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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2012 DELLA COMMISSIONE, 5 settembre 2012

G.U.U.E. 6 settembre 2012, n. L 240

Regolamento che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 13 settembre 2012

Applicabile dal: 16 ottobre 2012

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42, considerando quanto segue:

1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (2), occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.

2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 della Commissione (3).

3) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2013. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 209 dell'11.8.2005.

(2)

GU L 171 del 23.6.2006.

(3)

GU L 234 del 10.9.2011.

Art. 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO