
ASSESSORATO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 1291
G.U.R.S. 25 maggio 2012, n. 21
Direttiva per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
Con il D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 si sono definiti i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle Onlus che intendano erogare prestazioni di cure palliative domiciliari per conto del servizio sanitario regionale.
Tale provvedimento trae fondamento sia dal D.A. del 3 gennaio 2011 con il quale è stato approvato il "Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana" e il "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana", stimolando e favorendo il ricorso alla sinergia collaborativa ed alla integrazione tra il sistema pubblico e gli Organismi non profit attivi da anni nel campo delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare palliativa e negli Hospice, che dal piano sanitario regionale "Piano della salute 2011/2013" approvato con D.P.R.S. n. 282 del 18 luglio 2011 che prevede la definizione di un sistema di accreditamento istituzionale e di qualità per tutte le strutture della rete compresi gli organismi non profit che operano nel settore.
Al fine quindi di rendere uniforme su tutto il territorio regionale il rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte delle A.S.P., ed al fine di chiarire ulteriormente quanto contenuto nel D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 e nell'allegato tecnico, si forniscono le seguenti direttive vincolanti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.
1. Autorizzazione sanitaria e accreditamento
Gli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative, per l'esercizio delle attività in questione, dovranno essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'A.S.P. (analogamente a quanto previsto per le attività riabilitative domiciliari ex art. 26 legge n. 833/78).
Posto che le attività di che trattasi comportano l'erogazione di prestazioni sanitarie esclusivamente a livello domiciliare, con riferimento alle caratteristiche della sede operativa di cui gli organismi dovranno essere dotati si precisa quanto segue.
La sede operativa della Onlus, fermo restando quanto previsto al riguardo dal D.A. 14 novembre 2011, qualora il regolamento condominiale non ne preveda il divieto, può essere ubicata anche in un appartamento di civile abitazione in possesso del titolo di abitabilità.
La sede operativa deve essere organizzata per l'accoglienza di disabili avvalendosi di mezzi idonei (in conformità a quanto previsto dal DM.LL.PP n. 236/89) quali ad esempio montascale, c.d. scoiattolo etc. che consentano il trasferimento degli stessi dall'ingresso dell'edificio sino ai locali della stessa sede.
La sede operativa sarà utilizzata solo ed esclusivamente come sede amministrativa in quanto le attività ivi espletate sono correlate a:
- Accoglienza;
- Avvio delle procedure finalizzate alla presa in carico dei pazienti;
- Organizzazione di riunioni multi professionali per la discussione dei casi clinici;
- Sostegno e supporto anche psicologico all'equipe curante in particolari situazioni di difficoltà;
- Formazione ed aggiornamento del personale;
- Attività amministrativa.
Nella stessa sede non devono essere erogate ad alcun titolo prestazioni sanitarie che, viceversa, vengono espletate esclusivamente presso il domicilio dei pazienti.
Pertanto l'A.S.P., referente per il territorio in cui viene presentata dalla ONLUS l'istanza di autorizzazione della propria sede operativa finalizzata all'accreditamento, deve provvedere alle verifiche di competenza dei requisiti previsti dal D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 tenendo conto dell'esclusivo utilizzo amministrativo di tale sede.
L'Assessorato alla salute procede, previa presentazione di apposita istanza da parte della ONLUS e sulla base delle risultanze della verifica espletata dall'U.O. accreditamento dell'A.S.P., all'accreditamento della stessa.
Si ribadisce che l'autorizzazione sanitaria costituisce il prerequisito per accedere all'accreditamento istituzionale.
Ai fini dell'accreditamento, con riferimento a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 "l'attività esclusiva o prevalente" è da intendersi riferita all'attività espletata direttamente dalla Onlus.
L'accreditamento consente agli organismi in questione di potere esercitare le attività di che trattasi sull'intero territorio regionale.
2. Ulteriori sedi operative
Per l'apertura di ogni altra sede operativa il legale rappresentante deve produrre all'A.S.P. territorialmente competente apposita autocertificazione attestante l'avvenuta attivazione della nuova sede operativa secondo i requisiti strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi previsti nell'allegato tecnico del D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 ed esplicitati nella presente circolare al precedente punto 1.
Ciò consentirà alla Onlus di poter intraprendere l'attività assistenziale in esecuzione del contratto. L'A.S.P. procederà alle successive verifiche di competenza ai fini autorizzativi dando comunicazione dell'esito all'Assessorato della salute.
In ogni caso, ad avvenuta contrattualizzazione, gli organismi avranno l'obbligo di assicurare la presenza di una sede operativa ubicata nel territorio provinciale dell'A.S.P. con cui sarà sottoscritta la convenzione.
3. Accesso al sistema erogativo attraverso rapporti contrattuali con le A.S.P. territorialmente competenti
Il direttore generale di ogni A.S.P., fermo restando quanto previsto dalle disposizioni transitorie del D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011, al fine di assicurare l'erogazione delle cure palliative domiciliari, procederà a convocare i legali rappresentanti delle Onlus accreditate a livello regionale, ai quali verrà comunicato, in base al fabbisogno stimato di prestazioni per quel territorio provinciale, il budget da assegnare per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare ai malati in fase terminale.
Il budget verrà assegnato alle Onlus interessate sulla base del possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni transitorie contenute nel D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011.
Dopo tale negoziazione si stipuleranno i relativi contratti (almeno triennali) in analogia a quanto già disposto con riferimento all'assistenza domiciliare integrata.
4. Requisiti minimi organizzativi
Per quanto riguarda il personale sanitario si precisa che potranno essere stipulati contratti di lavoro anche di tipo "libero professionale" fermo restando la piena osservanza degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di esclusività di rapporto di lavoro e/o di incompatibilità di cui all'art. 4 comma 7 della legge delega n. 412/91; per il personale amministrativo dovranno essere stipulati contratti di lavoro dipendente.
Con la dicitura "direttore sanitario" riportata al punto k) pag. 9 del D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 si intende il "medico responsabile" della struttura.
La presente circolare sarà pubblicata, in forma integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato alla salute.
L'Assessore: RUSSO