
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2012
G.U.R.S. 31 agosto 2012, n. 37
Aggiornamento delle direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana di medicina di laboratorio private.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto quanto disposto in materia di gestione della qualità dal D.P.C.M. 10 febbraio 1984;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e quanto dallo stesso disposto in materia di Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali agli artt. 8, 8-bis, comma 3, 8-ter, 8- quater, 8-quinquies;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
Visto l'art. 2, comma 4, dello stesso D.P.R. 14 gennaio 1997, che attribuisce alle Regioni il compito di definire standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state emanate direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il D.A. n. 62 del 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 20 febbraio 2009, di "Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio", con il quale sono state adottate specifiche strategie operative nel campo della medicina di laboratorio volte alla centralizzazione delle attività, all'informatizzazione ed all'automatizzazione, al controllo di qualità ed all'eliminazione delle duplicazioni;
Visti i DD.AA. n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni che hanno introdotto e disciplinato il processo di
Aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;
Visto il documento sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" inviato in data 5 luglio 2010 dal Ministero della salute alla Conferenza Stato-Regioni, che prevede un soglia minima di attività di 200.000 prestazioni per l'Accreditamento e la partecipazione ai programmi VEQ;
Visto il decreto assessoriale del 30 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010- 2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", previo parere favorevole espresso dalla VI Commissione legislativa nella seduta del 29 dicembre 2010 e previa deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 dicembre 2010;
Considerato che l'azione 4.1 del suddetto Programma operativo, prevede tra i risultati programmati la "Definizione di un nuovo "Piano di aggregazione" finalizzato ad addivenire progressivamente, entro il 2012, a una soglia minima di 200.000 esami/anno, attraverso la promozione dell'aggregazione dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue, coerentemente a quanto indicato dal competente Ministero" e tra gli indicatori di risultato:
- "entro il 31 dicembre 2010 pubblicazione di una linea di indirizzo in merito ai programmi di VEQ;
- entro il 30 giugno 2011 predisposizione di un nuovo "Piano di aggregazione"che promuova l'aggregazione dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue ai fini di un incremento dell'aggregazione dei laboratori presumibilmente nella misura attesa del 20% entro lo stesso anno;
- entro il 30 giugno 2012 verifica del nuovo "Piano di aggregazione" dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue nella prospettiva di addivenire entro il 2012 al consolidamento di una soglia minima di 200.000 esami.";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - rep. atti n. 61/CSR, che fa propri i criteri contenuti nel documento ministeriale sopra richiamato e richiamati nel Programma operativo, rafforzando il carattere vincolante degli impegni assunti dalla Regione nello stesso Programma operativo;
Considerato che lo stesso Accordo prevede che "Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service. Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio nei settori della microbiologia, dell'anatomia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno";
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
Visto il D.A. n. 1180 del 22 giuno 2011, Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 22 luglio 2011, e in particolare l'art. 17 che prevede l'adozione, con successivi decreti, di "parametri e scadenze conformi alle linee guida e di indirizzo contenuti negli accordi adottati o adottandi dalla Conferenza Stato-Regioni", al fine di "allineare e consolidare la riorganizzazione delle reti di offerta dell'attività di diagnostica di laboratorio";
Visto il D.A. n. 2189 dell'8 novembre 2011, e in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 8 che prevedono la possibilità di consentire per una sola volta e previa domanda motivata e documentata, transiti di singoli componenti di un'aggregazione da un "Soggetto gestore" ad un altro soltanto a condizione che i livelli di produzione, dopo il transito, siano mantenuti consoni ai contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - rep. atti n. 61/CSR;
Visto il D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 sull'aggregato di spesa relativo all'assistenza specialistica convenzionata esterna 2012, ed in particolare l'art. 12 che rinvia ad un successivo provvedimento la definizione di "ulteriori criteri volti al consolidamento del processo aggregativo dei laboratori di analisi, in attuazione del piano regionale di riqualificazione della medicina di laboratorio ed in coerenza con la relativa intesa Stato-Regioni" nonché la fissazione delle "modalità di pesatura delle prestazioni, oggettivamente rendicontate, che concorrono al raggiungimento dei valori soglia espressi in volumi di prestazioni/anno";
Considerato che questo Assessorato ha già adottato diversi provvedimenti volti a promuovere un processo di crescita delle strutture, sostenendone l'aggregazione su base volontaria, attraverso meccanismi di premialità, che ha portato alla nascita di un significativo numero di strutture aggregate con alta capacità produttiva sul piano quali-quantitativo, rendendo capillare sul territorio la diffusione delle potenzialità analitico-specialistiche dei relativi laboratori centralizzati, attraverso una rete di punti di accesso;
Considerato che la più recente fase aggregativa avviata con il citato D.A. n. 1180/2011 è stata già orientata al raggiungimento della soglia minima di n. 100.000 prestazioni annue, attraverso meccanismi di premialità;
Considerato che il modello organizzativo a rete, nel sistema pubblico e privato, consente anche la sostenibilità dei costi sostenuti dalle stesse strutture laboratoristiche al fine di garantire il miglioramento continuo della qualità, nel rispetto del quadro normativo nazionale orientato alla riduzione degli aggregati di spesa e delle tariffe massime di rimborso delle prestazioni erogabili a carico del S.S.N.;
Considerato che tale quadro normativo nazionale ha carattere vincolante per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, ai fini di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale;
Ritenuto opportuno inserire nel calcolo delle prestazioni erogate dalle strutture laboratoristiche private convenzionate sia l'attività erogata su richiesta del S.S.R. sia quella libero professionale, in considerazione della gradualità dei processi di crescita nonché al fine di favorire il completamento del processo di adeguamento al valore soglia delle prestazioni annue erogate;
Ritenuto, per le suddette finalità, di poter considerare, per la contrattualizzazione dell'anno 2013 delle strutture non aggregate, come periodo di riferimento esclusivamente per la quantificazione dell'attività erogata su richiesta del S.S.R., il quinquennio 2007-2011, i cui dati relativi sono rendicontati attraverso il flusso M, mentre per la quantificazione dell'attività erogata in regime libero professionale l'anno 2011;
Ritenuto, in particolare, a vantaggio delle suddette strutture, di considerare il numero più alto di prestazioni/ anno erogate per conto del S.S.R., nel quinquennio 2007-2011 cui applicare, per una sola volta, anche un fattore correttivo incrementale pari a 1,3;
Ritenuto, per la contrattualizzazione dell'anno 2013 delle strutture aggregate, di poter considerare come periodo di riferimento per la quantificazione della relativa attività, l'anno 2011 nel quale le aggregazioni sono divenute operative con propri codici identificativi come da direttiva assessoriale n. 54967 del 15 dicembre 2010;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della gradualità dei processi di crescita e dello sforzo di aggregazione già fatto, di applicare anche per le strutture aggregate, per una sola volta, un fattore correttivo incrementale pari a 1,3;
Considerato, inoltre, che l'art. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1997 dispone, al comma 4, che le regioni determinano "gli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private" ed al comma 5, che "le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo qualità...";
Considerato quanto disposto in materia di controllo qualità dal D.A. n. 890 del 17 giugno 2002, ed in particolare: "Il laboratorio deve svolgere programmi di controllo interno di qualità e partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale";
Visto il D.A. n. 3253 del 30 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Centro regionale qualità dei laboratori (CRQ);
Considerato quanto previsto nell'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" rep. atti n. 61/CSR del 23 marzo 2011, che recita: "Debbono essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità e la partecipazione a schemi di valutazione esterna di qualità (VEQ), presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle performance analitiche e quindi della qualità dei servizi erogati. Le regioni definiranno le modalità con le quali dovrà essere garantita la partecipazione ai programmi VEQ, raccomandando preferibilmente quelli di valenza sovraregionale, nazionale o internazionale, che dovranno essere gestiti da soggetti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e servizi della diagnostica di laboratorio. In ogni caso, le regioni devono valutare il raggiungimento delle buone performance da parte dei singoli laboratori, considerando del tutto insufficiente la sola partecipazione ai programmi."
Visto il D.A. n. 1210 del 29 giugno 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 29 luglio 2011, con il quale sono stati definiti i componenti del CRQ (all'art. 1) e sono state identificate le strutture laboratoristiche regionali di supporto al CRQ e definiti i loro compiti (all'art. 3);
Visto il D.A. n. 2708 del 28 dicembre 2011 dal titolo "Modalità e strumenti operativi del Centro regionale qualità dei laboratori (CRQ) ed avvio di programmi a governo regionale di Valutazione esterna di qualità (VEQ), di Controllo qualità interno (CQI) e verifica metrologica" che disciplina i meccanismi operativi del Sistema qualità regionale relativamente alla Diagnostica di laboratorio; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che all'art. 15, comma 14, dispone l'applicazione di una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, "dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014" rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011;
Visto il verbale della riunione congiunta del 24 luglio u.s. del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il successivo verbale della riunione del 2 agosto u.s. del Gruppo di lavoro "Sanità e previdenza", costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze per il Piano di stabilizzazione della Regione Siciliana, che, in ordine agli obiettivi ancora da raggiungere per il completamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, evidenziano, quali criticità di particolare rilievo, che tra le azioni da completare in misura ancora significativa vi è quella relativa al processo di aggregazione nell'ambito delle rete laboratoristica;
Considerato che, come risulta dai citati verbali, è stato rilevato dal Tavolo che la riduzione dei laboratori privati nell'anno 2011 non risulta essere in linea con gli indicatori di risultato previsti dal P.O. e che, pertanto, l'erogazione del 30% della quota di risorse spettanti alla Regione per l'assolvimento degli obblighi di Programma è subordinata anche all'adozione di un provvedimento da parte della Regione che avvii concretamente il processo di aggregazione dei laboratori, per cui col presente provvedimento si ritiene di dover fissare la data dell'1 gennaio 2013, quale termine a decorrere dal quale il raggiungimento della soglia minima di 100.000 prestazioni/anno, costituisce requisito imprenscindibile ai fini dell'accreditamento e della contrattualizzazione e la data dell'1 gennaio 2015 quale termine a decorrere dal quale il raggiungimento della soglia minima di 200.000 prestazioni/anno, costituisce requisito imprescindibile ai fini dell'accreditamento e della contrattualizzazione, nonché adempimento obbligatorio, tra gli altri, ai fini dell'erogazione delle risorse spettanti alla Regione;
Visto lo schema di contratto di cui al D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 ed al relativo allegato A per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per la branca medicina di laboratorio (branca n. 11); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 2012;
Ravvisata l'esigenza, alla fine del processo di riorganizzazione dei laboratori pubblici e privati, di avviare un processo di consolidamento in materia di appropriatezza e di controllo della qualità nelle prestazioni erogate nell'ambito dell'area di diagnostica di laboratorio e di dover aggiornare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici previsti per l'accreditamento dell'attività specialistica ambulatoriale di branca n. 11 dal D.A n. 890 del 16 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Il presente decreto integra e/o modifica per le parti di che trattasi quanto previsto dal D.A. n. 890/02 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.A. n. 62/09 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.A. n. 2674/09 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.A. n. 3253/10 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione in materia.
Ai sensi dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, anche per la branca medicina di laboratorio (branca n. 11), l'importo totale dell'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2012, di cui all'art. 1 del D.A. n. 825/2012 e, conseguentemente, l'importo di ogni singolo aggregato di spesa provinciale di cui all'art. 3 dello stesso D.A. n. 825/2012 sono ridotti, per l'anno 2012, dello 0,5 per cento rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011.
L'aggregato di spesa per la branca medicina di laboratorio di cui al D.A. n. 825/2012 è conseguentemente rideterminato come segue:
Azienda |
Laboratori di analisi |
A.S.P. di Agrigento |
11.146.000,00 |
A.S.P. di Caltanissetta |
4.852.600,00 |
A.S.P. di Catania |
29.390.300,00 |
A.S.P. di Enna |
2.132.300,00 |
A.S.P. di Messina |
17.251.300,00 |
A.S.P. di Palermo |
28.676.900,00 |
A.S.P. di Ragusa |
5.867.500,00 |
A.S.P. di Siracusa |
9.573.900,00 |
A.S.P. di Trapani |
10.432.600,00 |
Totale |
119.323.400,00 |
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la riduzione dello 0,5 per cento è applicata alla parte di risorse accantonate dalle Aziende sanitarie provinciali per la riassegnazione in misura differenziata, prevista dall'art. 5 del citato D.A. n. 825/2012 nella misura del 3 per cento, che, pertanto, per la branca in argomento è rideterminata nella misura del 2,5 per cento;
Qualora tale rassegnazione sia effettuata, oltre che per le finalità di cui al richiamato art. 5 del citato D.A. n. 825/2012, anche per il riequilibrio tra i distretti, avuto riguardo per quelle strutture che insistono in distretti che ciascuna A.S.P. ha riconosciuto essere carenti di prestazioni, ai fini di tale riconoscimento si farà riferimento alla media regionale di n. 6,35 prestazioni per abitante di cui all'allegato al D.A. n. 2674/09.
In attuazione del Programma operativo 2010-2012 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - rep. atti n. 61/CSR è introdotta la soglia minima di prestazioni per l'accreditamento e la contrattualizzazione (quest'ultima consentita solo con le strutture di cui all'art. 25 - comma 2 - della legge n. 5 del 2009 così come modificato e/o integrato dalla legge regionale n. 14/2011) della Specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio da soggetti erogatori privati convenzionati.
Tale soglia è fissata in n. 100.000 prestazioni annue per il biennio 2013-2014 ed in n. 200.000 prestazioni annue a partire dall'1 gennaio 2015.
Restano escluse le prestazioni erogate tramite service che, come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni, non concorrono a determinare la soglia minima di prestazioni delle strutture di laboratorio singole o aggregate.
Ai fini del raggiungimento della soglia minima di prestazioni di cui all'art. 3 concorrono:
a) le prestazioni di medicina di laboratorio (branca n. 11) effettivamente erogate, quindi non tramite service, per conto del S.S.R. anche se con costi non a carico dello stesso (prestazioni totali rendicontate tramite flusso M);
b) le prestazioni di medicina di laboratorio (branca n. 11) effettivamente erogate, quindi non tramite service, in regime libero professionale e regolarmente fatturate.
Per prestazioni rese in regime libero professionale si intendono le prestazione sanitarie di medicina di laboratorio (branca n. 11), esenti da I.V.A. si sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, erogate non su richiesta del S.S.R. e pertanto fatturate ai richiedenti.
Le prestazioni libero professionali saranno determinate dal fatturato delle stesse diviso il costo medio delle prestazioni di branca 11, che in atto è pari ad euro 4,21, in base al nomenclatore tariffario regionale vigente.
Per le strutture non aggregate, ai fini della determinazione della soglia minima di prestazioni di cui all'articolo 3, saranno sommate le seguenti voci:
a) numero di prestazioni complessive effettivamente erogate, quindi non tramite service, per conto del S.S.R. anche se con costi non a carico dello stesso di cui all'art. 4 (prestazioni totali rendicontate tramite flusso M), calcolate con riferimento all'anno precedente quello di contrattualizzazione.
Esclusivamente per la contrattualizzazione del 2013, nella considerazione della gradualità dei processi di crescita delle strutture e per completare il processo di accompagnamento ai percorsi di riorganizzazione della rete laboratoristica, sarà considerato il numero più alto di prestazioni/ anno, erogate nel quinquennio 2007-2011, rendicontate al flusso M e ad esso sarà anche applicato un fattore correttivo incrementale pari a 1,3;
b) numero di prestazioni complessive effettivamente erogate, quindi non tramite service, in attività libero professionale di cui all'art. 4, calcolate con riferimento all'anno precedente quello di contrattualizzazione.
Esclusivamente per i contratti da stipulare nell'anno 2013, sarà considerato il numero di prestazioni erogate nell'anno 2011.
Per i soggetti aggregati, ai fini della determinazione della soglia minima di prestazioni di cui all'articolo 3, facendo riferimento all'ultima configurazione dell'aggregazione saranno sommate le seguenti voci:
a) numero di prestazioni complessive effettivamente erogate, quindi non tramite service, per conto del S.S.R. anche se con costi non a carico dello stesso di cui all'art. 4 (prestazioni totali rendicontate tramite flusso M), calcolate con riferimento all'anno precedente quello di contrattualizzazione.
Esclusivamente per la contrattualizzazione del 2013, nella considerazione della gradualità dei processi di crescita delle strutture e per completare il processo di accompagnamento ai percorsi di riorganizzazione della rete laboratoristica, per le aggregazioni sarà considerato il numero di prestazioni erogate nell'anno 2011, nel quale le stesse aggregazioni sono divenute operative con propri codici identificativi come da direttiva assessoriale n. 54967 del 15 dicembre 2010, moltiplicate per un fattore correttivo incrementale pari a 1,3.
b) numero di prestazioni complessive effettivamente erogate, quindi non tramite service, in attività libero professionale di cui all'art. 4, calcolate con riferimento all'anno precedente quello di contrattualizzazione.
Esclusivamente per i contratti da stipulare nell'anno 2013, sarà considerato il numero di prestazioni erogate nell'anno 2011.
Per le aggregazioni già esistenti nell'anno di riferimento per il calcolo (2011 per il 2013, 2013 per il 2014, ecc.), ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al precedente art. 3, il numero delle prestazioni erogate si otterrà calcolando il numero medio delle prestazioni giornaliere di cui all'art. 4, erogate a partire dalla data di avvio dell'attività dell'aggregazione nella sua ultima configurazione fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del calcolo (2011 per il 2013, 2013 per il 2014, ecc.), moltiplicato 365 (formula: numero delle prestazioni effettivamente erogate/numero dei giorni di attività della nuova aggregazione x 365).
Per le aggregazioni di nuova formazione, quindi non esistenti nell'anno di riferimento del calcolo (2011 per il 2013, 2013 per il 2014, ecc.), ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al precedente art. 3, il numero delle prestazioni erogate di cui all'art. 4, si otterrà sommando le prestazioni erogate dai singoli componenti nello stesso anno di riferimento del calcolo.
Al fine di ottenere una maggiore stabilità della rete dei laboratori nel territorio, nonché ai fini della semplificazione delle procedure in capo alle Aziende sanitarie provinciali per la gestione delle aggregazioni, a decorrere dall'anno 2014 le relative autorizzazioni saranno consentite soltanto con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'istanza.
Con il presente decreto è adottato come requisito ulteriore di accreditamento e contrattualizzazione (quest'ultima consentita solo con le strutture di cui all'art. 25 - comma 2 - della legge n. 5 del 2009), per l'attività specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio (branca n. 11), la registrazione al CRQ e la partecipazione obbligatoria alle VEQ regionali sia per le strutture pubbliche che per le strutture private.
A tal fine, a decorrere dall'anno 2013, le tariffe dei programmi VEQ regionali di cui all'allegato del D.A. n. 2708 del 28 dicembre 2011, nonché quelle del Catalogo ufficiale dei programmi VEQ regionali pubblicato nel sito crq. regione.sicilia.it, sono ridotte del 15%.
Le strutture private convenzionate che alla data del 31 dicembre 2012 non abbiano raggiunto la soglia minima di n. 100.000 prestazioni non potranno più essere contrattualizzate e, quindi, non potranno più erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale.
A partire dall'1 gennaio 2013 potrà essere rinnovato il contratto solo alle strutture che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di contrattualizzazione, avranno dimostrato il raggiungimento della soglia minima di n. 100.000 prestazioni/anno calcolata in applicazione dei precedenti artt. 4 e 5 e che rispettano gli ulteriori requisiti di cui all'art. 6 del presente decreto.
A partire dall'1 gennaio 2015 potrà essere rinnovato il contratto solo alle strutture che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di contrattualizzazione, avranno dimostrato il raggiungimento della soglia minima di attività di n. 200.000 prestazioni/anno calcolata in applicazione dei precedenti artt. 4 e 5 e che rispettano gli ulteriori requisiti di cui all'art. 6 del presente decreto.
Con successivo decreto si provvederà ad introdurre la soglia minima di prestazioni annue per le strutture pubbliche della branca medicina di laboratorio.
E' approvato lo schema di contratto, allegato A al presente decreto, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per la branca medicina di laboratorio (branca n. 11) che, soltanto per la branca di che trattasi, sostituisce lo schema di contratto di cui all'art. 16 del D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 ed al relativo "allegato D".
In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, nelle isole minori prive di laboratori pubblici potrà essere accreditato e contrattualizzato un solo laboratorio privato con una soglia di prestazioni inferiore a quella prevista dal presente decreto.
Qualora in una delle isole minori coesistano più laboratori con prestazioni inferiori alla soglia minima di prestazioni essi dovranno aggregarsi; in caso contrario sarà contrattualizzato il laboratorio con la soglia maggiore di prestazioni di cui all'art. 4.
Le Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati e inviando all'Assessorato della salute, nei successivi 15 giorni, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori, autenticati ai sensi di legge, in formato cartaceo ed informatico, con prospetto riepilogativo recante l'indicazione del codice struttura, denominazione e importi dei budget assegnati.
Con successivo provvedimento verranno stabiliti:
1) ulteriori requisiti minimi per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione (art. 25 - comma 2 - della legge n. 5 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni) delle strutture sanitarie di medicina di laboratorio pubbliche e private nella Regione Siciliana con particolare riguardo all'aggiornamento dei requisiti organizzativi e tecnologico/strutturali dei settori specialistici;
2) la tipologie di indagini analitiche elementari e/o necessari nei punti di accesso delle aggregazioni.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutte le strutture private accreditate per la branca "medicina di laboratorio". Sarà, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 9 agosto 2012.
RUSSO
Allegato A
Contratto tra
L'anno..................il giorno...........del mese di....................................................., in........................................................................presso i locali dell'Azienda sanitaria provinciale di......................................................con sede in...............................................
Sono presenti
La struttura........................................................(indicare la ragione sociale) codice struttura........................................................partita IVA....................................... codice fiscale (se diverso dalla partita IVA)........................................................ con sede in..................................................................(prov............. CAP............................) via.................................................................................... n............ rappresentata dal/la signor/a.....................................................................................................................codice fiscale................................................... domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di........................................................................................................................................;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006;
d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;
E
L'Azienda sanitaria provinciale di..........................................................................partita IVA......................................................codice fiscale (se diverso dalla partita IVA)............................................................rappresenta dal direttore generale dr...................................................................... nato a......................................................... il........................................ munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n............ del.................................... e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima
Per
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca.................................... in conformità ai decreti dell'Assessore della salute della Regione Siciliana n. 825 dell'8 maggio 2012 e n............ del....................................
Premesso
- che con delibera n. 497 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale di governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 luglio 22;
- che con i decreti n. 825 dell'8 maggio 2012 e n............ del
.................................... l'Assessore della salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, e che in particolare con il D.A. n............ del.................................... ha aggiornato le direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie di medicina di laboratorio pubbliche e private nonché il relativo schema contrattuale da utilizzare per la branca n. 11 medicina di laboratorio, cui si uniforma il presente contratto;
- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di sottoscrizione del presente;
- che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di........................................................................ per l'anno..................... è pari ad euro............................................... ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n............ del.................................... ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;
- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà predefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012.
Le parti come sopra individuate,
Visti
- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 nonché il successivo D.A. n............ del.................................... con i quali vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per la specialistica ambulatoriale privata, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;
Considerato e condiviso
- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati alla struttura specialistica che non ha sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
Stipulano quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica............................................................. per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2012, in euro................................. (al netto dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione è di euro................................., determinato sulla base del dato consolidato del 2011. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 20%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni. Le prestazioni rese in aggiunta al budget assegnato saranno remunerate, sempre con l'abbattimento del 20%, entro il mese di marzo dell'anno successivo, proporzionalmente e nei limiti delle economie complessivamente accertate rispetto alla spesa sostenuta dall'A.S.P. per mobilità attiva nell'anno 2011.
3. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'art. 15 del D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 è di euro.............................., determinato sulla base del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011.
Art. 3
1. La struttura specialistica.....................................................................................si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il........................................giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica........................................ avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge n. 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge n. 296/2006.
3. La struttura specialistica e/o l'aggregato.......................... si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate.
Art. 5
1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'A.S.P. corrisponderà alla struttura privata.................................................... mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. I conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati in quattro tranches come segue: entro il 15 maggio per le prestazioni del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le prestazioni del 2° trimestre, entro il 15 novembre per le prestazioni del 3° trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno. Il primo conguaglio avverrà entro il 15 giugno 2012 per le prestazioni del 1° trimestre 2012.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2012. In mancanza l'A.S.P. provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
4. La struttura specialistica.................................................... si obbliga a comunicare all'Azienda l'avvenuto esaurimento del budget assegnato entro il termine di 7 giorni dall'esaurimento del medesimo.
5. La struttura specialistica...................................................................................... prende atto del divieto di remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget, e si dichiara disponibile, esaurito il budget assegnato, ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti applicando la tariffa sociale a carico degli stessi prevista e disciplinata dall'art. 4 del D.A. n. 2594/07.
Art. 6
1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'A.S.P. per la necessaria accettazione.
Art. 7
1. La struttura specialistica e/o l'aggregato................................................, avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana, comunicando comunque l'esito all'A.S.P. entro e non oltre gg. 30;
2. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.
Art. 8
La struttura specialistica dichiara, inoltre, di avere compiuta conoscenza delle seguenti condizioni, che accetta integralmente:
a) le strutture che alla data del 31 dicembre 2012 non raggiungono la soglia minima di attività delle 100.000 prestazioni non potranno più essere contrattualizzate e, quindi, non potranno più erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;
b) a partire dall'1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 potrà essere rinnovato il contratto soltanto alle strutture contrattualizzate che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, raggiungono la soglia minima di attività delle 100.000 prestazioni calcolate ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.A. n............ del.................................;
c) a partire dall'1 gennaio 2015 potrà essere rinnovato il contratto soltanto alle strutture già contrattualizzate che dimostreranno di aver raggiunto nell'anno precedente la soglia minima di attività delle 200.000 prestazioni/anno secondo la metodologia di calcolo di cui agli artt. 4 e 5 senza applicazione del fattore correttivo di 1,3 e che rispettano gli ulteriori requisiti di cui all'art. 6 del D.A. n............ del.................................
Art. 9
1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata............................................................ con il servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale............................................................ con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/legale rappresentante della struttura................................
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di.......................
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvati dalle parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/legale rappresentante della struttura................................
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di.......................