
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2012
G.U.R.I. 29 giugno 2012, n. 150
Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), con il quale, in particolare, i contenuti del regolamento (CE) n. 479/2008 sono stati inseriti nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2010 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;
Considerata la necessità di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP e IGP, e pertanto gli schemi tipo di piano di controllo, alle disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, emanate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 novembre 2010;
Visti gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 28 marzo 2012, nel corso della quale si è ritenuto di dover subordinare l'avviso sul provvedimento ad un ulteriore approfondimento tecnico, da tenersi in sede interregionale;
Visti gli esiti favorevoli dell'ulteriore incontro di approfondimento, tenutosi il 16 aprile 2012 con le regioni e le province autonome, le associazioni di categoria e le organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo;
Considerato che nel corso della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2012 nonostante il parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura reso in data 3 maggio 2012 non è stata raggiunta l'intesa;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012 resa ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
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Definizioni e termini
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "Ministero", il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) "ICQRF", il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
c) "categorie" della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, intermediari, ossia aziende non classificabili tra le precedenti ed operanti l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino e vini destinati alla DO e/o alla IG nonchè vini a DO e/o IG, che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti;
d) "filiera vitivinicola rappresentativa" ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
e) "struttura di controllo", le autorità pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG. e/o DOC;
f) "gruppo tecnico di valutazione", l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
g) "decreto", il presente decreto;
h) "decreto legislativo", il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
i) "DO", denominazioni di origine, comprendente le DOCG e le DOC;
l) "DOCG", denominazione di origine controllata e garantita;
m) "DOC", denominazione di origine controllata;
n) "DOP", denominazione di origine protetta;
o) "IG", indicazione geografica tipica o indicazione geografica protetta;
p) "IGT", indicazione geografica tipica;
q) "IGP", indicazione geografica protetta;
r) "fascetta", contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC.
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Ambito di applicazione
1. L'attività di controllo per i vini a DO e IG di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicato nelle premesse, è svolta dalle strutture di controllo secondo i criteri ed i contenuti dei rispettivi piani di controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo.
2. L'immissione nel sistema di controllo è condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. e per la rivendicazione delle I.G.
3. Ciascuna produzione D.O. o I.G., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo.
4. Ciascuna struttura di controllo può effettuare l'attività di controllo di cui al comma 1 per una o più produzioni D.O. e I.G.
5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.
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Istituzione del sistema di controllo
1. Le strutture di controllo sono iscritte nell'"Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo", istituito presso l'ICQRF, distinto in due sezioni per le autorità pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati, e reso disponibile sul portale SIAN.
2. La scelta della struttura di controllo è effettuata con le modalità di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, il soggetto individuato per il controllo della specifica DO o IG trasmette all'ICQRF ed alla competente regione o provincia autonoma il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario redatti secondo lo schema allegato al presente decreto, nonchè la documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo, ivi compreso l'elenco dei membri dell'organo decidente i ricorsi.
4. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3 l'ICQRF, esaminata la documentazione, acquisito il parere del gruppo tecnico di valutazione, nonchè della filiera rappresentativa, emana il decreto di autorizzazione o di designazione.
5. L'autorizzazione e la designazione di cui al precedente comma ha validità triennale ed è rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta dei soggetti legittimati.
6. Tuttavia, prima della scadenza del triennio, a seguito di ordinanza di ingiunzione emessa a carico della struttura di controllo per le violazioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo, la filiera vitivinicola rappresentativa può comunicare all'ICQRF la volontà di avvalersi dell'attività di un'altra struttura di controllo tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad altra struttura di controllo decade ogni impegno, vincolo e condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola e la precedente struttura di controllo.
7. L'ICQRF, accertate le violazioni di cui al comma 6, ne dà comunicazione alla filiera rappresentativa per le finalità previste dallo stesso comma.
8. L'autorizzazione e la designazione di cui al comma 4 può essere sospesa o revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo, sentito il parere della regione o provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione.
9. Il Ministero pubblica sul sito internet istituzionale i dati relativi ai prospetti tariffari approvati nonchè l'elenco delle strutture di controllo autorizzate o designate in riferimento alle singole DO o IG.
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Adempimenti delle strutture di controllo
1. La struttura di controllo non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario, la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, così come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. Ogni modifica del piano dei controlli e del prospetto tariffario deve comunque essere preventivamente comunicata alla filiera rappresentativa.
3. Nella prima seduta il gruppo tecnico di valutazione approva il regolamento contenente, tra l'altro, i criteri per la valutazione del personale in carico alle strutture di controllo e dei prospetti riepilogativi dei costi inseriti nello schema di tariffario di cui agli allegati 3 e 5 del presente decreto.
4. La struttura di controllo deve garantire, per ciascuna DO o IG, la tracciabilità documentale ed informatica delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato.
5. La struttura di controllo provvede, per ciascuna DO o IG, allo svolgimento delle attività previste dal relativo piano dei controlli approvato comunicando, per gli adempimenti di competenza, anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti:
a) le non conformità gravi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, entro quindici giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo. L'ICQRF territorialmente competente, limitatamente ai casi di non conformità grave riscontrati a carico delle produzioni vitivinicole a DO confezionate scaturenti dalle verifiche di conformità cui alla scheda 4 - Imbottigliatore del piano dei controlli entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo, stabilisce se intraprendere immediatamente le azioni di competenza o se attendere l'esito dell'eventuale ricorso avverso alla non conformità che, comunque, dovrà essere inoltrato dal soggetto interessato entro trenta giorni dalla comunicazione e concluso dalla struttura di controllo entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento;
b) le non conformità lievi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, per le quali il soggetto interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione della non conformità entro trenta giorni dalla comunicazione;
c) trascorsi i termini di trenta giorni di cui alla lettera b), le non conformità lievi divengono gravi a seguito di valutazione del Comitato di certificazione.
Al termine dell'iter eventualmente avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di non conformità, la struttura di controllo deve inoltrare all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la copia del ricorso presentato dal soggetto interessato unitamente alla decisione emessa dall'organo decidente i ricorsi.
La struttura di controllo deve inoltrare, entro quindici giorni dalla conclusione dell'iter, all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la decisione emessa dal Comitato di certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del ricorso avverso presentati dal soggetto interessato.
6. Fermo restando il trattamento delle fattispecie di non conformità di cui al comma precedente, la struttura di controllo è tenuta a comunicare al soggetto interessato, alle regioni e province autonome e agli altri enti territorialmente competenti, con le tempistiche di cui al comma 7, qualsiasi non conformità lieve riconducibile al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, ovvero i casi di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo.
7. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, le regioni e le province autonome o gli enti territorialmente competenti, entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformità di cui al comma 5, verificano l'aggiornamento e la validità del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformità.
8. Nei casi di non conformità di cui al comma 5, la struttura di controllo deve inoltrare al soggetto interessato la comunicazione di non conformità, entro quindici lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo.
9. La documentazione risultante dal sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata, anche in modo informatizzato, per singola DO o IG, è in ogni momento a disposizione delle Autorità di vigilanza. La struttura di controllo deve consegnare la predetta documentazione all'ICQRF o alla struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione o della designazione.
10. La documentazione di cui al precedente comma 9 è detenuta presso la sede della struttura di controllo o, in caso di più sedi operative territoriali, presso ognuna di esse.
11. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito internet della struttura di controllo.
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Elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola
1. Per i soggetti della filiera che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano già immessi nel sistema di controllo e che intendono rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG, le rispettive rivendicazioni delle uve e/o le richieste di certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento costituiscono a tutti gli effetti notifica di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per le DO o le IG di loro interesse.
2. Salvo comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG si ritengono iscritti agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
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Sistema di certificazione e controllo
1. La struttura di controllo svolge, a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 5, l'attività di certificazione e di controllo per singola DO e l'attività di controllo per singola IG sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo allegati al presente decreto.
2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 11 novembre 2011 indicato nelle premesse. Nel caso di giudizio di idoneità la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 7.
3. Il controllo dei vini a DO e ad IG deve garantire, sotto la responsabilità della struttura di controllo, la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ed inoltre, per le partite imbottigliate, la loro tracciabilità. Le comunicazioni previste dal piano dei controlli possono essere inviate alla struttura di controllo anche per via telematica sulla base degli strumenti informatici già in possesso degli operatori, nei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 per le relative annotazioni sui registri. Le procedure e le modalità previste dal piano dei controlli devono garantire, attraverso controlli a campione, l'espletamento degli esami analitici sulle partite di vino a IG.
4. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna DO o IG e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata negli schemi dei rispettivi piani di controllo; tuttavia, a seguito della motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, o, in assenza, dalla filiera rappresentativa, l'ICQRF competente per territorio convoca la/e regione/i e/o la/e province autonome interessata/e, la struttura di controllo incaricata e lo stesso Consorzio di tutela o, in assenza, la filiera rappresentativa, al fine di valutare ed eventualmente approvare la variazione richiesta.
5. Gli operatori da sottoporre a controllo per ogni categoria della filiera vitivinicola devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato dalla struttura di controllo, secondo le percentuali indicate negli allegati 2 e 4, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio ICQRF competente per il territorio di produzione della DO o della IG e, ove la regione o provincia autonoma lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo, a conclusione delle operazioni, apposito verbale. Ogni anno è sorteggiato un ulteriore numero di soggetti già sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2 per cento degli stessi. Nel caso siano state riscontrate non conformità gravi l'1 per cento del sorteggio, deve riguardare i soggetti destinatari del provvedimento di non conformità.
6. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato delle DO o IG sia sorteggiato per una o più categorie della stessa DO o IG, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo, in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.
7. Le attività ispettive di cui al comma 6 si intendono estese a tutte le categorie delle DO o IG a cui il soggetto controllato è iscritto ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo e per le quali la struttura di controllo è stata autorizzata o designata, eccetto la categoria del viticoltore. Tali attività ispettive concorrono a determinare le percentuali minime previste dal piano per le categorie e/o per le DO o IG interessate e, a tal fine, se ne tiene conto nelle operazioni di sorteggio.
8. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a DO e IG imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano alla competente struttura di controllo tutte le informazioni contenute nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto. Tali informazioni possono essere trasmesse anche telematicamente sui supporti informatici già in possesso degli operatori.
9. Limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.
10. Le fascette per i vini a DOCG e a DOC interessati devono essere richieste alla struttura di controllo autorizzata indicando i riferimenti alla certificazione di idoneità della partita oggetto di imbottigliamento.
11. La struttura di controllo, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegna le fascette, esonerando gli imbottigliatori dagli obblighi di cui ai commi 8 e 9.
12. Per le partite di vino atte a divenire DO i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonchè le partite imbottigliate, sotto la responsabilità del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, il rilascio della certificazione costituisce autorizzazione per l'immissione al consumo, salvo quanto previsto nei commi 10 e 11 per le eventuali fascette necessarie.
13. Nel caso di immissione al consumo di partite di vini a DO o ad IG, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualità di soci di una cantina cooperativa, possono essere applicate le seguenti disposizioni. Per le partite di vino a IG che non sono oggetto di riclassificazione, l'avvenuta rivendicazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a IG ottenute a seguito di taglio tra partite rivendicate, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO, rivendicate, che non sono oggetto di taglio, riclassificazione, declassamento, assemblaggio, l'ottenimento della certificazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO ottenute a seguito di taglio e/o assemblaggio, tra partite rivendicate, dopo la certificazione di idoneità, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. I soggetti interessati alle disposizioni del presente comma dovranno comunicare, mensilmente ed anche in forma riepilogativa, tutte le informazioni di cui al comma 8.
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Flusso delle informazioni
1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire DO o declassamento di vino a DO ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione, ne danno comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro i tre giorni lavorativi successivi la struttura di controllo competente per la DO e/o IG risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito, e senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti della filiera, la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola.
2. Alla struttura di controllo è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformità lievi e/o gravi emerse a seguito delle attività previste dal piano dei controlli. Le modalità e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati.
3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalità concordate tra i soggetti interessati.
4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo.
5. La struttura di controllo deve fornire, alle regioni e province autonome ed all'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo.
6. Per le finalità di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantità di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente a carico dei soci dei consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo. I medesimi consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dei soci.
7. Per le finalità di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantità di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato), sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente, a carico di tutti i soggetti rivendicanti la DO anche se non appartenenti ai consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo.
8. Fino all'avvio della funzionalità di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attività di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo è tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al consorzio di tutela, report semestrali sullo stato di evoluzione delle singole DO e IG riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate.
9. I report di cui al comma 8 devono essere redatti secondo modalità concordate con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.
10. La struttura di controllo è tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, la relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O. e I.G., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 9 del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
Disposizioni per la commercializzazione all'estero dei vini a D.O. e I.G. sfusi
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a D.O. e I.G. commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attività di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria vinificatori e/o intermediari.
2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. e I.G. destinato all'esportazione, gli esportatori, entro il giorno lavorativo successivo dall'effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale, anche per via informatica.
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Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale dei vini a DO e a IG operata da parte dei vinificatori, intermediari e imbottigliatori
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per i prodotti vitivinicoli certificati a DO o rivendicati a IG oggetto di vendita diretta al consumatore finale. Per vendita diretta al consumatore finale si intende la vendita di prodotti a DO o IG allo stato sfuso in contenitori di proprietà dell'acquirente.
2. Per i vini di cui al presente decreto, è ammessa la vendita diretta al consumatore finale esclusivamente di:
a) vini a DO certificati, se consentita dal disciplinare di produzione;
b) vini ad IG rivendicati.
3. I soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini a DO o IG venduti direttamente al consumatore finale. Nel caso di vini a DO la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di idoneità delle relative partite.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto la filiera vitivinicola rappresentativa individua, per singola D.O. e/o I.G., la struttura di controllo cui affidare lo svolgimento delle verifiche di conformità al disciplinare di produzione. In caso di assenza dell'individuazione da parte della filiera rappresentativa, la scelta sarà eseguita, entro i successivi quindici giorni, dalle regioni e dalle provincie autonome competenti per il territorio di produzione della singola D.O. e/o I.G. Entro trenta giorni dalla data di individuazione le strutture di controllo presentano all'ICQRF ed alla regione o provincia autonoma competente il piano di controllo ed il prospetto tariffario delle singole D.O. e I.G. elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto al fine di consentire l'approvazione. L'ICQRF, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvede, entro il 31 luglio 2012, all'emanazione dei decreti di autorizzazione e designazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute.
2. L'efficacia dei decreti di autorizzazione e di designazione precedentemente emanati cessa alla data del 31 luglio 2012.
3. Gli allegati 6, 7, 8 e 9 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'ispettore generale capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentite le regioni e le provincie autonome.
4. Il decreto ministeriale 2 novembre 2010 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli è abrogato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.
Roma, 14 giugno 2012
Il Ministro: CATANIA
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA
SOMMARIO
A. Introduzione
B. Elementi del piano dei controlli:
1. Soggetti
2. Fase di processo
3. Requisito
4. Documentazione
5. Attività di controllo
6. Tipo di controllo
7. Entità del controllo per anno
8. Non Conformità
9. Gravità della non conformità
10. Azione correttiva
A. INTRODUZIONE
Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. e ad I.G. (d'ora in avanti Schema). Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola D.O. o I.G. controllata. Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema. Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini a D.O. e ad I.G., in particolare alle seguenti norme:
- Reg. (CE) 1234/2007;
- Reg. (CE) 607/2009;
- Reg. (CE) 606/2009;
- Reg. (CE) 436/2009;
- Reg. (UE) 401/2010;
- D.M. 23 dicembre 2009;
- D.M. 16 dicembre 2010 (schedario viticolo nazionale);
- D.M. 19 aprile 2011 (gestione e distribuzione contrassegni);
- D.M. 11 novembre 2011 (esami chimico fisici ed organolettici);
- D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- Decreto di approvazione del disciplinare di produzione.
Il Piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti tra loro:
a) attività di verifica della conformità della D.O. e della I.G., basata sulle seguenti azioni obbligatorie:
- Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O. e della I.G., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O. ed alla I.G..
- Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O. e della I.G.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato.
- Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell'intera D.O. e I.G., tra produzione, commercializzazione e imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo.
b) attività di certificazione delle produzioni a D.O. basata sulle seguenti attività:
- Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di prelievo finalizzate alla certificazione dei prodotti destinati alla D.O. con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini a D.O.;
- Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di imbottigliamento dei prodotti certificati a D.O. e rivendicati a I.G..
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte allo schedario viticolo nazionale che hanno operato la rivendicazione della specifica D.O. nella precedente campagna. Tale percentuale sarà comprensiva della stima della resa di uva per ettaro. La percentuale delle aziende da sottoporre a verifica è ridotta al 8%, comprensiva della stima della resa di uva ad ettaro, nella campagna successiva al completamento dei controlli su tutti i soggetti iscritti al sistema. Ai fini del raggiungimento del 100% delle aziende controllate le aziende già sottoposte a verifica annuale non rientrano nel sorteggio per gli anni successivi, fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 5, del decreto, anche nel caso di cambiamento della struttura di controllo incaricata.
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo.
Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 5% delle aziende già sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici.
- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo detentrici di uve destinate alla D.O..
- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo dell'10% delle aziende iscritte alla struttura di controllo che detengano prodotti a D.O. e/o destinati alla D.O. alla data del sorteggio.
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte all'organismo di controllo. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonchè del controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 pari al 5% delle aziende già sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici. Fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa vigente e dal metodo di analisi, nella verifica di rispondenza devono essere valutate le differenze a carico dei parametri chimico fisici (titolo alcolometrico totale, zuccheri totali ed estratto secco non riduttore qualora previsto dal relativo disciplinare di produzione) derivanti anche da eventuali pratiche enologiche comunicate nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto.
c) attività di verifica della conformità delle produzioni ad I.G. basata sulle seguenti attività:
- Verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di movimentazione ed imbottigliamento dei prodotti rivendicati ad I.G..
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte allo schedario viticolo nazionale che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad I.G.,. Tale percentuale sarà comprensiva della stima della resa di uva per ettaro pari al 1% delle aziende già sorteggiate per la verifica in campo dei requisiti agronomici.
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla sussistenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la relativa fase di vinificazione pari al 1 % delle aziende già sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici.
- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo detentrici di uve destinate alla I.G..
- Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari di vini sfusi detentori di vini ad I.G.. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo dell'3% delle aziende iscritte alla struttura di controllo che detengano prodotti a I.G. alla data del sorteggio.
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 5 % delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonchè del controllo analitico di rispondenza dei requisiti chimico/fisici previsti dall'art. 26 del regolamento UE 607/09 nonchè quelli previsti dal disciplinare di produzione pari al 2% delle aziende già sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici.
B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI
1. SOGGETTI
I soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. e ad I.G., partendo dalla produzione di uva fino al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.
2. FASE DI PROCESSO
Per ciascun soggetto viene definita la fase di processo.
3. REQUISITI
Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata sono
"esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria per ogni fase del processo produttivo.
4. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (anche per via telematica)
S'intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo. In sostituzione al documento di trasporto (DA IT) il destinatario dei prodotti commercializzati come destinati alla D.O., certificati a D.O. o ad I.G. potranno comunicare in forma riepilogativa, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3, le seguenti informazioni estratte dalla documentazione ufficiale di cantina:
- data e numero del documento;
- quantità trasportata;
- CUAA del Fornitore;
- denominazione, tipologia, menzione, toponimo, annata;
- eventuali manipolazioni (contraddistinte con il codice comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009).
5. ATTIVITA' DI CONTROLLO
Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.
6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO
Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso. La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:
- un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);
- un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto
(indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
- un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).
7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO
Valore percentuale del numero di soggetti da sottoporre a controllo per anno secondo le modalità indicate alla sezione A, lett. b. ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto la struttura di controllo può effettuare controlli anche su percentuali più elevate.
8. NON CONFORMITA'
E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Ogni modifica "riduttiva", da grave a lieve delle non conformità accertate, deve essere opportunamente giustificata e documentata dal comitato di certificazione della struttura di controllo.
9. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'
Per non conformità lievi s'intendono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. Per non conformità gravi s'intendono le irregolarità che non possono essere risolvibili con azioni correttive (ovvero non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere) e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito.
10. AZIONE CORRETTIVA
Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 2, del D. MIPAAF e Turismo 2 agosto 2018.