
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE, 16 maggio 2012
G.U.U.E. 25 maggio 2012, n. L 136
Compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2041)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 14 giugno 2012
Applicabile dal: 14 dicembre 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
3) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità"), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l'impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
4) Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni emerse dall'esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione - a partire dagli elenchi nazionali - di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell'Autorità (di seguito "l'elenco consolidato") (2).
5) Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all'Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell'elenco consolidato. Altre parti dell'elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l'elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all'Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell'elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell'Autorità. La valutazione scientifica da parte dell'Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l'ottobre 2009 e il luglio 2011 (3).
6) Nella sua valutazione l'Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell'elenco consolidato.
7) Per varie indicazioni sulla salute l'Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
8) Secondo quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l'elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell'indicazione, le condizioni specifiche per l'impiego dell'indicazione e, all'occorrenza, le condizioni d'impiego o le restrizioni all'uso e/o una dicitura o un'avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità.
9) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un'indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall'altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d'uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite.
10) Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze "botaniche", la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall'Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l'inclusione o meno nell'elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.
11) Le indicazioni la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione (4) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
12) A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l'Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l'autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un'indicazione (5) sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un'altra indicazione (6) sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l'Autorità ha concluso che è stata evidenziata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L'utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurne l'assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l'impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate.
13) La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell'Autorità e l'esame da parte della Commissione.
14) L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito "il registro"). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d'impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.
15) Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell'elenco delle indicazioni respinte del registro dell'Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all'occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell'Autorità e/o l'esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati.
16) Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione.
17) L'aggiunta di sostanze agli alimenti o l'uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell'Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l'inclusione nell'elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce un'autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l'indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.
18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 404 del 30.12.2006.
http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm
Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell'elenco consolidato.
Corrispondente alla voce ID 359 dell'elenco consolidato.
Indicazioni sulla salute consentite
1. L'elenco delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell'allegato del presente regolamento.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell'allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2012, n. L154.
Per le modifiche al presente si rimanda all'allegato del Reg. (UE) 536/2013, all'allegato del Reg. (UE) 851/2013, all'allegato del Reg. (UE) n. 1018/2013, all'allegato del Reg. (UE) n. 40/2014, all'allegato del Reg. (UE) n. 7/2015, all'allegato del Reg. (UE) n. 2015/539, all'allegato del Reg. (UE) 2015/2314, all'allegato del Reg. (UE) 2016/854, all'allegato del Reg. (UE) 2016/1413, all'allegato del Reg. (UE) 2017/672, all'allegato del Reg. (UE) 2017/676, all'allegato del Reg. (UE) 2021/686 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2041.