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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

REGOLAMENTO (UE) N. 601/2012 DELLA COMMISSIONE, 21 giugno 2012

G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181

Regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2018/2066)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° agosto 2012

Applicabile dal: 1° gennaio 2013

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE. Nel corso del secondo periodo di conformità previsto dal sistema per lo scambio di quote di emissioni, relativo agli anni dal 2008 al 2012, gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). E' necessario che le norme relative al terzo periodo di scambio nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che inizierà il 1° gennaio 2013, e ai successivi periodi di scambio facciano tesoro di tale esperienza.

2) E' necessario che la definizione di biomassa nel presente regolamento sia coerente con le definizioni dei termini "biomassa", "bioliquidi" e "biocarburanti" di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), in particolare dal momento che il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote ai sensi del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE costituisce un "regime di sostegno" ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

3) Per coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni di cui alla decisione 2009/450/CE della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (3).

4) Per rendere ottimale il funzionamento del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.

5) E' opportuno che il piano di monitoraggio, che definisce una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre aggiornare tale piano periodicamente, sia per tener conto delle conclusioni dei responsabili della verifica, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo rimane il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio, che è specificata in parte dalle procedure previste dal presente regolamento.

6) E' necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione effettivi delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero prevedere metodi di calcolo e di misurazione di base. E' opportuno differenziare ulteriormente tali metodi di calcolo in una metodologia standard e in un sistema basato sul bilancio di massa. Occorre garantire una certa flessibilità per poter combinare, nel medesimo impianto, le metodologie di misurazione, la metodologia di calcolo standard e il bilancio di massa, a condizione che il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.

7) Al fine di ridurre ulteriormente l'onere per i gestori e per gli operatori aerei deve essere semplificato l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza con ciò diminuire l'accuratezza. Le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze dovrebbero essere limitate notevolmente nel caso in cui si utilizzino strumenti di misurazione omologati, soprattutto se gli strumenti di misurazione sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.

8) E' necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o determinati per analisi. Gli obblighi in materia di analisi devono continuare a indicare la preferenza per il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni più pragmatiche per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso dei laboratori non accreditati, tra cui la conformità alla norma armonizzata "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti" (EN ISO/IEC 9001) o ad altri pertinenti sistemi di gestione della qualità certificati.

9) Dovrebbe essere definito un metodo più trasparente e coerente per individuare i "costi sproporzionatamente elevati".

10) La metodologia fondata su misure andrebbe maggiormente equiparata al metodo basato sul calcolo per riconoscere l'accresciuta fiducia nei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e nella garanzia della qualità a essi sottesa. A tal fine è fondamentale introdurre prescrizioni più proporzionate riguardanti le verifiche incrociate con i calcoli e devono essere chiariti gli obblighi concernenti la manipolazione dei dati e altre disposizioni in materia di assicurazione della qualità.

11) Occorre evitare di imporre un obbligo sproporzionato in materia di monitoraggio agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni minori e con meno conseguenze, assicurando al tempo stesso che sia mantenuto un livello di accuratezza accettabile. A tale proposito è necessario fissare condizioni particolari per impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta.

12) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE permette agli Stati membri di escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. Il presente regolamento non si applica direttamente ai suddetti impianti esclusi a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.

13) Per ovviare alle potenziali lacune correlate al trasferimento di CO2 intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni, vale a dire: il trasferimento di CO2 intrinseco avviene soltanto verso altri impianti partecipanti al sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS), mentre il trasferimento di CO2 puro avviene, in conformità al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, soltanto ai fini dello stoccaggio in un sito di stoccaggio geologico, che attualmente rappresenta l'unica forma di stoccaggio permanente di CO2 accettata nell'ambito di tale sistema. Tali condizioni tuttavia non escludono la possibilità di future innovazioni.

14) Devono essere definite prescrizioni specifiche per il settore aereo relative ai piani di monitoraggio e al monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. E' necessario, in particolare, stabilire che ai fini della determinazione della densità è possibile ricorrere indifferentemente alle misurazioni a bordo o alle fatture relative all'acquisto di combustibile. Occorre altresì prescrivere che la soglia entro la quale un operatore aereo può essere considerato un piccolo emettitore sia innalzata da 10.000 tonnellate a 25.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.

15) Occorre rendere più coerente la stima dei dati mancanti imponendo l'obbligo di utilizzare procedure di stima prudenziali riconosciute nel piano di monitoraggio o, qualora ciò non sia possibile, di ottenere l'approvazione dell'autorità competente e di inserire nel piano di monitoraggio una procedura appropriata.

16) Dovrebbe essere rafforzata l'applicazione del principio di miglioramento, che obbliga i gestori a rivedere periodicamente la metodologia di monitoraggio al fine di ottimizzarla e a tener conto delle raccomandazioni formulate dai responsabili delle verifiche durante il processo di verifica. Qualora si applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli, o nell'eventualità in cui le metodologie del livello più elevato non siano attivate, i gestori sono tenuti a comunicare periodicamente le misure adottate per attenersi a una metodologia di monitoraggio basata sul sistema a livelli e per raggiungere il livello più elevato previsto.

17) Ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ogni operatore aereo può presentare domanda per l'attribuzione delle quote di emissioni a titolo gratuito presentando i dati verificati relativi alle tonnellate- chilometro per le attività elencate nell'allegato I della medesima direttiva. Tuttavia, in considerazione del principio di proporzionalità, nel caso in cui un operatore aereo sia oggettivamente impossibilitato a fornire i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro entro il termine fissato, per una situazione grave e imprevedibile che esula dal suo controllo, questi dovrebbe poter presentare i migliori dati disponibili relativi alle tonnellate- chilometro, ferme restando le garanzie necessarie.

18) Occorre promuovere l'impiego delle tecnologie informatiche, ivi comprese le prescrizioni in materia di formati per lo scambio dei dati e di utilizzo di sistemi automatizzati, e di conseguenza autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatorio l'uso di tali sistemi per gli operatori economici. E' altresì auspicabile autorizzare gli Stati membri a elaborare modelli elettronici e specifiche sul formato dei file, che tuttavia devono essere conformi ai requisiti minimi pubblicati dalla Commissione.

19) E' necessario abrogare la decisione 2007/589/CE. Occorre, tuttavia, mantenere inalterati gli effetti delle sue disposizioni per le operazioni di monitoraggio, comunicazione e verifica dei dati relativi alle emissioni e all'attività svolte nel primo e nel secondo periodo di scambio nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

20) E' indispensabile accordare agli Stati membri tempo sufficiente per adottare le misure necessarie e istituire un adeguato quadro istituzionale nazionale per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla data di inizio del terzo periodo di scambio.

21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003.

(2)

GU L 229 del 31.8.2007.

(3)

GU L 140 del 5.6.2009.

(4)

GU L 149 del 12.6.2009.

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

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SEZIONE 1

Oggetto e definizioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all'attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che decorre a partire dal 1° gennaio 2013 e nei successivi periodi di scambio.

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Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo. Esso si applica ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull'attività riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 2013.

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Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "dati relativi all'attività", i dati relativi al quantitativo di combustibili e di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi;

2) "periodo di scambio", un periodo di otto anni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

3) "tonnellata-chilometro", una tonnellata di carico utile trasportata su una distanza di un chilometro;

4) "flusso di fonti", i flussi seguenti:

a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto che dà origine a emissioni di gas a effetto serra presso una o più fonti di emissione a seguito del suo consumo o produzione;

b) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio che è incluso nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra che utilizza una metodologia di bilancio di massa;

5) "fonte di emissione", una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra interessati oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile;

6) "incertezza", parametro associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza situato attorno a un valore medio comprendente il 95% dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;

7) "fattori di calcolo", il valore calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio o la frazione di biomassa;

8) "livello", uno specifico requisito utilizzato per determinare i dati relativi all'attività, i fattori di calcolo, l'emissione annua e l'emissione oraria media annua, oltre che il carico utile;

9) "rischio intrinseco", la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;

10) "rischio di controllo", la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

11) "emissioni di combustione", le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno;

12) "periodo di comunicazione", un anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni o l'anno di controllo di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE per i dati relativi alle tonnellate- chilometro;

13) "fattore di emissione", il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati relativi all'attività di un flusso di fonti ipotizzando l'ossidazione completa per la combustione e la conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;

14) "fattore di ossidazione", il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2 in seguito alla combustione e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il CO emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;

15) "fattore di conversione", il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;

16) "accuratezza", il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica con materiali di taratura e con metodi standard accettati in ambito internazionale e rintracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici;

17) "taratura", la serie di operazioni che istituiscono, a determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento;

18) "passeggeri", le persone a bordo dell'aeromobile durante un volo, escluso l'equipaggio;

19) "prudenziale", significa che è definita una serie di ipotesi che garantiscono che le emissioni annuali non siano sottostimate o che le tonnellate-chilometro non siano sovrastimate;

20) "biomassa", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; include bioliquidi e biocarburanti;

21) "bioliquidi", combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa;

22) "biocarburanti", carburanti liquidi o gassosi per il trasporto ricavati dalla biomassa;

23) "controlli metrologici legali", i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

24) "errore massimo ammissibile", l'errore di misurazione ammesso specificato nell'allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici ufficiali;

25) "attività riguardanti il flusso dei dati", le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla manipolazione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria;

26) "tonnellate di CO2 (e) ", tonnellate metriche di CO2 o CO2 (e);

27) "CO2 (e) ", qualsiasi altro gas a effetto serra diverso dal CO2 elencato nell'allegato II della direttiva 2003/87/CE che abbia un potenziale di surriscaldamento del pianeta equivalente al CO2;

28) "sistema di misura", serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati relativi all'attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di CO2;

29) "potere calorifico netto" (NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, sottratto il calore di vaporizzazione dell'acqua eventualmente formatasi;

30) "emissioni di processo", emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni volute e non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la formazione di sostanze da utilizzare come prodotti o come cariche;

31) "combustibile commerciale standard", i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale che presentano un intervallo di confidenza al 95% non superiore all'1% del rispettivo potere calorifico specificato, compresi il gasolio, l'olio combustibile leggero, la benzina, l'olio lampante, il kerosene, l'etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas);

32) "lotto", una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento e caratterizzazione in modo che sia rappresentativa e trasferita in un'unica spedizione o in continuo nell'arco di un periodo di tempo specifico;

33) "combustibile misto", un combustibile che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;

34) "materiale misto", un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;

35) "fattore di emissione preliminare", il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o materiale misto calcolato in base al contenuto totale di carbonio costituito da una frazione di biomassa e da una frazione fossile, prima di moltiplicarlo con la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione;

36) "frazione fossile", il rapporto tra il carbonio fossile e il contenuto totale di carbonio di un combustibile o materiale, espresso sotto forma di frazione;

37) "frazione di biomassa", il rapporto tra il carbonio proveniente dalla biomassa e il contenuto totale di carbonio di un combustibile o materiale, espresso sotto forma di frazione;

38) "metodo del bilancio energetico", metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come somma del calore utilizzabile e di tutte le pertinenti perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso i gas effluenti;

39) "misura in continuo delle emissioni", serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misure periodiche, ricorrendo alle misure nel camino o a procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie fondate su misure basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino;

40) "CO2 intrinseco", il CO2 che fa parte di un combustibile;

41) "carbonio fossile", carbonio inorganico e organico diverso dalla biomassa;

42) "punto di misura", la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) o la sezione trasversale di un sistema di condutture per il quale il flusso di CO2 è determinato utilizzando sistemi di misura in continuo;

43) "documentazione sulla massa e sul bilanciamento", la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate ("Standards and Recommended Practices", SARP) di cui all'allegato 6 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944, compresa la documentazione indicata nel regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, all'allegato III, lettera J (2), o da normative internazionali equivalenti applicabili;

44) "distanza", la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo, in aggiunta a un fattore fisso di 95 km;

45) "aerodromo di partenza", l'aerodromo dal quale inizia un volo che rappresenta un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

46) "aerodromo di arrivo", l'aerodromo nel quale si conclude un volo che rappresenta un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

47) "carico utile", la massa totale delle merci, della posta, dei passeggeri e dei bagagli trasportati a bordo dell'aeromobile durante un volo;

48) "emissioni fuggitive", emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente;

49) "coppia di aerodromi", una coppia costituita da un aerodromo di partenza e da un aerodromo di arrivo;

50) "condizioni standard", temperatura di 273,15 K e pressione di 101.325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3);

51) "cattura di CO2", l'attività di cattura - da flussi di gas - di anidride carbonica (CO2) che altrimenti sarebbe emessa, al fine del suo trasporto e stoccaggio in un sito ammesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

52) "trasporto di CO2", il trasporto di CO2 mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;

53) "emissioni convogliate", emissioni rilasciate deliberatamente dall'impianto in un punto appositamente designato a tale scopo;

54) "recupero avanzato di idrocarburi", il recupero di idrocarburi aggiuntivi rispetto a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità;

55) "dati surrogati", i valori annui determinati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che un gestore utilizza per sostituire i dati relativi all'attività o i fattori di calcolo allo scopo di elaborare una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati necessari relativi all'attività o tutti i fattori di calcolo richiesti nella metodologia di monitoraggio applicabile. Inoltre, si applicano al presente regolamento le definizioni di "volo" e "aerodromo" di cui all'allegato della decisione 2009/450/CE e le definizioni riportate ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 22 dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE.

(1)

GU L 135 del 30.4.2004.

(2)

GU L 373 del 31.12.1991.

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SEZIONE 2

Principi generali

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Art. 4

Obbligo generale

I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti agli articoli da 5 a 9.

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Art. 5

Completezza

Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili ad attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall'articolo 24 della medesima direttiva e relative a tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando di contabilizzarle due volte.

I gestori e gli operatori aerei applicano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati relativi al periodo di comunicazione.

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Art. 6

Coerenza, comparabilità e trasparenza

1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall'autorità competente.

2. I gestori e gli operatori aerei determinano, registrano, compilano, analizzano e documentano in maniera trasparente i dati relativi al monitoraggio, compresi i riferimenti, le ipotesi, i dati relativi all'attività, i fattori di emissione, i fattori di ossidazione e i fattori di conversione, con modalità che consentano al responsabile della verifica e all'autorità competente di replicare la determinazione delle emissioni.

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Art. 7

Accuratezza

I gestori e gli operatori aerei assicurano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e coscientemente inaccurati.

Essi individuano e contengono il più possibile ogni eventuale fonte di inaccuratezza.

Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 8

Integrità della metodologia

Il gestore o l'operatore aereo forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati sulle emissioni da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni utilizzando opportune metodologie di monitoraggio indicate nel presente regolamento.

Le comunicazioni relative ai dati sulle emissioni e le informazioni in esse contenute non devono essere viziate da inesattezze rilevanti, devono essere imparziali nella scelta e nella presentazione dei dati e fornire un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo.

Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si valutano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza tenendo conto dei maggiori costi. Nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, salvo il caso in cui ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 9

Miglioramento continuo

I gestori e gli operatori aerei tengono conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 10

Coordinamento

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività intraprese da tali autorità ai sensi del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO II

PIANO DI MONITORAGGIO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

SEZIONE 1

Norme generali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 11

Obbligo generale

1. Ogni gestore o operatore aereo esegue il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in conformità all'articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto ai quali si applica.

Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l'operatore aereo gestisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.

2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 descrive le istruzioni per il gestore o l'operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l'impianto o usati dal gestore o dall'operatore aereo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 12

Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio

(modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Un gestore o un operatore aereo trasmette un piano di monitoraggio all'autorità competente per l'approvazione.

Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all'allegato I.

Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo trasmette tutti i seguenti documenti giustificativi:

a) per gli impianti, per ciascun flusso di fonti di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati di attività e i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV e, per ogni fonte di emissione, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso;

b) i risultati di una valutazione dei rischi a dimostrazione del fatto che le proposte attività di controllo e le relative procedure sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati.

2. Se nell'allegato I si fa riferimento a una procedura, quest'ultima dev'essere gestita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall'operatore aereo separatamente rispetto al piano di monitoraggio.

Il gestore o l'operatore aereo riporta le procedure in sintesi nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:

a) il titolo della procedura;

b) un riferimento rintracciabile e verificabile per l'identificazione della procedura;

c) l'identificazione del soggetto o del dipartimento responsabile dell'attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura;

d) una breve descrizione della procedura, che consente al gestore o all'operatore aereo, all'autorità competente e al responsabile della verifica di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte;

e) l'ubicazione di registri e informazioni importanti;

f) il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso;

g) un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente.

Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette a disposizione dell'autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure. Tale documentazione è messa a disposizione a scopo di verifica ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione.

3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono rendere obbligatoria l'introduzione, nel piano di monitoraggio degli impianti, di ulteriori elementi per soddisfare le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare la sintesi di una procedura che garantisca quanto segue:

a) il gestore verifica periodicamente se le informazioni concernenti eventuali modifiche pianificate o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto sono pertinenti ai sensi della suddetta decisione;

b) le informazioni di cui alla lettera a) sono trasmesse dal gestore all'autorità competente entro il 31 dicembre di ogni anno.

(1)

GU L 130 del 17.5.2011.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 13

Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati

1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare i gestori e gli operatori aerei a utilizzare piani di monitoraggio standardizzati o semplificati.

A tal fine, gli Stati membri possono pubblicare modelli per detti piani di monitoraggio, comprensivi di una descrizione del flusso di dati e delle procedure di controllo di cui agli articoli 57 e 58, facendo riferimento ai modelli e alle linee guida pubblicati dalla Commissione.

2. Prima di approvare un piano di monitoraggio semplificato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente esegue una valutazione dei rischi semplificata al fine di stabilire se le attività di controllo proposte e le procedure per le attività di controllo sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati e giustifica il ricorso a tale piano di monitoraggio semplificato.

Se del caso, gli Stati membri possono richiedere al gestore o all'operatore aereo di svolgere personalmente la valutazione dei rischi di cui al precedente comma.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 14

Modifiche al piano di monitoraggio

1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto aereo, in conformità all'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE, e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.

2. Il gestore o l'operatore aereo modifica il piano di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni:

a) si verificano nuove emissioni, dovute a nuove attività svolte o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano di monitoraggio;

b) una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi ovvero ad altre ragioni, comporta una conseguente maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni;

c) i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;

d) la modifica apportata al piano di monitoraggio migliora l'accuratezza dei dati comunicati, salvo il caso in cui ciò non risulti tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati;

e) il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l'autorità competente obbliga il gestore o l'operatore aereo a modificarlo;

f) è necessario mettere in atto le proposte di miglioramento del piano di monitoraggio formulate in una relazione di verifica.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 15

Approvazione di modifiche del piano di monitoraggio

(modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Il gestore o l'operatore aereo notifica tempestivamente all'autorità competente ogni proposta di modifica del piano di monitoraggio.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il gestore o l'operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, eventuali modifiche al piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 3.

2. Ogni significativa modifica del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 è soggetta all'approvazione dell'autorità competente.

Qualora l'autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all'operatore aereo.

3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano le seguenti:

a) modifiche alla categoria dell'impianto;

b) in deroga all'articolo 47, paragrafo 8, modifiche relative alla classificazione dell'impianto come impianto a basse emissioni;

c) modifiche alle fonti di emissione;

d) una modifica che comporta il passaggio da una metodologia basata su calcoli a una metodologia fondata su misure, o viceversa, per determinare le emissioni;

e) una modifica al livello applicato;

f) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;

g) una modifica alla classificazione dei flussi di fonti che comporti un cambiamento tra flussi di fonti di maggiore o minore entità o flussi de minimis;

h) una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev'essere indicato nel piano di monitoraggio;

i) l'introduzione di nuove procedure connesse al campionamento, all'analisi o alla taratura, se le modifiche di tali procedure hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni;

j) l'applicazione o l'adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.

4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:

a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:

i) una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio;

ii) una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 o viceversa;

iii) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;

iv) il cambiamento di statuto di un operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o un cambiamento rispetto una delle soglie di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;

b) per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:

i) un cambiamento dallo status non commerciale a quello commerciale del servizio di trasporto aereo fornito;

ii) una modifica riguardante l'oggetto del servizio di trasporto aereo, inteso come trasporto passeggeri, merci o posta.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 16

Attuazione e documentazione delle modifiche

1. Il gestore o l'operatore aereo può effettuare i monitoraggi e le comunicazioni conformemente al piano di monitoraggio modificato prima di ottenere l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nel caso in cui possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o che il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati sulle emissioni incompleti.

In caso di dubbio il gestore o l'operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, utilizzando sia il piano di monitoraggio modificato sia quello originale.

2. Dopo aver ottenuto l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta del piano di monitoraggio modificato. 3. Il gestore o l'operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. In ciascuna comunicazione, è tenuto a precisare:

a) una descrizione chiara della modifica apportata;

b) le ragioni dell'introduzione della modifica;

c) la data in cui la modifica è stata comunicata all'autorità competente;

d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

e) la data di inizio dell'applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

SEZIONE 2

Fattibilità tecnica e costi sproporzionatamente elevati

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 17

Fattibilità tecnica

Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del gestore o dell'operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità da parte del gestore o dell'operatore aereo delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto, che possa essere attuato entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Tali risorse tecniche comprendono la disponibilità delle tecniche e delle tecnologie previste.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 18

Costi sproporzionatamente elevati

1. Se un gestore o un operatore aereo dichiara di incorrere in costi sproporzionatamente elevati applicando una determinata metodologia di monitoraggio, l'autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.

L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se la stima dei costi è superiore al beneficio. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; inoltre, si tiene conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita economica delle apparecchiature.

2. Nel considerare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne la scelta dei livelli per i dati relativi all'attività, l'autorità competente utilizza come fattore di miglioramento di cui al paragrafo 1 la differenza tra l'incertezza attualmente ottenuta e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe dal miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annuali causate da quel flusso di fonti nell'arco degli ultimi tre anni.

Se le emissioni medie annuali causate da quel flusso di fonti nell'arco degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l'operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l'incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.

3. Nel considerare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che accrescono la qualità delle emissioni comunicate ma che non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi all'attività, l'autorità competente utilizza un fattore di miglioramento corrispondente all' 1% delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi di fonti degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:

a) il passaggio da valori standard alle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;

b) un aumento del numero di analisi per flussi di fonti;

c) se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti pertinenti dei controlli metrologici legali dello Stato membro in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano le disposizioni adottate ai sensi della direttiva 2004/22/CE o della direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d) l'abbreviazione degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;

e) miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio intrinseco o il rischio di controllo.

4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto in conformità all'articolo 69 non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo cumulato di 2.000 EUR per periodo di comunicazione.

Nel caso degli impianti a basse emissioni l'importo massimo è di 500 EUR per periodo di comunicazione.

(1)

GU L 122 del 16.5.2009.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO III

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI PERMANENTI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

SEZIONE 1

Disposizioni generali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 19

Classificazione degli impianti e dei flussi di fonti

1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli, ogni gestore definisce la categoria del suo impianto ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, di ciascun flusso di fonti ai sensi del paragrafo 3.

2. Il gestore classifica ciascun impianto in base alle seguenti categorie:

a) impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono pari o inferiori a 50.000 tonnellate di CO2 (e);

b) impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 50.000 tonnellate di CO2 (e) e pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2 (e);

c) impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 500.000 tonnellate di CO2 (e).

3. Il gestore classifica ciascun flusso di fonti mettendo a confronto il flusso di fonti con la somma di tutti i valori assoluti di CO2 fossile e CO2 (e) corrispondenti a tutti i flussi di fonti inclusi nelle metodologie fondate su calcoli e con la somma di tutte le emissioni da fonti monitorate utilizzando metodologie fondate su misure, al lordo del CO2 trasferito. Ciascun flusso di fonti è classificato in una delle seguenti categorie: a) flussi di fonti di minore entità, nel caso in cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 5.000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 10%, fino a un contributo totale massimo di 100.000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore assoluto;

b) flussi di fonti de minimis, tali per cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondono collettivamente a meno di 1.000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 2%, fino a un contributo totale massimo di 20.000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore assoluto;

c) flussi di fonti di maggiore entità, qualora i flussi di fonti non rientrino in nessuna delle categorie di cui alle lettere a) e b).

4. Se le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio attuale per l'impianto non sono disponibili o sono inadeguate, il gestore ricorre a una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, per stabilire la categoria dell'impianto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 20

Limiti del sistema di monitoraggio

1. Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.

Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le corrispondenti emissioni di gas a effetto serra prodotte da tutte le fonti e dai flussi di fonti riconducibili ad attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell'impianto, nonché riconducibili alle attività e ai gas a effetto serra aggiunti da uno Stato membro a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.

Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni prodotte sia nelle operazioni normali che in occasione di eventi straordinari tra cui l'avviamento, l'arresto e situazioni di emergenza nell'arco del periodo di comunicazione, a eccezione delle emissioni provenienti dai macchinari utilizzati a fini di trasporto.

2. Per definire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all'allegato IV.

3. Qualora siano individuate fuoriuscite da un complesso di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l'impianto di cui trattasi e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell'allegato IV, sezione 23, del presente regolamento.

L'autorità competente può autorizzare l'esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovute a fuoriuscite se sono stati adottati, a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e tali fuoriuscite non determinano più emissioni o rilascio nella colonna d'acqua.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 21

Scelta della metodologia di monitoraggio

1. Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, a seconda delle specifiche prescrizioni del presente regolamento.

Una metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati relativi all'attività ottenuti tramite sistemi di misura e parametri supplementari ricavati da analisi di laboratorio o valori standard. La metodologia basata su calcoli può essere attuata mediante la metodologia standard descritta all'articolo 24 o l'approccio basato sul bilancio di massa di cui all'articolo 25.

Una metodologia basata su misure consiste nel determinare le emissioni prodotte da una fonte di emissione tramite misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti, compreso il monitoraggio dei trasferimenti di CO2 tra impianti nel caso in cui siano misurati la concentrazione di CO2 e il flusso di gas trasferito.

Nel caso in cui si applichi la metodologia basata su calcoli, nel piano di monitoraggio il gestore precisa, per ciascun flusso di fonti, se è utilizzata la metodologia standard o l'approccio basato sul bilancio di massa, specificando i livelli pertinenti definiti nell'allegato II.

2. Il gestore, previo consenso dell'autorità competente, può avvalersi simultaneamente di una metodologia standard, una metodologia di bilancio di massa e una metodologia fondata su misure per fonti di emissioni e flussi di fonti diversi in riferimento a uno stesso impianto, purché non vi siano lacune e non si verifichino doppi conteggi delle emissioni.

3. Se il gestore non applica una metodologia fondata su misure, la scelta deve ricadere sulla metodologia prevista dalla sezione specifica dell'allegato IV, sempre che il gestore non fornisca alle autorità competenti le prove che l'uso di tale metodologia non è tecnicamente fattibile o produce costi sproporzionatamente elevati o che un altro metodo garantisce un'accuratezza generale maggiore dei dati sulle emissioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 22

Metodologia di monitoraggio non basata su livelli

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, per determinati flussi di fonti o per talune fonti di emissione il gestore può impiegare una metodologia di monitoraggio non basata su livelli (in prosieguo: "metodologia di monitoraggio alternativa") se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'applicazione almeno del livello 1 nell'ambito della metodologia basata su calcoli per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità e di una metodologia fondata su misure per almeno una fonte di emissioni correlata ai medesimi flussi di fonti non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati;

b) ogni anno il gestore valuta e quantifica le incertezze di tutti i parametri usati per la determinazione delle emissioni annuali, in conformità alla guida "ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" (JCGM 100:2008) o a un'altra norma equivalente riconosciuta a livello internazionale, e inserisce i risultati nella comunicazione annuale delle emissioni;

c) il gestore dimostra, in maniera giudicata sufficiente dall'autorità competente, che applicando tale metodologia di monitoraggio alternativa le soglie di incertezza generali per il livello annuo di emissioni di gas a effetto serra per l'intero impianto non superano il 7,5% per gli impianti di categoria A, il 5,0% per gli impianti di categoria B e il 2,5% per gli impianti di categoria C.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 23

Modifiche provvisorie alla metodologia di monitoraggio

1. Se per motivi tecnici risulta temporaneamente impossibile applicare il livello indicato nel piano di monitoraggio per i dati relativi all'attività o per ciascun fattore di calcolo di un flusso di combustibile o materiale approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato raggiungibile fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.

Il gestore attua tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino del livello per il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.

2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all'autorità competente la variazione temporanea alla metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:

a) le cause della deviazione dal livello;

b) in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio provvisoria che il gestore utilizza per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio;

c) le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l'applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio applicato dall'autorità competente;

d) il momento in cui il livello approvato dall'autorità competente sarà nuovamente applicato.

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SEZIONE 2

Metodologia basata su calcoli

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Art. 24

Calcolo delle emissioni in base alla metodologia standard

1. Secondo la metodologia standard, il gestore calcola le emissioni di combustione per flusso di fonti moltiplicando i dati relativi all'attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto espresso in terajoule in base al potere calorifico netto (NCV) con il corrispondente fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2 /TJ) in linea con l'uso dell'NCV, e con il corrispondente fattore di ossidazione.

L'autorità competente può consentire l'uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in t CO2 /t oppure t CO2 /Nm3. In tal caso, per calcolare le emissioni di combustione il gestore moltiplica i dati relativi all'attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione e il corrispondente fattore di ossidazione.

2. Il gestore calcola le emissioni di processo per flusso di fonti moltiplicando i dati relativi all'attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, con il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2 /t oppure t CO2 /Nm3, e il corrispondente fattore di conversione.

3. Nel caso in cui un fattore di emissione di livello 1° 2 tenga già conto dell'effetto di reazioni chimiche incomplete, il fattore di ossidazione o di conversione è pari a 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 25

Calcolo delle emissioni in base alla metodologia basata sul bilancio di massa

1. Nell'ambito della metodologia basata sul bilancio di massa, il gestore calcola il quantitativo di CO2 corrispondente a ciascun flusso di fonti incluso nel bilancio di massa moltiplicando i dati relativi all'attività riferiti al quantitativo di materiale che entra o esce dai confini del bilancio di massa con il tenore di carbonio del materiale moltiplicato per 3.664 t CO2 /t C, applicando la sezione 3 dell'allegato II.

2. In deroga all'articolo 49, le emissioni del processo totale coperto dal bilancio di massa equivalgono quindi alla somma dei quantitativi di CO2 corrispondenti a tutti i flussi di fonti interessati dal bilancio di massa. Il CO rilasciato nell'atmosfera è calcolato nel bilancio di massa come emissione del quantitativo molare equivalente di CO2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 26

Livelli applicabili

1. Nel definire i livelli pertinenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, ciascun gestore, per determinare i dati relativi all'attività e ciascun fattore di calcolo, applica:

a) almeno i livelli elencati nell'allegato V, per gli impianti di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso di fonti che è un combustibile commerciale standard;

b) il livello più alto definito nell'allegato II nei casi diversi rispetto a quelli di cui alla lettera a).

Tuttavia, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, il gestore può applicare un livello più basso (livello 1) per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.

L'autorità competente può autorizzare un gestore ad applicare livelli ancora inferiori rispetto a quelli specificati nel secondo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, per un periodo di transizione fino a un massimo di tre anni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il gestore dimostra in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente che il livello previsto dal secondo comma non è tecnicamente realizzabile o determina costi sproporzionatamente elevati, e

b) il gestore fornisce un piano di miglioramento in cui si precisi in che modo e almeno entro quale termine sarà raggiunto il livello previsto dal secondo comma.

2. Per i dati relativi all'attività e per ciascun fattore di calcolo riferiti ai flussi di fonti di minore entità, il gestore applica il livello più elevato tecnicamente realizzabile e che non determina costi sproporzionatamente elevati, assicurando almeno un livello 1.

3. Per i dati relativi all'attività e per ciascun fattore di calcolo riferiti ai flussi di fonti de minimis, il gestore può determinare dati relativi all'attività e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali anziché i livelli, a meno che un determinato livello si possa raggiungere senza sforzi aggiuntivi.

4. Per il fattore di ossidazione e il fattore di conversione il gestore applica perlomeno i livelli minimi indicati nell'allegato II.

5. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di fattori di emissione espressi in t CO2 /t o t CO2/Nm3 per combustibili, e per combustibili impiegati come elementi in entrata al processo o in bilanci di massa ai sensi dell'articolo 25, il potere calorifico netto può essere monitorato utilizzando livelli inferiori rispetto al livello più elevato specificato nell'allegato II.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 27

Determinazione dei dati relativi all'attività

1. Il gestore determina i dati relativi all'attività di un flusso di fonti in uno dei seguenti modi:

a) attraverso conteggi continui effettuati per il processo all'origine delle emissioni;

b) in base all'aggregazione dei conteggi dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle rispettive scorte.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di combustibile o materiale usato durante il periodo di comunicazione è calcolato come il quantitativo di combustibile o materiale acquistato in quest'arco temporale meno il quantitativo di combustibile o materiale esportato dall'impianto più il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio all'inizio del periodo di comunicazione meno il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio alla fine di tale periodo.

Se non fosse tecnicamente realizzabile determinare quantitativi in condizioni di stoccaggio tramite una misurazione diretta o se ciò comportasse costi sproporzionatamente elevati, il gestore può calcolare tali quantitativi in base a:

a) dati degli anni precedenti, correlandoli agli elementi in uscita per il periodo di riferimento,

b) procedure documentate e i rispettivi dati contenuti in rendiconti finanziari verificati per il periodo di comunicazione.

Nei casi in cui la determinazione dei dati relativi all'attività dell'intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il gestore può scegliere il primo giorno lavorativo utile successivo per separare un anno di comunicazione dall'altro, e riconciliare di conseguenza l'anno civile interessato. Le deviazioni riguardanti uno o più flussi di fonti devono essere registrate chiaramente, devono costituire la base di un valore rappresentativo per l'anno civile interessato ed essere considerate in maniera coerente rispetto all'anno successivo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 28

Sistemi di misurazione posti sotto il controllo del gestore

1. Per determinare i dati relativi all'attività in conformità all'articolo 27, il gestore utilizza i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l'impianto, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il gestore è tenuto a svolgere una valutazione dell'incertezza e garantisce che sia rispettata la soglia di incertezza del livello pertinente;

b) il gestore è tenuto a garantire, perlomeno una volta all'anno e comunque dopo ogni taratura degli strumenti di misura, che i risultati della taratura moltiplicati per un fattore di adeguamento prudenziale basato su una serie temporale appropriata di precedenti tarature dei medesimi strumenti di misura o di strumenti simili al fine di tener conto dell'effetto di incertezza in servizio, siano confrontati con le soglie di incertezza pertinenti.

Qualora si osservi un superamento delle soglie dei livelli approvate ai sensi dell'articolo 12 o si riscontri che le apparecchiature non sono conformi ad altri requisiti, il gestore adotta tempestivamente delle azioni correttive e ne dà comunicazione all'autorità competente.

2. Il gestore fornisce all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui al paragrafo 1, lettera a), all'atto della comunicazione di un nuovo piano di monitoraggio o ogniqualvolta ciò sia necessario in considerazione di una modifica apportata al piano di monitoraggio.

La valutazione dell'incertezza comprende l'incertezza specificata degli strumenti di misura utilizzati, l'incertezza associata alla taratura e ogni ulteriore incertezza connessa alle modalità di utilizzo concreto degli strumenti di misura. L'incertezza relativa alle variazioni delle scorte è inclusa nella valutazione delle incertezze se gli impianti di stoccaggio possono contenere almeno il 5% del quantitativo annuo utilizzato del combustibile o del materiale considerato. Nel corso della valutazione, il gestore tiene conto del fatto che i valori indicati usati per definire le soglie di incertezza relativi al livello di cui all'allegato II si riferiscono all'incertezza nell'intero periodo di comunicazione.

Il gestore può semplificare la valutazione dell'incertezza ipotizzando che gli errori massimi ammissibili specificati per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l'incertezza ottenuta dalla taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell'effetto di incertezza in servizio possano essere considerati come l'incertezza dell'intero periodo di comunicazione prevista dalle definizioni dei livelli nell'allegato II, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente appropriato alle loro specifiche d'uso.

3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l'impianto, se il gestore dimostra che gli strumenti di misura applicati sono sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale.

A tal fine, l'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali per il compito di misurazione pertinente può essere utilizzato come valore di incertezza senza fornire ulteriori prove.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 29

Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore

1. Se, in base a una valutazione dell'incertezza semplificata, l'uso di sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore, anziché l'uso di sistemi di misurazione posti sotto il controllo del gestore ai sensi dell'articolo 28, permette al gestore di rispettare un livello perlomeno equivalente, fornisce risultati più affidabili ed è meno soggetto a rischi di controllo, il gestore può determinare i dati relativi all'attività sulla scorta di sistemi di misurazione che esulano dal suo controllo.

A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati:

a) quantitativi dedotti dalle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché vi sia un'operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti;

b) letture dirette dai sistemi di misurazione.

2. Il gestore garantisce la conformità al livello applicabile ai sensi dell'articolo 26.

A tal fine, l'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali per l'operazione commerciale corrispondente può essere utilizzato come incertezza senza fornire ulteriori prove.

Qualora gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali siano meno rigorosi rispetto al livello applicabile prescritto dall'articolo 26, il gestore può raccogliere prove sull'incertezza applicabile dal partner commerciale responsabile del sistema di misurazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 30

Determinazione dei fattori di calcolo

1. Il gestore definisce i fattori di calcolo come valori standard oppure in base a un'analisi, a seconda del livello applicabile.

2. Il gestore definisce e comunica i fattori di calcolo in maniera coerente rispetto allo stato impiegato per i dati relativi all'attività, ossia allo stato del combustibile o del materiale in cui il combustibile o il materiale è acquistato o utilizzato nel processo che provoca le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell'analisi di laboratorio.

Se un approccio di tal genere comporta costi sproporzionatamente elevati, o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, il gestore può comunicare con coerenza i dati relativi all'attività e i fattori di calcolo in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 31

Valori standard per fattori di calcolo

1. Qualora definisca i fattori di calcolo come valori standard, il gestore utilizza, conformemente al requisito del livello applicabile di cui agli allegati II e VI, uno dei seguenti valori:

a) fattori standard e fattori stechiometrici elencati all'allegato VI;

b) fattori standard usati dallo Stato membro per il documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

c) valori indicati nella letteratura concordati con l'autorità competente, compresi i fattori standard pubblicati dall'autorità competente, che siano compatibili con i fattori di cui alla lettera b), ma rappresentativi di flussi di fonti più disaggregati per quanto concerne i combustibili;

d) valori specificati e garantiti dal fornitore di un materiale se il gestore può dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza al 95% non superiore all'1%;

e) valori basati su analisi svolte in passato, se il gestore può dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che tali valori sono rappresentativi di futuri lotti del medesimo materiale.

2. Il gestore indica nel piano di monitoraggio tutti i valori standard impiegati.

Nel caso in cui i valori standard subiscano cambiamenti annuali, il gestore specifica nel piano di monitoraggio la fonte ufficiale applicabile di tali valori.

3. L'autorità competente può approvare una modifica ai valori standard di un fattore di calcolo nel piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, soltanto se il gestore dimostra che il nuovo valore standard permette di determinare le emissioni in maniera più accurata.

4. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione affinché il potere calorifico netto e i fattori di emissione dei combustibili siano determinati usando i medesimi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard, purché il gestore dimostri, perlomeno ogni tre anni, che l'intervallo pari all'1% per il potere calorifico specificato è stato raggiunto negli ultimi tre anni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 32

Fattori di calcolo basati su analisi

1. Il gestore assicura che le analisi, il campionamento, le tarature e le convalide effettuati per la determinazione dei fattori di calcolo sono svolti applicando metodi fondati sulle corrispondenti norme EN.

In mancanza di tali norme, i metodi utilizzati rispecchiano norme ISO o nazionali adeguate. In assenza di norme pubblicate applicabili, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente dimostrate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.

2. Nel caso in cui, per la determinazione delle emissioni, intenda utilizzare gascromatografi o analizzatori di gas estrattivi o non estrattivi in linea, per poter impiegare tali apparecchiature il gestore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente. L'impiego di tali apparecchiature è limitato alla determinazione dei dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali gassosi. Come misure minime di assicurazione della qualità, il gestore provvede affinché sia effettuata una convalida iniziale, successivamente ripetuta ogni anno, dello strumento.

3. Il risultato di ogni analisi è utilizzato unicamente per il periodo di consegna o per il lotto di combustibile o materiale per il quale sono stati prelevati campioni e di cui i campioni sono destinati a essere rappresentativi.

Per la determinazione di un parametro specifico il gestore si avvale dei risultati di tutte le analisi effettuate in relazione a tale parametro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 33

Piano di campionamento

1. Se i fattori di calcolo sono determinati tramite analisi, il gestore trasmette all'autorità competente, ai fini dell'approvazione, un piano di campionamento per ciascun combustibile o materiale, sotto forma di una procedura scritta che contiene informazioni sui metodi adottati per la preparazione dei campioni, comprese informazioni sulle responsabilità, le ubicazioni, la frequenza e i quantitativi, oltre che sui metodi impiegati per lo stoccaggio e il trasporto dei campioni.

Il gestore assicura che i campioni ricavati siano rappresentativi del lotto interessato o del periodo di consegna e che siano privi di errori sistematici. Gli elementi pertinenti del piano di campionamento sono concordati con il laboratorio incaricato dell'esecuzione dell'analisi per il combustibile o il materiale interessato; le prove dell'accordo raggiunto in tal senso sono inserite nel piano. Il gestore mette a disposizione il piano a scopo di verifica ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.

2. Il gestore, d'intesa con il laboratorio incaricato dello svolgimento dell'analisi per ogni combustibile o materiale e previa approvazione dell'autorità competente, adegua gli elementi del piano di campionamento se i risultati analitici indicano che l'eterogeneità del combustibile o del materiale differisce in maniera significativa dalle informazioni sull'eterogeneità su cui era basato il piano di campionamento originale per quel combustibile o materiale specifico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 34

Ricorso a laboratori

1. Il gestore provvede affinché i laboratori utilizzati per l'espletamento delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo siano accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025, per i metodi analitici in questione.

2. Il ricorso a laboratori non accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025 per la definizione dei fattori di calcolo è limitato a situazioni in cui il gestore possa dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che l'accesso ai laboratori di cui al paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, e che il laboratorio non accreditato soddisfa requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO 17025.

3. L'autorità competente considera che un laboratorio soddisfa requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025 ai sensi del paragrafo 2 quando un gestore fornisce, nella misura del possibile, le prove di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, nella forma e con un livello di dettaglio analogo a quello previsto per le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Per quanto concerne la gestione della qualità, il gestore fornisce un certificato di accreditamento del laboratorio rispetto alla norma EN ISO/IEC 9001 o ad altri sistemi di gestione della qualità certificati, purché riguardino il laboratorio. In assenza di tali sistemi di gestione della qualità certificati, il gestore fornisce altre prove adeguate del fatto che il laboratorio è in grado di gestire il suo personale, le sue procedure, i suoi documenti e le sue attività in maniera affidabile.

In termini di competenza tecnica il gestore fornisce le prove che il laboratorio è competente ed è in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico utilizzando le procedure analitiche del caso. Tali prove si riferiscono perlomeno ai seguenti elementi:

a) gestione della competenza del personale per le mansioni specifiche assegnate;

b) adeguatezza della sistemazione e delle condizioni ambientali;

c) selezione di metodi analitici e di standard pertinenti;

d) se del caso, gestione del campionamento e preparazione dei campioni, compreso il controllo dell'integrità dei campioni;

e) se pertinenti, lo sviluppo e la convalida di nuovi metodi analitici o l'applicazione di metodi non interessati dalle norme internazionali o nazionali;

f) stima dell'incertezza;

g) gestione delle apparecchiature, comprese le procedure per la taratura, l'adeguamento, la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature, e la loro registrazione;

h) la gestione e il controllo dei dati, dei documenti e dei software;

i) la gestione di elementi per la taratura e dei materiali di riferimento;

j) l'assicurazione della qualità per i risultati della taratura e delle prove, compresi attestati che certificano una partecipazione periodica a programmi di verifica dell'idoneità, applicando metodi analitici a materiali di riferimento certificati o tramite un confronto incrociato con un laboratorio accreditato;

k) la gestione dei processi esternalizzati;

l) la gestione degli incarichi e dei reclami dei clienti e la garanzia di un'azione correttiva tempestiva.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 35

Frequenza delle analisi

1. Il gestore applica le frequenze minime per le analisi dei combustibili e materiali specificate nell'allegato VII. L'allegato VII sarà rivisto regolarmente; la prima revisione sarà effettuata entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare una frequenza diversa rispetto a quella specificata al paragrafo 1 se non sono disponibili frequenze minime o se il gestore può dimostrare:

a) che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali riferiti al periodo di comunicazione immediatamente precedente il periodo di comunicazione attuale, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a 1/3 del valore di incertezza che il gestore è tenuto a rispettare per quanto concerne il quantitativo di combustibile o materiale in questione; oppure

b) che la frequenza imposta comporta costi sproporzionatamente elevati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 36

Fattori di emissione per il CO2

1. Il gestore definisce fattori di emissione specifici all'attività per le emissioni di CO2.

2. I fattori di emissione dei combustibili, anche qualora tali combustibili siano impiegati come elementi in entrata, sono espressi in t CO2 /TJ.

L'autorità competente può autorizzare il gestore a impiegare un fattore di emissione per un combustibile espresso in t CO2 /t o t CO2 /Nm3 per le emissioni di combustione, se l'utilizzo di un fattore di emissione espresso in t CO2 /TJ comporta costi sproporzionatamente elevati o se, utilizzando tale fattore di emissione, le emissioni possono essere calcolate con un grado di accuratezza perlomeno equivalente.

3. Per convertire il tenore di carbonio nel rispettivo valore di un fattore di emissione legato al CO2 o viceversa, il gestore utilizza il fattore 3.664 t CO2 /t C.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 37

Fattori di ossidazione e conversione

1. Per determinare i fattori di ossidazione o conversione il gestore ricorre almeno al livello 1. Il gestore impiega un valore pari a 1 per il fattore di ossidazione o per il fattore conversione se il fattore di emissione comprende l'effetto dell'ossidazione o della conversione incompleta.

Tuttavia, l'autorità competente può obbligare i gestori a ricorrere sempre al livello 1.

2. Se in un impianto vengono utilizzati più combustibili e se per il fattore di ossidazione specifico dev'essere usato il livello 3, il gestore può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a:

a) determinare un fattore di ossidazione aggregato per l'intero processo di combustione e ad applicare tale fattore a tutti i combustibili; e/o

b) attribuire l'ossidazione incompleta a un flusso di fonte di maggiore entità e a utilizzare il valore di 1 per il fattore di ossidazione degli altri flussi di fonti.

In caso di impiego di combustibili a biomassa misti, il gestore dimostra che l'applicazione della lettera a) o

b) di cui al primo comma non comporta una stima in difetto delle emissioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 38

Flussi di fonti da biomassa

1. Il gestore può determinare i dati relativi all'attività di flussi di fonti da biomassa senza ricorrere ai livelli e fornire prove analitiche per il contenuto di biomassa, se tale flusso di fonte consiste esclusivamente in biomassa e il gestore può assicurare che non sia contaminato da altri materiali o combustibili.

2. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Il fattore di emissione di un combustibile o materiale misto è calcolato e comunicato come fattore di emissione preliminare determinato conformemente all'articolo 30, moltiplicato per la frazione fossile del combustibile o materiale.

3. La torba, lo xilitolo e le frazioni fossili dei combustibili o materiali misti non sono considerati biomasse.

4. Se la frazione di biomassa dei combustibili o materiali misti è pari o superiore al 97% o se, in ragione del quantitativo di emissioni associate alla frazione fossile del combustibile o materiale, si classifica come flusso di fonti de minimis, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare metodi al di fuori del sistema dei livelli, compreso il metodo del bilancio energetico, per la determinazione dei dati relativi all'attività e dei fattori di calcolo pertinenti, a meno che il valore rispettivo non debba essere utilizzato per sottrarre il CO2 derivante dalla biomassa dalle emissioni determinate tramite misura in continuo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 39

Determinazione della frazione di biomassa e della frazione fossile

1. Se soggetta al livello prescritto e alla disponibilità di adeguati valori standard, come specificati all'articolo 31, paragrafo 1, la frazione di biomassa di uno specifico combustibile o materiale deve essere determinata sulla base di analisi; il gestore calcola tale frazione di biomassa sulla scorta di una norma pertinente e dei metodi analitici in essa descritti, e applica tale norma soltanto se approvata dall'autorità competente.

2. Se la determinazione della frazione di biomassa di un combustibile o di un materiale misto tramite analisi, conformemente al paragrafo 1, non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, il gestore ricorre nel suo calcolo a fattori di emissione standard e a valori della frazione di biomassa per combustibili e materiali misti nonché ai metodi di stima pubblicati dalla Commissione.

In assenza di tali fattori e valori standard, il gestore ipotizza una quota di biomassa pari a zero oppure propone un metodo di stima della frazione di biomassa che sottopone all'approvazione dell'autorità competente.

Nel caso dei combustibili e dei materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e rintracciabili, il gestore può determinare la frazione della biomassa tramite bilancio di massa del carbonio di origine fossile o da biomassa che entra ed esce dal processo.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e all'articolo 30, qualora sia stata stabilita la garanzia dell'origine in conformità all'articolo 2, lettera j), e all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE per biogas immessi in una rete di distribuzione e successivamente rimossi, il gestore non ricorre ad analisi per la determinazione della frazione di biomassa.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

SEZIONE 3

Metodologia fondata su misure

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 40

Uso della metodologia di monitoraggio fondata su misure

Il gestore si avvale delle metodologie fondate su misure per tutte le emissioni di protossido di azoto (N2O) di cui all'allegato IV e per quantificare il CO2 trasferito ai sensi dell'articolo 49. Inoltre, il gestore può utilizzare metodologie fondate su misure per le fonti di emissione di CO2 se può dimostrare, per ciascuna fonte di emissione, la conformità ai livelli previsti a norma dell'articolo 41.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 41

Requisiti di livello

1. Per le fonti di emissione che rilasciano più di 5.000 tonnellate di CO2 (e) all'anno, o che contribuiscono a più del 10% delle emissioni annue totali dell'impianto, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di emissioni assolute, il gestore applica il livello più elevato tra quelli elencati nella sezione 1 dell'allegato VIII. Per tutte le altre fonti di emissione, il gestore applica almeno un livello inferiore rispetto al livello più elevato.

2. Soltanto se il gestore può dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che l'applicazione del livello richiesto al paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati e che l'applicazione di un metodo di calcolo utilizzando i livelli previsti dall'articolo 26 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, per la fonte di emissione pertinente può essere applicato un livello immediatamente inferiore, assicurando almeno un livello 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 42

Norme sulla misura e laboratori

1. Tutte le misurazioni sono effettuate applicando metodi basati sulla norma EN 14181 "Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici", sulla norma EN 15259 "Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione" e su altre corrispondenti norme EN.

In mancanza di tali norme, i metodi utilizzati rispecchiano norme ISO o nazionali adeguate ovvero norme appropriate pubblicate dalla Commissione. In assenza di norme pubblicate applicabili, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente dimostrate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.

Il gestore prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del sistema di misura in continuo, segnatamente l'ubicazione delle apparecchiature, la taratura, la misurazione, l'assicurazione della qualità e il controllo della qualità.

2. Il gestore provvede affinché i laboratori che espletano le misurazioni, le tarature e le valutazioni delle apparecchiature pertinenti per la misura in continuo delle emissioni (CEMS) siano laboratori accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per i metodi analitici o le attività di taratura in questione.

Se il laboratorio non è accreditato, il gestore garantisce il soddisfacimento di requisiti equivalenti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 43

Determinazione delle emissioni

1. Il gestore determina le emissioni annuali da una fonte di emissione nel periodo di comunicazione sommando, nell'arco di tale periodo, tutti i valori orari della concentrazione di gas a effetto serra misurata moltiplicati per i valori orari del flusso di gas effluenti; i valori orari corrispondono in tal caso alle medie dei risultati di tutte le singole misurazioni effettuate durante la relativa ora di esercizio.

Nel caso delle emissioni di CO2, il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione 1 dell'allegato VIII. Il CO rilasciato nell'atmosfera è trattato come quantitativo molare equivalente di CO2.

Nel caso del protossido di azoto (N2O), il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione di cui alla sezione 16, parte B.1, dell'allegato IV.

2. Se in un impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un'unica fonte, il gestore misura le emissioni da tali fonti di emissione separatamente e le somma per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte durante il periodo di comunicazione.

3. Il gestore determina la concentrazione di gas a effetto serra nel gas effluente tramite misura in continuo in un punto rappresentativo, avvalendosi di uno dei metodi seguenti:

a) misurazione diretta;

b) in caso di elevata concentrazione nel gas effluente, il calcolo della concentrazione è effettuato in base a una misurazione della concentrazione indiretta, applicando l'equazione 3 dell'allegato VIII e tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti del flusso di gas specificati nel piano di monitoraggio del gestore.

4. Se del caso, il gestore determina separatamente eventuali quantitativi di CO2 provenienti da biomassa tramite metodi di monitoraggio fondati su calcoli, sottraendo tali quantitativi dalle emissioni di CO2 totali rilevate.

5. Il gestore determina il flusso di gas effluenti per il calcolo in conformità al paragrafo 1 applicando uno dei seguenti metodi:

a) calcolo mediante un bilancio di massa adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi sia al lato entrata, compresi - per le emissioni di CO2 - almeno i carichi di materiale in entrata e l'efficienza del processo, sia al lato uscita, inclusi perlomeno il prodotto in uscita e la concentrazione di O2, SO2 e NOx;

b) determinazione tramite misura in continuo in un punto rappresentativo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 44

Aggregazione dei dati

1. Il gestore effettua un computo delle medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso di gas effluenti) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni in base a una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti disponibili per quell'ora specifica.

Se un gestore può produrre dati per periodi di comunicazione più brevi senza incorrere in costi aggiuntivi, il gestore utilizza tali periodi per determinare le emissioni annuali secondo quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 1.

2. Se l'apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non può essere controllata, è fuori dalla portata o è guasta per parte dell'ora o per il periodo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il gestore calcola la relativa media oraria in percentuale rispetto ai punti di dati rimanenti per quell'ora specifica o per quel periodo di comunicazione più breve, purché sia disponibile almeno l'80% del numero massimo di punti di dati in riferimento a un parametro. L'articolo 45, paragrafi da 2 a 4, si applica nel caso in cui sia disponibile meno dell'80% del numero massimo di punti di dati in riferimento a un parametro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 45

Dati mancanti

1. Se un elemento dell'apparecchiatura usata per la misurazione nell'ambito del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni è guasto per più di cinque giorni consecutivi di un anno civile, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e propone provvedimenti adeguati per migliorare la qualità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni interessato.

2. Se non è possibile disporre di un'ora valida di dati o di un periodo di comunicazione valido più breve ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, per uno o più parametri della metodologia fondata su misure, perché le apparecchiature non possono essere controllate o sono fuori dalla portata o guaste, il gestore determina i valori di sostituzione di ciascuna ora di dati mancante.

3. Se non è possibile disporre di un'ora valida di dati o di un periodo di comunicazione valido più breve per un parametro misurato direttamente come concentrazione, il gestore calcola un valore di sostituzione come la somma di una concentrazione media e il doppio della deviazione standard associata a questa media, facendo ricorso all'equazione 4 nell'allegato VIII.

Se per determinare questi valori di sostituzione non si applica il periodo di comunicazione, a causa di modifiche tecniche significative introdotte nell'impianto, il gestore concorda con l'autorità competente un calendario rappresentativo per determinare la deviazione media e standard, possibilmente nell'arco di un anno.

4. Se non è possibile disporre di un'ora valida di dati per un parametro diverso dalla concentrazione, il gestore ottiene valori di sostituzione per quel parametro tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo adeguato. Il gestore convalida i risultati utilizzando i restanti parametri della metodologia fondata su misure e i dati misurati in condizioni di lavoro regolari, considerando un periodo di tempo di durata analoga a quello che interessa la lacuna di dati.

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Art. 46

Comprovare il calcolo delle emissioni

Il gestore comprova le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure, a eccezione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a una rete di trasporto o in un sito di stoccaggio, calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra considerato per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti.

Non è necessario adottare metodi fondati su un sistema di livelli.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

SEZIONE 4

Disposizioni specifiche

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 47

Impianti a basse emissioni

1. L'autorità competente può autorizzare il gestore a presentare un piano di monitoraggio semplificato in conformità all'articolo 13, purché questi gestisca un impianto a basse emissioni.

Il primo comma non si applica nel caso di impianti che espletano attività per le quali l'N2O è incluso ai sensi dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, un impianto è considerato a basse emissioni quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) le emissioni medie annuali di quell'impianto riportate nelle comunicazioni verificate delle emissioni nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio non superavano la soglia delle 25.000 tonnellate di CO2 (e) all'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2 proveniente dalla biomassa;

b) le emissioni medie annuali di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più applicabili ai limiti dell'impianto o alla luce delle modifiche introdotte alle condizioni di esercizio dell'impianto ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori alle 25 000 tonnellate di CO2 (e) all'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2 proveniente dalla biomassa.

3. Il gestore di un impianto a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi menzionati all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ed è esonerato dall'obbligo di comunicare i miglioramenti apportati di cui all'articolo 69, paragrafo 4.

4. In deroga all'articolo 27, il gestore di un impianto a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile o materiale sulla base dei dati disponibili e documentati sugli acquisti e delle variazioni stimate delle scorte. Il gestore è esonerato inoltre dall'obbligo di fornire all'autorità competente la valutazione dell'incertezza come indicato all'articolo 28, paragrafo 2.

5. Il gestore di un impianto a basse emissioni è esonerato dall'obbligo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di determinare dati sulle scorte all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione, se le strutture di stoccaggio sono in grado di coprire almeno il 5% del consumo annuo tipico di combustibile o materiale durante il periodo di comunicazione, al fine di comprendere l'incertezza relativa in una valutazione dell'incertezza.

6. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, ai fini della determinazione dei dati relativi all'attività e dei fattori di calcolo per tutti i flussi di fonti, il gestore di un impianto a basse emissioni può applicare almeno il livello 1, a meno che non sia possibile ottenere un'accuratezza maggiore senza sforzi aggiuntivi per il gestore, senza dimostrare che l'applicazione di livelli superiori non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.

7. Per la determinazione dei fattori di calcolo in base alle analisi conformemente all'articolo 32, il gestore di un impianto a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico utilizzando le procedure analitiche del caso, e fornisce le prove atte a dimostrare l'impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

8. Se un impianto a basse emissioni oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, in un anno civile supera la soglia menzionata al paragrafo 2, il suo gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente.

Il gestore trasmette tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).

Tuttavia, l'autorità competente autorizza il gestore a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è già stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 48

CO2 intrinseco

1. Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto in un gas naturale o in un gas di scarico tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria, è incluso nel fattore di emissione per quel combustibile.

2. Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o comprese ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di combustibile, a un altro impianto ai fini di un'attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell'impianto di origine.

Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall'impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, esso è conteggiato tra le emissioni dell'impianto di origine.

3. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito dall'impianto sia presso l'impianto cedente sia presso l'impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ceduto sono identici.

Se i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ceduto non sono identici, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario è utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori misurati, nel caso in cui tra i valori esista uno scostamento che può essere spiegato con l'imprecisione dei sistemi di misurazione. In tal caso, l'adeguamento di tale valore è menzionato nella comunicazione delle emissioni.

Se lo scostamento tra i valori non è spiegabile con l'imprecisione approvata dei sistemi di misurazione, i gestori degli impianti cedente e destinatario allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenziali approvati dall'autorità competente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 49

CO2 trasferito

(sostituito dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è rilasciato dall'impianto ma:

a) è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti siti:

i) un impianto di cattura ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;

ii) una rete di trasporto ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;

iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine;

b) è trasportato fuori dall'impianto e utilizzato per produrre carbonato di calcio precipitato, cui il CO2 utilizzato è chimicamente legato.

2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario.

Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.

3. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e in conformità agli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli.

4. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1.

Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.

Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile.

5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO IV

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI DATI SULLE TONNELLATE-CHILOMETRO PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO AEREO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 50

Disposizioni generali

1. Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall'operatore aereo nel periodo di comunicazione e per i quali l'operatore è responsabile.

A tal fine, l'operatore aereo attribuisce tutti i voli all'anno civile in base all'ora di partenza espressa in tempo coordinato universale (UTC).

2. L'operatore aereo che intende richiedere le quote gratuitamente in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, nell'arco dei rispettivi anni di monitoraggio, anche i dati sulle tonnellate-chilometro per gli stessi voli.

3. Al fine di individuare l'operatore aereo unico di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2003/87/CE responsabile di un volo, si utilizza il nominativo radio (call sign) impiegato per il controllo del traffico aereo. Il nominativo radio è uno dei seguenti:

a) il codice designatore ICAO di cui al riquadro 7 del piano di volo;

b) in mancanza del codice designatore ICAO dell'operatore aereo, il marchio di registrazione dell'aeromobile.

4. Se l'identità dell'operatore aereo è sconosciuta, l'autorità competente ritiene che l'operatore sia il proprietario dell'aeromobile, salvo che questi non dimostri l'identità dell'operatore aereo responsabile.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 51

Presentazione di piani di monitoraggio

1. Almeno quattro mesi prima di iniziare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un operatore aereo presenta all'autorità competente un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, conformemente all'articolo 12.

In deroga al primo comma, un operatore aereo che svolge per la prima volta un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non poteva essere prevista con quattro mesi di anticipo trasmette all'autorità competente il piano di monitoraggio tempestivamente e comunque entro sei settimane dopo lo svolgimento di tale attività. L'operatore aereo fornisce all'autorità competente un'adeguata giustificazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmettere un piano di monitoraggio quattro mesi prima dell'inizio dell'attività.

Se lo Stato membro di riferimento di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE non è noto in anticipo, l'operatore aereo presenta il piano di monitoraggio non appena entra in possesso di informazioni sull'autorità competente dello Stato membro di riferimento.

2. Se l'operatore aereo intende richiedere le quote gratuitamente, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, questi presenta anche un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate- chilometro. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso almeno quattro mesi prima dell'inizio di uno dei seguenti periodi:

a) l'anno di monitoraggio di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le domande presentate in virtù di detto articolo;

b) il secondo anno civile del periodo menzionato all'articolo 3 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per le domande presentate in virtù dell'articolo 3 septies della stessa.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 52

Metodologia di controllo per le emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

(modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Ogni operatore aereo calcola le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile espresso in tonnellate per il rispettivo fattore di emissione.

2. Ogni operatore aereo determina il consumo di combustibile per ciascun volo e per ciascun combustibile, tenendo conto anche del combustibile consumato dal motore ausiliario. A tal fine l'operatore aereo si avvale di uno dei metodi di cui all'allegato III, sezione 1. L'operatore aereo sceglie il metodo che fornisce i dati più completi e tempestivi, con l'incertezza più bassa e senza dover sostenere costi sproporzionatamente elevati.

3. Ogni operatore aereo determina il rifornimento di combustibile di cui all'allegato III, sezione 1, in base a uno dei seguenti elementi:

a) la misura effettuata dal fornitore del combustibile e risultante dalle note di consegna del combustibile o dalle fatture emesse per ogni volo;

b) i dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento, nel registro tecnico dell'aeromobile oppure trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.

4. L'operatore aereo determina il contenuto di combustibile del serbatoio sulla scorta dei dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento o nel registro tecnico dell'aeromobile oppure trasmette tali dati per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.

[5. Gli operatori aerei applicano il livello 2, in conformità all'allegato III, sezione 2.

Tuttavia, gli operatori aerei che, nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio attuale, hanno comunicato emissioni medie annuali uguali o inferiori a 50.000 tonnellate di CO2 fossile possono applicare almeno il livello 1 così come definito nell'allegato III, sezione 2. Tutti gli operatori aerei possono applicare almeno il livello 1 come definito nell'allegato III, sezione 2, per i flussi di fonti corrispondenti collettivamente a meno di 5.000 tonnellate di CO2 fossile all'anno oppure a meno del 10%, fino a un contributo massimo di 100.000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale quantitativo è superiore in termini di valore assoluto. Qualora, ai fini del presente comma, i dati sulle emissioni comunicate non siano disponibili o non siano più applicabili, l'operatore aereo può utilizzare una stima o proiezione prudenziale per determinare le emissioni medie annuali.] (paragrafo soppresso)

6. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.

La procedura di notifica dell'utilizzo della densità reale o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.

7. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione per difetto riportati nella tabella 2 dell'allegato III. Per i carburanti che non figurano in tale tabella, l'operatore aereo stabilisce il fattore di emissione conformemente all'articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.

8. In deroga al paragrafo 7, per i combustibili scambiati a fini commerciali l'operatore aereo può ricavare, previa approvazione dell'autorità competente, il fattore di emissione, o il contenuto in carbonio sul quale questo si basa, o il potere calorifico netto dai dati sugli acquisti per il rispettivo combustibile indicati dal fornitore del combustibile, a condizione che siano stati ricavati secondo norme accettate a livello internazionale e che non sia possibile applicare i fattori di emissione di cui all'allegato III, tabella 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 53

Disposizioni specifiche per la biomassa

L'articolo 39 si applica alla determinazione della frazione di biomassa di un combustibile misto.

In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, l'autorità competente autorizza, se del caso, l'uso di una metodologia applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per la determinazione della frazione di biomassa.

Nell'ambito di tale metodologia, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto e il fattore di emissione o il contenuto in carbonio del combustibile impiegato durante un'attività di trasporto dell'EU ETS di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono determinati sulla scorta della documentazione riferita all'acquisto di carburante.

La metodologia rispecchia le linee guida fornite dalla Commissione per facilitarne l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri. L'uso dei biocarburanti per le attività di trasporto aereo è valutato in conformità all'articolo 18 della direttiva 2009/28/CE.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 54

Emettitori di entità ridotta

(modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. L'operatore aereo che effettui meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e l'operatore aereo che effettui voli per un totale di emissioni annue prodotte inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 l'anno sono considerati emettitori di entità ridotta.

2. In deroga all'articolo 52, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo stime in difetto delle emissioni.

Gli strumenti applicabili, compresa l'applicazione di fattori di correzione per compensare eventuali inaccuratezze nei metodi di modellazione, possono essere utilizzati solo previa approvazione della Commissione.

3. In deroga all'articolo 12, un emettitore di entità ridotta che intenda utilizzare uno qualsiasi degli strumenti menzionati al paragrafo 2 del presente articolo può presentare nel piano di monitoraggio delle emissioni soltanto le seguenti informazioni:

a) le informazioni richieste ai sensi dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1;

b) dati comprovanti il rispetto delle soglie per emettitori di piccola entità fissate nel paragrafo 1 del presente articolo;

c) il nome o il riferimento dello strumento di cui al paragrafo 2 del presente articolo che saranno usati per calcolare il consumo di combustibile. Un emettitore di entità ridotta è esonerato dall'obbligo di fornire i documenti giustificativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.

4. Se un operatore aereo impiega uno qualsiasi degli strumenti di cui al paragrafo 2 e, durante un anno di comunicazione, supera la soglia specificata al paragrafo 1, questi deve darne tempestiva notifica all'autorità competente.

L'operatore aereo presenta tempestivamente all'autorità competente ai fini dell'approvazione una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), punto vi).

Tuttavia, l'autorità competente autorizza l'operatore aereo a continuare a utilizzare uno strumento di cui al paragrafo 2 se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che le soglie di cui al paragrafo 1 non sono già state superate nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non saranno nuovamente superate a partire dal periodo di comunicazione successivo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 55

Fonti di incertezza

(modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.

[2. Se l'operatore aereo calcola i rifornimenti di combustibile conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), non è necessario che presenti altri elementi per comprovare il livello di incertezza associato.] (paragrafo soppresso)

[3. Nei casi in cui il rifornimento di combustibile o il combustibile contenuto nei serbatoi sia misurato con i sistemi di bordo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), il livello di incertezza associato alle misure del combustibile è comprovato da tutti i seguenti elementi:

a) le specifiche del costruttore dell'aeromobile che determinano i livelli di incertezza dei sistemi di misura del combustibile di bordo;

b) documenti che comprovano lo svolgimento dei controlli di routine in merito al corretto funzionamento dei sistemi di misura del combustibile.] (paragrafo soppresso)

[4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'operatore aereo può basare l'incertezza per tutte le altre componenti della metodologia di monitoraggio su un parere esperto prudente, che tenga conto del numero stimato di voli effettuati durante il periodo di comunicazione.] (paragrafo soppresso)

5. L'operatore aereo effettua periodicamente attività adeguate di controllo, inclusi i controlli incrociati tra il quantitativo di combustibile rifornito risultante dalle fatture e il quantitativo di combustibile rifornito indicato dalla misura effettuata a bordo e, qualora siano rilevate discrepanze notevoli, adotta misure correttive.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 56

Determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro

1. L'operatore aereo che intende richiedere le quote gratuitamente ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, negli anni di monitoraggio pertinenti a tali richieste, i dati sulle tonnellate-chilometro per tutti i voli contemplati dall'allegato I della medesima direttiva.

2. L'operatore aereo calcola i dati sulle tonnellate-chilometro moltiplicando la distanza, misurata secondo le disposizioni dell'allegato III, sezione 4, ed espressa in chilometri (km), con il carico utile, calcolato come somma della massa delle merci, della posta, dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, espresso in tonnellate (t).

3. L'operatore aereo determina la massa delle merci e della posta sulla base della massa effettiva o standard contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i rispettivi voli.

Gli operatori aerei che non sono tenuti a disporre della documentazione sulla massa e sul bilanciamento propongono, nel piano di monitoraggio, una metodologia adeguata per determinare la massa delle merci e della posta, escludendo la tara di tutti i pallet e container che non costituiscono carico utile, e il peso proprio.

4. L'operatore aereo determina la massa dei passeggeri in base a uno dei seguenti livelli:

a) Livello 1: si considera un valore predefinito di 100 kg per ogni passeggero compreso il relativo bagaglio imbarcato;

b) Livello 2: si considera la massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato indicata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per ciascun volo.

Tuttavia, il livello selezionato si applica a tutti i voli effettuati negli anni di monitoraggio pertinenti per le domande trasmesse in virtù degli articoli 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO V

GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 57

Attività riguardanti il flusso di dati

1. Il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e garantisce che la comunicazione annuale dei dati relativi alle emissioni ricavati dalle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento.

Se l'operatore aereo intende richiedere le quote gratuitamente, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate- chilometro si applica anche il primo comma.

2. Le descrizioni delle procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati indicate nel piano di monitoraggio si riferiscono perlomeno ai seguenti elementi:

a) le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

b) l'identificazione delle fonti di dati principali;

c) ogni fase del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali o ai dati sulle tonnellate-chilometro, che rifletta la sequenza e l'interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati;

d) le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e le informazioni usate per determinare le emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro;

e) i sistemi pertinenti di trattamento e di archiviazione dei dati elettronici utilizzati, oltre che l'interazione tra tali sistemi e altre forme di inserimento, compreso l'inserimento manuale; f) le modalità con cui sono comunicate gli esiti delle attività riguardanti il flusso di dati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 58

Sistema di controllo

1. Il gestore o l'operatore aereo definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni e, se del caso, la comunicazione delle tonnellate-chilometro ricavata dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento.

2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:

a) una valutazione dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo effettuata dal gestore o dall'operatore aereo;

b) le procedure scritte relative alle attività di controllo che sono finalizzate a mitigare i rischi individuati.

3. Le procedure scritte correlate alle attività di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), prevedono quanto meno:

a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura;

b) l'assicurazione della qualità del sistema informatico utilizzato per le attività riguardanti il flusso di dati, comprese le tecnologie informatiche di controllo delle procedure;

c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo oltre che la gestione delle necessarie competenze;

d) le revisioni interne e la convalida dei dati;

e) le rettifiche e le azioni correttive;

f) il controllo dei processi esternalizzati;

g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.

4. Il gestore o l'operatore aereo monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni e, se del caso, delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate- chilometro, effettuata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.

Ogniqualvolta il sistema di controllo sia considerato inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore o l'operatore aereo si adopera per migliorare il sistema di controllo e per aggiornare il piano di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 59

Assicurazione della qualità

(modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.

Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.

Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare prontamente i provvedimenti correttivi necessari.

Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore o l'operatore aereo menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.

Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore o l'operatore aereo provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari.

2. Per quanto concerne i sistemi di misura in continuo delle emissioni, il gestore applica i principi di assicurazione della qualità in conformità alla norma "Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici" (EN 14181), comprese le misure parallele rispetto ai metodi di riferimento standard, almeno una volta all'anno, garantendo l'esecuzione da parte di personale competente.

Se tali attività di assicurazione della qualità prescrivono il rispetto di valori limite delle emissioni (ELV) come parametri necessari per la base della taratura e dei controlli delle prestazioni, la concentrazione oraria media annua del gas a effetto serra è utilizzata come surrogato per tali ELV. Qualora il gestore riscontri una non conformità ai requisiti di assicurazione della qualità, tra cui l'obbligo di eseguire una nuova taratura, deve darne comunicazione all'autorità competente e adottare le azioni correttive senza indebiti ritardi.

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Art. 60

Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), il gestore o l'operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da fornire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a).

Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell'accesso, il controllo del back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 61

Separazione delle funzioni

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera c), il gestore o l'operatore aereo definisce le responsabilità per tutte le attività riguardanti il flusso dei dati e per tutte le attività di controllo in modo da separare eventuali funzioni contrastanti. In assenza di altre attività di controllo, il gestore o l'operatore aereo garantisce, per tutte le attività riguardanti il flusso di dati in maniera proporzionata ai rischi intrinseci rilevati, che tutte le informazioni e i dati pertinenti siano confermati da almeno una persona che non ha partecipato alla determinazione e alla comunicazione di tali informazioni o dati.

Il gestore o l'operatore aereo gestisce le competenze necessarie per far fronte alle varie responsabilità nonché provvede a un'adeguata assegnazione delle responsabilità, degli incarichi di formazione e delle revisioni del rendimento.

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Art. 62

Revisioni interne e convalida dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), il gestore o l'operatore aereo rivedono e convalidano i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 57.

La revisione e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere:

a) la verifica della completezza dei dati;

b) il confronto dei dati che il gestore o l'operatore aereo hanno ottenuto, monitorato e comunicato nell'arco di svariati anni;

c) il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di raccolta dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti:

i) la comparazione tra i dati sugli acquisti di combustibili o materiali e i dati sulle variazioni delle scorte e i dati sui consumi per i flussi di fonti interessati;

ii) la comparazione tra i fattori di calcolo determinati mediante analisi, calcolati o segnalati dal fornitore del combustibile o del materiale e i fattori di riferimento, nazionali o internazionali, di combustibili o materiali analoghi;

iii) la comparazione tra le emissioni ottenute da metodologie fondate su misure e i risultati del calcolo di verifica ai sensi dell'articolo 46;

iv) il confronto tra dati aggregati e dati grezzi.

2. Il gestore o l'operatore aereo garantiscono, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell'ambito della revisione e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine i criteri suddetti sono definiti nella documentazione delle relative procedure scritte.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 63

Rettifiche e azioni correttive

1. Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 57 o delle attività di controllo di cui all'articolo 58 non funziona correttamente o funziona al di fuori dei confini definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, il gestore o l'operatore aereo procede alle opportune rettifiche e corregge i dati respinti, evitando stime in difetto delle emissioni.

2. Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l'operatore aereo quanto meno:

a) valuta la validità dei risultati ottenuti nelle varie fasi applicabili alle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 57 o alle attività di controllo di cui all'articolo 58;

b) determina la causa originaria dell'erroneo funzionamento o dell'errore;

c) adotta le misure correttive del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro, se del caso.

3. Il gestore o l'operatore aereo procede alle rettifiche ed espleta le attività correttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 58.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 64

Processi effettuati all'esterno

Se il gestore o l'operatore aereo esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 57 o una o più attività di controllo di cui all'articolo 58, il gestore o l'operatore aereo svolge tutte le seguenti operazioni:

a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;

b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;

c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 58.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 65

Gestione delle lacune nei dati

(integrato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066)

1. Se mancano i dati necessari per calcolare le emissioni di un impianto, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati surrogati di tipo prudenziale per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante.

Se il gestore non ha definito un metodo di stima in una procedura scritta, stabilisce tale procedura scritta e trasmette all'autorità competente una richiesta di modifica adeguata del piano di monitoraggio, conformemente all'articolo 15, ai fini dell'approvazione.

2. Se mancano i dati necessari a calcolare le emissioni di un operatore aereo per uno o più voli, quest'ultimo utilizza dati surrogati per il rispettivo periodo di tempo, calcolato in base al metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio.

Se non è possibile determinare dati surrogati ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'operatore aereo può calcolare le emissioni per quel volo o quei voli in base al consumo di carburante misurato tramite lo strumento menzionato all'articolo 54, paragrafo 2.

Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5% dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 66

Registri e documentazione

1. Il gestore o l'operatore aereo conserva per almeno 10 anni una traccia di tutti i dati e le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate nell'allegato IX. I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica, secondo i criteri del regolamento (UE) n. 600/2012, della comunicazione annuale delle emissioni o dei dati sulle tonnellate-chilometro. I dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall'autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall'operatore aereo se quest'ultimo può accedere a tali dati.

2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce che tutti i documenti utili siano disponibili quando e dove sia necessario per effettuare le attività riguardanti i flussi dei dati e le attività di controllo.

Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell'autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro, in conformità al regolamento (UE) n. 600/2012.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO VI

REQUISITI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 67

Tempistiche e obblighi di comunicazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore o l'operatore aereo presenta all'autorità competente una comunicazione delle emissioni che contiene le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al regolamento (UE) n. 600/2012. Tuttavia, le autorità competenti possono chiedere ai gestori o agli operatori aerei di trasmettere la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica prima del 31 marzo, ma non prima del 28 febbraio.

2. Se decide di richiedere l'assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo trasmette all'autorità competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva, una comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro che riguarda i dati sulle tonnellate-chilometro riferiti all'anno di monitoraggio e che è sottoposta a verifica conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012.

3. Le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro contengono almeno le informazioni specificate nell'allegato X.

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Art. 68

Forza maggiore

1. Nel caso in cui un operatore aereo sia impossibilitato a fornire all'autorità competente i dati verificati relativi alle tonnellate- chilometro entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, per una situazione grave e imprevedibile che esula dal suo controllo, questi presenta all'autorità competente, ai sensi del medesimo disposto, i migliori dati relativi alle tonnellate-chilometro che possono essere messi a disposizione nelle circostanze del caso, tra cui dati fondati, ove necessario, su stime credibili.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro trasmette, ai fini della richiesta di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e in conformità al paragrafo 2 del medesimo articolo, i dati ottenuti riferiti all'operatore aereo interessato, unitamente a una spiegazione delle circostanze che hanno impedito di presentare alla Commissione una comunicazione verificata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.

La Commissione e gli Stati membri utilizzano tali dati per le finalità di cui all'articolo 3 sexies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE.

3. Se lo Stato membro trasmette alla Commissione dati riguardanti un operatore aereo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'operatore aereo interessato provvede a effettuare una verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati, conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012, il prima possibile e comunque al venir meno delle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L'operatore aereo trasmette tempestivamente i dati verificati all'autorità competente.

Ove opportuno, l'autorità competente riduce il numero quote gratuite da assegnare all'operatore aereo e pubblica l'assegnazione rivista in conformità all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Le quote interessate non saranno incrementate. Se del caso, l'operatore aereo restituisce eventuali quote in eccesso ottenute, in conformità all'articolo 3 sexies, paragrafo 5, della medesima direttiva.

4. L'autorità competente mette a punto misure efficaci per garantire che l'operatore aereo interessato ottemperi ai propri obblighi a norma del paragrafo 3.

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Art. 69

Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio

1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.

Il gestore di un impianto trasmette all'autorità competente ai fini dell'approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro e non oltre i seguenti termini:

a) per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni quattro anni;

b) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni due anni;

c) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni anno.

Tuttavia, l'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non successiva al 30 settembre del medesimo anno.

2. Se il gestore non applica almeno i livelli previsti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 41, paragrafo 1, questi fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.

Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l'applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.

3. Se il gestore applica la metodologia di monitoraggio alternativa di cui all'articolo 22, è tenuto a fornire una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione almeno del livello 1 per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.

Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per applicare quanto meno il livello 1 per tali flussi di fonti sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.

4. Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012 indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento, entro il 30 giugno dell'anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal responsabile della verifica, il gestore o l'operatore aereo trasmette una relazione all'autorità competente ai fini dell'approvazione. La relazione descrive quando e come il gestore o l'operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.

Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il gestore o l'operatore aereo fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 70

Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) il gestore o l'operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall'articolo 67, paragrafo 1;

b) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento;

c) la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.

2. Se, nella relazione di verifica di cui al regolamento (UE) n. 600/2012, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall'operatore aereo prima del rilascio della dichiarazione sulla verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima delle emissioni dell'impianto o dell'operatore aereo. L'autorità competente comunica al gestore o all'operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l'operatore aereo mettono tali informazioni a disposizione del responsabile della verifica.

3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell'approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell'accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 71

Accesso alle informazioni

Le comunicazioni sulle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità nel rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2003/4/CE. In relazione all'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, i gestori o gli operatori aereo possono indicare nella loro comunicazione quali informazioni siano considerate commercialmente sensibili.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 72

Arrotondamento dei dati

1. Le emissioni annuali totali devono essere comunicate come tonnellate di CO2 o CO2 (e) arrotondate. Nelle comunicazioni, le tonnellate-chilometro sono indicate in tonnellate-chilometro arrotondate.

2. Tutte le variabili impiegate per calcolare le emissioni sono arrotondate allo scopo di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo e della comunicazione delle emissioni.

3. Il valore relativo ai dati per volo è arrotondato al fine di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo della distanza e del carico utile di cui all'articolo 56 nonché della comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 73

Garantire la coerenza con le altre comunicazioni

Ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione:

a) il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common Reporting Format) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

b) il codice identificativo dell'impianto quale riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c) l'attività degli impianti IPPC di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006;

d) il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1)

GU L 33 del 4.2.2006.

(2)

GU L 393 del 30.12.2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO VII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 74

Formati per lo scambio elettronico dei dati

1. Gli Stati membri possono obbligare il gestore e l'operatore aereo a utilizzare modelli elettronici e specifiche sul formato dei file per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle modifiche al piano di monitoraggio, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni dei miglioramenti.

Tali modelli elettronici o specifiche sul formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche sul formato dei file pubblicati dalla Commissione.

2. Nel definire i modelli elettronici o le specifiche sul formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni:

a) specifiche sul formato dei file che utilizzino un linguaggio di comunicazione elettronico standard (in prosieguo denominato il "linguaggio di comunicazione dell'EU ETS") basato su XML da utilizzare con sistemi automatizzati avanzati;

b) modelli pubblicati in un formato utilizzabile da software per ufficio standard, compresi fogli elettronici e file di programmi di scrittura.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 75

Uso di sistemi automatizzati

1. Se uno Stato membro decide di utilizzare sistemi automatizzati per lo scambio elettronico dei dati basati sul linguaggio di comunicazione dell'EU ETS ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), tali sistemi garantiscono in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, grazie all'applicazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologie:

a) l'integrità dei dati, tale per cui i messaggi elettronici non vengono modificati durante la trasmissione;

b) la riservatezza dei dati, grazie all'impiego di tecniche di sicurezza, tra cui le tecniche di criptazione, per cui i dati sono accessibili soltanto al destinatario e nessuna informazione può essere intercettata da terzi non autorizzati;

c) l'autenticità dei dati, per cui l'identità del mittente e del destinatario dei dati è nota e verificata;

d) la non disconoscibilità dei dati, per cui la parte che ha partecipato a un'operazione non può negare di aver ricevuto un'attività né può l'altra parte negare di aver inviato un'attività, applicando metodiche quali la firma digitale o la verifica indipendente delle salvaguardie del sistema.

2. Eventuali sistemi automatizzati utilizzati dagli Stati membri tramite il linguaggio di comunicazione dell'EU ETS per la comunicazione tra autorità competente, gestore e operatore aereo, nonché tra responsabile della verifica e organismo di accreditamento ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012, soddisfano i seguenti requisiti non funzionali, grazie all'attuazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologia:

a) il controllo dell'accesso, per cui possono accedere al sistema soltanto soggetti autorizzati e nessun dato può essere letto, scritto o aggiornato da soggetti non autorizzati, grazie all'applicazione di misure tecnologiche che garantiscano quanto segue:

i) la restrizione dell'accesso fisico all'hardware su cui poggiano i sistemi automatizzati tramite barriere fisiche;

ii) la restrizione dell'accesso logico ai sistemi automatizzati grazie all'impiego di tecnologie per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione;

b) la disponibilità, per cui l'accessibilità ai dati è garantita anche dopo un periodo di tempo significativo e dopo l'introduzione di eventuali nuovi software;

c) la pista di audit, per cui si ha la certezza che le eventuali modifiche ai dati possono sempre essere individuate e analizzate in retrospettiva.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 76

Abrogazione della decisione 2007/589/CE e disposizioni transitorie

1. La decisione 2007/589/CE è abrogata.

2. Le disposizioni della decisione 2007/589/CE continuano ad applicarsi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati relativi all'attività che avranno luogo anteriormente al 1° gennaio 2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 77

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO I (1)          

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 206/2014.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO VII

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 743/2014)

Frequenza minima delle analisi (articolo 35)

Combustibile/materiale

Frequenza minima delle analisi

Gas naturale

Almeno ogni settimana

Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore)

Minimo giornaliera, applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata

Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume)

Ogni 20.000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno

Carbone, carbone da coke, coke di petrolio, torba

Ogni 20.000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno

Altri combustibili

Ogni 10.000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno

Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa)

Ogni 5.000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno

Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati

Ogni 10.000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno

Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite)

Ogni 50.000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno

Argille e scisti

Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno

Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale)

In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50.000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 77 del Reg (UE) 2018/2066 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1)

Il presente allegato è stato modificato e integrato dall'art. 76 del Reg (UE) 2018/2066.