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LEGGE REGIONALE 1 giugno 2012, n. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 8 giugno 2012, n. 23

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, analiticamente descritti nell'"Allegato 1", per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, a 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 ed a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 2

Modifica di norma

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, introdotto dal comma 48 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, le parole "comma 1 dell'art. 1" sono sostituite dalle parole "articolo 01".

Art. 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 giugno 2012.

LOMBARDO

ARMAO

Assessore regionale per l'economia