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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 880/2012 DELLA COMMISSIONE, 28 giugno 2012

G.U.U.E. 28 settembre 2012, n. L 263

Regolamento che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° ottobre 2012

Applicabile dal: 1° ottobre 2012

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 126 sexies, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) La parte II, titolo II, capo II, sezione II bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, aggiunta dal regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene norme relative alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda il loro riconoscimento e le trattative contrattuali. Tali norme devono essere completate per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori transnazionali e per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori riconosciute, chiarendo la responsabilità degli Stati membri partecipanti e rispettando la libertà di stabilimento, assicurando che le norme applicabili siano quelle dello Stato membro in cui si svolge una quota significativa delle attività di tali organizzazioni o associazioni.

2) Inoltre occorre stabilire regole relative alla costituzione e alle condizioni dell'assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale. Tale assistenza, in particolare, deve includere il trasferimento delle informazioni che consentano allo Stato membro competente di valutare se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute rispettino le condizioni del riconoscimento. Tali informazioni sono necessarie per consentire allo Stato membro competente di intervenire in caso di inadempienza.

3) Devono essere fissate norme ulteriori relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto di negoziati tra organizzazioni di produttori riconosciute e trasformatori o raccoglitori di latte crudo. Per tener conto della variabilità stagionale della produzione di latte, il calcolo dovrebbe confrontare il volume di latte oggetto dei negoziati per il periodo di fornitura con il volume stimato della produzione lattiera rappresentativo di tale periodo, per valutare la conformità con i massimali di cui all'articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

(2)

GU L 94 del 30.3.2012.

Art. 1

Sede legale

1. Un'organizzazione di produttori transnazionale stabilisce la propria sede legale nello Stato membro in cui dispone di un numero significativo di soci o di un volume significativo di produzione commercializzabile.

2. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori riconosciute, in appresso "associazione transnazionale", stabilisce la propria sede legale nello Stato membro in cui dispone un numero significativo di organizzazioni associate o di un volume significativo di produzione commercializzabile.

Art. 2

Responsabilità degli Stati membri

1. Lo Stato membro in cui è stabilita la sede dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale deve:

a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale o l'associazione transnazionale conformemente all'articolo 126 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed espletare i compiti di cui all' articolo 126 bis, paragrafo 4, di tale regolamento;

b) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui i membri o le organizzazioni membre sono ubicati, per quanto attiene la verifica della conformità delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 126 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) fornire, su richiesta degli altri Stati membri, tutte le informazioni e i documenti pertinenti agli altri Stati membri in cui sono situati i membri o le organizzazioni membre.

2. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale o l'associazione transnazionale, compreso il trasferimento di tutte le informazioni pertinenti.

3. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute conduce i negoziati di cui all'articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la loro sede sociale, gli Stati membri interessati assicurano la prestazione di tutta la necessaria assistenza amministrativa reciproca.

Art. 3

Calcolo della quantità di latte crudo per il negoziato

Ai fini dell'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i massimali di negoziato sono calcolati tenendo conto del periodo di consegna del latte crudo oggetto di negoziati contrattuali e della variabilità stagionale della produzione lattiera, se detta variabilità è significativa.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO