
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2012
G.U.R.S. 3 agosto 2012, n. 31
Costituzione del comitato di supporto tecnico-scientifico del Centro regionale sangue, ai sensi del D.A. 29 maggio 2012.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il D.A. 30 dicembre 2010, recante "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122";
Visti i decreti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2005 recanti rispettivamente "Caratteristiche e modalità per la raccolta di sangue e di emocomponenti" e "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";
Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante i princìpi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue, adottato nella seduta 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 115/CSR);
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
Visto l'art. 6, comma 1, lett. c), della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, ai sensi del quale "viene promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'art. 11 della medesima legge n. 219/2005;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
Visto il D.A. n. 947 del 20 maggio 2009 che istituisce un comitato tecnico-scientifico di supporto per il raggiungimento delle finalità proprie del Centro regionale sangue;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010 "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 - Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica;
Visto il D.A. n. 384 del 4 marzo 2011, recante "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta associative";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 ottobre 2011 recante "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali";
Visto il D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012 recante "Caratteristiche e funzioni della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali" e, in particolare, l'art. 3 dove si prevede che il Centro regionale sangue si avvale del contributo di un comitato tecnico-scientifico, nominato dall'Assessore per la salute, che garantisce un'adeguata partecipazione di professionisti della medicina trasfusionale e di rappresentanti delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue;
Considerata l'esigenza di dovere garantire anche in ambito regionale lo svolgimento delle attività di programmazione, coordinamento, controllo tecnico scientifico e monitoraggio in materia trasfusionale che assicuri il perseguimento degli obiettivi di sistema rendendo omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e appropriatezza in medicina trasfusionale avvalendosi anche del contributo di un comitato tecnico scientifico di supporto;
Ritenuto di dovere provvedere, a tal fine, all'identificazione di un coordinatore e dei componenti del comitato tecnico scientifico di supporto per il raggiungimento delle finalità proprie del Centro regionale sangue;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e in attuazione a quanto statuito dall'art. 3 del D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012, il Centro regionale sangue, operante presso il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico si avvale di un comitato di supporto tecnico-scientifico costituito da professionisti di comprovata esperienza in materia trasfusionale, dai rappresentati regionali delle associazioni e federazione dei donatori volontari di sangue aderenti al coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue (CIVIS) e dal delegato regionale della Società italiana medicina trasfusionale e immunoematologia.
Il comitato tecnico-scientifico di supporto opera a titolo gratuito senza onere alcuno a carico del bilancio regionale e risulta così costituito:
- dr. Pietro Bonomo, direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale del presidio ospedaliero M.P. Arezzo dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, che svolge le funzioni di coordinatore;
- dr. Rosalia Agliastro, direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo, componente;
- dr. Mario Lombardo, direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, componente;
- dr. Raimondo Marcenò, direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero V. Cervello dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, componente;
- dr. Francesco Paolo Maccarione, nella qualità di delegato regionale della Società italiana di medicina trasfusionale ed immunoematologia, componente;
- il rappresentante regionale dell'Associazione donatori di sangue AVIS, componente;
- il rappresentante regionale dell'Associazione donatori di sangue FIDAS, componente;
- il rappresentante regionale dell'Associazione donatori di sangue FRATRES, componente.
Il comitato svolge le attività di supporto tecnico-scientifico presso il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute; il Centro regionale sangue del predetto dipartimento regionale assicura le attività di supporto logistico e di segreteria atte a garantirne il funzionamento.
Il comitato è convocato su impulso del responsabile del Centro regionale sangue ogni qualvolta si ritenga necessario acquisire una valutazione tecnico-scientifica e organizzativa di competenza.
Delle sedute del comitato viene redatto sintetico verbale.
Il verbale è sottoscritto dal responsabile del Centro regionale sangue, dal coordinatore del comitato e dai componenti partecipanti ai lavori.
Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 luglio 2012.
RUSSO