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REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 DELLA COMMISSIONE EUROPEA, 11 giugno 2012

G.U.U.E. 12 giugno 2012, n. L 151

Regolamento che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore dal: 12 giugno 2012

Applicabile dal: 12 giugno 2012

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LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

1) E' opportuno che i processi di riciclaggio che, in quanto parte di una sequenza di processi o processi a se stanti, riciclano pile e accumulatori al piombo/acido, al nichel- cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo, conseguano le efficienze minime di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE.

2) Al fine di integrare l'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE, è necessario stabilire norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio.

3) E' appropriato definire il processo di riciclaggio come un processo che inizia dopo la raccolta e l'eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti. Al fine di promuovere il miglioramento delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio e il trattamento, è opportuno che ciascun processo di riciclaggio consegua le efficienze di riciclaggio.

4) E' necessario definire la preparazione al riciclaggio come un'operazione preliminare al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

5) E' opportuno che le efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori siano calcolate in riferimento alla composizione chimica delle frazioni iniziali e derivate, tenendo conto altresì degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici disponibili al pubblico.

6) E' necessario armonizzare le informazioni che gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comunicare al fine di monitorarne la conformità alle prescrizioni in materia di efficienza di riciclaggio nell'Unione europea.

7) Gli addetti al riciclaggio di pile e accumulatori necessitano di almeno diciotto mesi per adeguare i loro processi tecnologici alle nuove prescrizioni in materia di calcolo delle efficienze.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 266 del 26.9.2006.

(2)

GU L 312 del 22.11.2008.

Art. 1

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal 1 o gennaio 2014.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "processo di riciclaggio", qualsiasi operazione di ritrattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2006/66/CE, eseguita su pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo e che si traducono nella produzione delle frazioni derivate di cui al punto 5 del presente articolo. Il processo di riciclaggio non include la selezione e/o la preparazione per il riciclaggio/smaltimento e può essere eseguito presso uno o più impianti;

2) "preparazione al riciclaggio", il trattamento di rifiuti di pile e/o accumulatori prima di ogni processo di riciclaggio, che include tra l'altro lo stoccaggio, la manipolazione, lo smontaggio di pacchi batteria o la separazione di frazioni che non costituiscono parte integrante della pila o dell'accumulatore;

3) "efficienza di riciclaggio" di un processo di riciclaggio, il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di pile e accumulatori;

4) "frazione iniziale", la massa di rifiuti di pile e accumulatori raccolti immessa nel processo di riciclaggio quale definita all'allegato I;

5) "frazione derivata", la massa dei materiali prodotti dalla frazione iniziale in conseguenza del processo di riciclaggio quale definita all'allegato I, senza subire un ulteriore trattamento, che non sono più considerati rifiuti o che saranno utilizzati per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.

Art. 3

Calcolo dell'efficienza di riciclaggio

1. Il metodo stabilito nell'allegato I è impiegato ai fini del calcolo dell'efficienza di riciclaggio di un processo inteso a riciclare rifiuti di pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo.

2. Il metodo stabilito nell'allegato II è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato per tutti i processi di riciclaggio.

3. Il metodo stabilito all'allegato III è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato di tutti i processi di riciclaggio.

4. Gli addetti al riciclaggio comunicano su base annuale le informazioni di cui agli allegati IV, V e VI, secondo quanto pertinente, e le trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri entro quattro mesi dal termine dell'anno solare in questione.

Gli addetti al riciclaggio comunicano le loro prime relazioni

annuali entro il 30 aprile 2015.

5. La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti.

6. Se il processo di riciclaggio si svolge presso più di un impianto, il primo addetto al riciclaggio è responsabile della presentazione delle informazioni di cui al punto 4 alle autorità competenti dello Stato membro.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO