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 2014, n. 14)

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale.

2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell'istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d'ufficio.

2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al tribunale.

2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 10

Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

Entrata in vigore

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1139, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 8, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 8, comma 4-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'art. 8, comma 8-ter, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'art. 11, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonchè delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SEVERINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

TABELLA A @#

(articolo 1, comma 1)

(sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 2014, n. 14)

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

FABRIANO

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

JESI

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

OSIMO

ANCONA

ANCONA

SEZ.T.

SENIGALLIA

ANCONA

ASCOLI PICENO

SEZ.T.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ANCONA

CAMERINO

T.

CAMERINO

ANCONA

CAMERINO

P.R.

CAMERINO

ANCONA

FERMO

SEZ.T.

SANT'ELPIDIO A MARE

ANCONA

MACERATA

SEZ.T.

CIVITANOVA MARCHE

ANCONA

PESARO

SEZ.T.

FANO

BARI

BARI

SEZ.T.

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BARI

BARI

SEZ.T.

ALTAMURA

BARI

BARI

SEZ.T.

BITONTO

BARI

BARI

SEZ.T.

MODUGNO

BARI

BARI

SEZ.T.

MONOPOLI

BARI

BARI

SEZ.T.

PUTIGNANO

BARI

BARI

SEZ.T.

RUTIGLIANO

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

CERIGNOLA

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

MANFREDONIA

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

SAN SEVERO

BARI

FOGGIA

SEZ.T.

TRINITAPOLI

BARI

LUCERA

T.

LUCERA

BARI

LUCERA

SEZ.T.

APRICENA

BARI

LUCERA

SEZ.T.

RODI GARGANICO

BARI

LUCERA

P.R.

LUCERA

BARI

TRANI

SEZ.T.

ANDRIA

BARI

TRANI

SEZ.T.

BARLETTA

BARI

TRANI

SEZ.T.

CANOSA DI PUGLIA

BARI

TRANI

SEZ.T.

MOLFETTA

BARI

TRANI

SEZ.T.

RUVO DI PUGLIA

BOLOGNA

BOLOGNA

SEZ.T.

IMOLA

BOLOGNA

BOLOGNA

SEZ.T.

PORRETTA TERME

BOLOGNA

FORLI'

SEZ.T.

CESENA

BOLOGNA

MODENA

SEZ.T.

CARPI

BOLOGNA

MODENA

SEZ.T.

PAVULLO NEL FRIGNANO

BOLOGNA

MODENA

SEZ.T.

SASSUOLO

BOLOGNA

PARMA

SEZ.T.

FIDENZA

BOLOGNA

RAVENNA

SEZ.T.

FAENZA

BOLOGNA

RAVENNA

SEZ.T.

LUGO

BOLOGNA

REGGIO EMILIA

SEZ.T.

GUASTALLA

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

BRESSANONE

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

BRUNICO

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

MERANO

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

BOLZANO

BOLZANO

SEZ.T.

SILANDRO

BRESCIA

BERGAMO

SEZ.T.

CLUSONE

BRESCIA

BERGAMO

SEZ.T.

GRUMELLO DEL MONTE

BRESCIA

BERGAMO

SEZ.T.

TREVIGLIO

BRESCIA

BRESCIA

SEZ.T.

BRENO

BRESCIA

BRESCIA

SEZ.T.

SALO'

BRESCIA

CREMA

T.

CREMA

BRESCIA

CREMA

P.R.

CREMA

BRESCIA

MANTOVA

SEZ.T.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CAGLIARI

CAGLIARI

SEZ.T.

CARBONIA

CAGLIARI

CAGLIARI

SEZ.T.

IGLESIAS

CAGLIARI

CAGLIARI

SEZ.T.

SANLURI

CAGLIARI

ORISTANO

SEZ.T.

MACOMER

CAGLIARI

ORISTANO

SEZ.T.

SORGONO

CALTANISSETTA

NICOSIA

T.

NICOSIA

CALTANISSETTA

NICOSIA

P.R.

NICOSIA

CAMPOBASSO

LARINO

SEZ.T.

TERMOLI

CATANIA

CALTAGIRONE

SEZ.T.

GRAMMICHELE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

ACIREALE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

ADRANO

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

BELPASSO

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

BRONTE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

GIARRE

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

MASCALUCIA

CATANIA

CATANIA

SEZ.T.

PATERNO'

CATANIA

MODICA

T.

MODICA

CATANIA

MODICA

P.R.

MODICA

CATANIA

RAGUSA

SEZ.T.

VITTORIA

CATANIA

SIRACUSA

SEZ.T.

AUGUSTA

CATANIA

SIRACUSA

SEZ.T.

AVOLA

CATANIA

SIRACUSA

SEZ.T.

LENTINI

CATANZARO

CATANZARO

SEZ.T.

CHIARAVALLE CENTRALE

CATANZARO

COSENZA

SEZ.T.

ACRI

CATANZARO

COSENZA

SEZ.T.

SAN MARCO ARGENTANO

CATANZARO

CROTONE

SEZ.T.

STRONGOLI

CATANZARO

PAOLA

SEZ.T.

SCALEA

CATANZARO

ROSSANO

T.

ROSSANO

CATANZARO

ROSSANO

P.R.

ROSSANO

CATANZARO

VIBO VALENTIA

SEZ.T.

TROPEA

FIRENZE

AREZZO

SEZ.T.

MONTEVARCHI

FIRENZE

AREZZO

SEZ.T.

SANSEPOLCRO

FIRENZE

FIRENZE

SEZ.T.

EMPOLI

FIRENZE

FIRENZE

SEZ.T.

PONTASSIEVE

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

FIRENZE

GROSSETO

SEZ.T.

ORBETELLO

FIRENZE

LIVORNO

SEZ.T.

CECINA

FIRENZE

LIVORNO

SEZ.T.

PIOMBINO

FIRENZE

LIVORNO

SEZ.T.

PORTOFERRAIO

FIRENZE

LUCCA

SEZ.T.

VIAREGGIO

FIRENZE

MONTEPULCIANO

T.

MONTEPULCIANO

FIRENZE

MONTEPULCIANO

P.R.

MONTEPULCIANO

FIRENZE

PISA

SEZ.T.

PONTEDERA

FIRENZE

PISTOIA

SEZ.T.

MONSUMMANO TERME

FIRENZE

PISTOIA

SEZ.T.

PESCIA

FIRENZE

SIENA

SEZ.T.

POGGIBONSI

GENOVA

CHIAVARI

T.

CHIAVARI

GENOVA

CHIAVARI

P.R.

CHIAVARI

GENOVA

LA SPEZIA

SEZ.T.

SARZANA

GENOVA

MASSA

SEZ.T.

CARRARA

GENOVA

MASSA

SEZ.T.

PONTREMOLI

GENOVA

SANREMO

T.

SANREMO

GENOVA

SANREMO

SEZ.T.

VENTIMIGLIA

GENOVA

SANREMO

P.R.

SANREMO

GENOVA

SAVONA

SEZ.T.

ALBENGA

L'AQUILA

AVEZZANO

T.

AVEZZANO

L'AQUILA

AVEZZANO

P.R.

AVEZZANO

L'AQUILA

CHIETI

SEZ.T.

ORTONA

L'AQUILA

LANCIANO

T.

LANCIANO

L'AQUILA

LANCIANO

SEZ.T.

ATESSA

L'AQUILA

LANCIANO

P.R.

LANCIANO

L'AQUILA

PESCARA

SEZ.T.

PENNE

L'AQUILA

PESCARA

SEZ.T.

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

L'AQUILA

SULMONA

T.

SULMONA

L'AQUILA

SULMONA

P.R.

SULMONA

L'AQUILA

TERAMO

SEZ.T.

ATRI

L'AQUILA

TERAMO

SEZ.T.

GIULIANOVA

L'AQUILA

VASTO

T.

VASTO

L'AQUILA

VASTO

P.R.

VASTO

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

FASANO

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

FRANCAVILLA FONTANA

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

MESAGNE

LECCE

BRINDISI

SEZ.T.

OSTUNI

LECCE

LECCE

SEZ.T.

CAMPI SALENTINA

LECCE

LECCE

SEZ.T.

CASARANO

LECCE

LECCE

SEZ.T.

GALATINA

LECCE

LECCE

SEZ.T.

GALLIPOLI

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

LECCE

LECCE

SEZ.T.

MAGLIE

LECCE

LECCE

SEZ.T.

NARDO'

LECCE

LECCE

SEZ.T.

TRICASE

MESSINA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZ.T.

LIPARI

MESSINA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZ.T.

MILAZZO

MESSINA

MESSINA

SEZ.T.

TAORMINA

MESSINA

MISTRETTA

T.

MISTRETTA

MESSINA

MISTRETTA

P.R.

MISTRETTA

MESSINA

PATTI

SEZ.T.

SANT'AGATA DI MILITELLO

MILANO

BUSTO ARSIZIO

SEZ.T.

GALLARATE

MILANO

BUSTO ARSIZIO

SEZ.T.

SARONNO

MILANO

COMO

SEZ.T.

CANTU'

MILANO

COMO

SEZ.T.

ERBA

MILANO

COMO

SEZ.T.

MENAGGIO

MILANO

MILANO

SEZ.T.

CASSANO D'ADDA

MILANO

MILANO

SEZ.T.

LEGNANO

MILANO

MILANO

SEZ.T.

RHO

MILANO

MONZA

SEZ.T.

DESIO

MILANO

SONDRIO

SEZ.T.

MORBEGNO

MILANO

VARESE

SEZ.T.

LUINO

MILANO

VIGEVANO

T.

VIGEVANO

MILANO

VIGEVANO

SEZ.T.

ABBIATEGRASSO

MILANO

VIGEVANO

P.R.

VIGEVANO

MILANO

VOGHERA

T.

VOGHERA

MILANO

VOGHERA

P.R.

VOGHERA

NAPOLI

ARIANO IRPINO

T.

ARIANO IRPINO

NAPOLI

ARIANO IRPINO

P.R.

ARIANO IRPINO

NAPOLI

AVELLINO

SEZ.T.

CERVINARA

NAPOLI

BENEVENTO

SEZ.T.

AIROLA

NAPOLI

BENEVENTO

SEZ.T.

GUARDIA SANFRAMONDI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

AFRAGOLA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

CAPRI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

CASORIA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

FRATTAMAGGIORE

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

ISCHIA

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

MARANO DI NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

PORTICI

NAPOLI

NAPOLI

SEZ.T.

POZZUOLI

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

AVERSA

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

CARINOLA

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

CASERTA

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

MARCIANISE

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

NAPOLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZ.T.

PIEDIMONTE MATESE

NAPOLI

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

T.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

NAPOLI

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

P.R.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

CASTELLAMMARE DI STABIA

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

GRAGNANO

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

SORRENTO

NAPOLI

TORRE ANNUNZIATA

SEZ.T.

TORRE DEL GRECO

PALERMO

AGRIGENTO

SEZ.T.

CANICATTI'

PALERMO

AGRIGENTO

SEZ.T.

LICATA

PALERMO

MARSALA

SEZ.T.

CASTELVETRANO

PALERMO

MARSALA

SEZ.T.

MAZARA DEL VALLO

PALERMO

MARSALA

SEZ.T.

PARTANNA

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

BAGHERIA

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

CARINI

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

MONREALE

PALERMO

PALERMO

SEZ.T.

PARTINICO

PALERMO

TERMINI IMERESE

SEZ.T.

CEFALU'

PALERMO

TERMINI IMERESE

SEZ.T.

CORLEONE

PALERMO

TRAPANI

SEZ.T.

ALCAMO

PERUGIA

ORVIETO

T.

ORVIETO

PERUGIA

ORVIETO

P.R.

ORVIETO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

ASSISI

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

CITTA' DI CASTELLO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

FOLIGNO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

GUBBIO

PERUGIA

PERUGIA

SEZ.T.

TODI

POTENZA

MATERA

SEZ.T.

PISTICCI

POTENZA

MELFI

T.

MELFI

POTENZA

MELFI

P.R.

MELFI

REGGIO CALABRIA

LOCRI

SEZ.T.

SIDERNO

REGGIO CALABRIA

PALMI

SEZ.T.

CINQUEFRONDI

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA

SEZ.T.

MELITO DI PORTO SALVO

ROMA

CASSINO

SEZ.T.

SORA

ROMA

CIVITAVECCHIA

SEZ.T.

BRACCIANO

ROMA

FROSINONE

SEZ.T.

ALATRI

ROMA

FROSINONE

SEZ.T.

ANAGNI

ROMA

LATINA

SEZ.T.

GAETA

ROMA

LATINA

SEZ.T.

TERRACINA

ROMA

RIETI

SEZ.T.

POGGIO MIRTETO

ROMA

ROMA

SEZ.T.

OSTIA

ROMA

TIVOLI

SEZ.T.

CASTELNUOVO DI PORTO

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

ROMA

TIVOLI

SEZ.T.

PALESTRINA

ROMA

VELLETRI

SEZ.T.

ALBANO LAZIALE

ROMA

VELLETRI

SEZ.T.

ANZIO

ROMA

VELLETRI

SEZ.T.

FRASCATI

ROMA

VITERBO

SEZ.T.

CIVITA CASTELLANA

ROMA

VITERBO

SEZ.T.

MONTEFIASCONE

SALERNO

SALA CONSILINA

T.

SALA CONSILINA

SALERNO

SALA CONSILINA

SEZ.T.

SAPRI

SALERNO

SALA CONSILINA

P.R.

SALA CONSILINA

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

AMALFI

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

CAVA DE' TIRRENI

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

EBOLI

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

MERCATO SAN SEVERINO

SALERNO

SALERNO

SEZ.T.

MONTECORVINO ROVELLA

SASSARI

SASSARI

SEZ.T.

ALGHERO

SASSARI

TEMPIO PAUSANIA

SEZ.T.

LA MADDALENA

SASSARI

TEMPIO PAUSANIA

SEZ.T.

OLBIA

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

GINOSA

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

GROTTAGLIE

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

MANDURIA

TARANTO

TARANTO

SEZ.T.

MARTINA FRANCA

TORINO

ACQUI TERME

T.

ACQUI TERME

TORINO

ACQUI TERME

P.R.

ACQUI TERME

TORINO

ALBA

T.

ALBA

TORINO

ALBA

SEZ.T.

BRA

TORINO

ALBA

P.R.

ALBA

TORINO

ALESSANDRIA

SEZ.T.

NOVI LIGURE

TORINO

CASALE MONFERRATO

T.

CASALE MONFERRATO

TORINO

CASALE MONFERRATO

P.R.

CASALE MONFERRATO

TORINO

MONDOVI'

T.

MONDOVI'

TORINO

MONDOVI'

P.R.

MONDOVI'

TORINO

NOVARA

SEZ.T.

BORGOMANERO

TORINO

PINEROLO

T.

PINEROLO

TORINO

PINEROLO

P.R.

PINEROLO

TORINO

SALUZZO

T.

SALUZZO

TORINO

SALUZZO

P.R.

SALUZZO

TORINO

TORINO

SEZ.T.

CHIVASSO

TORINO

TORINO

SEZ.T.

CIRIE'

TORINO

TORINO

SEZ.T.

MONCALIERI

TORINO

TORINO

SEZ.T.

SUSA

TORINO

TORTONA

T.

TORTONA

TORINO

TORTONA

P.R.

TORTONA

TORINO

VERBANIA

SEZ.T.

DOMODOSSOLA

Distretto

Circondario

Ufficio

Località

TORINO

VERCELLI

SEZ.T.

VARALLO

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

BORGO VALSUGANA

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

CAVALESE

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

CLES

TRENTO

TRENTO

SEZ.T.

TIONE DI TRENTO

TRIESTE

PORDENONE

SEZ.T.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

TRIESTE

TOLMEZZO

T.

TOLMEZZO

TRIESTE

TOLMEZZO

P.R.

TOLMEZZO

TRIESTE

UDINE

SEZ.T.

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTE

UDINE

SEZ.T.

PALMANOVA

VENEZIA

BASSANO DEL GRAPPA

T.

BASSANO DEL GRAPPA

VENEZIA

BASSANO DEL GRAPPA

P.R.

BASSANO DEL GRAPPA

VENEZIA

BELLUNO

SEZ.T.

PIEVE DI CADORE

VENEZIA

PADOVA

SEZ.T.

CITTADELLA

VENEZIA

PADOVA

SEZ.T.

ESTE

VENEZIA

ROVIGO

SEZ.T.

ADRIA

VENEZIA

TREVISO

SEZ.T.

CASTELFRANCO VENETO

VENEZIA

TREVISO

SEZ.T.

CONEGLIANO

VENEZIA

TREVISO

SEZ.T.

MONTEBELLUNA

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

CHIOGGIA

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

DOLO

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

PORTOGRUARO

VENEZIA

VENEZIA

SEZ.T.

SAN DONA' DI PIAVE

VENEZIA

VERONA

SEZ.T.

LEGNAGO

VENEZIA

VERONA

SEZ.T.

SOAVE

VENEZIA

VICENZA

SEZ.T.

SCHIO