
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012
G.U.R.I. 21 giugno 2012, n. 143
Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
N.d.R. In ordine ad alcune indicazioni operative per l'attuazione del presente, si rimanda alla C.M. Economia e Finanze 27 novembre 2012, n. 35.
TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l' art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo A);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità;
Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
2. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
3. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.
Procedimento di certificazione nella forma ordinaria
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a)-f), del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012)
1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 3, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
2. L'amministrazione o ente debitore, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito. Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti. A tale ultimo fine, le amministrazioni statali, nella richiesta di reiscrizione di detti residui, specificano se si tratta di crediti per i quali è stata rilasciata certificazione ai sensi del presente decreto ed in tal caso nella medesima richiesta indicano la data di scadenza del termine di pagamento.
3. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.
4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima. In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.
4-bis. Laddove previsto, il versamento di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.
5. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5-bis. Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.
6. L'amministrazione o ente debitore cura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.
7. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.
8. Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest'ultimo trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.
Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il sistema potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni ed enti che non abbiano richiesto la predetta abilitazione.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni e gli enti debitori certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7 del precedente art. 2 utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i soggetti e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Commissario ad acta - certificazione ordinaria
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012)
1. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, nè sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta, utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
3. L'incarico di commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato o del relativo Ufficio Centrale del Bilancio.
4. Il commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-bis e ne dà contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.
6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Commissario ad acta - certificazione mediante piattaforma elettronica
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012)
1. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, nè sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta mediante piattaforma elettronica, utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
3. L'incarico di commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del relativo Ufficio Centrale del Bilancio.
4. Il commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso l'ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione mediante piattaforma elettronica, utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2-bis entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne dà contestuale comunicazione all'ente debitore.
6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Accettazione preventiva della cessione del credito da parte dell'amministrazione debitrice
1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
Monitoraggio
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012)
1. L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro - l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 2, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso, nonchè quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La comunicazione include l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione. Tale comunicazione non è necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2012
Il Ministro: MONTI
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 33
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012.
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012.
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012.
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 24 settembre 2012.